• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Sab, 12 Mar 2016

La riforma del processo civile tra speditezza, comprensibilità e prevedibilità.

Modifica pagina

Valeria Lucia


E’ utile chiarire gli interventi prospettati dal Disegno di legge, Camera dei deputati n. 2953 del 16 febbraio 2016, ampiamente ispirato alle analisi e alle proposte condotte dalla Commissione presieduta dal magistrato Giuseppe Berruti. Secondo la relazione al provvedimento, gli obiettivi sarebbero da un lato la speditezza del processo e dall’altro la comprensibilità degli step processuali e la prevedibilità della sentenza per le parti coinvolte.


La specializzazione dell’offerta della giustizia.

Maggiore organicità della competenza per materia. Il d.d.l. prevede un intervento sinergico di conferma dell’importanza delle sezioni esistenti e di ampliamento delle competenze delle stesse.

L’intervento realizza il rafforzamento del Tribunale delle Imprese, valorizzando i risultati positivi ad oggi raggiunti dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa. Resta inalterato il numero delle Sezioni, cambia invece la loro denominazione in Sezioni Specializzate per l’impresa e il mercato, e, soprattutto, è ampliato l’ambito di loro competenza alle seguenti ulteriori materie:  controversie in materia di concorrenza sleale, anche se non interferenti con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale; controversie in materia di pubblicità ingannevole;  azione di classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo;  controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo;  controversie societarie relative (anche) a società di persone e, infine,  controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. 

Altro importante profilo del d.d.l. è la realizzazione di una Sezione Specializzata per la famiglia, i minori e la persona con competenza chiara e netta su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile. 
In tal modo, il vigente assetto di competenza del Tribunale per i minorenni viene integrato dalle competenze specializzate del tribunale ordinario in materia di famiglia e della persona.

La riforma del processo civile.

Altra innovazione riguarda la vexata questio del contenimento dei tempi della giustizia e, in particolare, del processo civile, obiettivo che la riforma in essere si prefigge di realizzare attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e la semplificazione dei riti.

Primo grado. Il nuovo rito semplificato di cognizione. Il testo della riforma fa salvo il principio del contraddittorio, dando vita in primo grado ad un nuovo rito, c.d. rito semplificato di cognizione, che per certi versi ricorda molto il procedimento sommario. L’applicazione sarà riservata alle cause attualmente di competenza del tribunale in composizione monocratica che non superino un determinato valore, con esclusione delle cause sottoposte al rito lavoro.

Appello. In secondo grado le cause più semplici saranno affidate ad un giudice unico, mentre quelle a trattazione collegiale saranno materialmente affidate al giudice relatore. Ulteriore aspetto non trascurabile è il potenziamento del carattere impugnatorio dell’appello, con maggiore chiusura rispetto alle domande, eccezioni e prove nuove.

Ricorso per Cassazione. L’intervento sul rito davanti alla Corte di Cassazione è finalizzato ad un uso più diffuso del rito camerale, anche in prospettiva di una possibile riforma costituzionale relativamente alla organizzazione del processo civile supremo.

La deflazione del contenzioso giudiziale.

Il d.d.l., potenziando la proposta di conciliazione del giudice ed inasprendo le condanne per liti temerarie, evidentemente incoraggia, ancora una volta, il ricorso agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Potenziamento dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice già previsto dall’art. 185-bis c.p.c.; la mancata presenza delle parti ed il rifiuto ingiustificato della proposta di transazione da parte del giudice saranno comportamenti valutabili ai fini della decisione e fonte di responsabilità processuale aggravata. Sul fronte delle liti temerarie, la riforma introduce degli strumenti più severi per sanzionare la parte che trascina in giudizio l’altra senza una valida ragione. Quest’ultima può essere condannata a pagare una somma che può oscillare tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate. Inoltre, è previsto anche il pagamento di una multa, oltre alla condanna alle spese vera e propria, quando il giudice pronuncia sulle spese, da versare alla cassa delle ammende. Da segnalare, inoltre, la scelta di sostituire il rito Fornero[1] introducendo la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita per le cause fra lavoratore e datore di lavoro.

In generale, poi, viene sancita l’introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice prevedendo conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza.

L’adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.

Previsione di un Testo Unico per il PCT. Il ddl prevede l’emanazione di un testo unico in materia di processo civile telematico, che comprenda in un unico contesto tutte le disposizioni legislative e regolamentari, oltre ad un adeguamento delle nuove norme processuali all’introduzione del processo civile telematico, anche mediante l’inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione.

In particolare è previsto: l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale; l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti; il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti; la previsione di un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispetto di termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della Giustizia, che non consenta alla parte di caricare il caricamento degli atti processuali e dei documenti; la previsione di uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che ne consenta un’agevole fruizione indipendentemente dalle dimensioni dell’apparato di visualizzazione, da parte dei soggetti diversamente abili, che permetta la creazione di collegamenti ipertestuali e l’inserimento di immagini, video e suoni. Altra novità è l’introduzione del divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti in caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo, nonché la previsione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità delle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche.

Questi i punti salienti della ormai prossima riforma della procedura civile.

Il Governo avrà 18 mesi di tempo per predisporre uno o più decreti legislativi relativi al tribunale delle imprese e al tribunale della famiglia e della persona e uno o più decreti legislativi per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile.

_________________________

Note e riferimenti bibliografici

[1] La legge n. 92 del 2012, art. 1, commi 47-68, c.d. “Legge Fornero”, ha innovato l’impugnazione del licenziamento, limitatamente alle controversie in materia di licenziamento con applicazione dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, si articola in due fasi. Una prima fase, sommaria, si conclude con ordinanza immediatamente esecutiva, non soggetta a sospensione né a revoca e non appellabile; una seconda fase, eventuale, introdotta dall’opposizione avverso detto provvedimento, a cognizione piena, si conclude con sentenza (impugnabile davanti alla Corte di appello con reclamo).