Sommario: 1. Introduzione. Femminismo giuridico e critica del diritto; 2. Agli albori dei diritti delle donne: il diritto come strumento di dominio; 3. Figure paradigmatiche e femminismo liberale: l’uguaglianza come promessa mancata; 4. La critica socialista e la questione della differenza; 5. La pornografia e la legislazione MacKinnon–Dworkin; 6. La legislazione italiana in materia di pornografia: brevi note; 7. Il dibattito italiano sulla pornografia: una lente femminista; 8. Conclusioni. Dalla teoria all’età dei diritti.
«La sessualità è un dispositivo storico di potere»
Michel Foucault, “La volontà di sapere”
1. Introduzione. Femminismo giuridico e critica del diritto
Il presente contributo si colloca nell’ambito della filosofia del diritto e della teoria giuridica femminista, e si propone di analizzare la pornografia come snodo critico per comprendere il rapporto tra diritto, potere e costruzione della sessualità.
Muovendo dalla consapevolezza, elaborata dal femminismo giuridico[1], che il diritto non sia mai stato uno strumento neutro né imparziale[2], bensì abbia storicamente contribuito a consolidare rapporti di potere fondati sul genere, cristallizzando una visione maschile e patriarcale della società[3], l’articolo assume la pornografia come caso paradigmatico di un dispositivo simbolico e materiale attraverso cui si riproducono gerarchie di genere, si modellano i significati del consenso e si naturalizza la subordinazione femminile. Il femminismo giuridico nasce proprio dall’esigenza delle donne, in quanto “nuovi” soggetti di diritto, di decostruire l’idea del diritto come sistema imparziale e universale, mostrando come esso sia stato spesso un dispositivo «sessista–maschile–sessuat[o]»[4].
A partire da una ricostruzione teorico–giusfilosofica dello sviluppo del femminismo giuridico, il presente lavoro mostra come la critica femminista al diritto non si sia limitata alla rivendicazione di nuovi diritti, ma abbia investito le categorie giuridiche fondamentali (soggetto, libertà, uguaglianza e autonomia fra tutte), mettendone in luce la radice storicamente maschile e sessuata. In questa prospettiva, la pornografia non è affrontata come questione morale o di costume, bensì come fenomeno giuridicamente rilevante, capace di incidere sulla rappresentazione sociale delle donne e sulla struttura stessa dei rapporti di potere.
Il cuore dell’analisi è dedicato alla teoria e alla proposta normativa di Catherine MacKinnon e Andrea Dworkin, che interpretano la pornografia come forma di discriminazione e violenza, e al dibattito che ne è seguito, nonché al confronto con la disciplina vigente in Italia e con le più recenti evoluzioni normative in materia di tutela dei soggetti vulnerabili nello spazio digitale. L’obiettivo è mostrare come il femminismo giuridico offra ancora oggi strumenti teorici indispensabili per interrogare il ruolo del diritto nella regolazione della sessualità e per pensare un diritto capace non solo di limitare gli abusi, ma di trasformare i rapporti di dominio che attraversano il corpo e il desiderio.
2. Agli albori dei diritti delle donne: il diritto come strumento di dominio
Ripercorrendo le origini storiche della subordinazione giuridica femminile, essa prende le mosse già dalla concezione romana dell’imbecillitas sexus[5], che escludeva le donne dal pieno riconoscimento giuridico e politico[6]. La subordinazione femminile si presenta come una costante storica, legittimata dal diritto e naturalizzata attraverso categorie giuridiche apparentemente neutre[7].
Una delle prime voci critiche è quella di Sarah Moore Grimké[8], che denuncia come le leggi siano state concepite «quasi completamente a esclusivo vantaggio degli uomini e con il disegno di opprimere le donne»[9]. Grimké non demonizza il diritto in sé, ma ne individua l’uso distorto: il diritto può essere strumento di emancipazione solo se profondamente trasformato[10].
Con l’Illuminismo emerge una nuova morale fondata sull’autonomia e sulla razionalità, ma tale universalismo resta incompiuto: l’uguaglianza proclamata riguarda solo gli uomini. Le donne rimangono confinate alla sfera privata, escluse dalla cittadinanza piena e dalla partecipazione alla vita pubblica[11].
3. Figure paradigmatiche e femminismo liberale: l’uguaglianza come promessa mancata
Fondamentali sono, decenni dopo, le figure di Olympe de Gouges[12] e Mary Wollstonecraft[13], che smascherano l’ipocrisia dei diritti dell’uomo, mostrando come l’universalismo moderno escluda sistematicamente le donne.
Nel femminismo liberale[14] e, precedentemente, nel radicalismo giuridico[15], in particolare con John Stuart Mill e Harriet Taylor[16], l’uguaglianza viene rivendicata come principio giuridico fondamentale. Tuttavia, non si tratta di una mera uguaglianza formale: Mill e Taylor insistono sulla necessità di un’uguaglianza sostanziale, capace di incidere sulle condizioni materiali di vita delle donne. Come affermano, l’asservimento femminile non è una tradizione giustificabile, ma il risultato della forza e del potere[17].
L’uguaglianza richiesta, dunque, deve tradursi in accesso all’istruzione, indipendenza economica, libertà matrimoniale e partecipazione alla produzione normativa. Solo così la parità può diventare effettiva.
4. La critica socialista e la questione della differenza
Il femminismo socialista[18] e quello della differenza[19] mettono in discussione il paradigma liberale dei diritti, accusandolo di riprodurre un modello maschile di soggetto giuridico[20]. In particolare, il femminismo italiano[21], in special modo nella sua accezione radicale[22], sottolinea come l’uguaglianza sia stata pensata «dagli uomini per gli uomini»[23], rafforzando la separazione tra sfera pubblica maschile e sfera privata femminile, riducendo le donne a «non-persone»[24].
Durante la seconda (quella del femminismo della differenza) e la terza ondata del femminismo (quella identificabile come femminismo postmoderno), la riflessione si sposta dalla sola rivendicazione di diritti alla critica delle categorie giuridiche stesse: lavoro[25], famiglia[26], giustizia[27], autonomia[28]. Il femminismo postmoderno, infine, denuncia l’errore essenzialista del femminismo precedente, insistendo sulla pluralità delle esperienze femminili e sull’intersezione tra genere, classe, razza, orientamento sessuale[29].
5. La pornografia e la legislazione MacKinnon–Dworkin
Dopo questa disamina, breve seppur necessaria, sullo sviluppo del femminismo come approccio critico al diritto, è necessario soffermarci sul nucleo tematico del presente contributo, che è l’analisi della pornografia dal punto di vista prima della teoria del diritto, specialmente anglo-americana, e poi della normativa attualmente vigente in Italia.
Questione complessa, quella della pornografia, che abbraccia concetti come la rappresentazione e l’auto-rappresentazione femminile, le libertà di disposizione del proprio corpo, la sessualità, la libertà, il consenso. Un punto centrale nel dibattito è l’analisi della legislazione proposta da Catherine MacKinnon e Andrea Dworkin in materia di pornografia, che rappresenta uno dei contributi più controversi e fraintesi del femminismo giuridico[30].
MacKinnon attribuisce al diritto un ruolo centrale nel cambiamento sociale: qualificare un comportamento come illecito non ha solo effetti giuridici, ma modifica la percezione sociale di quel comportamento[31]. In questa prospettiva, il suo pensiero è insieme femminista e marxista, poiché «la sessualità è per il femminismo ciò che il lavoro è per il marxismo»[32]. La pornografia viene così analizzata non come fatto morale, ma come pratica politica.
Secondo MacKinnon e Dworkin, la pornografia non è problematica in quanto sessualmente esplicita, bensì perché rappresenta e rafforza una visione gerarchica dei rapporti tra i sessi[33]. Al centro del materiale pornografico non vi sarebbero donne libere di disporre del proprio corpo, ma donne subordinate agli uomini, che “trovano piacere” nella sottomissione secondo uno sguardo maschile[34]. La pornografia diventa così una summa del dominio maschile, non solo in ambito sessuale, ma anche simbolico e sociale[35].
Le ordinanze MacKinnon–Dworkin non miravano alla censura generalizzata, come spesso sostenuto dai critici[36], ma alla possibilità di ottenere risarcimenti nei casi di «coercizione alla pornografia», «[obbligo] ad accettare la pornografia», «assalto o […] attacco fisico dovuto a pornografia» e «diffamazione tramite pornografia»[37]. Come osserva la dottrina, «l’intento normativo di MacKinnon […] era semmai quello di regolamentare la pornografia»[38].
Tuttavia, tali ordinanze, dapprima accolte in alcune città[39], furono dichiarate incostituzionali dalla Corte suprema americana, perché ritenute lesive della libertà di espressione[40]. Il giudizio di incostituzionalità si fondava anche sull’idea che la concezione di pornografia come violenza non potesse essere universalmente valida, poiché alcuni soggetti coinvolti potevano non percepirsi come vittime[41].
Il dibattito che ne seguì fu acceso. Da un lato, vi furono posizioni favorevoli che sottolineavano la funzione simbolica del diritto e la capacità della pornografia di contribuire alla subordinazione femminile[42]. Dall’altro, le critiche accusavano MacKinnon e Dworkin di promuovere una visione paternalistica e di negare l’autonomia sessuale delle donne, parlando addirittura di “falsa coscienza”: la condanna della pornografia sarebbe il rifiuto di riconoscere il godimento femminile in una società finalmente più libera sessualmente[43].
Pur rappresentando un contraltare interessante, molte di queste critiche si fondano su una lettura distorta delle ordinanze, chiarendo che «le ordinanze in questione non conferivano affatto alle forze pubbliche il potere di censurare tali materiali, e non ne punivano il possesso. È un errore tanto grave quanto coralmente diffuso, quello di fraintendere in questa maniera la posizione delle femministe come la MacKinnon e la Dworkin. Un errore che si è purtroppo autopropagato con l’efficacia di una leggenda metropolitana, producendo anche nel mondo accademico accorate reazioni contro-la-censura, tanto inutili quanto imbarazzanti. Per rendersene conto è sufficiente andare a leggere di prima mano le ordinanze in questione»[44].
6. La legislazione italiana in materia di pornografia: brevi note
Per quanto riguarda la situazione in Italia, la pornografia ha uno status giuridico contestato. Tecnicamente, difatti, non esiste una legge che legalizzi esplicitamente la pornografia in generale come atto produttivo o distributivo tra adulti, anzi: la diffusione di materiale pornografico è espressamente vietata dagli artt. 528, 529 e 725 del codice penale, rubricati rispettivamente “Pubblicazioni e spettacoli osceni”[45], “Atti e oggetti osceni”[46] e “Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza”[47]. La materia è ulteriormente regolata da disposizioni penali che puniscono specifici comportamenti, in particolare quelli che violano la dignità e la libertà delle persone o che coinvolgono soggettività vulnerabili[48] come minori[49] o donne offese da violenza di ogni tipo[50]. Per quanto riguarda la protezione dei minori, rilevante è l’art. 600-ter del codice penale, “Pornografia minorile”[51], con cui si punisce chi sfrutta un minore per la produzione di materiale pornografico (come immagini o video).
La norma tutela l’integrità fisica e psichica del minore e sanziona produzione, sfruttamento, induzione o reclutamento per finalità pornografiche. La disposizione, introdotta con la legge 3 agosto 1998, n. 269, non si limita ad introdurre specifiche fattispecie penali contro lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile, bensì propone la visione della pedopornografia come «forma di schiavitù»[52] dei minori. In quest’ottica deve essere anche collocato l’art. 600-quater, in materia di “Detenzione o accesso a materiale pornografico”[53], il quale stabilisce che «[…] [c]hiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000». Ancora, l’art. 600-quater 1 afferma che le disposizioni del succitato art. 600-quater c.p., nonché del 600-ter c.p., «si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali»[54].
L’Italia ha, inoltre, recepito convenzioni internazionali, che influenzano la disciplina sul piano penale e di tutela dei minori: tra queste, la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, anche chiamata Convenzione di Lanzarote, che, recepita nell’ordinamento italiano con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, inasprisce le pene per i reati sessuali contro i minori e amplia i casi di gratuito patrocinio a spese dello Stato per le vittime, specialmente per abuso minorile e sfruttamento; e, ancor prima, la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, che costituisce base per molte norme di protezione minorile[55].
A tutela delle donne specificamente, invece, è stato introdotto, dall’art. 10 comma 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “Codice rosso”), l’art. 612-ter c.p. che punisce, prevedendo da 1 a 6 anni di reclusione e la multa da 5.000 a 15.000 euro, la diffusione senza consenso di immagini o video sessualmente espliciti realizzati per rimanere privati (l’ignobile fenomeno del c.d. revenge porn)[56]. L’art. 144-bis del Codice della privacy[57] prevede il conferimento di poteri urgenti per imporre la rimozione o il blocco di contenuti sessuali espliciti diffusi senza consenso all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Nella consapevolezza delle insidie della rete, l’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. “Decreto Caivano”), ha introdotto un divieto di accesso ai contenuti pornografici per i minori, riconoscendo tali contenuti come lesivi della dignità e potenzialmente dannosi per il benessere fisico e mentale, al punto da configurare un problema di salute pubblica[58]. A complemento del divieto, la norma impone ai gestori di siti web e alle piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia contenuti pornografici l’obbligo di verificare la maggiore età degli utenti (age assurance/age verification), al fine di impedire l’accesso ai minori di diciotto anni. Il legislatore ha attribuito ad AGCOM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di definire con apposito provvedimento le modalità tecniche e procedurali per l’accertamento dell’età, assicurando un adeguato livello di sicurezza e il rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali. A seguito di una consultazione pubblica (avviata con delibera n. 9/24/CONS e notificata alla Commissione europea come regola tecnica), AGCOM ha adottato la delibera n. 96/25/CONS dell’8 aprile 2025, che stabilisce i requisiti tecnici e di processo per la verifica della maggiore età da parte dei siti e delle piattaforme che rendono disponibili in Italia immagini e video pornografici[59].
Il comma 4 dell’articolo 13-bis prevede che i soggetti interessati si adeguino entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. In attuazione della delibera, l’Autorità ha inoltre predisposto un elenco dei soggetti obbligati. L’obbligo di verifica dell’età entra in vigore dal 12 novembre 2025 per i gestori stabiliti in Italia o in Paesi extra-UE e dal 1° febbraio 2026 per i gestori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.
7. Il dibattito italiano sulla pornografia: una lente femminista
Nel dibattito dottrinale italiano la pornografia non ha costituito un oggetto di riflessione autonomo e sistematico paragonabile a quello sviluppatosi nel contesto anglosassone[60], ma è stata affrontata in modo frammentario all’interno di una più ampia critica femminista al corpo, alla sessualità e alla costruzione simbolica del dominio.
Un contributo esplicito e pionieristico in tema è quello di Michi Staderini, che in Pornografie. Movimento femminista e immaginario sessuale analizza il modo in cui la pornografia sia divenuta, all’interno del movimento femminista italiano, un luogo di conflitto teorico tra istanze di liberazione sessuale e denuncia della subordinazione, mostrando come l’immaginario pornografico riproduca spesso «una sessualità costruita sul desiderio maschile e sulla disponibilità femminile»[61].
Al di fuori di questo contributo diretto, la riflessione italiana ha affrontato la pornografia soprattutto come fenomeno simbolico e culturale. In questa direzione si collocano anche i lavori di Leopoldina Fortunati, che, pur non trattando esplicitamente la pornografia, offre strumenti teorici decisivi per comprendere la sessualizzazione del corpo femminile come forma di lavoro e di riproduzione del dominio, inserita nei circuiti della comunicazione e del mercato[62].
Il femminismo della differenza, in particolare con Luisa Muraro e Lia Cigarini, ha invece messo in discussione l’immaginario sessuale maschile come ordine simbolico che riduce il corpo femminile a oggetto di rappresentazione, offrendo così una critica indiretta ma profonda anche alla pornografia, intesa come dispositivo di cattura del desiderio[63].
Sul piano socio-giuridico, invece, è Tamar Pitch a mostrare come il diritto partecipi attivamente alla costruzione di sesso e sessualità, rendendo la pornografia non un semplice fatto privato, ma un fenomeno che interagisce con la definizione giuridica del corpo, della violenza e del consenso[64].
Più recentemente, la dottrina giuridica femminista ha iniziato a rileggere questi contributi alla luce delle trasformazioni digitali, evidenziando come la pornografia online riapra la questione del rapporto tra libertà, autodeterminazione e dominio simbolico[65].
Nel complesso, il dibattito italiano, pur privo di una teoria unitaria della pornografia, mostra una continuità critica nel leggere il fenomeno non come mera espressione sessuale, ma come spazio in cui si intrecciano diritto, potere e rappresentazione del genere.
8. Conclusioni. Dalla teoria all’età dei diritti
Il percorso svolto ha mostrato come la pornografia, lungi dall’essere un fenomeno neutro o meramente espressivo, possa essere interpretata, attraverso la lente giusfemminista, come un dispositivo di potere che agisce sul piano simbolico, materiale e giuridico, contribuendo alla riproduzione delle gerarchie di genere. In questo senso, la critica femminista non si colloca sul terreno della morale o della censura, ma su quello della responsabilità del diritto nel rendere visibili, legittimare o contrastare pratiche che incidono sulla costruzione sociale della sessualità, del consenso e della soggettività femminile.
È indubbio, nondimeno, che tale critica non possa non essere collegata all’idea per la quale esiste una connotazione tra lo sviluppo dei diritti umani[66] e il principio secondo cui women’s rights are human rights[67], mostrando come il femminismo giuridico abbia svolto un ruolo decisivo nello smascherare l’universalismo astratto del diritto moderno, storicamente modellato su un soggetto maschile, adulto e autosufficiente[68]. Tuttavia, la domanda resta aperta: le donne hanno realmente raggiunto la parità? La frammentazione del soggetto di diritto contemporaneo[69] rivela che, accanto all’ampliamento delle tutele formali, persistono disuguaglianze strutturali che continuano a operare anche attraverso dispositivi simbolici come la pornografia, capaci di naturalizzare la subordinazione e di renderla socialmente accettabile.
In questo quadro, gli sviluppi normativi più recenti – come la disciplina introdotta dal Decreto Caivano e il ruolo attribuito ad AGCOM nella verifica dell’età – mostrano un diritto che inizia a riconoscere gli effetti sociali della circolazione indiscriminata dei contenuti pornografici, soprattutto nei confronti dei soggetti vulnerabili; purtuttavia, tali interventi appaiono ancora parziali se non accompagnati da una riflessione più profonda sulla funzione strutturale della pornografia nel mantenimento di un ordine simbolico sessuato, e sembrano rispecchiare la visione di un diritto panpenalistico, emergenziale, falsamente securitario che, nondimeno, non si fa portavoce di un reale cambiamento sociale[70].
Il femminismo giuridico, lungi dall’essere una corrente unitaria, si presenta come un campo plurale e conflittuale; proprio per questo, però, resta uno strumento teorico imprescindibile per comprendere criticamente il diritto contemporaneo e per immaginare un diritto capace non solo di regolare, ma di trasformare i rapporti di potere, restituendo centralità alla dignità, all’autodeterminazione e alla libertà sostanziale delle donne.
