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Cognome dell´adottato in casi particolari e adozione internazionale per le persone singole: le recenti sentenze della Corte Costituzionale
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Pubbl. Ven, 29 Mag 2026

Cognome dell´adottato in casi particolari e adozione internazionale per le persone singole: le recenti sentenze della Corte Costituzionale

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Francesco Fumarola
Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Bari



Sin dalla sua origine, l’istituto dell’adozione ha dimostrato una certa adattabilità alla realtà sociale in cui era immerso. Da una funzione prettamente patrimoniale, per mezzo dell’acquisizione della più pura dimensione affettiva, l’adozione ha allargato il suo campo applicativo, tutelando progressivamente ogni esigenza dei soggetti adottandi. In quest’ambito, l’operatività della Corte Costituzionale ha giocato un ruolo fondamentale nella costruzione dell’impalcatura necessaria a sorreggere l’interesse dell’adottato contro gli automatismi della rigidità delle norme. Nell’affastellarsi delle pronunce, qui in rassegna, la nitidezza dell’orientamento della Corte costituisce un punto saldo per la tutela della funzione sociale dell’istituto.


ENG

Surname of the adoptee in “particular cases” and single-person intercountry adoption: the recent judgments of the Constitutional Court

Since its inception, the institution of adoption has demonstrated a certain adaptability to the social reality in which it was immersed. From a purely patrimonial function, through the acquisition of the purest affective dimension, adoption has broadened its scope of application, progressively protecting every need of adopted and adopted subjects. In this context, the operations of the Constitutional Court played a fundamental role by building the necessary framework to support the adoptee´s interest and by fighting the automaticities of rules. As the rulings are consolidated, reviewed here, the clarity of the Court´s orientation constitutes a solid point in protecting the adoption´s social function.

Sommario: 1. L’evoluzione delle funzioni dell’istituto; 2. La sostituzione del cognome dell’adottato “in casi particolari” con la sentenza n. 210 del 2025; 3. Segue: l’osteggiamento degli automatismi per il riconoscimento dell’interesse del minore; 4. La conferma dell’orientamento costituzionale nelle sentenze nn. 53/2025 e 135/2023; 5. Sentenza n. 53 del 2025: l’adozione internazionale anche per le persone singole; 6. Cenni: La sentenza n. 183/2023. L’interesse del minore al mantenimento dei rapporti socio-affettivi.

1. L’evoluzione delle funzioni dell’istituto

L'istituto giuridico dell’adozione, nella sua accezione moderna, affonda le proprie radici normative nel Code Napoleon. Innovando l'omologo istituto giustinianeo, dal XIX secolo è possibile cogliere in esso una inedita sfumatura affettiva sconosciuta nei precedenti legislativi. Sfugge, tuttavia, all'immaginario comune che l'adozione era un istituto di natura contrattualistica, convenuto mediante un accordo con cui l'adottato – obbligatoriamente soltanto maggiorenne – accettava di divenire figlio della controparte contrattuale, perlopiù ai fini della trasmissione, in assenza di figli legittimi, di patrimonio e titoli[1].

L'estensione dell'adozione anche ai minorenni ha comportato l'acquisizione della funzione sociale che, già dal 1800, si faceva strada tra la rigidità del formalismo legislativo delle norme all'epoca vigenti. L'adozione cd. “informale”, scevra dal riconoscimento giuridico, nacque per garantire ai minori abbandonati di essere accolti in una famiglia, denotando l'acquisizione della sfumatura affettiva che, oggigiorno e per la maggioranza dei casi, ne delinea i tratti generali. L'integrazione del modello adottivo avvenne mediante l'infusione del prototipo americano[2] nella cultura europea, maggiormente incentrato sulla figura del minore che sulla garanzia di trasmissione ereditaria.

Il Codice civile del 1942 ha “formalizzato” giuridicamente l’adozione per adottandi minorenni, trasmodando, senza incisive modifiche sul corpus e sulla ratio dell’istituto, soltanto l'intenzione della conservazione del patrimonio anche a coloro che non avevano compiuto la maggiore età. Si dovette, difatti, attendere la l. 5 giugno 1967, n. 437, per constatare il consolidamento del passaggio dalla predetta forma, presente anche nel Codice del 1865[3] e ancorata alla stipula di un contratto, verso una visione che mette al centro gli interessi del minore, ponendo in luce la dimensione famigliare e sentimentale di accogliere un soggetto biologicamente estraneo sotto il tetto coniugale.

Adottare non garantisce più – soltanto – la trasmissione ereditaria dei beni, ma assume una valenza assistenziale nei confronti del minore di otto anni in stato di abbandono[4]. Tale “adozione speciale” si affiancò a quella “ordinaria” del Codice civile, innovandola mediante il riconoscimento degli effetti della patria potestà dell'adottante. L’assunzione dei connotati umani e affettivi, pertanto, comportò un radicale mutamento nella concezione dell'istituto, adeguandolo a una realtà più sociale che economica.

L'entrata in vigore della Costituzione costituì il fondamento di questa rivoluzione, rappresentando un pregevole spunto per il riconoscimento, mediante l'ingresso dall'art. 2 Cost., dei diritti facenti parte delle prerogative sociali dell'adottato. Tuttavia, oggigiorno, la pronuncia di adozione rappresenta comunque ed esclusivamente l'extrema ratio, esperibile soltanto nei casi di abbandono o di inadeguatezza della tutela genitoriale, anche in considerazione di quanto precettato dall'art. 30 Cost., con cui chiaramente si stabilisce una solida connessione tra il figlio e i genitori biologici[5]. In ultimo, v'è la conferma dell'art. 315 bis, comma 2, c.c., introdotto dalla l. 10 dicembre 2012 n. 219, che stabilisce che «il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti», cristallizzando la necessità di garantire la continuità con l'apparato famigliare d'origine[6].

In virtù di tanto, è agevole evincere che la materia adozionale non è mai stata realmente estranea alle dinamiche del Palazzo della Consulta. La prima decisione sul punto arrivò il 10 febbraio 1981, con la sentenza n. 11, con cui si ribadì che «la riforma del 1967 ha spostato il centro di gravità dell'adozione dall'interesse dell'adottante a quello dell'adottato», cristallizzando de facto et de jure la funzione dello Stato sociale di tutela dell'adottando; mentre uno tra i primi interventi del Giudice delle Leggi sul tessuto normativo, derivante dalla violazione del principio ex art. 3 Cost., giunse con la sentenza n. 557/1988[7]. La censura scaturiva dall'impossibilità di fruire della cd. “adozione speciale” qualora fosse già presente in famiglia un figlio maggiorenne.

Stante la formulazione dell'art. 291 c.c. precedente alla decisione, difatti, era riconosciuta la possibilità di adottare anche in presenza del coniuge dell'adottante, ma essa era comunque esclusa se esistente un figlio maggiorenne di questi, in virtù di un'atavica tutela della famiglia così definita “legittima” che escludeva l’ammissione nel suo nucleo di soggetti estranei. La disuguaglianza tra coniuge e figlio maggiorenne fu, in seguito alla sentenza, rimossa dal Giudice costituzionale, il quale ha precisato la necessità di escludere che «la normativa non comporti delle limitazioni eccessive - e come tali irrazionali - rispetto allo scopo perseguito, sì da violare l'art. 3 Cost.»[8].

L'argomento che occupa si dimostra – ora come allora – ricorrente nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, tale da enfatizzare la costante evoluzione normativa dell’istituto e il parallelo adeguamento alle conquiste proprie dello Stato sociale. La pregnanza, nelle geometrie della società, delle decisioni riguardanti gli artt. 291 ss. c.c. costituisce il fil rouge dell’analisi della Corte basata oramai sul benessere di bambini e adolescenti.

2. La sostituzione del cognome dell’adottato “in casi particolari” con la sentenza n. 210 del 2025

Non stupisce, difatti, la regolare presenza di decisioni del tipo negli annuari di legittimità costituzionale; a conferma di tanto, vi sono gli ultimi due recenti depositi datati 30.12.2025, delle sentenze n. 210 e 258, dichiaranti rispettivamente la possibilità dell’adottato “in casi particolari” di assumere soltanto il cognome dell’adottante – e non necessariamente di aggiungerlo al proprio già posseduto – e l’inammissibilità delle questioni sollevate per la rimozione del limite di adozione del soggetto maggiorenne genitore di figli minori, in quanto, a detta della Consulta, spetta al legislatore adoperarsi in tal senso.

È opportuno ricordare che, in Italia, la l. 4 maggio 1983, n. 184 consente di accogliere nel proprio nucleo famigliare un minore sulla base delle norme previste sia per l’adozione cd. “piena” (o legittimante) che per quella “in casi particolari”. La citata legge definisce subito la sua strumentalità sociale, già chiarendo, al primo comma dell’art. 1 con valenza di principio generale e attuativo del tessuto costituzionale, che «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia».

Soltanto qualora la famiglia biologica non dovesse essere in grado di provvedere «alla crescita e all’educazione»[9] del bambino è possibile ricorrere all’istituto che presuppone, come discrimen tra l’adozione piena e quella in casi particolari, lo stato di adottabilità del minore. Ai sensi dell’art. 8 della richiamata legge, il predetto stato è dichiarato dal tribunale dei minorenni qualora «sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio» (comma 1) o «quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare» (comma 2) e costituisce requisito necessario per adottare nella forma legittimante. Difatti, in assenza di tale stato, dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. 44 – 55, l. n. 184/1983, il nostro ordinamento ha previsto comunque la possibilità di adottare, ma esclusivamente alla concorrenza di alcuni “casi particolari” – tassativamente previsti dell'art. 44 – di adozione.

In tali casi, non si producono gli effetti dell'adozione cd. piena, ma è parimenti possibile la pronuncia del tribunale per l'ingresso del minore di diciotto anni in altro nucleo famigliare: se questi, mancante di padre e di madre, è legato da un rapporto di parentela entro il sesto grado o da un rapporto stabile (anche in seguito all'affidamento), riconoscendo la genitorialità nei confronti del parente o dell'affidatario (art. 44, comma 1, lett. a)); nei confronti del coniuge del genitore, anche adottivo (lett. b))[10]; se il minore è portatore di handicap e orfano di padre e madre, ma non sussistendo le condizioni di cui alla lett. a) (lett. c)); se sussiste l'impossibilità di un affidamento preadottivo (lett. d)). Invero, per quanto riguarda tale ultima lettera, la giurisprudenza è ormai concorde nell'attribuirle valore di clausola di chiusura, mediante cui consentire un'applicazione estensiva nei casi in cui è presente una preclusione non di fatto, ma di diritto[11]; tanto dimostra una certa duttilità dell'istituto nel perseguimento di quanto è auspicabile per l'adottando.

Tra gli effetti prodotti, l’attribuzione del cognome dell’adottante costituisce un’annosa questione che, nonostante alcuni – anche puntuali – interventi del legislatore abbiano settorializzato le varie modifiche del cognome dell’adottato sulla base delle discipline della l. n. 184/1983, ha richiesto l’attenzione del Giudice costituzionale.

Sul proposito, la cennata sentenza n. 210/2025 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55, l. n. 184/1983, in relazione all’art. 299, primo comma, c.c., nella parte in cui esclude al minore, a seguito di sentenza di adozione, l’assunzione – mediante sostituzione del cognome del genitore biologico – del solo cognome dell’adottante. Nella vicenda in parola, la madre biologica e il padre adottivo si sono rivolti al Tribunale competente per richiedere la sostituzione del cognome originario del minore con quello del genitore intenzionale riconosciuto dalla sentenza di adozione.  

In via preliminare, il giudice a quo «esclude che i dubbi di legittimità costituzionale si possano superare in via interpretativa»[12]. L’esigenza della rimozione dell’ostacolo legislativo si attesta come condizione imprescindibile per la tutela dell’interesse dell’adottando e di tanto ne è avveduto il Giudice. Richiamando la sentenza n. 135 del 2023, il rimettente evidenzia che la giurisprudenza costituzionale ha già avuto modo di occuparsi di modifiche tramite ermeneusi conforme a Costituzione dell’art. 299, primo comma, c.c.

In quell’occasione, «meno radicale di quella in esame in cui si richiede la sostituzione del cognome»[13], si discerneva circa la possibilità di aggiungere praeter legem il cognome dell’adottato maggiorenne, anziché anticiparlo come previsto dalla legge[14]. Difatti, il giudice rimettente rilevò la possibilità di applicare le disposizioni di cui all’art. 299 cit., adeguandole all’evoluzione del «nuovo modo di interpretare il cognome e il rapporto genitori figli»[15].

Ivi, la sentenza del Giudice delle Leggi dichiarò comunque l’illegittimità costituzionale delle norme censurate, ma la vicenda rileva nel caso che occupa poiché evidenziò che la materia adozionale giammai può essere soggiogata a quegli irragionevoli automatismi imposti dalla legge, rinvenendo nel consenso adottante-adottato e nell’adeguamento alla realtà sociale[16] un punto nodale nell’interpretazione della legge.

Se è vero dunque che «la giustizia è amministrata in nome del popolo» (art. 101, comma 1, Cost.), il ruolo del giudice perde la sua attualità se lo si considera un passivo esecutore di norme[17], sconfessando pertanto la tutela sociale da egli garantita. Ma «i giudici sono soggetti [soltanto] alla legge» (art. 101, comma 2, Cost.) e spetta, dunque, al Giudice costituzionale vegliare sull’attuazione della nostra Carta Fondamentale nella legge.

Ebbene, è certamente da condividere l’impostazione della sentenza che tiene conto «dei rapporti fra l’attribuzione del cognome e il diritto all’identità personale»[18], in ossequio all’art. 2 Cost. La tutela del minore non può prescindere dal suo «superiore interesse … rispettandone l'identità», nodale per la costruzione della propria personalità e dello sviluppo psicofisico.

3. Segue: l'osteggiamento degli automatismi per il riconoscimento del nome e dell'interesse del minore

L'interesse del minore non è sicuramente argomento nuovo nelle decisioni della Corte, tanto da costituire un vero e proprio leit motiv nelle motivazioni delle pronunce. In tal senso, depone la sentenza n. 68/2025 che, rivoluzionando il concetto di genitorialità, rivisitato in chiave più efficacemente garantista dei diritti del minore, aveva dichiarato l'illegittimità della disciplina che vietava il riconoscimento della maternità alla madre intenzionale del figlio nato con procreazione medicalmente assistita eterologa[19].

Il fulcro argomentativo della questione riposa sull'assenza di un interesse di pari livello che funga da contrappeso costituzionale alla richiesta di sostituzione del cognome. In tal senso, non condivisibili, secondo la Corte, sono le argomentazioni difensive dell’Avvocatura dello Stato che associano all'eliminazione del cognome originario del bambino la cancellazione «di un tratto fondamentale della (sua) identità». La difesa erariale denuncia, infatti, la netta cesura con i legami famigliari precedenti e con le origini; rilevando un contrasto con l’art. 3 Cost., l'Avvocatura non si esime dal sottolineare un’ingiustificabile distinzione tra l’adozione del minorenne e quella maggiorenne.

Ma nulla esclude che la costruenda identità personale dell'adottato, considerato anche che la minore età di questi «rende più flebile il rilievo identitario del cognome originariamente attribuitogli», possa ben rinunciare alle radici biologiche se queste non sono proficue per la sua crescita.

Il diritto al nome, ma soprattutto all’identità personale erano già ben radicati nella legge italiana, in epoca anche pre-repubblicana e, dunque, sopravvivendo all’entrata in vigore della Costituzione, sono stati integrati da quest'ultima. Difatti, l’art. 6 c.c. implementa la propria tutela con il contenuto dell’art. 2 Cost., che perfeziona il significato del precetto: «Ogni persona ha diritto al nome che per legge le viene attribuito»[20].

Da una piana lettura è agevole ricostruire che ciò che è tutelato dalla legge non è il nome originario, ma quello che deriva dalle norme e che può essere anche successivamente acquisito. Tale dinamismo, infatti, non preclude che il prenome e il cognome originari possano subire mutamenti e tanto è sottolineato anche dal terzo comma dell’art. 6 cit., in cui si evidenzia che i cambiamenti sono previsti «nei casi e con le formalità dalla legge indicati».

La centralità del nome nelle vicende umane è, del resto, anche evidenziata dall’art. 22 Cost., con cui si tutela il nome al pari della capacità giuridica e della cittadinanza[21], riconoscendo a esso una tutela prioritaria nelle garanzie delle prerogative di un individuo.

Non si cade in errore, inoltre, se si sostiene che anche il diritto al nome, per sillogismo e similitudine con il diritto all'identità personale, assume una funzione imprescindibile per la definizione dell’essere-individuo, in quanto esso costituisce «il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale»[22].

Sul proposito, risulta più che mai attuale una risalente decisione del Giudice delle Leggi, il quale stabiliva la coincidenza del diritto all’identità personale – e, di riflesso, il diritto al nome – con il «diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo»[23]. In virtù di tali statuizioni, non si scorge come si possa negare al minore la sostituzione del suo cognome per acquisire quello che caratterizza l’ambiente in cui cresce e in cui si formerà il proprio es.

La disciplina censurata di cui all’art. 55 cit., viepiù, si dimostrava irragionevolmente diseguale rispetto a due tertia comparationis rilevati dal giudice a quo, segnalanti un’evidente violazione dell'art. 3 Cost. Quanto al primo, l'art. 262, comma 4, c.c. permette al minore, in virtù di riconoscimento dell'ufficiale giudiziario della filiazione e della conseguente attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale di stato civile, di sostituire (oltreché aggiungere o anteporre) quest'ultimo con il cognome del genitore intenzionale; riguardo al secondo, sono previste per il maggiore ex lege sia l’aggiunta che l'anteposizione tra il nuovo e il vecchio nome di famiglia.

La giurisprudenza aveva già avuto modo di confermare l’importanza di una congrua assegnazione del cognome al fine di assicurare la corretta edificazione della personalità dell'individuo, ponendo gli accenti sull’identificazione dell’interesse prevalente, nel bilanciamento tra la modifica del cognome nativo per l'affermazione della singola personalità e la necessità pubblica di garantire stabilità ai caratteri identificativi. Il Consiglio di Stato, sul proposito, ha ammesso il mutamento degli elementi riconoscitivi che ostacolino la formazione di una propria identità, perché inappropriato o rivelante le origini del cittadino in contesti protetti, confermando il potere discrezionale del Prefetto nella valutazione dell'istanza di cambio prenome e/o cognome in ossequio al contemperamento sopra citato[24].

A completamento, si evidenzia che il Giudice delle Leggi destina un ruolo nodale nella vicenda al consenso, e dei coniugi e del minore per l'attribuzione delle generalità individuali. Anche la sentenza n. 131 del 2022 aveva percorso questo solco “consensualistico”, formalizzando che al neonato sono attribuiti – se presenti – entrambi i cognomi dei genitori, salvo il comune accordo di questi di trasmetterne esclusivamente uno. Tanto è maggiormente evincibile nell'adozione per il maggiore di età poiché, a seguito di una consolidata e riconosciuta capacità sia giuridica sia d'agire, il Giudice costituzionale si è dimostrato incline ad ammettere l'elasticità – dapprima interpretativa e successivamente riportata in norma – dell’attribuzione del nominativo.

Anche nella sentenza n. 210 cit., l'elemento consensuale non è soltanto quello afferito da parte della madre biologica e del padre intenzionale, ma rileva anche il riconoscimento di quest'ultimo come figura paterna da parte del minore. Or, per quanto la capacità di discernimento del soggetto in età puerile sia priva di effetti da un punto di vista giuridico, l'intervento della tutela dei diritti inviolabili ex art. 2 Cost., tra cui il diritto all'identità personale, giunge in soccorso del superiore interesse del bambino, assicurandogli «la possibilità di ottenere con la sentenza di adozione in casi particolari la sostituzione del cognome del padre biologico»[25] anche se tanto comporta la piena rottura dei legami con questi.

La Corte, difatti, osteggia gli automatismi nell’attribuzione delle generalità, se non qualora siano presenti degli interessi superiori. Nulla vieta al giudice, garante degli artt. 2 e 3 Cost. che rilevano per quanto esposto, di porre sulla bilancia dei diritti quanto richiesto – e a volte convenuto con l’adottante – dall’adottato[26]. Invero, l’ordinamento italiano, sin dalla pubblicazione della l. n. 184/1983, aveva posto gli accenti sulla sussistenza dei consensi in materia, ritenendo necessari, sia l’audizione del bambino (in questo caso, che ha compiuto dodici anni, stante l’art. 45), sia l’“assenso” di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale e del coniuge dell’adottando, del resto, superabile qualora il giudice ritenga che il rifiuto possa essere «contrario all’interesse dell’adottando» (art. 46). Non è, dunque, inverecondo affermare che già il legislatore del 1983 aveva ritenuto imprescindibile l’elemento consensuale anche nell’adozione del minorenne[27], accettando anche il processo ermeneutico-evolutivo che la varietà delle relazioni famigliari poteva comportare.

A ciò si aggiunga che, quando il minore sente l’appartenenza al contesto famigliare “non biologico”, non ritenendo vantaggioso il mantenimento del rapporto con le proprie radici, il giudice ha l’obbligo di tutelare gli interessi e i diritti di questi e, dunque, anche “nei casi particolari” ex art. 44, l. n. 184 cit., dimostrare una certa elasticità nella valutazione caso per caso, estranea al rigorismo legale estraneo al diritto di famiglia.

L’avvedutezza della Corte Costituzionale nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 cit. dimostra, pertanto, il vero focus della legislazione adozionale, consentendo, tramite il riconoscimento dell’«interesse del minore, la sostituzione del cognome originario del minore «se i consensi e gli assensi ... sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all’interesse del minore»[28].

4. La conferma dell’orientamento costituzionale nelle sentenze nn. 53/2025 e 135/2023

È opportuno segnalare che nel testo della pronuncia sono richiamate le sentenze nn. 53/2025 e 135/2023, il cui nucleo tematico verte comunque sull'attribuzione del cognome dell'adottante al figlio adottato. Mediante una comparazione con esse è possibile attestare la coerenza dell’interpretazione conforme all’art. 2 Cost. della Consulta, che semina i propri principi interpretativi nel terreno dello jurisdicere.

Nella sentenza n. 53, il Giudice delle Leggi conduceva un ragionamento costituzionale affine e compatibile con quello rappresentato nella n. 210. La questione di legittimità portava allo scrutinio della Corte una questione analoga a quella sopra esposta, circoscritta alla possibilità dell’adottato, questa volta di maggiore età, di sostituire il proprio originario cognome con quello del genitore intenzionale.

Del resto, proprio nella differenza con l’adoptio plena del minorenne è sita l’argomentazione della Corte: nel fil rouge tracciato dalla necessità di mantenere il cognome originario in quanto «per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale»[29]. Anche qui, l’operazione comparativista effettuata dal Giudice costituzionale rinviene il fulcro della decisione nell’interesse dell’adottato alla conservazione del proprio cognome. Mentre, tuttavia, nella vicenda sopra esposta, la giovane età del soggetto non ostacolava la sostituzione delle generalità con le nuove del padre intenzionale, vedendo, anzi, in ciò un’opportunità per una migliore costruzione della personalità del minore, ivi, il vissuto dell’interessato conserva la traccia del cognome originario, che inevitabilmente tange l’adottato nel percorso di edificazione della sua individualità.

Difatti, la Corte non ritiene – come nell’adozione del minorenne – «recessivo»[30] l’interesse alla conservazione del cognome “biologico”, poiché la scelta di mantenere il nome originario preserva «il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell’ambiente sociale di cui egli è, e deve continuare ad essere, parte»[31].

Poco più risalente è la sentenza n. 135 del 2023, a mezzo della quale la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 299 c.c., in quanto non consentiva al giudice, nella sentenza di adozione del maggiore d’età, «di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto»[32]. Ancora una volta, quindi, il Giudice costituzionale si dissocia dalla precostituzione dell’asettico automatismo disposto ex lege.

Il dialogo tra consenso e interesse – o, in quanto trattasi di adozione di maggiorenne, «funzioni» come evidenziato dalla sentenza n. 5 del 2024 – si traduce nella necessità della pronuncia di incostituzionalità della norma, ingiustificabilmente rigida dinanzi al descritto processo evolutivo e alle declinazioni di rilievo sociale che l’adozione dei maggiorenni, oggidì, assume.

La sentenza dimostra come la Corte Costituzionale afferma che il consenso tra adottato e adottante pesa maggiormente rispetto alle incurvabili prescrizioni normative[33], constatando l’irragionevolezza del divieto rinvenente dalle norme di anteporre, anziché aggiungere, il cognome dell’adottante. E se tanto può servire a tutelare l’identità personale, alla luce dei passi in avanti compiuti dalla concezione comune e strumentale dell’istituto, la rimozione dell’ostacolo legislativo si rende quantomeno inevitabile.

5. Sentenza n. 33 del 2025: l’adozione internazionale anche per le persone singole

Accanto alle forme sopra menzionate, è prevista nel nostro ordinamento l’adozione internazionale. Tale istituto nasce dalla concreta esigenza di tradurre in legge l’insostituibile cooperazione tra gli Stati per permettere, tramite le organizzazioni internazionali, di accogliere nel proprio nucleo famigliare un soggetto di altra nazionalità. Con la ratificazione avvenuta con la l. 31 dicembre 1998, n. 476, della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione, redatta a L’Aja il 29 maggio 1993, è stata modificata la l. n. 184/1983. Difatti, con l’introduzione nella legge sulle adozioni, su tutti, dell’art. 29 bis, è stata riconosciuta la possibilità al cittadino italiano di adottare un «minore straniero residente all’estero».

Il fenomeno è in netta crescita, considerato che dal 1998 alla prima decade del nuovo millennio, le adozioni internazionali sono aumentate del 40%[34], disegnando una dimensione ormai domestica dell’istituto in parola. Prima che lo Stato italiano si dotasse di una propria normativa sul punto, l'adozione di tipo internazionale era comunque generalmente riconosciuta e praticata. Il vuoto normativo era colmato dalle disposizioni preliminari al Codice civile, che consentivano l'applicazione della legge dello Stato di appartenenza del minore, che, auspicabilmente, disciplinavano i requisiti secondo cui poteva essere avviata la procedura adozionale.

Sebbene, dunque, il soccorso applicativo permetteva di introdurre una figura conosciuta dalla prassi, ma sconosciuta alle leggi, la dotazione di norme proprie ha impedito il perpetuarsi di abusi, che avvenivano soprattutto in fase di delibazione del provvedimento adottivo estero, tramite la positivizzazione dei requisiti necessari affinché il giudice italiano possa pronunciare la sentenza di adozione[35].

La Corte Costituzionale ha avuto modo di confermare il proprio orientamento, dichiaratamente rivolto verso l'«interesse del minore», anche in tale ambito, seguendo le linee interpretative celebrate nelle sentenze che fin qui sono state oggetto di disamina. In dettaglio, si segnala la sentenza n. 33 del 2025.

Difatti, proprio sull'art 29 bis, comma 1, congiuntamente all’art. 30, comma 1, della legge sulle adozioni, nella parte in cui impedisce alle persone non coniugate di accedere alla procedura per l’adozione internazionale, si sono incentrate le doglianze del giudice rimettente per le violazioni degli artt. 2 e 117 Cost.

Per la fondatezza delle lamentele del giudice a quo, il Giudice costituzionale non si esime dal volgere lo sguardo oltralpe; in dettaglio, rileva che la giurisprudenza della Corte EDU, nell'interpretazione della nozione di «vita privata» di cui all'art. 8 CEDU, osserva che essa è «una nozione ampia, che … include anche il diritto alla realizzazione personale o all'autodeterminazione, e il diritto al rispetto delle decisioni di diventare o meno un genitore»[36].

Non solo. Giunge in soccorso l'art. 8, par. 2, della Convezione europea sull'adozione dei minori, secondo cui l'adozione deve essere prodromica alla stabilità e all'individuazione – sempre nell'ottica della tutela del best interest del minore – del così definito «foyer stable et harmonieux»[37]. Esso, del resto, null'affatto ripudia il nucleo famigliare “monoparentale” che, in astratto, si attesta come idoneo e migliorativo delle condizioni di chi è adottato. D'altronde, l'applicazione delle disposizioni della CEDU che, stante l'art. 53, non possono essere interpretate «in modo da limitare o pregiudicare i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali»[38], agevola l'introduzione della declinazione internazionale anche nell'ordimento italiano.

Indi, in un quadro normativo-sociale che non può che accogliere favorevolmente l'adozione internazionale per le persone singole, la «triade valoriale»[39] su cui la Corte fonda la sua decisione riassume un orientamento costituzionale costantemente incentrato su due degli elementi che ne compongono il trittico: il principio di solidarietà e l'interesse del minore. Difatti, il coniugio risultante dall'interesse alla genitorialità e dall'urgenza di assicurare protezione di bambini già esistenti costituisce il vulnus della disciplina censurata. Le istanze del giudice a quo sono state, del resto, condivise e accolte da parte del Giudice delle Leggi con la pronuncia di incostituzionalità degli articoli rimessi al sindacato costituzionale.

Non soltanto, dunque, l'integrazione di un modello famigliare monoparentale, frutto di una scelta anche personale, potrebbe giovare al minore e al nuovo genitore intenzionale, ma tanto costituisce la più ferma attuazione della finalità protettiva dell'adottato, a cui sarebbe ingiustamente preclusa la costruzione di un nuovo e inedito contesto famigliare con un soggetto che si dimostra pronto per accogliere[40].

6. Cenni: La sentenza n. 183/2023. L’interesse del minore al mantenimento dei rapporti socio-affettivi

La Corte Costituzionale si è, inoltre, pronunciata sulle questioni di legittimità riguardanti l’art. 27, comma 3, della legge sulle adozioni «nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con i componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, della Costituzione»[41]. Nello specifico, il giudice a quo lamentava che, con l’adozione piena dell’orfano a seguito di femminicidio da parte del padre, era netta la cesura dei rapporti – soprattutto – con la nonna materna. Tanto rileva, a detta del rimettente, ancor più se si considera che, nell’adozione “in casi particolari”, questi sono mantenuti, parimenti al contatto dell’adottato con il contesto d’origine, ponendo un’irragionevole distinzione con quanto precettato dall’art. 3 Cost.

Nel dichiarare inammissibili le questioni sollevate in merito all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e non fondate per quanto riguarda gli artt. 2, 3, 30 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, il Giudice costituzionale ha cristallizzato un’importante distinzione tra la recisione dei rapporti giuridico-formali e di quelli socio-affettivi.

Difatti, il diritto di famiglia è sempre più orientato verso l’interesse del minore «in concreto»[42] e, fuggendo dagli automatismi, si disancora dal mero ossequio di quanto detto dalla legge. Di talché, la Corte, ribadendo che «la tutela della identità del minore (e con essa il suo interesse a preservare positive relazioni di natura affettiva) non è compatibile con modelli rigidamente astratti e con presunzioni assolute»[43], non ritiene di intervenire sulla norma[44], attestando che la «continuità affettiva»[45] – e non giuridica – con il contesto d’origine costituisce noumeno dell’identità personale del minore e di cui questi non può esserne privato, se non in presenza di motivate ragioni.

Nulla – e nemmeno il diritto – può agire sull’interruzione di una relazione di tipo affettivo, avendo la sentenza di adozione del giudice influenza soltanto nella statuizione di ciò che è riconosciuto dalla legge. Le relazioni sociali «nutrono l’identità di ognuno»[46] su cui il diritto non può – e, spesso, non deve – intervenire, limitandosi al riconoscimento dei rapporti che implicano effetti squisitamente giuridici (si pensi, ad esempio, al diritto successorio).

Allontanandosi dalla rigidità di un preesistente sistema incasellato sui rapporti patrimoniali e “adottando” un modello sempre più attento all’interesse del minore, il nostro ordinamento, su suggerimento della Corte Costituzionale, dimostra ormai una consolidata adattabilità alla complessità dei fenomeni socio-famigliari, consentendo l’ingresso di una più ampia tutela dei diritti della persona mediante le porte aperte dall’interesse dell’adottato, dalla sua – costruenda – identità e dalle sue decisioni di vita.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Si veda A. Vegliante, Una breve storia dell’adozione, in Mnemosyne, n. 8, 2018, pp. 166 ss., reperibile online.

[2] Ivi, p. 167.

[3] In dettaglio, la disciplina era individuata nel Titolo VII, Libro I del Codice. L'art. 202, disposizione di apertura del predetto Titolo, disponeva che «(l)’adozione è permessa alle persone dell’uno e dell’altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquant’anni, e superino almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono di adottare»; mentre l'art. 213, esaltando la natura contrattuale dell'adozione, prescriveva che «(l)a persona che vorrà adottare e quella che vorrà essere adottata si presenteranno personalmente al presidente della corte d’appello nel cui distretto ha domicilio l’adottante, per venire all’atto del loro reciproco consenso…».

[4] L'art. 4, l. n. 431/1967, introducendo l'art. 314 ter, riconosce lo stato di adottabilità ai «minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi».

[5] Per l'applicazione estensiva dell'art. 30 Cost. anche ai genitori adottivi, si veda Corte Cost., 28 settembre 2023, n. 183.

[6] Cfr. T. Auletta, Diritto di famiglia, Giappichelli, Torino, 2024, VII ed., pp. 421 – 422.

[7] Corte Cost., 19 maggio 1988, n. 557. Sul punto, si veda A. Spangaro, Genitorialità giuridica e genitorialità affettiva: nuove forme e funzioni dell'adozione, in federalismi.it, n. 20, 4 agosto 2023, pp. 66, 67.

[8] Ivi, punto 2.

[9] Art. 1, comma 4, l. n. 184/1983.

[10] V'è stato un ampio dibattito riguardante la possibilità di equiparare la figura del coniuge anche con quella del convivente di fatto, che oggidì par esser oramai completamente sovrapponibile. Sul punto T. Auletta, op. cit., p. 441.

[11] Ivi, p. 442. A titolo esemplificativo, l'adozione all'estero da parte di persona singola (cfr. Corte Cass., sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572) ovvero qualora l'interruzione dei rapporti del minore con la famiglia d'origine mediante l'adozione cd. piena – e, dunque, a seguito di riconoscimento dello stato di abbandono – non incontrerebbe l'interesse dell'adottato.

[12] Così Corte Cost., n. 210/2025 cit., punto 3.

[13] Così Trib. Bari, ord. 17 gennaio 2025, n. 69.

[14] V. Corte Cost., 4 luglio 2023, n. 135.

[15] Così Corte d’appello Salerno, ord. 12 maggio 2022, n. 130.

[16] In tal senso C. Ingerito, L’attribuzione del cognome nell’adozione di persona maggiore di età tra automaticità e consenso (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135), in Diritti Comparati, 6 settembre 2023, reperibile online.

[17] Cfr. N. Picardi, La funzione del giudice nell’interpretazione e nell’applicazione della legge, in Giustizia civile, 2003, p. 363

[18] Cfr. Corte Cost., sent. n. 210/2025 cit., punto 7 (considerato in diritto).

[19] Corte Cost., 22 maggio 2025 n. 68, dichiarante l’illegittimità dell'art. 8, l. 19 febbraio 2004, n. 40 per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost. Ivi, sono presenti richiami all’art. 3, Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, valorizzato dalle interpretazioni della Corte EDU. Si veda V. Lemme, Il superiore interesse del minore come guida nella ridefinizione costituzionale della genitorialità: la sentenza n. 68/2025, 12 giugno 2025, reperibile su www.lecostituzionaliste.it.

[20] Art. 6, comma 1, c.c.

[21] Art. 22 Cost.: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome».

[22] Corte Cost., 3 febbraio 1994, n. 13, punto 5.2 (considerato in diritto).

[23] Ivi, punto 5.1 (considerato in diritto).

[24] In tal senso, il commento a Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2023, n. 8422 in C. Tonola, L’assegnazione del cognome è funzionale alla migliore costruzione dell’identità del figlio, in NJus, 19 settembre 2023, consultabile online. Cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 15 ottobre 2013, n. 5021; Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320.

[25] Così Trib. Bari, ord. cit.

[26] Cfr. V. Lemme, op. cit.

[27] Come sopra esposto, l’adozione nasce come negozio tra le parti. E non avrebbe potuto essere altrimenti considerando che gli unici soggetti che potevano essere adottati erano coloro che avevano compiuto la maggiore età, rinvenendo nella presenza della capacità d’agire requisito indispensabile per l’adoptio.

[28] Così Corte Cost., sent. n. 210/2025 cit., p.q.m.

[29] Così idem, 23 aprile 2025, n. 53, punto 5.

[30] Ivi, punto 5.2.1.

[31] Idem, 23 aprile 2025, n. 53, punto 5 (considerato in diritto). Così anche Corte Cost., 24 giugno 2002, n. 268.

[32] Così Corte Cost., n. 135/2023, punto 8 (considerato in diritto).

[33] Cfr. C. Ingenito, L’attribuzione del cognome nell’adozione di persona maggiore di età tra automaticità e consenso (Osservazioni a prima lettura, Corte Costituzionale 4 luglio 2023 n. 135), in Diritti Comparati, 6 settembre 2023, reperibile online.

[34] Si veda A. Vegliante, op. cit., pp.170 – 172.

[35] Cfr. T. Auletta, op. cit., p. 448.

[36] Sono citate le sentenze della Corte EDU: Pretty c. Regno Unito, n. 2346/2002; Evans c. Regno Unito, n. 6339/2005.

[37] Trad.: «ambiente famigliare stabile e armonioso».

[38] Cfr. Corte Cost., sent. n. 33/2025 cit., punto 7.1 (considerato in diritto).

[39] L'efficace espressione è tratta da M. R. Bianca, La Corte costituzionale e l’apertura dell’adozione alle persone singole. Un modello unico di famiglia monoparentale fondato sulla triade valoriale: autodeterminazione, solidarietà e interesse del minore, in Giustizia Insieme, 6 maggio 2025, consultabile online.

[40] La Corte, difatti, non apre tale possibilità indiscriminatamente, ma esige che le istanze e le esigenze del minore possano essere soddisfatte da parte del neo-genitore. Cfr. Corte Cost., sent. n. 33/2025 cit., punto 8.2 (considerato in diritto).

[41] Corte Cost., sent. n. 183/2023 cit.

[42] Per un modello di “diritto di famiglia in concreto”, si veda M. R. Bianca, Verso la costruzione di un diritto di famiglia in concreto (nota a Corte Cost. 183/2023), in Giustizia Insieme, 6 novembre 2023, reperibile online.

[43] Ivi, punto 13.2 (considerato in diritto).

[44] Art. 27, comma 3, l. n. 184/1983: «Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali».

[45] Corte Cost., sent. n. 183/2023 cit., richiamando, su tutti, i commi 5 bis, 5 ter e 5 quinques dell’art. 4, l. adoz., che, pur trattando di affidamento (spesso prodromico all’instaurazione di un nuovo rapporto giuridico), prediligono la perduranza delle relazioni affettive instaurate nell’ambito famigliare preesistente.

[46] Così M. C. Errigo, Il preminente interesse del minore e la definizione dei rapporti familiari. Brevi considerazioni a margine della decisione della Corte costituzionale n. 183 del 2023, in Associazione Italiana Costituzionalisti, n. 1, 2024, p. 302.