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Pornografia e diritto: una prospettiva di femminismo giuridico
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Pubbl. Mar, 3 Mar 2026

Pornografia e diritto: una prospettiva di femminismo giuridico

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Linda Brancaleone
Laurea in GiurisprudenzaUniversità degli Studi di Catanzaro Magna Græcia



Il contributo analizza la pornografia alla luce del femminismo giuridico, interrogando il rapporto tra diritto, potere e costruzione della sessualità. Attraverso MacKinnon e Dworkin e il confronto con la normativa italiana, il saggio mostra come il diritto contribuisca alla riproduzione o trasformazione delle gerarchie di genere.


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Pornography and Law. A Perspective of Juridical Feminism

This article examines pornography through feminist legal theory, exploring the relationship between law, power, and sexuality. Drawing on MacKinnon and Dworkin and the Italian legal framework, it argues that law plays a key role in reproducing—or transforming—gender hierarchies.

Sommario: 1. Introduzione. Femminismo giuridico e critica del diritto; 2. Agli albori dei diritti delle donne: il diritto come strumento di dominio; 3. Figure paradigmatiche e femminismo liberale: l’uguaglianza come promessa mancata; 4. La critica socialista e la questione della differenza; 5. La pornografia e la legislazione MacKinnon–Dworkin; 6. La legislazione italiana in materia di pornografia: brevi note; 7. Il dibattito italiano sulla pornografia: una lente femminista; 8. Conclusioni. Dalla teoria all’età dei diritti.

«La sessualità è un dispositivo storico di potere»
Michel Foucault, “La volontà di sapere”

1. Introduzione. Femminismo giuridico e critica del diritto
Il presente contributo si colloca nell’ambito della filosofia del diritto e della teoria giuridica femminista, e si propone di analizzare la pornografia come snodo critico per comprendere il rapporto tra diritto, potere e costruzione della sessualità.

Muovendo dalla consapevolezza, elaborata dal femminismo giuridico[1], che il diritto non sia mai stato uno strumento neutro né imparziale[2], bensì abbia storicamente contribuito a consolidare rapporti di potere fondati sul genere, cristallizzando una visione maschile e patriarcale della società[3], l’articolo assume la pornografia come caso paradigmatico di un dispositivo simbolico e materiale attraverso cui si riproducono gerarchie di genere, si modellano i significati del consenso e si naturalizza la subordinazione femminile. Il femminismo giuridico nasce proprio dall’esigenza delle donne, in quanto “nuovi” soggetti di diritto, di decostruire l’idea del diritto come sistema imparziale e universale, mostrando come esso sia stato spesso un dispositivo «sessista–maschile–sessuat[o]»[4].


A partire da una ricostruzione teorico–giusfilosofica dello sviluppo del femminismo giuridico, il presente lavoro mostra come la critica femminista al diritto non si sia limitata alla rivendicazione di nuovi diritti, ma abbia investito le categorie giuridiche fondamentali (soggetto, libertà, uguaglianza e autonomia fra tutte), mettendone in luce la radice storicamente maschile e sessuata. In questa prospettiva, la pornografia non è affrontata come questione morale o di costume, bensì come fenomeno giuridicamente rilevante, capace di incidere sulla rappresentazione sociale delle donne e sulla struttura stessa dei rapporti di potere.


Il cuore dell’analisi è dedicato alla teoria e alla proposta normativa di Catherine MacKinnon e Andrea Dworkin, che interpretano la pornografia come forma di discriminazione e violenza, e al dibattito che ne è seguito, nonché al confronto con la disciplina vigente in Italia e con le più recenti evoluzioni normative in materia di tutela dei soggetti vulnerabili nello spazio digitale. L’obiettivo è mostrare come il femminismo giuridico offra ancora oggi strumenti teorici indispensabili per interrogare il ruolo del diritto nella regolazione della sessualità e per pensare un diritto capace non solo di limitare gli abusi, ma di trasformare i rapporti di dominio che attraversano il corpo e il desiderio.

2. Agli albori dei diritti delle donne: il diritto come strumento di dominio


Ripercorrendo le origini storiche della subordinazione giuridica femminile, essa prende le mosse già dalla concezione romana dell’imbecillitas sexus[5], che escludeva le donne dal pieno riconoscimento giuridico e politico[6]. La subordinazione femminile si presenta come una costante storica, legittimata dal diritto e naturalizzata attraverso categorie giuridiche apparentemente neutre[7].


Una delle prime voci critiche è quella di Sarah Moore Grimké[8], che denuncia come le leggi siano state concepite «quasi completamente a esclusivo vantaggio degli uomini e con il disegno di opprimere le donne»[9]. Grimké non demonizza il diritto in sé, ma ne individua l’uso distorto: il diritto può essere strumento di emancipazione solo se profondamente trasformato[10].


Con l’Illuminismo emerge una nuova morale fondata sull’autonomia e sulla razionalità, ma tale universalismo resta incompiuto: l’uguaglianza proclamata riguarda solo gli uomini. Le donne rimangono confinate alla sfera privata, escluse dalla cittadinanza piena e dalla partecipazione alla vita pubblica[11].

3. Figure paradigmatiche e femminismo liberale: l’uguaglianza come promessa mancata


Fondamentali sono, decenni dopo, le figure di Olympe de Gouges[12] e Mary Wollstonecraft[13], che smascherano l’ipocrisia dei diritti dell’uomo, mostrando come l’universalismo moderno escluda sistematicamente le donne.


Nel femminismo liberale[14] e, precedentemente, nel radicalismo giuridico[15], in particolare con John Stuart Mill e Harriet Taylor[16], l’uguaglianza viene rivendicata come principio giuridico fondamentale. Tuttavia, non si tratta di una mera uguaglianza formale: Mill e Taylor insistono sulla necessità di un’uguaglianza sostanziale, capace di incidere sulle condizioni materiali di vita delle donne. Come affermano, l’asservimento femminile non è una tradizione giustificabile, ma il risultato della forza e del potere[17].
L’uguaglianza richiesta, dunque, deve tradursi in accesso all’istruzione, indipendenza economica, libertà matrimoniale e partecipazione alla produzione normativa. Solo così la parità può diventare effettiva.

4. La critica socialista e la questione della differenza


Il femminismo socialista[18] e quello della differenza[19] mettono in discussione il paradigma liberale dei diritti, accusandolo di riprodurre un modello maschile di soggetto giuridico[20]. In particolare, il femminismo italiano[21], in special modo nella sua accezione radicale[22], sottolinea come l’uguaglianza sia stata pensata «dagli uomini per gli uomini»[23], rafforzando la separazione tra sfera pubblica maschile e sfera privata femminile, riducendo le donne a «non-persone»[24].


Durante la seconda (quella del femminismo della differenza) e la terza ondata del femminismo (quella identificabile come femminismo postmoderno), la riflessione si sposta dalla sola rivendicazione di diritti alla critica delle categorie giuridiche stesse: lavoro[25], famiglia[26], giustizia[27], autonomia[28]. Il femminismo postmoderno, infine, denuncia l’errore essenzialista del femminismo precedente, insistendo sulla pluralità delle esperienze femminili e sull’intersezione tra genere, classe, razza, orientamento sessuale[29].

5. La pornografia e la legislazione MacKinnon–Dworkin


Dopo questa disamina, breve seppur necessaria, sullo sviluppo del femminismo come approccio critico al diritto, è necessario soffermarci sul nucleo tematico del presente contributo, che è l’analisi della pornografia dal punto di vista prima della teoria del diritto, specialmente anglo-americana, e poi della normativa attualmente vigente in Italia.


Questione complessa, quella della pornografia, che abbraccia concetti come la rappresentazione e l’auto-rappresentazione femminile, le libertà di disposizione del proprio corpo, la sessualità, la libertà, il consenso. Un punto centrale nel dibattito è l’analisi della legislazione proposta da Catherine MacKinnon e Andrea Dworkin in materia di pornografia, che rappresenta uno dei contributi più controversi e fraintesi del femminismo giuridico[30].


MacKinnon attribuisce al diritto un ruolo centrale nel cambiamento sociale: qualificare un comportamento come illecito non ha solo effetti giuridici, ma modifica la percezione sociale di quel comportamento[31]. In questa prospettiva, il suo pensiero è insieme femminista e marxista, poiché «la sessualità è per il femminismo ciò che il lavoro è per il marxismo»[32]. La pornografia viene così analizzata non come fatto morale, ma come pratica politica.


Secondo MacKinnon e Dworkin, la pornografia non è problematica in quanto sessualmente esplicita, bensì perché rappresenta e rafforza una visione gerarchica dei rapporti tra i sessi[33]. Al centro del materiale pornografico non vi sarebbero donne libere di disporre del proprio corpo, ma donne subordinate agli uomini, che “trovano piacere” nella sottomissione secondo uno sguardo maschile[34]. La pornografia diventa così una summa del dominio maschile, non solo in ambito sessuale, ma anche simbolico e sociale[35].


Le ordinanze MacKinnon–Dworkin non miravano alla censura generalizzata, come spesso sostenuto dai critici[36], ma alla possibilità di ottenere risarcimenti nei casi di «coercizione alla pornografia», «[obbligo] ad accettare la pornografia», «assalto o […] attacco fisico dovuto a pornografia» e «diffamazione tramite pornografia»[37]. Come osserva la dottrina, «l’intento normativo di MacKinnon […] era semmai quello di regolamentare la pornografia»[38].


Tuttavia, tali ordinanze, dapprima accolte in alcune città[39], furono dichiarate incostituzionali dalla Corte suprema americana, perché ritenute lesive della libertà di espressione[40]. Il giudizio di incostituzionalità si fondava anche sull’idea che la concezione di pornografia come violenza non potesse essere universalmente valida, poiché alcuni soggetti coinvolti potevano non percepirsi come vittime[41].


Il dibattito che ne seguì fu acceso. Da un lato, vi furono posizioni favorevoli che sottolineavano la funzione simbolica del diritto e la capacità della pornografia di contribuire alla subordinazione femminile[42]. Dall’altro, le critiche accusavano MacKinnon e Dworkin di promuovere una visione paternalistica e di negare l’autonomia sessuale delle donne, parlando addirittura di “falsa coscienza”: la condanna della pornografia sarebbe il rifiuto di riconoscere il godimento femminile in una società finalmente più libera sessualmente[43].


Pur rappresentando un contraltare interessante, molte di queste critiche si fondano su una lettura distorta delle ordinanze, chiarendo che «le ordinanze in questione non conferivano affatto alle forze pubbliche il potere di censurare tali materiali, e non ne punivano il possesso. È un errore tanto grave quanto coralmente diffuso, quello di fraintendere in questa maniera la posizione delle femministe come la MacKinnon e la Dworkin. Un errore che si è purtroppo autopropagato con l’efficacia di una leggenda metropolitana, producendo anche nel mondo accademico accorate reazioni contro-la-censura, tanto inutili quanto imbarazzanti. Per rendersene conto è sufficiente andare a leggere di prima mano le ordinanze in questione»[44].

6. La legislazione italiana in materia di pornografia: brevi note


Per quanto riguarda la situazione in Italia, la pornografia ha uno status giuridico contestato. Tecnicamente, difatti, non esiste una legge che legalizzi esplicitamente la pornografia in generale come atto produttivo o distributivo tra adulti, anzi: la diffusione di materiale pornografico è espressamente vietata dagli artt. 528, 529 e 725 del codice penale, rubricati rispettivamente “Pubblicazioni e spettacoli osceni[45], “Atti e oggetti osceni[46] e “Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza[47]. La materia è ulteriormente regolata da disposizioni penali che puniscono specifici comportamenti, in particolare quelli che violano la dignità e la libertà delle persone o che coinvolgono soggettività vulnerabili[48] come minori[49] o donne offese da violenza di ogni tipo[50]. Per quanto riguarda la protezione dei minori, rilevante è l’art. 600-ter del codice penale, “Pornografia minorile[51], con cui si punisce chi sfrutta un minore per la produzione di materiale pornografico (come immagini o video).

La norma tutela l’integrità fisica e psichica del minore e sanziona produzione, sfruttamento, induzione o reclutamento per finalità pornografiche. La disposizione, introdotta con la legge 3 agosto 1998, n. 269, non si limita ad introdurre specifiche fattispecie penali contro lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile, bensì propone la visione della pedopornografia come «forma di schiavitù»[52] dei minori. In quest’ottica deve essere anche collocato l’art. 600-quater, in materia di “Detenzione o accesso a materiale pornografico[53], il quale stabilisce che «[…] [c]hiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000». Ancora, l’art. 600-quater 1 afferma che le disposizioni del succitato art. 600-quater c.p., nonché del 600-ter c.p., «si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali»[54].


L’Italia ha, inoltre, recepito convenzioni internazionali, che influenzano la disciplina sul piano penale e di tutela dei minori: tra queste, la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, anche chiamata Convenzione di Lanzarote, che, recepita nell’ordinamento italiano con la legge 1 ottobre 2012, n. 172, inasprisce le pene per i reati sessuali contro i minori e amplia i casi di gratuito patrocinio a spese dello Stato per le vittime, specialmente per abuso minorile e sfruttamento; e, ancor prima, la Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176, che costituisce base per molte norme di protezione minorile[55].


A tutela delle donne specificamente, invece, è stato introdotto, dall’art. 10 comma 1 della legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. “Codice rosso”), l’art. 612-ter c.p. che punisce, prevedendo da 1 a 6 anni di reclusione e la multa da 5.000 a 15.000 euro, la diffusione senza consenso di immagini o video sessualmente espliciti realizzati per rimanere privati (l’ignobile fenomeno del c.d. revenge porn)[56]. L’art. 144-bis del Codice della privacy[57] prevede il conferimento di poteri urgenti per imporre la rimozione o il blocco di contenuti sessuali espliciti diffusi senza consenso all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.


Nella consapevolezza delle insidie della rete, l’articolo 13-bis del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. “Decreto Caivano”), ha introdotto un divieto di accesso ai contenuti pornografici per i minori, riconoscendo tali contenuti come lesivi della dignità e potenzialmente dannosi per il benessere fisico e mentale, al punto da configurare un problema di salute pubblica[58]. A complemento del divieto, la norma impone ai gestori di siti web e alle piattaforme di condivisione video che diffondono in Italia contenuti pornografici l’obbligo di verificare la maggiore età degli utenti (age assurance/age verification), al fine di impedire l’accesso ai minori di diciotto anni. Il legislatore ha attribuito ad AGCOM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di definire con apposito provvedimento le modalità tecniche e procedurali per l’accertamento dell’età, assicurando un adeguato livello di sicurezza e il rispetto del principio di minimizzazione dei dati personali. A seguito di una consultazione pubblica (avviata con delibera n. 9/24/CONS e notificata alla Commissione europea come regola tecnica), AGCOM ha adottato la delibera n. 96/25/CONS dell’8 aprile 2025, che stabilisce i requisiti tecnici e di processo per la verifica della maggiore età da parte dei siti e delle piattaforme che rendono disponibili in Italia immagini e video pornografici[59].

Il comma 4 dell’articolo 13-bis prevede che i soggetti interessati si adeguino entro sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. In attuazione della delibera, l’Autorità ha inoltre predisposto un elenco dei soggetti obbligati. L’obbligo di verifica dell’età entra in vigore dal 12 novembre 2025 per i gestori stabiliti in Italia o in Paesi extra-UE e dal 1° febbraio 2026 per i gestori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

7. Il dibattito italiano sulla pornografia: una lente femminista


Nel dibattito dottrinale italiano la pornografia non ha costituito un oggetto di riflessione autonomo e sistematico paragonabile a quello sviluppatosi nel contesto anglosassone[60], ma è stata affrontata in modo frammentario all’interno di una più ampia critica femminista al corpo, alla sessualità e alla costruzione simbolica del dominio.
Un contributo esplicito e pionieristico in tema è quello di Michi Staderini, che in Pornografie. Movimento femminista e immaginario sessuale analizza il modo in cui la pornografia sia divenuta, all’interno del movimento femminista italiano, un luogo di conflitto teorico tra istanze di liberazione sessuale e denuncia della subordinazione, mostrando come l’immaginario pornografico riproduca spesso «una sessualità costruita sul desiderio maschile e sulla disponibilità femminile»[61].


Al di fuori di questo contributo diretto, la riflessione italiana ha affrontato la pornografia soprattutto come fenomeno simbolico e culturale. In questa direzione si collocano anche i lavori di Leopoldina Fortunati, che, pur non trattando esplicitamente la pornografia, offre strumenti teorici decisivi per comprendere la sessualizzazione del corpo femminile come forma di lavoro e di riproduzione del dominio, inserita nei circuiti della comunicazione e del mercato[62].


Il femminismo della differenza, in particolare con Luisa Muraro e Lia Cigarini, ha invece messo in discussione l’immaginario sessuale maschile come ordine simbolico che riduce il corpo femminile a oggetto di rappresentazione, offrendo così una critica indiretta ma profonda anche alla pornografia, intesa come dispositivo di cattura del desiderio[63].
Sul piano socio-giuridico, invece, è Tamar Pitch a mostrare come il diritto partecipi attivamente alla costruzione di sesso e sessualità, rendendo la pornografia non un semplice fatto privato, ma un fenomeno che interagisce con la definizione giuridica del corpo, della violenza e del consenso[64].


Più recentemente, la dottrina giuridica femminista ha iniziato a rileggere questi contributi alla luce delle trasformazioni digitali, evidenziando come la pornografia online riapra la questione del rapporto tra libertà, autodeterminazione e dominio simbolico[65].
Nel complesso, il dibattito italiano, pur privo di una teoria unitaria della pornografia, mostra una continuità critica nel leggere il fenomeno non come mera espressione sessuale, ma come spazio in cui si intrecciano diritto, potere e rappresentazione del genere.

8. Conclusioni. Dalla teoria all’età dei diritti


Il percorso svolto ha mostrato come la pornografia, lungi dall’essere un fenomeno neutro o meramente espressivo, possa essere interpretata, attraverso la lente giusfemminista, come un dispositivo di potere che agisce sul piano simbolico, materiale e giuridico, contribuendo alla riproduzione delle gerarchie di genere. In questo senso, la critica femminista non si colloca sul terreno della morale o della censura, ma su quello della responsabilità del diritto nel rendere visibili, legittimare o contrastare pratiche che incidono sulla costruzione sociale della sessualità, del consenso e della soggettività femminile.


È indubbio, nondimeno, che tale critica non possa non essere collegata all’idea per la quale esiste una connotazione tra lo sviluppo dei diritti umani[66] e il principio secondo cui women’s rights are human rights[67], mostrando come il femminismo giuridico abbia svolto un ruolo decisivo nello smascherare l’universalismo astratto del diritto moderno, storicamente modellato su un soggetto maschile, adulto e autosufficiente[68]. Tuttavia, la domanda resta aperta: le donne hanno realmente raggiunto la parità? La frammentazione del soggetto di diritto contemporaneo[69] rivela che, accanto all’ampliamento delle tutele formali, persistono disuguaglianze strutturali che continuano a operare anche attraverso dispositivi simbolici come la pornografia, capaci di naturalizzare la subordinazione e di renderla socialmente accettabile.


In questo quadro, gli sviluppi normativi più recenti – come la disciplina introdotta dal Decreto Caivano e il ruolo attribuito ad AGCOM nella verifica dell’età – mostrano un diritto che inizia a riconoscere gli effetti sociali della circolazione indiscriminata dei contenuti pornografici, soprattutto nei confronti dei soggetti vulnerabili; purtuttavia, tali interventi appaiono ancora parziali se non accompagnati da una riflessione più profonda sulla funzione strutturale della pornografia nel mantenimento di un ordine simbolico sessuato, e sembrano rispecchiare la visione di un diritto panpenalistico, emergenziale, falsamente securitario che, nondimeno, non si fa portavoce di un reale cambiamento sociale[70].


Il femminismo giuridico, lungi dall’essere una corrente unitaria, si presenta come un campo plurale e conflittuale; proprio per questo, però, resta uno strumento teorico imprescindibile per comprendere criticamente il diritto contemporaneo e per immaginare un diritto capace non solo di regolare, ma di trasformare i rapporti di potere, restituendo centralità alla dignità, all’autodeterminazione e alla libertà sostanziale delle donne.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Nella letteratura sterminata in tema, cfr. almeno G. Bonacchi, A. Groppi (a cura di), Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne, Laterza, Roma-Bari, 1993; Th. Casadei, (a cura di), Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, Giappichelli, Torino, 2015; A. Facchi, Breve storia dei diritti umani. Dai diritti dell’uomo ai diritti delle donne, Il Mulino, Bologna, 2013; A. Facchi, O. Giolo, Una storia dei diritti delle donne, Il Mulino, Bologna, 2023; S. Federici, Calibano e la strega. Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria, Mimesis, Milano, 2020; L. Gianformaggio, Eguaglianza, donne e diritto, a cura di A. Facchi, C. Faralli, T. Pitch, Il Mulino, Bologna, 2005; G. Gómez-Ferrer Morant, Hombres y mujeres: el difícil camino hacia la igualdad, Editorial Complutense, Madrid, 2003; A. Curcio (a cura di), Introduzione ai femminismi. Genere, razza, classe, riproduzione: dal marxismo al queer, DeriveApprodi, Roma, 2019; F. Rochefort, Histoire mondiale des féminismes, ed. orig. 2018, Humensis, Paris, trad. it. Femminismi. Uno sguardo globale, Laterza, Roma-Bari, 2023; S. Tassinari, Il libro rosa della filosofia. Da Aspasia a Luce Irigaray, la storia mai raccontata del pensiero al femminile, Gribaudo, Milano, 2024; Th. Casadei, G. Zanetti, Manuale multimediale di filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 344-355; A. Facchi, A partire dall’uguaglianza. Un percorso nel pensiero femminista sul diritto, in AboutGender – International Journal of Gender Studies, n. 1, 2012, pp. 1 ss.; E. Poddighe, Comunicazione e “dignità della donna”. Uno studio di genere, Roma Tre-Press, Roma, 2018, pp. 15-73; N. Stamile, Appunti su femminismo e teoria del diritto. Una rassegna, in Ordines – Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, n. 2, 2016, pp. 302- 329.

[2] Riflessione ripresa da M. H. Kramer, Critical Legal Theory and the Challenge of Feminism, Rowman & Littlefield, Lanham, 1995 e P. Smith, Feminist Jurisprudence, in D. Patterson (ed.), A Companion to the Philosophy of Law and Legal Theory, Blackwell, Oxford, 1996, pp. 290-298.

[3] Si vedano M. Minow, Making All the Difference. Inclusion, Exclusion and American Law, Cornell University Press, Ithaca, 1990; C. Pateman, C. W. Millas, Contract and Domination, Polity Press, Cambridge-Malden, 2007 e J. Nedelsky, Law’s Relations. A Relational Theory of Self, Autonomy, and Law, Oxford University Press, Oxford, 2011; S. Tassinari, op. cit., pp. 8-10; J. C. Tronto, Moral Boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care, Routledge, New York-London, 1993, trad. it. Confini morali. Un argomento politico per l’etica della cura, Diabasis, Reggio Emilia, 2006; M. P. Paternò, Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a oggi, Carocci, Roma, 2012.

[4] O. Giolo, Il giusfemminismo e il dilemma del confronto tra le culture, in Th. Casadei (a cura di), Donne, diritto, diritti, cit., p. 41.

[5] «Le espressioni “fragilitas sexus”, “infirmitas sexus” e “imbecillitas sexus” compaiono in taluni luoghi romanistici [...]. Ma esse ebbero anche fortuna presso i padri della Chiesa, da S. Girolamo a S. Agostino, e poi nella letteratura canonistica», in M. Graziosi, Infirmitas sexus. La donna nell’immaginario penalistico, in Democrazia e diritto, n. 2, 1993, p. 99, nota 6. Virgolettato in originale.

[6] Secondo quanto riportato in A. Facchi, Popolo, in A. Barbera (a cura di), Le basi filosofiche del costituzionalismo, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 97, le donne non erano neppure parte del populus, poiché ne parte colui che era arruolato o arruolabile. Ne rimanevano escluse, pertanto, le donne.

[7] Sulla falsa neutralità del diritto si vedano F. Zappino, Postfazione. Perché questo testo è così politico, in E. Kosofsky Sedgwick (a cura di), Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità, a cura di F. Zappino, Carocci, Roma, 2011, pp. 292-299; E. A. G. Arfini, C. Lo Iacono, La Cosa Queer. Saggio introduttivo, in Ead. (a cura di), Canone inverso. Antologia di teoria queer, Pacini, Pisa, 2012, pp. 16-17; E. García Pascual, Hacia una crítica feminista de la teoría queer, in Ordines. Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, n. 1, 2022, pp. 453-467; C. MacKinnon, Feminism Unmodified. Discourses on Life and Law, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1987; e N. Stamile, On the False Myth of Legal Neutrality: Some Remarks, in Bratislava Law Review, n. 1, 2025, pp. 167-180.

[8] Cfr. l’indispensabile S. M. Grimké, Incapacità giuridica delle donne, in Ead., Lettere sull’uguaglianza dei sessi, ed. orig. 1838, a cura di Th. Casadei, Castelvecchi, Roma, 2016.

[9] Ivi, p. 64.

[10] «[...] le leggi che privano le donne sposate dei loro diritti e privilegi, tendono a diminuire la stima di sé come esseri morali e responsabili e il fatto di essere rese inferiori ai loro mariti attraverso la legge civile ha un effetto degradante e demoralizzante su di esse, insegnando loro praticamente la lezione fatale di guardare all’uomo per averne la protezione e l’indulgenza», ivi, p. 66.

[11] Emblematico è quanto scritto in A. Facchi, O. Giolo, op. cit., cit., p. 71: «Il nuovo ordine sociale – sancito simbolicamente dalla Dichiarazione del 1789 – è dunque fondato sull’individuo autonomo, lavoratore e proprietario, sulle sue capacità di affermazione economica e sociale. Si tratta di un individuo portatore di interessi e volontà in proprio, a prescindere dalla nascita e dal gruppo sociale di appartenenza. Questo individuo è maschio, i caratteri che lo definiscono non sono ancora caratteri comunemente riconosciuti alla donna». Inciso in originale.

[12] L’edizione di riferimento è O. De Gouges, Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, a cura di S. Grosoli, Oligo, Mantova, 2023. Ispirato alla ben più celebre Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, l’opera della filosofa afferma, all’art. 1, che «[l]a Donna nasce libera e ha gli stessi diritti dell'uomo», e che «questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza alla oppressione», corsivo aggiunto. L’enfasi posta sulla centralità della resistenza all’oppressione comporta l’affermazione quasi rivoluzionaria della donna in quanto soggetto di diritto e in quanto cittadina, «così l'unico limite all'esercizio dei diritti naturali della donna, la perpetua tirannia dell'uomo cioè, va riformato dalle leggi della natura e della ragione», come sostenuto all’art. 4. I diritti delle donne erano limitati anche per quel che riguarda l’accesso alla cittadinanza e la trasmissione della propria cittadinanza ai figli, questioni che, a dire il vero, non sono ancora del tutto risolte. Il sessismo della cittadinanza si rifletteva, e in alcuni Paesi si riflette tuttora, nell’impossibilità di trasmettere la cittadinanza da parte di madre al nascituro (cfr. D. Kochenov, Citizenship, The MIT Press, Cambridge, Mass., 2019, trad. it. C. Margiotta Broglio, Cittadinanza. La promessa di un alchimista, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 75); o, ancora, nell’impossibilità per le donne di accedere a determinate cariche od uffici – fra tutti, il caso più eclatante riguarda la negazione dell’arruolamento di donne nell’esercito. Se fare il soldato era un dovere del cittadino, le donne, non potendo diventare soldatesse, non godevano neanche dello status di cittadine. Per una disamina in tal senso, ibid., 139-145 e A. Facchi, Popolo, cit.

[13] Cfr. M. Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Woman, Joseph Johnson, London, 1792, 

pp. 1-10, ora contenuto e tradotto in Aa.Vv., Femme, Woman, Donna, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2016, pp. 15-20, disponibile al link https://fondazionefeltrinelli.it/app/uploads/2021/12/Femme-Woman-Donna-Olympe-de- Gouges-Mary-Wollston.pdf. La posizione di Mary Wollstonecraft, pur orientata al raggiungimento della parità tra uomini e donne soprattutto sul piano morale, si distingue da quella di Olympe de Gouges. In polemica con l’idea di una presunta neutralità dell’ordine sociale e politico, Wollstonecraft sostiene che l’uguaglianza debba essere conquistata principalmente attraverso l’accesso delle donne all’istruzione. Tuttavia, tale istruzione non deve essere modellata sui ruoli tradizionali femminili, ma deve coincidere con quella riservata agli uomini, superando il pregiudizio secondo cui alle donne spetterebbe solo una formazione finalizzata alla maternità, al matrimonio e alla gestione della casa. La filosofa non rivendica esplicitamente diritti politici per le donne né rifiuta del tutto il loro ruolo di mogli e madri, ma concentra la sua critica sugli stereotipi che la società patriarcale ha attribuito al femminile. Secondo Wollstonecraft non esistono inclinazioni naturalmente femminili, come il sentimentalismo o la frivolezza; tali caratteristiche sono il prodotto di una costruzione sociale. Per questo motivo, spetta alle donne stesse promuovere un cambiamento, riconoscendosi in nuovi ruoli e contribuendo a diffondere un’immagine diversa di sé. Senza un’iniziativa diretta delle donne, il cambiamento culturale e sociale non può realizzarsi, e la loro identità continuerà a essere definita esclusivamente dallo sguardo maschile, che le riduce a oggetti di desiderio o a semplici madri. Wollstonecraft invita quindi le donne a rifiutare gli stereotipi che spesso esse stesse interiorizzano, ma si rivolge anche agli uomini, in particolare ai rivoluzionari francesi, accusandoli di aver fondato una società solo apparentemente egualitaria. Sulla figura di Wollstonecraft, v. R. Escudero Alday, Los derechos del hombre y de la mujer en Mary Wollstonecraft, in G. Peces-Barba Martinez, E. Fernández Garcia, F. De Asís Roig, Historia de los derechos fundamentalesSiglo XVIII, 3 voll., Dykinson, Madrid, 2001, pp. 416-446; M. Wollstonecraft, Lettere scritte durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca, a cura di M. La Torre, trad. it. S. Scerbo, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2011.

[14] In merito al quale, cfr. S. Murari, L’idea più avanzata del secolo: Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano, Aracne, Roma, 2008; L. Gazzetta, Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925), Viella, Roma, 2018; L. Klejman, F. Rochefort, L’égalité en marche. Le féminisme sous la Troisième République, Presses de la FNSP/des femmes, Paris, 1989; A. P. Robson, J. M. Robson, Sexual Equality: Writings by John Stuart Mill, Harriett Taylor Mill, and Helen Taylor, University of Toronto Press, Toronto, 1994.

[15] Il radicalismo filosofico inglese incarnava le posizioni più avanzate della sinistra liberale del tempo. Il movimento sosteneva riforme politiche profonde ed egualitarie, promuovendo il suffragio universale, la laicità dello Stato e una concezione progressista dei diritti civili e politici. Il suo impianto teorico si fondava sull’utilitarismo di matrice benthamiana e su una visione fortemente individualista del rapporto tra il singolo e la società. Su questo movimento, v. D. Tozzo, Il cuore delle cose. Storia delle idee radicali, LUISS University Press, Roma, 2019 e M. Cotone, La forza della necessità. Antologia del Radicalismo inglese dei secoli XVIII e XIX, Rogas, Roma, 2017.

[16] Cfr. J. S. Mill, H. Taylor, The Subjection of Women, 1869, trad. it. Sull’eguaglianza e l’emancipazione femminile, a cura di N. Urbinati, Einaudi, Torino, 2001. In questo testo troviamo anche, raccolti antologicamente, L’asservimento delle donne con altre opere di Mill e Taylor di pari importanza, cioè Sul matrimonio e il divorzio (1832-1833), Sul matrimonio (1832-1833) e L’emancipazione delle donne (1851).

[17] Cfr. A. P. Robson, J. M. Robson, op. cit.

[18] «Socialist feminism appears to adopt some of the same tenets of Marxism, but instead of focusing on economic determinism as the primary source of oppression, the socialist feminist sees the oppression as having psychological and social roots. They share a genuine concern for women that transcends politics. Their focus is on people, not profits. [...] The oppression of class in a materialistic society degrades people by categorizing them in a particular class and objectifying them so that they are merely parts of a mechanism that can be replaced by other parts of the same description», in S. Bromberg, Feminist Issues in Prostitution, International Conference on Prostitution at Cal State University, Northridge, 1997, disponibile qui https://web.archive.org/web/20150713091525/http://www.feministissues.com/index.html.

[19] Il cosiddetto “femminismo della differenza”, sviluppatosi a partire dagli anni Settanta del Novecento, sposta l’attenzione oltre la sola rivendicazione dei diritti formali. Le questioni politiche e sociali vengono rilette da una prospettiva specificamente femminile, distinta da quella maschile. In questo contesto, la differenza non è più intesa come un semplice dato naturale, ma come differenza sessuale da elaborare e legittimare teoricamente, allo scopo di contrastare forme di discriminazione ancora radicate. In merito, cfr. N. Stamile, Appunti su femminismo e teoria del diritto, cit., 310 ss.

[20] Cfr. W. Brown, States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity, Princeton University Press, Princeton, 1995.

[21] Cfr. S. Tassinari, op. cit., pp. 261-270.

[22] Cfr. ivi, pp. 279-285. In questo quadro assume particolare rilievo l’esperienza di alcune intellettuali italiane. Nel luglio del 1970, in un clima segnato dalle proteste studentesche e dalle rivendicazioni femministe, apparve sui muri di Roma il manifesto del gruppo Rivolta Femminile, redatto da Carla Lonzi, Carla Accardi ed Elvira Banotti. Il testo costituì un intervento di forte rottura nel panorama politico e culturale dell’epoca. Il manifesto afferma che la donna non deve essere definita in relazione all’uomo né assumere il maschile come modello di riferimento. L’uguaglianza intesa come assimilazione viene criticata perché considerata uno strumento ideologico di subordinazione, mentre la liberazione femminile è ricondotta all’espressione autonoma del proprio senso dell’esistenza. Viene denunciata l’educazione alla dipendenza imposta alle donne fin dall’infanzia e smascherata l’immagine femminile come prodotto di una costruzione maschile. Il testo attacca inoltre il matrimonio come istituzione gerarchica, la maternità come destino imposto e i valori di verginità, castità e fedeltà come funzionali alla famiglia patriarcale. Centrale è anche la critica al lavoro domestico non retribuito, indicato come fondamento occulto del sistema capitalistico, insieme alla richiesta di una reale reciprocità nei rapporti quotidiani. Il femminismo elaborato nel manifesto si colloca chiaramente nella prospettiva della differenza, opponendosi alla cultura maschilista, al modello virile dominante e alla rimozione storica della soggettività femminile, rivendicando per le donne un’autonomia pienamente politica e simbolica. Il manifesto è disponibile ora qui: https://www.cicipeciciap.org/manifesti/RIVOLTA.pdf. Per approfondire, cfr. C. Lonzi, Armande sono io!, Scritti di Rivolta Femminile, Milano, 1991.

[23] Mi si permetta una citazione da L. Brancaleone, Noterelle sul femminismo giuridico. Un percorso filosofico, in Nomos – Le attualità nel diritto, n. 3, 2023, p. 14.

[24] Termine ripreso, con i dovuti distinguo del caso, da A. Dal Lago, Non-persone: l’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 2004.

[25] Per una disamina sul dibattito in tema, v. A. Rondinone, Donne mancanti. Un’analisi geografica del disequilibrio di genere in India, Firenze University Press, Firenze, 2003; A. Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna, Viella, Roma, 2016; T. E. Turner (ed.), Gender, Feminism and the Civil Commons, University of Ottawa & Canadian Association for the Study of International Development, Ottawa, 2001; F. Giardini, S. Pierallini, F. Tomasello (a cura di), La natura dell’economia. Femminismi, economia politica, ecologia, DeriveApprodi, Roma, 2020; A. Agenjo, R. Molero, A. Bullejos, C. Martínez, Hacia una economía más justa. Manual de corrientes heterodoxas, Economistas sin Fronteras, Madrid, 2° edición, 2020. 

[26] Cfr. J. Tronto, op. cit.; S. M. Okin, Justice, Gender and the Family, Basic Books, New York, 1989, trad. it. Le donne e la giustizia. La famiglia come problema politico, a cura di G. Palombella, Dedalo, Bari, 1999; M. P. Paternò, Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a oggi, Carocci, Roma, 2012.

[27] Sulla giustizia, v. A. Ryan (ed.), Justice, Oxford University Press, Oxford, 1993; M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, Mass., 1998; A. Sen, The Idea of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2009; R. C. Solomon, M. C. Murphy (eds.), What Is Justice? Classic and Contemporary Readings, Oxford University Press, Oxford, 1990. Sulla giustizia dal punto di vista femminista e giusfemminista, cfr. S. M. Okin, Justice, Gender and the Family, cit., 89-97; Ead., Justice and Gender: An Unfinished Debate, in Fordham Law Review, n. 72, 2004, p. 1537; R. A. Putnam, Why Not A Feminist Theory ofJustice?, in M. C. Nussbaum, J. Glover (eds.), Women, Culture and Development: A Study of Human Capabilities, Clarendon Press, Oxford, 1995, pp. 298-331.

[28] Cfr. J. Tronto, op. cit.; S. M. Okin, Justice, Gender and the Family, cit.

[29] Il femminismo postmoderno radicalizza il paradigma della differenza sviluppato dalle ondate precedenti e amplia la riflessione oltre il semplice confronto tra uomini e donne, includendo anche le differenze tra le donne stesse e, soprattutto, la loro soggettività. In questa prospettiva, l’identità femminile non è data una volta per tutte, ma si forma attraverso molteplici livelli di differenza. La donna viene così concepita come un soggetto plasmato dai discorsi e dai contesti sociali, poiché la differenza sessuale rappresenta solo uno dei diversi fattori che attraversano l’esperienza individuale, insieme ad altri come la razza, l’età, la classe sociale e l’orientamento sessuale. Secondo il femminismo postmoderno, uno dei limiti delle elaborazioni femministe precedenti è stato l’aver proposto una visione essenzialista della categoria “donna”, che ha ostacolato un’analisi critica del concetto stesso e ha reso difficile riconoscere la pluralità delle esperienze femminili, segnate da condizioni sociali, culturali e corporee differenti, nonché da identità sessuali che non si conformano alla norma eterosessuale. In merito, cfr. S. Genz, B. A. Brabon, Postfeminism. Cultural Text and Theories, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2nd ed., 2010; nonché A. Brooks, Postfeminisms, Routledge, New York, 1996.

[30] Si veda A. Dworkin, C. MacKinnon, Pornography: an Exchange, in The New York Review of Books, 3rd of March 1994, pp. 1 ss.

[31] Cfr. C. MacKinnon (ed.), Are Women Human? And Other International Dialogues, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2007, trad. it. Le donne sono umane?, Laterza, Roma-Bari, 2012, specialmente p. 15.

[32] «Sexuality is to feminism what work is to Marxism», in C. MacKinnon, Towards a Feminist Theory of the State, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1989, p. 3. Traduzione dell’Autrice.

[33] Cfr. il pensiero di N. Lacey, Theory into Practice? Pornography and the Public/Private Dichotomy, in Journal of Law and Society, n. 20, 1993, p. 43.

[34] Cfr. F. Olsen, Feminist Theory in Grand Style, in Columbia Law Review, n. 89, 1989, pp. 1154-1160. 

[35] Si veda C. MacKinnon, Feminism Unmodified, cit., p. 148, p. 160, p. 172.

[36] La legislazione MacKinnon – Dworkin, nonché i suoi detrattori e sostenitori, è oggetto di analisi diffusa in E. Poddighe, op. cit., pp. 54-61.

[37] B. H. Bix, Jurisprudence: Theory & Context, Thomson Reuters, trad. it. A. Porciello (a cura di), Teoria del diritto. Idee e contesti, Giappichelli, Torino, 2016, p. 310.

[38] S. VANTIN, La funzione simbolica del diritto nelle riflessioni di MacKinnon a partire da Le donne sono umane?. Il caso della pornografia, in Jura gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, n. 1, 2014, p. 87, nota 13. Corsivo in originale.

[39] Per una ricostruzione delle vicende riguardanti le ordinanze MacKinnon – Dworkin, v. M. Becker, C. Grant Bowman, V. F. Nourse, K. A. Yuracko, Feminist Jurisprudence: Taking Women Seriously, 3rd ed., West Publishing, Eagan, Minnesota, 2007, pp. 369-402; P. Brest, A. Vandenberg, Politics, Feminism, and the Constitution: The Anti-Pornography Movement in Minneapolis, in Stanford Law Review, n. 3, 1987, pp. 607-661.

[40] Cfr. American Bookseller Assoc. Inc. vs Hudnut, 771 F.2d 323 (7th Cir. 1985), affirmed mem., 475 U.S. 1001 (1986).

[41] Ibidem.

[42] Fra i tanti contributi, v. F. Olsen, Feminist Theory in Grand Style, cit., 1160. Si segnala inoltre M. J. Matsuda, C. R. Lawrence III, R. Delgado, K. Williams Crenshaw, Words That Wound: Critical Race Theory, Assaultive Speech, and the First Amendment, Westview Press, Boulder, Colorado, 1993, opera nella quale viene applicato alla teoria critica della razza un ragionamento estendibile anche al dibattito sulla pornografia. Si sostiene che le parole razziste nei discorsi pubblici non restano confinate al piano simbolico, ma contribuiscono attivamente alla costruzione di una società più chiusa e violenta. In modo analogo, l’approccio del femminismo critico nei confronti del materiale sessualmente esplicito non si esaurisce in un confronto teorico o discorsivo, ma costituisce uno strumento interpretativo essenziale per comprendere come la realtà sociale riproduca e rafforzi la subordinazione delle donne.

[43] In particolare, cfr. V. Burstyn (ed.), Women Against Censorship, Douglas & McIntyre, Ltd., Madeira Park, BC, 1985 nonché W. Mcelroy, XXX: A Woman’s Right to Pornography, St. Martin’s Press, New York, 1995.

[44] A. Verza, Il dominio pornografico, Liguori, Napoli, 2006, p. 100. Le ordinanze a cui fa riferimento l’Autrice citata sono quelle di Minneapolis e di Indianapolis, città che avevano recepito la legislazione MacKinnon – Dworkin, disponibili rispettivamente all’URL http://nostatusquo.com/ACLU/dworkin/other/ordinance/newday/AppA.htm e http://nostatusquo.com/ACLU/dworkin/other/ordinance/newday/AppB1.htm.

[45] «Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal numero 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità».

[46] «Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto».

[47] «Chiunque espone alla pubblica vista o, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti, disegni o qualsiasi altro oggetto figurato, che offende la pubblica decenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619».

[48] Come ci ricorda F. Macioce, Ripensare la nozione di vulnerabilità: il dibattito femminista, in JUS-Online, n. 1, 2024, p. 97, «[l]a nozione di vulnerabilità è divenuta, ormai da qualche decennio, progressivamente rilevante nel dibattito filosofico, nel linguaggio delle scienze sociali, oltre che nei testi giuridici, nelle linee guida e nei documenti che indirizzano le politiche nazionali e internazionali. Tale rilevanza è però accompagnata dall’ambiguità del concetto di vulnerabilità: si tratta in effetti di un concetto polisemico, spesso usato per designare categorie di persone o singoli individui sia sulla base della loro ipotizzata fragilità fisica, sia della loro carente autonomia, o presunta incapacità di manifestare un consenso libero; e allo stesso tempo, è un concetto utilizzato per individuare situazioni di differente esposizione al rischio in ragione di fattori di tipo economico, ambientale, sociale, giuridico, in una sorta di processo di accumulazione di “svantaggi sociali”». Virgolettato in originale. Sulla vulnerabilità, pur nella sterminata bibliografia in tema, v. almeno E. F. Kittay, Human dependency and Rawlsian equality, in D. T. Meyers (ed.), Feminists Rethink the Self, Taylor & Francis Inc., Boulder, CO., 1997, pp. 219–266; M. A. Fineman, The Autonomy Myth: A Theory of Dependency, New Press, New York, 2004; M. A. Fineman, A. Grear (eds), Vulnerability: Reflections on a New Ethical Foundation for Law and Politics, Routledge, Ashgate 2013; A. De Giuli, Sul concetto di “vulnerabilità” secondo la Corte di Giustizia UE. La “vulnerabilità”, e la sua polisemia, in ambito sociale, economico ed ambientale nelle decisioni della CGUE, in Diritto Penale e Uomo, n. 10, 2020, pp. 88-106; F. Macioce, La vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso, Giappichelli, Torino, 2021; C. MacKenzie, W. Rogers, S. Dodds (eds), Vulnerability, New Essays in Ethics and Feminist Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 2014; B. Pastore, Vulnerability, Human Rights, Adjudication, in Peace Human Rights Governance, vol. 8, n. 1, 2024, pp. 9-26.

[49] Sui minori come soggetto vulnerabile, v. M. Lalatta Costerbosa, Minori maggiori. I diritti dei bambini presi sul serio, Milieu, Milano, 2025.

[50] Per una disamina sulle forme di violenza subite dalle donne, cfr. O. Giolo, Le “periferie” del patriarcato. L’uguaglianza, i diritti umani e le donne, in Th. Casadei (a cura di), Diritti umani e soggetti vulnerabili, cit., pp. 119-142.

[51] «È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali».

[52] M. Scarpati, Diritti umani e bambini: lo sfruttamento sessuale come forma di schiavitù, in Th. Casadei (a cura di), Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 197-226.

[53] «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000»

[54] Art. 600 quater 1 c.p.

[55] Tra gli articoli più significativi in questo senso, ricordiamo l’art. 19, comma 1, il quale afferma che «[g]li Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento»; e l’art. 34, che recita: «[g]li Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico».

[56] «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

[57] «1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante […]. 2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela. 3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612 ter del codice penale. 4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso. 5. Il Garante, con proprio provvedimento, può disciplinare specifiche modalità di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilità degli interessati di cui al medesimo comma. 6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni [...]. 7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612 ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilità d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita».

[58] L’articolo, rubricato “Disposizione per la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici”, recita testualmente: «1. È vietato l'accesso dei minori a contenuti a carattere pornografico, in quanto mina il rispetto della loro dignità e ne compromette il benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica. 2. […] i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme di condivisione video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti a verificare la maggiore età degli utenti, al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori degli anni diciotto. 3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e di processo che i soggetti di cui al comma 2 sono tenuti ad adottare per l'accertamento della maggiore età degli utenti, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo. 4. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si dotano di efficaci sistemi di verifica della maggiore età conformi alle prescrizioni impartite nel predetto provvedimento. 5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai soggetti di cui al comma 2, anche d'ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell'Autorità». L’elenco delle piattaforme sottoposte all’obbligo di verifica dell’età è stato pubblicato qui: https://www.agcom.it/sites/default/files/provvedimenti/comunicazione/2026/Elenco%20soggetti%2013_bis_Delibera%20n%2096_25_CONS%2008_01_2026.pdf.

[59] Visibile qui: https://www.agcom.it/sites/default/files/provvedimenti/delibera/2025/delibera%2096-25-CONS.pdf.

[60] Per dei riferimenti in questo senso, cfr. S. Bauzon, Pornografia, in A. C. A. Mangiameli, FD'Agostino (a cura di), Cento e una voce di filosofia dal diritto, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 293-294; A. Verza, Il dominio pornografico. Femminismo e liberalismo alla prova, Liguori, Napoli, 2006; C. Barbero, Pornografia, in M. G. Turri (a cura di), Manifesto per un nuovo femminismo, Mimesis, Udine, pp. 139-149; oltre al già citato A. Dworkin, C. MacKinnon, op. cit.

[61] M. Staderini, Pornografie. Movimento femminista e immaginario sessuale, Manifestolibri, Roma, 1998.

[62] Cfr. in particolare L. Fortunati, L’arcano della riproduzione. Casalinghe, prostitute, operai e capitale, ed. orig. 1981, ult. ed. Ombre Corte, Bologna, 2025; nonché S. Federici, L. Fortunati, Il grande calibano. Storia del corpo sociale ribelle nella prima fase del capitale, Franco Angeli, Milano, 1984.

[63] Riflessioni ripresa da L. Muraro, L’ordine simbolico della madre, ed. orig. 1991, ult. ed. Editori Riuniti, Roma, 2022; e anche da L. Cigarini, La politica del desiderio e altri scritti, Orthotes, Napoli-Salerno, 2022.

[64] Cfr. T. Pitch, Un diritto per due, Il Saggiatore, Milano, 1998; e anche, della stessa filosofa, sebbene con un taglio di più ampio respiro penalista, il più recente Ead., Il malinteso della vittima. Una lettura femminista della cultura punitiva, Gruppo Abele, Torino, 2022.

[65] V. in merito W. Baroni, Online Pornography. The panopticon and its pleasures, in Between, vol. 9, n. 5, 2015, pp. 1 ss., https://doi.org/10.13125/2039-6597/1417. 

[66] Pur mantenendo ben salda la visione proposta dall’illustre giurista Norberto Bobbio in N. Bobbio, L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 2014, secondo cui l’argomento maggiormente rilevante in tema di diritti umani non è il loro sviluppo, né tantomeno la loro fondazione, bensì la loro tutela effettiva, come espresso in ivi, pp. XIII-XIV e pp. 5-16. Difatti, l’accesso alla tutela effettiva dei diritti umani è condizione imprescindibile dell’individuo che voglia dirsi portatore di diritti, come espresso in L. Ferrajoli, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2001, III rist. 2008.

[67] Lo slogan femminista, la cui origine è incerta, è ripetutamente usato nelle manifestazioni femministe. Per un approfondimento sull’utilizzo di questa espressione fin dalla sua prima apparizione, v. G. Fester, “Women’s Rights Are Human Rights”, in Agenda: Empowering Women for Gender Equality, n. 20, 1994, pp. 76-79. 

[68] Cfr. ancora una volta, su questo tema, M. Minow, op. cit.; C. Pateman, C. W. Millas, op. cit; J. Nedelsky, op. cit.; J. C. Tronto, op. cit.

[69] Come scritto in M. G. Bernardini, Le teorie critiche del diritto: soggettività in mutamento, in M. G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), Le teorie critiche del diritto, Pacini, Pisa, 2017, p. 14.

[70] Sulla critica al sistema penale italiano degli ultimi anni, nella moltitudine di contributi, v. perlomeno C. Caselli, Quali vittime? Quale comunità? La giustizia riparativa (nella sua accezione trasformativa) come risposta al paradigma securitario, in Diritto & Questioni pubbliche, vol. XXIV, n. 2, 2024, pp. 9-29; G. Allegri; Ordine pubblico e sicurezza. Una questione costituzionale tra emergenza permanente e società digitale dell’autoritarismo punitivo, in Costituzionalismo.it, n. 2, 2025, pp. 21-67; N. Mazzacuva, Ancora qualche riflessione su principi del diritto penale liberale e attuale sistema punitivo, in Ante Litteram, n. 1, 2024, pp. 16-19; L. Avitabile, Riflessioni per una filosofia della pena, in Archivio penale, n. 1, 2015, pp. 1-8; I. Belloni, La pena tra filosofia e diritto. Spunti per una discussione critica, in Teoria e Critica della Regolazione Sociale, n. 2, 2020, pp. 1-15; M. Lalatta Costerbosa, Colpevolezza e forme della responsabilità. Una riflessione, a partire da Hart, in La legislazione penale, 21/10/2024, pp. 1-9; L. Buscema, Le finalità rieducative della pena tra riparazione del torto commesso e apprendimento significativo dei fontamenti culturali ed educativi del “vivere civile”, in Dirittifondamentali.it, n. 1, 2025, pp. 202-223; A. Algostino, I diritti speciali del nemico e dell’amico: un diritto penale contro la Costituzione, in Questione Giustizia, 8/4/2025, pp. 1-10; C. Atzeni, L’uso populista del diritto tra etica pubblica e controllo sociale, in Ordines – Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee, n. 1, 2024, pp. 330-342; A. Scerbo, O. Sapia, Il diritto penale e i suoi nemici, in Ante Litteram, n. 0, 2023, pp. 13-17