ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Sab, 28 Mag 2016

Attribuzione testamentaria di beni determinati: eredità ex re certa o legato?

Jessica Lo Votrico


L´attribuzione di beni determinati o di un complesso di beni in un testamento olografo va intesa quale istituzione di erede in una quota da calcolarsi ex post, all´apertura della successione, o quale legato? La Cassazione interviene per individuare i criteri distintivi necessari per individuare il contenuto della disposizione testamentaria.


Commento a Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2015 n. 12158

Commento a Cass. Civ., Sez. II, 11 giugno 2015 n. 12158

Sommario 1. La questione 2. Differenze tra erede e legatario  3. L’institutio ex re certa  4. Criteri interpretativi e la pronuncia n. 12158/2015 5. Distinzione tra institutio ex re certa e divisione fatta dal testatore ex 734 c.c 

1. La questione

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, torna ad occuparsi di una tematica oggetto di un lungo e travagliato dibattito instauratosi tra dottrina e giurisprudenza: l’attribuzione di beni determinati, contenuta nel testamento, va qualificata quale istituzione di erede in una quota di beni determinati, ai sensi del secondo comma dell’art. 588 c.c, o piuttosto quale legato? La risposta a tale quesito, infatti, implica numerosi problemi di ordine pratico stante la diversa posizione rivestita nel nostro ordinamento dall’erede e del legatario.

Appare preliminare, pertanto, inquadrare brevemente entrambe le posizioni rilevando le differenze sussistenti. 

2. Differenze tra erede e legatario 

Ai sensi del primo comma dell’art. 588 c.c., è erede quel soggetto al quale, subentrando nella posizione giuridica del de cuius, vengono attribuiti l’universalità o una quota dei beni del testatore.   

Tale fenomeno prende il nome di successione universale e si contrappone alla cd. successione particolare, ovvero, a quel fenomeno successorio legato ad uno specifico rapporto giuridico.  Nello specifico, autorevole dottrina (Trabucchi) ha definito il legato come quella attribuzione, effettuata mediante testamento ed avente immediata efficacia operativa, di diritti reali o di credito e la cui portata rimane limitata esclusivamente ai singoli diritti attribuiti.

Appare, quindi, evidente la prima sostanziale differenza tra la condizione dell’erede e quella del legatario: 

  • il legatario subentra, quindi, solo in alcuni rapporti giuridici patrimoniali attivi. Non è tenuto, ai sensi dell’art. 756 c.c, a rispondere dei debiti ereditari, salvo il caso in cui il testatore non abbia espresso una diversa volontà. Ma anche in questo ultimo caso, così come per l’ipotesi di eventuali oneri ereditari, il legatario risponde solo e sempre, ai sensi dell’art. 671 c.c., entro i limiti di quanto ricevuto (intra vires legati).
  • l’erede, al contrario, subentra nella posizione giuridica del de cuius nel suo complesso, sia nei rapporti patrimoniali attivi che in quelli passivi (salvo eccezioni). Per questo motivo, ai sensi dell’art. 752 c.c,  risponde dei debiti ereditari in proporzione alla quota di eredità a lui attribuita, salvo la facoltà di accettazione con beneficio di inventario;

Il succedere da parte dell’erede nella totalità dei rapporti giuridici patrimoniali del de cuius comporta, inoltre, una differenza in materia di possesso. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1146 c.c, succede nel possesso con effetto dall’apertura della successione.

Al contrario, il legatario inizia, ai sensi del secondo comma dell’art. 1146 c.c, un nuovo possesso e può solo unirlo a quello del de cuius per goderne degli effetti. 

Le ragioni di tali difformità vanno ricercate nel carattere necessario ed inevitabile del fenomeno successorio: il legislatore, infatti, ha posto in essere una serie di meccanismi normativi atti a regolamentare la sorte, al momento della morte del soggetto, dei rapporti giuridici patrimoniali stipulati nel corso della vita di questo ed evitandone di fatto la dispersione.                                                                 In questo senso l’art. 586 c.c stabilisce, infatti,  che in mancanza di eredi i beni vadano automaticamente attribuiti allo Stato. Al contrario, la successione a titolo particolare e la figura del legato costituiscono previsioni meramente eventuali che il soggetto può prevedere all’interno del suo testamento. 

L’obbligo di rispondere dei debiti ereditari implica, inoltre, una sostanziale difformità in ordine alle modalità di acquisto e all’eventuale apposizione di un termine:  

  • è richiesta all’erede una specifica manifestazione di volontà atta a  dichiarare di voler subentrare nel patrimonio del de cuius. Inoltre, stante il carattere necessario del fenomeno, alla condizione di erede non può essere apposto alcun termine (semel heres, semper heres)
  • il legato si acquisisce automaticamente senza alcuna manifestazione di volontà, fatto salvo il potere di rinunciare e la sua efficacia può esser sottoposta a un termine iniziale o finale.  

3. L’institutio ex re certa 

Il criterio avente natura oggettiva ed individuato dal primo comma dell’art. 588 c.c. (l’attribuzione dell’universalità o di una quota di beni del testatore) atto a distinguere l’istituzione di erede dal legato, viene integrato al secondo comma da un criterio di tipo soggettivo, ovvero basato sulle intenzioni del testatore,  quello della cd. institutio ex re certa. 

Tale fattispecie consente, infatti, l’istituzione universale di erede effettuata attraverso l’attribuzione ad un soggetto, mediante testamento, di singoli beni determinati o di un complesso di beni ogni qualvolta sia ravvisabile la volontà del testatore di assegnare tali beni quale quota del proprio patrimonio. Tale quota, tuttavia, andrà calcolata ex post al momento dell’apertura della successione.

4. Criteri interpretativi e la pronuncia n. 12158 del 2015

Appare evidente, pertanto, come l’introduzione nel nostro ordinamento dell’institutio ex re certa comporti la difficoltà, specie nei testamenti olografi, di individuare se con l’attribuzione di determinati beni il testatore abbia voluto realizzare un’istituzione di erede in una quota di beni determinati o piuttosto un semplice legato. 

In dottrina sono stati elaborati numerosi criteri interpretativi: 

  • il criterio quantitativo per cui diviene erede il soggetto a cui è attribuita la maggior parte dei beni;
  • il criterio del rapporto proporzionale tra il valore dei beni assegnati con la singola disposizione e quello dell’intero patrimonio;
  • il criterio della presunzione di attribuzione a titolo di legato;
  • il criterio della presunzione di attribuzione a titolo universale;
  • il criterio che tende a privilegiare l'indagine sulla reale intenzione posta in essere dal testatore anche ricorrendo ad elementi esterni al testamento stesso; 

La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, ha riconfermato quest’ultimo criterio. Ha ritenuto infatti che la distinzione fra istituzione di erede  in una quota di beni determinati o legato è una indagine di fatto rimessa al giudice di merito, il cui risultato, se logicamente ed adeguatamente motivato, non può esser oggetto di censura da parte della giurisprudenza di legittimità. 

L’interprete di merito  deve utilizzare, pertanto, nell’ambito della propria indagine tutti gli elementi di giudizio idonei a ricostruire la volontà del testatore.  Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ricordato come l’utilizzo nel testamento della parola “erede” o “legatario” possa costituire solo elemento confermativo, dovendo l’indagine del giudice aver riguardo al complessivo contenuto della disposizione testamentaria.  Solo in via sussidiaria, sarà possibile ricorrere ad elementi estrinseci quali la mentalità o il livello culturale posseduto dal testatore

5. Distinzione tra institutio ex re certa e divisione fatta dal testatore ex 734 c.c

Per completezza di esposizione, appare necessario sottolineare la differenza tra l’istituto della institutio ex re certa e la divisione fatta dal testatore senza predeterminazione di quote ai sensi dell’art. 734 c.c 

Secondo un orientamento ampiamente condiviso da dottrina e giurisprudenza le due farrispecie non sono assimilabili ed il discrimen fra le stesse va ritrovato:

  1. in primo luogo nella diversa causa che sorregge le due fattispecie: nell’instituito ex re certa ciò che rileva è la volontà di istituire erede il soggetto nella quota che il bene rappresenta rispetto al patrimonio ereditario.  Al contrario, la divisione è sorretta dalla volontà di sciogliere la comunione ereditaria;
  2. di conseguenza l’art. 735 c.c che prevede la nullità della divisione per la preterizione dell’erede istituito non andrebbe applicata all’institutio ex re certa. La preventiva istituzione di erede, infatti, è richiesta solo nel caso di divisione fatta dal testatore ai sensi dell’art. 734 c.c