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Pubbl. Sab, 18 Giu 2016

Gratta e vinci: e se fosse possibile recuperare i soldi spesi?

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Emmanuel Luciano


Sentenze favorevoli ad alcuni avvocati, che hanno adito i Giudici di Pace competenti, al fine della restituzione del prezzo pagato dai propri clienti, in virtù dell´acquisto di tagliandi Gratta e Vinci.


La notizia è presto detta: il Giudice di Pace di Salerno ha condannato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e le Lotterie Nazionali srl alla restituzione della somma complessiva di euro 900, quale corrispettivo del prezzo versato per l’acquisto dei biglietti del “Maxi miliardario”, riconoscendo la fondatezza delle recriminazioni di alcuni acquirenti di gratta e vinci. 

La causa, ora pendente in Appello, non rappresenta l’unico procedimento avente ad oggetto richiesta di invalidità dei contratti di gioco del gratta e vinci; citazioni analoghe sono state presentate anche presso gli uffici dei Giudici di Pace di Agropoli, Nocera Inferiore e Mercato San Severino e presso lo stesso Giudice di Pace di Salerno.

Ma, precisamente, di cosa si sta parlando?

Tutti conoscono i tagliandi cosidetti "Gratta e Vinci" (tra i quali figura il "Maxi Miliardario"): essi vengono emessi da due Enti, ossia l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e le Lotterie Nazionali srl.

La lotteria è organizzata mediante la vendita al pubblico di tagliandi che ne costituiscono titoli di partecipazione, nonché, ai sensi dell’art. 2002 c.c., titoli di legittimazione alla riscossione degli eventuali premi vinti. Il contratto di partecipazione alle lotterie istantanee si perfeziona mediante l’acquisto dei tagliandi posti in vendita nelle ricevitorie autorizzate.

Tali tagliandi presentano, sul proprio lato frontale, il logo della lotteria, le regole del gioco ed i riquadri contenenti i numeri “da grattare”; sul retro, invece, sono rinvenibili il logo della lotteria, l’indicazione dei premi messi in palio, le modalità di riscossione, l’avvertimento che la partecipazione alla lotteria è vietata ai minori e che il gioco può causare dipendenza patologica, nonché il rinvio al sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o di “Gratta e Vinci”.

Le modalità di svolgimento delle lotterie istantanee sono ricorrenti, nonostante le differenziazioni dei tagliandi, diversi a seconda del logo della lotteria cui fanno riferimento. Infatti, dietro una speciale vernice asportabile con abrasione, sono celati una serie di numeri definiti “vincenti” ed una combinazione di numeri e/o simboli, cui corrisponde l’importo dell’eventuale vincita.

Le regole del gioco e le eventuali combinazioni vincenti sono descritte sul fronte del tagliando.

Chiarito quanto sopra, è arrivato il punto di chiedersi: ma per quali motivi i gratta e vinci potrebbero essere dichiarati non validi, obbligando, quindi, gli organi emittenti alla restituzione di quanto pagato dal consumatore-giocatore?

I. Nullità dei contratti per violazione di norme imperativa

La contestazione muove dall'assunto che l'art.7, comma 5, del decreto-legge n.158/2012, c.d. decreto Balduzzi, convertito con l. n.189/2012, dettato per prevenire e contrastare la ludopatia, prevede che: "formule di avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione di possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicati sui siti istituzionali dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato…".

Detta norma, ovviamente applicabile anche alle lotterie istantanee, prevede quindi l'obbligo di inserire nei tagliandi le probabilità di vincita, al fine di consentire a chi intende partecipare alla lotteria stessa, aderendo alla proposta contrattuale, di farlo con la piena consapevolezza delle probabilità di vincita, prestando, quindi, un consenso pienamente informato.

L’unica deroga prevista trova applicazione solo nel caso in cui l'entità dei dati da specificare sul titolo sia tale da non poter essere contenuta nei tagliandi, nell'eventualità di non idonee dimensioni degli stessi.

Pertanto, quei tagliandi di partecipazione alla lotteria istantanea, che non contengono alcuna menzione delle probabilità di vincita, ma solo il rinvio ad un sito web ove esse sono illustrate, potrebbero essere oggetto di contestazione. È evidente, infatti, come la suindicata omissione costituisca una palese ed illegittima violazione della norma di cui al citato articolo 7, comma 5, del decreto Balduzzi.

Le dimensioni dei tagliandi consentono senz'altro l'inserimento delle probabilità di vincita, atteso che esistono sul mercato tagliandi in cui esse sono inserite. Ciò nondimeno, nei tagliandi gli Enti emittenti preferiscono, in genere, pubblicizzare, con carattere cubitali, il logo della lotteria ed i “fantastici” premi previsti – ciò al fine di invogliare i consumatori al gioco – senza riservare, come sarebbe pur possibile ed obbligatorio, alcuno spazio utile all'inserimento dei dati (percentuale numerica) indicanti le reali probabilità di vincita, che certamente non sarebbero risultati altrettanto allettanti.

La violazione, nei termini sopra esposti, delle prescrizioni contenute nella norma dell'art. 7, comma 5, del D.L. n. 158/2012, può determinare, ai sensi dell'art. 1418 c.c., stante la natura imperativa della norma medesima, la nullità dei contratti di partecipazione alle lotterie istantanee conclusi tra il giocatore-consumatore e gli Enti emittenti, con l'acquisto dei tagliandi di partecipazione, con conseguente diritto alla restituzione delle prestazioni economiche già effettuate.

Il carattere di inderogabilità della norma violata è altresì desumibile dalla sua collocazione nel citato decreto avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”. Infatti, la disposizione normativa, posta chiaramente a tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 della Costituzione, prescrive in maniera evidente l’obbligo di inserire anche le probabilità di vincita nei tagliandi.

La consultazione dei siti istituzionali costituisce, invece, solamente una modalità residuale, in quanto, trattandosi di lotterie istantanee, il consumatore deve avere una percezione diretta ed immediata e deve poter evincere dalla mera lettura del biglietto tutti gli elementi utili a formare il consenso informato. Incontestabile è dunque la natura imperativa della norma violata, attesa la finalità di tutela di un pubblico interesse, nonché l’assoluta inderogabilità della stessa da parte dei privati (in tal senso, si sono espressi il GdP Salerno con sent. n. 102/2015 - Gdp Agropoli con sent. n. 186/2016).

Alla dichiarazione di nullità dei contratti, com’è ovvio, potrebbe seguire altresì la condanna degli Enti convenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

A tal riguardo, la Suprema Corte si è espressa in maniera chiara: “l'accertata nullità del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dà luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo” (Cass civ. n. 10250 del 12/05/2014, ma anche Cass., 13 aprile 2005, n. 7651; Cass., 15 luglio 2011, n. 15669, Cass. n. 4268 del 13/04/1995).

II. Annullabilità dei contratti per vizio del consenso.

Altro punto di contestazione è quello che muove le basi dal comportamento ingannevole degli Enti emittenti, i quali indicono, organizzano ed offrono al pubblico la lotteria istantanea, sotto l’egida dei diversi loghi e sotto la possibilità di vincere premi vantaggiosi (finanche a cinque milioni di euro), omettendo - com'è, però, loro preciso obbligo giuridico – dolosamente di indicare le concrete infinitesimali probabilità di vincita dei premi massimi, nonché le concrete (e pur sempre infinitesimali) probabilità di vincita degli altri premi, aventi una qualche rilevanza economica per il giocatore – consumatore. Tale comportamento integra gli estremi del dolus malus di cui all'art. 1439 c.c..Infatti, le omissioni di cui sopra possono ingenerare nel giocatore – consumatore una rappresentazione alterata della realtà, determinando nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale.

Il giocatore – consumatore, compiutamente informato delle reali ed infinitesimali probabilità di vincita, non presterebbe certamente il suo consenso per la conclusione del contratto e la partecipazione alla lotteria istantanea.

E ciò a maggior ragione ove si consideri che a norma dell'art. 22 del D. Lgs n. 206/2005 (Codice del consumo): "È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta… ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale ed induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso (comma 1)… "Nel caso di un invito all'acquisto sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risulti già evidente dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso…" (Comma 4).

La condotta omissiva tenuta dagli Enti emittenti, consistente nel non fornire al consumatore informazioni - che per legge sono tenuti a fornire - sulle caratteristiche del prodotto offerto in vendita, integra esattamente gli estremi della pratica commerciale ingannevole nel senso indicato dalla norma citata, con consequenziale violazione anche di diritti fondamentali del consumatore, sanciti dall'art. 2, comma 2 lett. c) ed e) del D. Lgs. 206/2005.

Ne consegue che il Giudice adito potrà annullare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427 e 1429 c.c., i contratti di partecipazione alla lotteria istantanea conclusi dal consumatore-giocatore, con l'acquisto dei tagliandi di partecipazione prodotti agli atti di causa, con conseguente condanna dei convenuti alla restituzione del prezzo pagato.

III. Responsabilità ex art 1337 c.c.

Il terzo punto di contestazione muove, invece, dalla condotta omissiva tenuta dalle società emittenti, che, nei termini sopra esposti, costituisce, con tutta evidenza, in ogni caso, grave responsabilità di natura precontrattuale, con conseguente diritto del consumatore-giocatore ad ottenere il risarcimento dei danni, in misura quantomeno corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto dei tagliandi di partecipazione alla lotteria istantanea prodotti agli atti di causa. 

Queste, in sintesi, le contestazioni mosse, che possono portare alla dichiarazione di invalidità dei tagliandi c.d. Gratta e Vinci

Chiudo, pertanto, con un monito ai miei venticinque lettori: non giocate, ma, se comprate Gratta e Vinci, controllate le probabilità di vincita, perchè, anche nel caso non andaste a premi, potreste recuperare i soldi spesi.

Insomma, in ogni caso, vincereste!