Pubbl. Gio, 3 Mar 2016
Omicidio stradale: arresto obbligatorio in flagranza per chi si mette alla guida ubriaco e altre novità
Modifica paginaApprovato il ddl che dopo 4 anni di elaborazione e varie vicissitudini consegna al codice penale un´autonoma e nuova fattispecie di reato prevista all´art. 589-bis, l´omicidio stradale, con cui si inaspriscono le pene e si prevede il carcere anche in presenza di alcune fattispecie.
Il Senato ha detto sì alla fiducia del Governo con 149 voti a favore, approvando il provvedimento che istituisce il reato autonomo di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.).
Dunque da oggi il codice penale si arricchisce di una nuova fattispecie di reato: l'omicidio stradale.
La nuova legge, che ha visto la luce al termine di un intricato percorso iniziato ben 4 anni fa, si è andata ampliando rispetto all'impianto iniziale che considerava solo la pirateria stradale e la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Adesso invece il carcere scatta anche in presenza di alcune fattispecie poiché la nuova previsione normativa indurisce le pene per i pirati della strada e introduce l’arresto obbligatorio in flagranza per chi si mette alla guida ubriaco o sotto l’effetto degli stupefacenti e poi provochi un incidente mortale.
In sostanza dunque il reato autonomo prevede tre ipotesi:
1) la pena da 2 a 7 anni, per l'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della Strada;
2) da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
3) la reclusione da 5 a 10 anni, se l'omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro) ovvero abbia causato l'incidente a seguito di condotte particolarmente pericolose (ad esempio, eccesso di velocità, guida contromano, sorpassi e inversioni a rischio, ecc.).
Per quel che concerne le lesioni stradali, la pena base resta invariata, qualora esse siano conseguenza di una violazione al C.d.S., mentre se colui che è alla guida è sotto effetto di droghe o alcool, le pene soggiacciono a notevoli aumenti, cioè da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per quelle gravissime.
Ad ogni modo, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l'incidente per via di condotte pericolose scatta comunque la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.
L'ipotesi aggravata (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti.
Infatti costoro, se si pongono alla guida sotto effetto di droghe o in preda ai fumi dell’alcool, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena per entrambi i reati.
Le pene si aggravano anche nell’ipotesi in cui il conducente si dia alla fuga. In tal caso l'aumento di pena aumenta fino a due terzi, e in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.
Inoltre sono state previste le aggravanti anche se l'incidente provoca la morte o lesioni di più persone e viene stabilito inoltre il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti sulle specifiche circostanze aggravanti.
Per contro, invece, la pena è diminuita fino alla metà quando l'incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.
Il DDL ha addirittura raddoppiato i termini della prescrizione per la nuova ipotesi di reato, oltre all'arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi (facoltativo negli altri casi).
Altra importante novità, infine, è la possibilità per il giudice di disporre anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici allo scopo di determinare il dna.
Si osservi però che nei casi urgenti, laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal pm.
Si aggiunga che nelle ipotesi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) per entrambi i reati viene automaticamente revocata la patente che potrà essere nuovamente conseguita dopo almeno 5 anni (nell'ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell'ipotesi di omicidio). Il termine però è aumentato nei casi più gravi: ad esempio, se il conducente è fuggito dal luogo dell'incidente per riavere la patente dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.