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Pubbl. Ven, 22 Apr 2016

Esenzione dal bollo per i certificati anagrafici richiesti ad uso notifica

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Editoriale a cura di


Risoluzione dell´Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2016 (allegata all´articolo)


L'Agenzia delle Entrate, nel rispondere ad un quesito sottopostole dal Ministero dell'Interno attraverso la procedura di interpello, ha chiarito che non è dovuto il bollo da 16,00 euro, da sempre invece applicato, sui certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.

Secondo l'Agenzia, che per certi versi si è guadagnata la gratitudine di tanti professionisti, "l’articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”

La nota 2 al suindicato articolo specifica che, “Sono esenti dell’imposta …c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive…”.

In particolare, le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223).

In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

I medesimi certificati, tuttavia, possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972 - recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta - o nei casi previsti da leggi speciali."

Per l'Agenzia infatti, "l’introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali “... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” (art. 18 del DPR n. 115 del 2002)."

Sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà poi indicata la norma di esenzione (quindi l'art. 18 del DPR n. 115 del 2002), ovvero l’uso cui tale atto è destinato.

La diretta applicabilità della risoluzione in commento è desunta dalle conclusioni dell'atto, secondo le quali "Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti."