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Pubbl. Mer, 11 Mag 2016

Decreto ingiuntivo e riempimento abusivo del foglio firmato in bianco

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Angela Cuofano


Il nuovo art. 648 c.p.c. si presenta come uno strumento capace di snellire non di poco la procedura di ingiunzione. Vediamo come, attraverso un caso pratico che coinvolge anche il fenomeno del riempimento abusivo del foglio firmato in bianco.


1) Il caso all'esame del Tribunale di Vallo della Lucania.

Un cliente proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, avverso il decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto il pagamento di una somma superiore ad € 10.000, oltre interessi e spese, in favore del proprio Avvocato a titolo di competenze professionali. Il cliente deduceva di nulla dovere alla controparte, nonchè di aver sempre corrisposto quanto dovuto, eccependo l'estinzione del diritto a chiedere il pagamento e di aver sottoscritto fogli in bianco poi utilizzati contro la sua volontà, contestando infine anche il quantum della pretesa.

Con comparsa di costituzione e risposta, nonchè in prima udienza, l'opposto Avvocato chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ritenendo la pretesa di controparte infondata, pretestuosa e meramente dilatoria.

2) L'art. 648 c.p.c.: esecuzione provvisoria in pendenza di esecuzione.

La norma attribuisce al giudice dell'opposizione il potere discrezionale di concedere, già in prima udienza (per effetto del cosiddetto decreto del fare, decreto legislativo 69/2013, convertito in legge 98/2013), la provvisoria esecutività del decreto opposto, qualora l'opposizione non sia fondata su prova scritta o per la cui soluzione sia necessario l'espletamento di attività istruttoria.
 
Articolo 648 c.p.c. - Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
"Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni."
 
Tale giudice, in questo caso, emette ordinanza non impugnabile, non modificabile ed irrevocabile, dato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 306/07, egli stesso è chiamato a valutare il fumus boni iuris del creditore, comparando "l'intensità probatoria" degli elementi offerti da questi nella fase monitoria (che, se contestati con prova scritta, devono avere efficacia di prova anche nel giudizio a cognizione ordinaria o essere integrati da altra documentazione idonea) con quelli addotti dall'opponente nel giudizio di opposizione.
In ogni caso il provvedimento è inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, avendo natura interinale e cautelare, e i suoi effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.
A seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 231/2002, inoltre, ove l'opposizione riguardi parte della somma ingiunta, e non sia fondata su vizi procedurali, il giudice è tenuto a concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto in relazione alle somme non contestate.

Alla luce di quanto esposto, si potrà tranquillamente sostenere la sussistenza del fumus boni iuris nel caso di specie. La norma condiziona l'adozione del provvedimento di esecuzione provvisoria alla ricorrenza di due presupposti negativi alternativi: la mancanza di prova scritta a fondamento dell'opposizione e l'indicazione di prova che non risulti di pronta soluzione - i quali devono necessariamente accompagnarsi - alla luce dell'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (sent. n. 137/1984 e ord. n. 295/1989) e della consolidata giurisprudenza di merito - ad un quadro probatorio a sostegno della pretesa creditoria azionata, che consenta di ritenere sufficientemente dimostrato il fumus boni iuris della pretesa dell'opposto, da intendersi quest'ultimo come necessità di sufficiente riscontro probatorio ai fatti costitutivi del diritto vantato da parte opposta. Inoltre, nel caso di specie, l'opposizione non era fondata su prova scritta, non avendo l'opponente allegato prova scritta di alcuna delle difese espletate.

3) Il riempimento abusivo di foglio firmato in bianco.

In relazione ai contratti di conferimento di incarico professionale, ovvero alle procure al difensore, prodotti in sede monitoria, l'opponente non ha disconosciuto l'autenticità delle sottoscrizioni, che deve pertanto ritenersi accertata, ma ha dedotto la circostanza del riempimento da parte dall'opposto dei fogli da lui firmati in bianco. 

Riguardo tale ultima difesa, va rilevato che, secondo granitico orientamento giurisprudenziale, il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento (Cass., Sez. III, sent. n. 25445/2010).

Cassazione civile, sez. III, 16/12/2010,  n. 25445
"Il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo, invece, essere proposta la querela di falso, se si sostenga che nessun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse, appunto, diverso."

Nel caso di specie si osserva che la difesa dell'opponente, pur se qualificata alla stregua di abusivo riempimento contra pacta, non risultava fondata su alcuna prova. Al contrario, risulta adeguatamente provata la circostanza degli avvenuti pagamenti parziali dedotti dall'opposto e non specificamente contestati dall'opponente.

Vista la richiesta di mezzi istruttori, la questione non si palesa nemmeno di facile e pronta soluzione. Il credito risulta infatti fondato anche sulla produzione di atti relativi all'attività professionale prestata.

4) Conclusioni.

Per tutto quanto fin qui esposto, il giudice, dott.ssa Maria Lamberti, accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e, per l'effetto, concedeva la provvisoria esecuzione al predetto decreto ingiuntivo, riservandosi di ulteriori valutazioni nel prosieguo del giudizio.