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Pubbl. Lun, 21 Mar 2016

Assegno in favore del figlio maggiorenne: agli studenti con scarso profitto revoca del mantenimento

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Arianna Landolfi


La Cassazione mantiene la propria posizione in merito all’assegno di mantenimento nei confronti della prole maggiorenne non autosufficiente economicamente, qualora il mancato raggiungimento dell’indipendenza dipenda dallo scarso rendimento del figlio stesso nella costruzione del proprio profilo professionale


Con una recente sentenza (Cass. Civ. I sez. sent. n.1858/2016), la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento adottato in tempi recenti sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, caratterizzato da una linea maggiormente intransigente nei confronti della prole ultramaggiorenne che, per inerzia volontaria, rifiuti di raggiungere l’indipendenza economica. Gli Ermellini confermano infatti quanto affermato negli ultimi anni (si veda ad es. Cass. Civ. VI Sez. ord. 2014 n. 1585) in tema di assegno di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni, qualora la dipendenza economica dai genitori derivi unicamente dal totale disinteresse da parte del figlio nel divenire economicamente autonomo.

Il caso.

La questione,  recentemente affrontata da parte della Cassazione, concerneva una richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento, versato ai sensi degli artt. 147, 148 e dell’allora vigente art.155 c.c., da parte della madre nei confronti dei due figli, ormai maggiorenni, conviventi con il padre.

Con ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, la madre chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio, ed in particolare la revoca del contributo in favore dei due figli. A seguito del rigetto in prima istanza, veniva interposto reclamo dinanzi alla Corte di Appello di Napoli che, in accoglimento dello stesso, disponeva la revoca dell’assegno di mantenimento. Il padre adiva la Corte di Cassazione asserendo, tra i motivi d’impugnazione, l’omessa considerazione da parte della Corte di Appello della mancanza di autosufficienza economica dei due figli, seppur maggiorenni.

Il ragionamento della Suprema Corte.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la revoca dell’assegno di mantenimento disposta in sede di appello. Ai sensi della suprema Corte, infatti, il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa per il genitore non solo nel caso in cui quest’ultimo dimostri il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio, ma anche qualora dia prova che lo stesso, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, ad esempio “sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita ( tra le altre Cass. n. 407/2007; n. 8954/2010)”.

Nel caso di specie, entrambi i figli avevano ricevuto dai genitori l’opportunità di poter ottenere una adeguata formazione ai fini della propria carriera professionale, senza però trarne profitto. Entrambi risultavano infatti iscritti all’Università, con scarsi risultati: uno era iscritto al Corso di Laurea di Scienze Biologiche al terzo anno, e aveva superato soltanto 4 esami, mentre l’altro risultava fuori corso per la quarta volta al corso di laurea in Cultura e Amministrazione dei beni Culturali e aveva superato meno della metà degli esami complessivi.