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Pubbl. Gio, 9 Giu 2016

Scambio elettorale politico-mafioso: il 416-ter c.p. per punire anche il non associato al sodalizio criminale

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Giuseppe Ferlisi
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


La Cassazione con la decisione in commento è nuovamente intervenuta sull´art. 416 ter del nostro codice penale continuando la sua opera di aggiustamento


1) Premessa

In un nostro precendete articolo abbiamo già enucleato - sotto l'aspetto dei suoi elementi costitutivi - il delitto previsto all' art. 416 ter che punisce lo scambio elettorale politico-mafioso. Tale reato, introdotto con la L.62/2014, riveste una importanza capillare in un ordinamento che vede 58 amministrazioni comunali sciolte per infiltrazioni mafiose negli ultimi 4 anni. Dalla sua comparsa nel nostro panorama giuridico - così come tutte le "nuove" norme - l'art. 416 ter è stato sottoposto ad una continua opera di "aggiustamento" ed interpretazione da parte della Suprema Corte di Cassazione. Tra queste analizziamo la Sentenza n. 25302 della VI Sezione Penale del 19 Maggio 2015 e depositata con motivazioni il 16 Giugno 2015. La decisione in commento prende spunto da un' Ordinanza resa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno in cui un soggetto veniva sottoposta a custodia cautelare in carcere per gravità indiziaria rispetto ai reati previsti all' art. 416 c.p. , tra cui il 416ter. Avverso l'ordinanza di esclusione di gravità indiziaria proponeva ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e con  - due diversi gravami - l'imputato. I giudici del Supremo Consesso di legittimità dichiaravano inamissibili i ricorsi presentati dal Pubblico Ministero e fondati quelli dell'indagato, ma tale sentenza riveste grande importanza soprattutto rispetto all'opera di interpretazione operata sulla norma in commento. Da premettere che la materia è senz'altro terreno previlegiato per l'affermazione probabilmente di esasperazioni punitive, spesso dettate più da necessità di consenso elettorale del legislatore che da effettive ragioni di politica criminale. Se è fuori discussione che il connubio mafia - politica sia una delle piaghe più dannose della società, è pur vero che la forte valenza simbolica del fenomeno favorisce il fianco a strumentalizzazioni ed estremismi repressivi ispirati a logiche mediatiche che da giuristi, prima che da cittadini, dobbiamo comunque evidenziare ( sul punto Fiandaca - Populismo politico e populismo giudiziario, 2003). A parere di chi scrive l'utilizzo dello strumento penale per salvaguardare la politica dall' "annacquamento" mafioso è pericoloso, oltre che poco funzionale rispetto all'effettivo successo dello strumento; dovrebbe essere la società, la morale e l'etica a suffragare una politica lontana da certe logiche, lasciando al diritto penale quel ruolo di extrema ratio per cui è nato. Le sentenze dei giudici - difatti -  possono avere effetti individuali, ma poco possono rispetto a ciò che maggiormente favorisce il fenomeno mafioso e il suo connubio con la politica : una comunità connivente, omertosa e indifferente, che solo una lenta opera culturale e di educazione può cambiare, anche più del diritto penale.

2) Analisi: il problema della previsione di punibilità del promittente

Premesso ciò, il legislatore attraverso la riforma del 2014 ha ampliato il contenuto della constroprestazione del politico - in precedenza limitato esclusivamente all'erogazione di denaro che ne circoscriveva la portata in maniera decisiva - ad ogni previsione di "altra utilità". Espressione questa che permette di applicare la norma a qualunque prestazione del politico che rappresenti un vantaggio per la controparte, sulla falsariga di quanto previsto ad esempio nella fattispecie di corruzione. Proprio come la norma incriminatrice della corruzione, il momento consumativo e di perfezionamento viene anticipato alla stipula delle reciproche promesse, ampliando quindi l'effettività della norma colpendo l'accordo nella sua fase genetica. Il legislatore ha precisato l' oggetto nella promessa nel procurare voti attraverso il ricorso al c.d. metodo mafioso. Le incertezze maggiori avevano riguardato il ruolo da riconoscere al metodo mafioso nella struttura del fatto incriminato, discutendosi in girisprudenza, se il ricorso alla forza di intimidazione dovesse considerarsi in re ipsa nella natura mafiosa del sostegno promesso o dovesse invece essere oggetto di esplicita pattuizione al momento della conclusione dell'accordo.

3) I rapporti con le fattispecie del 416-bis cp. e del concorso esterno.

La scelta di inserire un secondo comma all' art. 416 - ter - estendendo il trattamento punitivo dal politico fino a colui che promette il procacciamento di voti mediante il metodo mafioso - ha prodotto problemi di sovrapposizione con il 416 - bis c.p.; più precisamente, nei casi in cui il patto sia stipulato da un soggetto appartenente ad associaizone mafiosa - ipotesi di cui al co. 2, dell'art. 416-ter - l'interrogativo che si pone è se si debba applicare nei suoi confronti la fattispecie più grave del 416-bis oppure entrambi i reati in concorso. Nell'immediato, in dottrina e giurisprudenza, si scelse l'assorbimento del 416- ter all'interno della fattispecie del 416- bis in modo da salvaguardare la sistematicità del nostro ordinamento. Inoltre, il patto politico mafioso può integrare anche una ipotesi di concorso esterno in associazione - rilevante dal combinato disposto dell' art. 110 e del art. 416-bis. c,p., qualora l'accordo tra le parti ha avuto l'effetto di rafforzare l'associazione criminale. Per recuperare tuttavia il secondo comma dell' art- 416 ter c.p., la dottrina ha intravisto una soluzione : incriminare l'interlocutore del politico tutte le volte in cui questi non fosse un membro del sodalizio criminale e quindi non potesse essere punito nell'alveo del 416-bis c.p.
 

4) La soluzione della Suprema Corte di Cassazione

Nella sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha mostrato di recepire proprio quest'ultimo orientamento, pronunciandosi sui requisiti costitutivi dell' accordo politico-mafioso. Bisogna evidenziare come tale decisione prenda le mosse dopo due diverse sentenze della medesima Corte del tutto contrastanti tra loro, arrivando questa ad una soluzione mediana e probabilmente definitiva. Nel caso sottoposto all'attenzione degli Ermellini vi era un procedimento cautelare in cui l'accordo elettorale vedeva come protagonisti il politico - candidato a Sindaco al Comune di Sarno - ed un soggetto - già condannato per 416-bis c.p. - che promette il procacciamento dei consensi in una data zona territoriale in cambio della copertura amministrativa per future iniziative imprenditoriali. Al riguardo la Cassazione, dopo aver ribadito che "l'oggetto dell'accordo eve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del consenso mediante metodo mafioso", perchè è proprio il procacciamento "la ragione causale effettiva del negozio illecito", sottolinea come la dimostrazione probatoria della matrice mafiosa del patto si atteggi in termini differenzi a seconda del soggetto con cui viene organizzato lo scambio. Nei casi in cui l'interolocutore del politico è un partecipe al consorzio criminale che agisce nell'interesse di quest'ultimo, la Corte ha affermato che il ricorso alla forza di intimidazione sia immanente nell'accordo in ragione della fama criminale del promittente e della sua capacità di incidere nel territorio con i metodi tipici della criminalità organizzata. La questione appare più delicata allorquando la controparte dell'accordo non sia appartenente ad un sodalizio perchè in tali casi la riconducibilità all'art. 416 - ter appare più difficile. Proprio in soluzione a tale problema i togati hanno dimostrato di accogliere la scelta dottrinale prima enucleata: il 416-ter allarga la fattispecie ai casi in cui l'interlocutore sia estraneo all'associazione e rivesta piuttosto un ruolo di intermediario o comunque garantisca al politico candidato l'uso del metodo mafioso nell'acquisizione del consenso elettorale. Il problema se mai resta di natura probatoria: dimostrare che il candidato alle elezioni o comunque il politico sia consapevole che la controparte si propone il procacciamento dei voti attraverso i metodi criminali associativi. Dobbiamo ricordare come in tale fattispecie il dolo, essendo un reato di accordo, non ha un ruolo marginale ma costitutivo della fattispecie: la conoscenza da parte di entrambi gli interlocutori delle caratteristiche dell'intesa è natura stessa della norma incriminatrice.