RCD


Attendere prego, caricamento pagina...
Il potere ispettivo dell´amministrazione finanziaria tra art. 8 C.E.D.U. e garanzie penal-processuali. Note su Agrisud c. Italia
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Lun, 25 Mag 2026
Sottoposto a PEER REVIEW

Il potere ispettivo dell´amministrazione finanziaria tra art. 8 C.E.D.U. e garanzie penal-processuali. Note su Agrisud c. Italia

Augusto Guarriello
Praticante AvvocatoUniversità degli Studi di Milano



Il contributo analizza la sentenza Agrisud c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo (11 dicembre 2025), che ha censurato prassi ispettive dell’Amministrazione finanziaria italiana per violazione dell’art. 8 C.E.D.U., in assenza di un’adeguata giustificazione preventiva dell’ingerenza. Muovendo dal quadro convenzionale della tutela della vita privata e del domicilio professionale, l’articolo esamina i poteri ispettivi dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, soffermandosi sulle ricadute penal-processuali e sul rischio di anticipazione informale dell’indagine penale.


Sommario: 1. Introduzione; 2. L’art. 8 C.E.D.U. quale norma di garanzia procedurale nelle attività ispettive; 2.1. L’evoluzione giurisprudenziale della nozione di domicilio professionale; 2.2. L’art. 8 C.E.D.U. come limite all’anticipazione investigativa; 3. Le ispezioni amministrative nel diritto europeo tra esigenze di controllo e garanzie procedurali; 4. La sentenza Agrisud c. Italia: analisi critica e profili sistemici; 4.1. Il contesto normativo e fattuale della controversia; 4.2. Le carenze strutturali rilevate dalla Corte EDU; 4.3. Continuità e discontinuità rispetto alla giurisprudenza convenzionale precedente; 4.4. La sentenza Agrisud come snodo tra diritto convenzionale e processo penale; 5. I poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria e il ruolo della Guardia di Finanza; 5.1. L’Amministrazione finanziaria tra funzione di controllo e rilevanza penale; 5.2. La Guardia di Finanza e la duplicità funzionale; 5.3. Il profilo europeo: cooperazione, EPPO e circolazione della prova; 5.4. Implicazioni sistemiche e prospettive di riforma; 6. Profili penal-processuali: anticipazione dell’indagine, garanzie difensive e utilizzabilità della prova; 6.1. L’anticipazione dell’indagine penale attraverso strumenti amministrativi; 6.2. Garanzie difensive e fase genetica della prova; 6.3. Utilizzabilità della prova e art. 191 c.p.p. alla luce degli standard convenzionali; 6.4. Il ruolo del giudice nazionale nel dialogo con la Corte EDU; 7. Conclusioni.

Sommario: 1. Introduzione; 2. L’art. 8 C.E.D.U. quale norma di garanzia procedurale nelle attività ispettive; 2.1. L’evoluzione giurisprudenziale della nozione di domicilio professionale; 2.2. L’art. 8 C.E.D.U. come limite all’anticipazione investigativa; 3. Le ispezioni amministrative nel diritto europeo tra esigenze di controllo e garanzie procedurali; 4. La sentenza Agrisud c. Italia: analisi critica e profili sistemici; 4.1. Il contesto normativo e fattuale della controversia; 4.2. Le carenze strutturali rilevate dalla Corte EDU; 4.3. Continuità e discontinuità rispetto alla giurisprudenza convenzionale precedente; 4.4. La sentenza Agrisud come snodo tra diritto convenzionale e processo penale; 5. I poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria e il ruolo della Guardia di Finanza; 5.1. L’Amministrazione finanziaria tra funzione di controllo e rilevanza penale; 5.2. La Guardia di Finanza e la duplicità funzionale; 5.3. Il profilo europeo: cooperazione, EPPO e circolazione della prova; 5.4. Implicazioni sistemiche e prospettive di riforma; 6. Profili penal-processuali: anticipazione dell’indagine, garanzie difensive e utilizzabilità della prova; 6.1. L’anticipazione dell’indagine penale attraverso strumenti amministrativi; 6.2. Garanzie difensive e fase genetica della prova; 6.3. Utilizzabilità della prova e art. 191 c.p.p. alla luce degli standard convenzionali; 6.4. Il ruolo del giudice nazionale nel dialogo con la Corte EDU; 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Il rapporto tra poteri ispettivi dell’autorità pubblica e tutela dei diritti fondamentali del soggetto controllato rappresenta uno dei nodi più complessi dell’ordinamento contemporaneo, soprattutto nei settori caratterizzati da una marcata incidenza pubblicistica, quali la materia tributaria ed economico-finanziaria. In tali ambiti, l’esigenza di garantire l’effettività dell’azione amministrativa e la corretta riscossione delle entrate erariali si confronta costantemente con la necessità di preservare la sfera di autonomia e riservatezza del contribuente, imponendo un delicato bilanciamento tra interessi pubblici e diritti individuali[1].

La problematica assume una particolare rilevanza allorché l’attività ispettiva si collochi in una fase prodromica o contigua all’accertamento di responsabilità penali. In tali ipotesi, l’utilizzo di strumenti formalmente amministrativi può tradursi in una raccolta anticipata di elementi di fatto e di prova, sottratta ai presupposti e alle garanzie proprie del procedimento penale, con il rischio di una compressione indiretta dei diritti di difesa[2]. Il confine tra controllo amministrativo e attività investigativa si presenta, pertanto, come un’area di frizione nella quale il rispetto delle forme procedurali assume un valore sostanziale, quale presidio della legalità dell’azione pubblica.

In questo contesto si colloca la sentenza Agrisud c. Italia, depositata l’11 dicembre 2025, con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che talune prassi ispettive dell’ordinamento italiano integrassero una violazione dell’art. 8 C.E.D.U., in ragione dell’assenza di una adeguata e preventiva giustificazione dell’ingerenza nella sfera privata e professionale del soggetto controllato[3]. La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a rafforzare la dimensione procedurale della tutela convenzionale, ponendo limiti stringenti all’esercizio di poteri di controllo caratterizzati da un’elevata incidenza sulla sfera individuale.

La decisione assume una valenza che trascende il caso concreto, incidendo direttamente sull’assetto dei poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria, intesa in senso ampio come comprensiva dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Quest’ultima, in particolare, opera in una posizione funzionalmente peculiare, collocandosi al crocevia tra funzione amministrativa di controllo e attività di polizia giudiziaria[4]. Tale duplicità funzionale accentua il rischio di una sovrapposizione tra accertamento amministrativo e investigazione penale, rendendo particolarmente sensibile il tema della qualificazione procedurale degli atti ispettivi.

Muovendo da tali premesse, il presente contributo intende analizzare la sentenza Agrisud c. Italia non solo quale commento a una pronuncia della Corte EDU, ma come occasione per una riflessione sistematica sui limiti convenzionali all’attività ispettiva dell’Amministrazione finanziaria e sulle loro ricadute in ambito penal-processuale. In particolare, l’attenzione sarà rivolta al rischio di anticipazione informale dell’indagine penale e alle conseguenze che l’inosservanza degli standard convenzionali può determinare in tema di garanzie difensive e utilizzabilità degli esiti ispettivi nel processo penale[5].

2. L’art. 8 C.E.D.U. quale norma di garanzia procedurale nelle attività ispettive

2.1. L’evoluzione giurisprudenziale della nozione di domicilio professionale

L’art. 8 C.E.D.U., nel tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza, si caratterizza per una formulazione ampia e aperta, che ha consentito alla Corte europea dei diritti dell’uomo di svilupparne progressivamente il contenuto attraverso un’interpretazione evolutiva. In tale prospettiva, la nozione di “domicilio” ha conosciuto un significativo ampliamento, venendo progressivamente sganciata da una concezione meramente abitativa e ricondotta a una dimensione funzionale, attenta al ruolo che determinati luoghi rivestono nell’organizzazione della vita privata e professionale del soggetto controllato[6].

Un passaggio decisivo in questa evoluzione interpretativa è rappresentato dalla sentenza Niemietz c. Germania, nella quale la Corte ha affermato che una distinzione rigida tra sfera privata e sfera professionale risulterebbe artificiosa e incompatibile con la ratio dell’art. 8 C.E.D.U., poiché anche l’attività lavorativa costituisce una componente essenziale dell’identità e dell’autonomia personale dell’individuo[7]. Ne consegue che i locali adibiti allo svolgimento di un’attività professionale possono rientrare nell’ambito di applicazione della disposizione convenzionale, qualora rappresentino uno spazio di esplicazione della personalità del soggetto.

Questo orientamento è stato successivamente consolidato ed esteso sino a ricomprendere le sedi societarie e imprenditoriali. In particolare, la Corte ha riconosciuto che le ispezioni presso locali aziendali costituiscono un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio, richiedendo pertanto l’apprestamento di adeguate garanzie procedurali, idonee a prevenire il rischio di arbitrarietà[8]. In tali pronunce, l’attenzione della Corte non si è concentrata esclusivamente sulla finalità dell’intervento ispettivo, bensì sulle modalità concrete del suo svolgimento e sull’ampiezza della discrezionalità riconosciuta all’autorità procedente.

L’approdo a una concezione funzionale del domicilio professionale assume particolare rilievo nei settori caratterizzati da un’elevata intensità di controllo pubblico, quali la materia tributaria ed economico-finanziaria. In tali ambiti, l’accesso ai locali del contribuente rappresenta uno strumento centrale dell’azione amministrativa, ma, al contempo, un momento di forte compressione della sfera giuridica del soggetto ispezionato, che rende imprescindibile il rispetto di garanzie procedurali adeguate[9].

2.2. L’art. 8 C.E.D.U. come limite all’anticipazione investigativa

Accanto all’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 8 C.E.D.U., la giurisprudenza della Corte europea ha attribuito crescente rilievo alla dimensione procedurale della tutela convenzionale. In tale prospettiva, la compatibilità dell’ingerenza con la Convenzione non dipende esclusivamente dallo scopo perseguito dall’autorità pubblica, ma anche dalla presenza di garanzie idonee a prevenire il rischio di arbitrarietà e di esercizio incontrollato del potere ispettivo[10].

La Corte EDU ha costantemente affermato che il requisito della “conformità alla legge” non può essere soddisfatto dalla sola previsione normativa del potere di accesso e ispezione. È necessario, piuttosto, che l’ordinamento interno preveda regole sufficientemente accessibili e prevedibili, tali da delimitare in modo effettivo l’estensione dell’ingerenza e da consentire un controllo sulla proporzionalità dell’intervento[11]. In mancanza di tali limiti, l’attività ispettiva rischia di tradursi in uno strumento di controllo generalizzato, incompatibile con le esigenze di tutela sottese all’art. 8 C.E.D.U.

In questo quadro, la giurisprudenza convenzionale ha posto in evidenza il rischio che strumenti formalmente amministrativi vengano utilizzati in funzione esplorativa o anticipatoria rispetto all’accertamento di responsabilità penali. In tali ipotesi, l’attività ispettiva consente alle autorità di acquisire informazioni e documenti in una fase anteriore all’avvio formale di procedimenti repressivi, sottraendo l’acquisizione degli elementi di fatto alle garanzie proprie del procedimento penale[12]. È proprio in questo snodo che l’art. 8 C.E.D.U. assume la funzione di limite all’anticipazione investigativa, operando come presidio contro l’elusione delle forme del giusto processo.

La Corte ha, infatti, valorizzato l’importanza di meccanismi di controllo effettivo, sia preventivi sia successivi, quali strumenti indispensabili per assicurare la compatibilità delle ispezioni con la Convenzione. L’assenza di tali garanzie è stata ritenuta idonea a determinare una violazione dell’art. 8 C.E.D.U. anche in mancanza di un abuso concreto, in quanto l’attribuzione di un potere eccessivamente ampio e non controllato integra di per sé un fattore di rischio per i diritti fondamentali[13].

Sotto questo profilo, l’art. 8 C.E.D.U., pur non essendo una norma direttamente riferita al giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione, contribuisce indirettamente a delineare il perimetro delle garanzie applicabili nella fase genetica della prova. Esso impone agli ordinamenti nazionali di evitare che l’attività ispettiva si trasformi in una forma di investigazione anticipata, sottratta ai controlli propri del procedimento penale, ponendosi così come norma di raccordo tra tutela della riservatezza e garanzie penal-processuali[14].

3. Le ispezioni amministrative nel diritto europeo tra esigenze di controllo e garanzie procedurali

Nel diritto europeo, le ispezioni amministrative costituiscono uno strumento essenziale per l’attuazione delle politiche pubbliche in settori caratterizzati da un’elevata complessità tecnica e da un marcato interesse sovranazionale, quali la materia tributaria, doganale, finanziaria e della concorrenza. In tali ambiti, l’attività ispettiva è concepita come mezzo privilegiato per assicurare l’effettività delle norme sostanziali, consentendo alle autorità competenti di accedere a luoghi, documenti e informazioni necessari per l’esercizio delle funzioni di controllo[15]. Tuttavia, proprio l’ampiezza dei poteri riconosciuti alle amministrazioni rende particolarmente delicato il bilanciamento con i diritti fondamentali dei soggetti ispezionati.

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha svolto un ruolo centrale nel delineare un nucleo minimo di garanzie applicabili alle ispezioni amministrative, indipendentemente dal settore di riferimento. In tale prospettiva, la Corte ha chiarito che l’esistenza di un interesse pubblico rilevante non è di per sé sufficiente a giustificare un’ingerenza estesa e indifferenziata nella sfera privata o professionale del soggetto controllato. Al contrario, anche nei contesti caratterizzati da un’elevata intensità di controllo, l’attività ispettiva deve essere strutturata in modo da evitare forme di esercizio arbitrario del potere[16].

Un ambito paradigmatico in cui tali principi sono stati elaborati è rappresentato dalle ispezioni in materia di concorrenza. Nella nota sentenza Société Colas Est e altri c. Francia, la Corte EDU ha ritenuto che i poteri di accesso e sequestro attribuiti all’autorità antitrust francese, in assenza di un adeguato controllo giurisdizionale, integrassero una violazione dell’art. 8 C.E.D.U. La pronuncia ha segnato un punto di svolta, affermando che anche le ispezioni finalizzate alla tutela del mercato devono essere accompagnate da garanzie procedurali idonee a circoscrivere la discrezionalità dell’autorità procedente[17].

Questo orientamento è stato successivamente confermato e sviluppato in ulteriori pronunce, nelle quali la Corte ha valorizzato la necessità di un controllo effettivo sull’estensione e sulle modalità dell’ispezione. In particolare, è stato affermato che l’assenza di una autorizzazione preventiva può essere compensata solo dalla previsione di rimedi successivi effettivi, capaci di consentire un sindacato sostanziale sulla proporzionalità dell’ingerenza[18]. In difetto di tali meccanismi, l’ispezione amministrativa rischia di assumere una funzione meramente esplorativa, incompatibile con gli standard convenzionali.

La rilevanza di tali principi non si esaurisce nell’ambito della concorrenza, ma si estende alle ispezioni fiscali e finanziarie, nelle quali il rischio di una sovrapposizione con finalità repressive risulta particolarmente accentuato. In questi settori, l’attività ispettiva può infatti costituire il momento iniziale di un percorso che conduce all’accertamento di illeciti di natura penale, con la conseguenza che la fase amministrativa assume una funzione sostanzialmente preparatoria rispetto all’azione penale[19]. È proprio in questa prospettiva che la Corte EDU ha insistito sulla necessità di delimitare con precisione l’oggetto e le finalità dell’ispezione, al fine di evitare che essa si trasformi in una forma di investigazione anticipata.

Sul piano sistematico, la giurisprudenza convenzionale ha contribuito a una progressiva proceduralizzazione dell’attività ispettiva, imponendo agli ordinamenti nazionali di strutturare i poteri di controllo in modo coerente con i principi di prevedibilità, proporzionalità e controllo effettivo. Tale evoluzione riflette una concezione delle ispezioni amministrative non più come ambito “franco” rispetto alle garanzie, ma come fase dell’azione pubblica sottoposta a limiti procedurali stringenti, soprattutto quando sia idonea a incidere sulla sfera penale del soggetto controllato[20].

In questo quadro, il diritto europeo si configura come un parametro imprescindibile per la valutazione della legittimità delle prassi ispettive interne. Le ispezioni amministrative, pur rimanendo strumenti fondamentali per l’effettività delle politiche pubbliche, non possono essere sottratte a un controllo di compatibilità con i diritti fondamentali, pena il rischio di una erosione indiretta delle garanzie penal-processuali. La giurisprudenza della Corte EDU, in tal senso, fornisce criteri interpretativi che impongono una rilettura critica dei poteri ispettivi alla luce dei principi del giusto processo e della tutela convenzionale dei diritti fondamentali[21].

4. La sentenza Agrisud c. Italia: analisi critica e profili sistemici

La sentenza Agrisud c. Italia, depositata l’11 dicembre 2025, si inserisce nel consolidato orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo volto a sottoporre a scrutinio convenzionale le attività ispettive caratterizzate da una significativa incidenza sulla sfera privata e professionale dei soggetti controllati. Tuttavia, la pronuncia assume un rilievo che trascende il caso concreto, poiché interviene su prassi ispettive diffuse nell’ordinamento italiano, mettendo in luce criticità strutturali idonee a incidere sull’assetto complessivo dei poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria[22].

4.1. Il contesto normativo e fattuale della controversia

La vicenda sottoposta all’esame della Corte EDU trae origine da una serie di accessi ispettivi effettuati presso locali adibiti allo svolgimento di attività economiche, nell’ambito di controlli fiscali condotti dall’Amministrazione finanziaria italiana. Tali accessi si collocavano all’interno di un quadro normativo che attribuisce alle autorità fiscali poteri di controllo particolarmente ampi, giustificati dall’esigenza di assicurare l’effettività della riscossione e il contrasto all’evasione tributaria. Proprio l’ampiezza di tali poteri rende, tuttavia, particolarmente delicato il bilanciamento con i diritti fondamentali dei soggetti controllati, soprattutto quando l’attività ispettiva incide in modo significativo sull’organizzazione e sulla continuità dell’attività d’impresa[23].

Nel caso di specie, gli accessi si caratterizzavano per un’estensione oggettiva rilevante, comprendendo l’acquisizione di una pluralità indifferenziata di documenti e informazioni, non sempre immediatamente riconducibili alle finalità dichiarate del controllo. La Corte EDU ha evidenziato come tali modalità operative fossero espressione di una prassi ispettiva tendenzialmente esplorativa, nella quale l’assenza di una motivazione preventiva individualizzata consentiva all’autorità procedente di ampliare progressivamente l’oggetto dell’ispezione, senza un’effettiva delimitazione ex ante[24].

Un ulteriore elemento di criticità era rappresentato dalla mancanza di una distinzione chiara tra la fase di controllo amministrativo e l’eventuale successivo sviluppo di procedimenti sanzionatori o penali. La società ricorrente aveva sottolineato come l’attività ispettiva si fosse svolta in un contesto già connotato da sospetti di irregolarità potenzialmente rilevanti sul piano penale, rendendo prevedibile un successivo coinvolgimento dell’autorità giudiziaria. In tale scenario, l’accesso ispettivo assumeva una funzione sostanzialmente preparatoria rispetto all’accertamento di responsabilità penali, senza che fossero attivate le garanzie proprie del procedimento penale[25].

La Corte ha inoltre attribuito rilievo all’impatto concreto delle ispezioni sull’attività dell’impresa, osservando come l’ingerenza non si fosse limitata a una verifica documentale circoscritta, ma avesse inciso in modo significativo sull’organizzazione aziendale e sulla libertà di iniziativa economica. Ciò rafforza l’idea secondo cui la valutazione di proporzionalità dell’ingerenza non può prescindere da un’analisi concreta delle modalità e degli effetti dell’ispezione, pena una tutela meramente astratta dei diritti garantiti dall’art. 8 C.E.D.U.[26].

4.2. Le carenze strutturali rilevate dalla Corte EDU

Nel valutare la compatibilità delle prassi ispettive con l’art. 8 C.E.D.U., la Corte EDU ha individuato una serie di carenze strutturali dell’ordinamento italiano, che assumono rilievo non solo con riferimento al caso concreto, ma anche in una prospettiva sistemica. In primo luogo, la Corte ha censurato l’assenza di una giustificazione preventiva adeguatamente individualizzata, idonea a delimitare con precisione l’oggetto e le finalità dell’ispezione. Secondo la Corte, la previsione normativa di poteri ispettivi ampi e generalizzati, non accompagnata da obblighi motivazionali stringenti, attribuisce all’autorità un margine di discrezionalità eccessivo, incompatibile con le esigenze di prevedibilità richieste dall’art. 8 C.E.D.U.[27].

Tale profilo assume una rilevanza centrale in quanto incide direttamente sulla possibilità, per il soggetto ispezionato, di comprendere la portata dell’ingerenza e di predisporre una difesa effettiva. L’assenza di una motivazione preventiva non solo rende opaca la finalità dell’ispezione, ma compromette anche l’effettività dei controlli successivi, privando il giudice di parametri chiari per valutare la proporzionalità dell’intervento. In questo senso, la Corte sembra sollecitare un ripensamento dei modelli normativi fondati su formule generiche e indeterminate, imponendo agli Stati di strutturare i poteri ispettivi in modo più rigoroso[28].

Un secondo profilo critico concerne la mancanza di meccanismi di controllo effettivo. La Corte ha ribadito che, in assenza di un controllo giurisdizionale preventivo, l’ordinamento interno deve prevedere rimedi successivi dotati di reale effettività, capaci di consentire un sindacato sostanziale sulle modalità di svolgimento dell’ispezione. Nel caso italiano, tali rimedi sono stati ritenuti inadeguati, poiché non consentivano un controllo tempestivo e incisivo, limitandosi a verifiche ex post prive di una reale capacità conformativa[29].

Nel loro insieme, tali carenze strutturali contribuiscono a creare un contesto nel quale l’attività ispettiva può agevolmente sconfinare in una forma di investigazione anticipata, con il rischio di eludere le garanzie proprie del procedimento penale. È proprio questo rischio sistemico che giustifica, secondo la Corte, l’intervento correttivo sul piano convenzionale[30].

4.3. Continuità e discontinuità rispetto alla giurisprudenza convenzionale precedente

Sotto il profilo sistematico, la sentenza Agrisud c. Italia si colloca in linea di continuità con precedenti pronunce della Corte EDU in materia di ispezioni amministrative, quali Société Colas Est, Canal Plus e Delta Pekárny. Da tali decisioni la Corte riprende i principi relativi alla necessità di delimitare la discrezionalità dell’autorità ispettiva e di garantire un controllo effettivo sull’ingerenza, ribadendo che l’ampiezza dei poteri di controllo deve essere bilanciata da garanzie procedurali adeguate[31].

Al contempo, la pronuncia presenta elementi di discontinuità, nella misura in cui applica tali principi a un ambito — quello delle ispezioni fiscali italiane — tradizionalmente caratterizzato da una marcata deferenza nei confronti delle esigenze di tutela dell’interesse erariale. In tal senso, Agrisud segna un punto di svolta, affermando che l’interesse fiscale, pur rilevante, non può giustificare di per sé un sacrificio significativo delle garanzie procedurali del contribuente[32].

La sentenza assume, pertanto, una portata che va oltre il caso concreto, imponendo una rilettura convenzionalmente orientata delle prassi ispettive interne. La Corte sembra suggerire il superamento di modelli di controllo fondati su un’eccessiva elasticità dei poteri amministrativi, in favore di un assetto maggiormente rispettoso dei principi di prevedibilità, proporzionalità e controllo giurisdizionale[33].

4.4. La sentenza Agrisud come snodo tra diritto convenzionale e processo penale

Uno degli aspetti di maggiore rilievo della sentenza Agrisud c. Italia risiede nelle sue potenziali ricadute sul piano penal-processuale. Pur non affrontando direttamente il tema dell’utilizzabilità degli esiti ispettivi nel processo penale, la pronuncia incide in modo significativo sulla fase genetica della prova, ponendo limiti stringenti all’acquisizione di elementi informativi mediante strumenti amministrativi[34].

La decisione mette in luce il rischio che l’attività ispettiva venga utilizzata quale strumento di anticipazione dell’indagine penale, consentendo alle autorità di acquisire informazioni in una fase anteriore all’attivazione delle garanzie proprie del procedimento penale. In tale prospettiva, la sentenza rafforza l’esigenza di un controllo giurisdizionale rigoroso sulle modalità di acquisizione della prova, imponendo al giudice nazionale di verificare la compatibilità delle prassi ispettive con gli standard convenzionali[35].

Ne deriva che la violazione dell’art. 8 C.E.D.U. nella fase ispettiva non può essere considerata irrilevante sul piano processuale, ma impone una riflessione critica in ordine alla tenuta delle prove acquisite e alla loro utilizzabilità nel processo penale, alla luce dei principi del giusto processo e dell’art. 191 c.p.p. La sentenza Agrisud si configura, così, come uno snodo fondamentale nel dialogo tra diritto convenzionale e processo penale interno, rafforzando l’idea che la tutela dei diritti fondamentali debba estendersi anche alla fase di formazione della prova[36].

5. I poteri ispettivi dell’amministrazione finanziaria e il ruolo della Guardia di Finanza

L’analisi delle ricadute sistemiche della sentenza Agrisud c. Italia non può prescindere da una riflessione sull’assetto dei poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria e, in particolare, sul ruolo della Guardia di Finanza, quale soggetto istituzionalmente collocato al crocevia tra funzione amministrativa di controllo e attività di polizia giudiziaria. È proprio tale duplicità funzionale a rendere particolarmente sensibile il tema dei limiti procedurali all’attività ispettiva, soprattutto quando essa si inserisca in un contesto suscettibile di sfociare nell’accertamento di responsabilità penali[37].

5.1. L’Amministrazione finanziaria tra funzione di controllo e rilevanza penale

Nel sistema italiano, i poteri ispettivi in materia tributaria sono attribuiti all’Amministrazione finanziaria, intesa in senso ampio come comprensiva dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Tali poteri sono tradizionalmente ricondotti all’esercizio di una funzione amministrativa di controllo, finalizzata alla tutela dell’interesse erariale e alla corretta applicazione della normativa tributaria. Tuttavia, la natura e l’ampiezza degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione rendono spesso labile il confine tra accertamento amministrativo e attività di natura sostanzialmente investigativa[38].

In particolare, l’attività ispettiva può costituire il momento iniziale di un percorso che conduce all’emersione di condotte penalmente rilevanti, soprattutto nei settori caratterizzati da una forte intersezione tra illecito tributario e illecito penale. In tali ipotesi, la fase amministrativa assume una funzione sostanzialmente preparatoria rispetto all’azione penale, con il rischio che la raccolta di elementi di fatto avvenga al di fuori delle garanzie proprie del procedimento penale[39].

La sentenza Agrisud c. Italia, pur non riferendosi espressamente al sistema italiano di riparto delle competenze, impone una rilettura critica di tale assetto, nella misura in cui richiama l’attenzione sul rischio di un utilizzo estensivo e non sufficientemente controllato dei poteri ispettivi. La Corte EDU sembra, infatti, suggerire che l’esistenza di una funzione amministrativa formalmente distinta non sia di per sé sufficiente a escludere la necessità di garanzie rafforzate, quando l’attività di controllo sia idonea a incidere sulla sfera penale del soggetto ispezionato[40].

5.2. La Guardia di Finanza e la duplicità funzionale

La posizione della Guardia di Finanza presenta una peculiare complessità, derivante dalla sua duplice veste di organo dell’Amministrazione finanziaria e di forza di polizia con funzioni di polizia giudiziaria. Tale duplicità funzionale, espressamente riconosciuta dall’ordinamento, attribuisce al Corpo un ruolo centrale nel sistema dei controlli economico-finanziari, ma al contempo accentua il rischio di sovrapposizione tra attività amministrativa e investigazione penale[41].

In particolare, la Guardia di Finanza è chiamata a svolgere attività ispettive finalizzate all’accertamento di violazioni tributarie, ma anche a trasmettere all’autorità giudiziaria le notizie di reato emerse nel corso dei controlli. Questa continuità funzionale tra fase amministrativa e fase penale solleva interrogativi rilevanti sotto il profilo delle garanzie procedurali, poiché consente un passaggio fluido delle informazioni raccolte in sede ispettiva verso il procedimento penale[42].

La giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente riconosciuto la legittimità dell’utilizzo, nel processo penale, degli esiti dell’attività ispettiva svolta dalla Guardia di Finanza, purché essa sia stata condotta nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio. Tuttavia, alla luce degli standard convenzionali elaborati dalla Corte EDU, tale approccio appare bisognoso di una rilettura critica, soprattutto quando l’attività ispettiva presenti caratteri tali da configurarsi come una forma di investigazione anticipata[43].

5.3. Il profilo europeo: cooperazione, EPPO e circolazione della prova

Il ruolo della Guardia di Finanza assume una dimensione ulteriormente complessa se collocato nel contesto della cooperazione europea in materia penale e finanziaria. Il Corpo, infatti, opera sempre più frequentemente quale interlocutore di organismi sovranazionali quali l’Ufficio del Procuratore europeo (EPPO), Eurojust e OLAF, partecipando a flussi informativi e operativi che travalicano i confini nazionali[44].

In tale contesto, l’attività ispettiva svolta a livello nazionale può costituire il punto di ingresso di informazioni destinate a circolare in ambito sovranazionale, con il rischio che elementi acquisiti in una fase amministrativa, priva delle garanzie proprie del procedimento penale, vengano successivamente utilizzati in procedimenti repressivi di dimensione europea. Questo fenomeno di “circolazione della prova” accentua l’esigenza di un rigoroso rispetto degli standard convenzionali sin dalla fase ispettiva, pena una erosione indiretta delle garanzie difensive[45].

La sentenza Agrisud c. Italia assume, in tale prospettiva, un rilievo che va oltre l’ordinamento interno, ponendosi come parametro di riferimento anche per la valutazione della compatibilità delle prassi ispettive con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali in un contesto di cooperazione giudiziaria europea. La necessità di garantire standard omogenei di protezione si impone, infatti, come condizione imprescindibile per la legittimità dei meccanismi di cooperazione e mutuo riconoscimento[46].

5.4. Implicazioni sistemiche e prospettive di riforma

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ruolo della Guardia di Finanza e, più in generale, dell’Amministrazione finanziaria appare destinato a essere oggetto di una progressiva riconsiderazione in chiave convenzionalmente orientata. La sentenza Agrisud c. Italia impone di interrogarsi sulla tenuta di un modello fondato su poteri ispettivi ampi e su controlli prevalentemente ex post, suggerendo l’opportunità di rafforzare le garanzie procedurali sin dalla fase di accesso e ispezione[47].

In particolare, emerge l’esigenza di una più chiara delimitazione tra funzione amministrativa e attività investigativa, nonché di una strutturazione dei poteri ispettivi coerente con i principi di prevedibilità, proporzionalità e controllo effettivo. In tale prospettiva, la giurisprudenza convenzionale può costituire un importante stimolo per il legislatore e per l’interprete, orientando l’evoluzione dell’ordinamento verso modelli maggiormente rispettosi dei diritti fondamentali e delle garanzie penal-processuali[48].

6. Profili penal-processuali: anticipazione dell’indagine, garanzie difensive e utilizzabilità della prova

La ricostruzione dei limiti convenzionali all’attività ispettiva dell’Amministrazione finanziaria e il ruolo peculiare della Guardia di Finanza conducono inevitabilmente a interrogarsi sulle ricadute penal-processuali delle violazioni dell’art. 8 C.E.D.U. nella fase amministrativa. In particolare, la sentenza Agrisud c. Italia impone di affrontare in modo sistematico il tema dell’anticipazione dell’indagine penale e delle conseguenze che l’illegittima acquisizione di elementi informativi può determinare sul piano dell’utilizzabilità della prova nel processo penale[49].

6.1. L’anticipazione dell’indagine penale attraverso strumenti amministrativi

Nel dibattito penal-processuale, l’espressione “anticipazione dell’indagine” viene utilizzata per descrivere quelle ipotesi in cui l’attività di accertamento svolta in sede amministrativa si traduce, di fatto, in una raccolta di elementi di prova funzionalmente orientata all’esercizio dell’azione penale. In tali casi, strumenti formalmente estranei al procedimento penale vengono utilizzati per acquisire informazioni che, per contenuto e finalità, risultano pienamente sovrapponibili a quelle tipiche dell’attività investigativa[50].

Questo fenomeno assume una particolare rilevanza nel settore dei controlli fiscali, nei quali l’ampiezza dei poteri ispettivi e la frequente emersione di condotte penalmente rilevanti favoriscono una continuità funzionale tra fase amministrativa e fase penale. L’attività ispettiva rischia così di divenire una sorta di “pre-indagine”, sottratta alle garanzie del codice di rito, ma idonea a condizionare in modo significativo l’esito del successivo procedimento penale[51].

La giurisprudenza della Corte EDU ha più volte evidenziato come tale dinamica sia incompatibile con i principi convenzionali, nella misura in cui consente allo Stato di eludere le garanzie previste per l’acquisizione della prova penale attraverso il ricorso a strumenti amministrativi. In questo senso, l’art. 8 C.E.D.U. opera come limite all’anticipazione investigativa, imponendo che l’attività ispettiva sia strutturata in modo da evitare un uso surrettizio dei poteri amministrativi a fini repressivi[52].

6.2. Garanzie difensive e fase genetica della prova

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza Agrisud c. Italia concerne l’attenzione posta dalla Corte EDU sulla fase genetica della prova, ossia sul momento in cui gli elementi informativi vengono acquisiti dall’autorità pubblica. La tutela dei diritti fondamentali non può, infatti, essere limitata alla fase dibattimentale o all’esercizio del contraddittorio, ma deve estendersi anche alle modalità di formazione della prova, pena una protezione meramente formale delle garanzie difensive[53].

In questa prospettiva, l’assenza di garanzie procedurali nella fase ispettiva incide direttamente sulla possibilità per il soggetto controllato di esercitare i propri diritti di difesa in modo effettivo. La mancata previsione di limiti chiari all’oggetto dell’ispezione, l’assenza di un controllo giurisdizionale effettivo e l’indeterminatezza delle finalità del controllo compromettono, infatti, la possibilità di contestare l’acquisizione degli elementi di prova e di verificarne la legittimità[54].

La giurisprudenza penalistica ha tradizionalmente mostrato una certa reticenza nel riconoscere rilevanza processuale alle violazioni commesse nella fase amministrativa, ritenendo che le garanzie del processo penale operino solo a partire dall’iscrizione della notizia di reato. Tuttavia, l’evoluzione del diritto convenzionale impone una revisione critica di tale impostazione, nella misura in cui riconosce rilievo autonomo alle violazioni dei diritti fondamentali verificatesi nella fase di acquisizione della prova[55].

6.3. Utilizzabilità della prova e art. 191 c.p.p. alla luce degli standard convenzionali

Il problema centrale che emerge dalle considerazioni che precedono concerne l’utilizzabilità, nel processo penale, degli esiti dell’attività ispettiva svolta in violazione dell’art. 8 C.E.D.U. L’ordinamento italiano, com’è noto, non prevede un generale principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, ma subordina l’esclusione probatoria ai casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 191 c.p.p.[56].

Tuttavia, la giurisprudenza della Corte EDU ha chiarito che la compatibilità di una prova con il diritto al giusto processo non può essere valutata prescindendo dalle modalità della sua acquisizione. In particolare, l’utilizzo processuale di elementi ottenuti mediante un’ingerenza sproporzionata nei diritti garantiti dall’art. 8 C.E.D.U. può determinare una violazione dell’art. 6 della Convenzione, qualora incida sull’equità complessiva del procedimento[57].

In questa prospettiva, la violazione degli standard convenzionali nella fase ispettiva impone al giudice penale un controllo rigoroso sull’utilizzabilità della prova, che non può limitarsi a una verifica meramente formale della legittimità dell’atto amministrativo. Il giudice è chiamato, piuttosto, a valutare se l’acquisizione degli elementi probatori sia avvenuta nel rispetto delle garanzie fondamentali e se il loro utilizzo processuale risulti compatibile con i principi del giusto processo[58].

6.4. Il ruolo del giudice nazionale nel dialogo con la Corte EDU

La sentenza Agrisud c. Italia rafforza il ruolo del giudice nazionale quale garante del rispetto degli standard convenzionali nella fase di formazione della prova. In assenza di automatismi espulsivi, spetta al giudice interno operare un bilanciamento tra le esigenze di accertamento della verità e la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dei principi elaborati dalla Corte EDU[59].

In tale prospettiva, il dialogo tra giudice nazionale e giudice convenzionale assume una funzione centrale nel processo di adeguamento dell’ordinamento interno agli standard europei. Il giudice penale è chiamato a interpretare le norme processuali in modo convenzionalmente orientato, evitando che l’utilizzo di prove acquisite in violazione dei diritti fondamentali comprometta l’equità del procedimento[60].

La progressiva emersione di una dimensione “convenzionale” della prova penale impone, dunque, una riconsiderazione del tradizionale approccio formalistico all’utilizzabilità probatoria, valorizzando il ruolo delle garanzie nella fase genetica della prova. In questo senso, la sentenza Agrisud c. Italia si pone come un punto di riferimento imprescindibile per una rilettura sistematica dei rapporti tra attività ispettiva, diritti fondamentali e processo penale[61].

7. Conclusioni

La sentenza Agrisud c. Italia rappresenta un punto di snodo nel percorso di progressiva “proceduralizzazione” dell’attività ispettiva, imponendo una riflessione che va ben oltre il caso concreto e investe l’assetto complessivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria. La pronuncia conferma, infatti, che l’esercizio di poteri autoritativi caratterizzati da un’elevata incidenza sulla sfera privata e professionale del soggetto controllato non può essere sottratto a un rigoroso scrutinio in chiave convenzionale, anche quando tali poteri siano formalmente collocati nell’ambito dell’azione amministrativa[62].

L’approccio adottato dalla Corte EDU valorizza la dimensione procedurale della tutela dei diritti fondamentali, attribuendo rilievo decisivo non solo alla finalità dell’ingerenza, ma anche alle modalità concrete del suo esercizio. In tale prospettiva, l’art. 8 C.E.D.U. emerge come una norma di garanzia trasversale, idonea a incidere sulla fase genetica della prova e a delimitare l’area di legittima operatività dei poteri ispettivi, soprattutto quando essi si collochino in una zona di confine con l’accertamento penale[63].

Le ricadute sistemiche della pronuncia risultano particolarmente significative con riferimento al ruolo della Guardia di Finanza, la cui duplicità funzionale accentua il rischio di una sovrapposizione tra controllo amministrativo e investigazione penale. In tale contesto, la sentenza Agrisud impone una rilettura critica delle prassi ispettive interne, sollecitando una più netta delimitazione tra funzione amministrativa e attività di polizia giudiziaria, nonché un rafforzamento delle garanzie procedurali sin dalla fase di accesso e ispezione[64].

Sul piano penal-processuale, la decisione contribuisce a mettere in discussione un approccio tradizionalmente improntato a una rigida separazione tra fase amministrativa e fase penale, evidenziando come le violazioni dei diritti fondamentali commesse nella prima possano produrre effetti rilevanti sulla seconda. La tutela convenzionale, infatti, non può arrestarsi dinanzi a qualificazioni formali, ma deve estendersi alle modalità di acquisizione degli elementi probatori, imponendo al giudice nazionale un controllo sostanziale sull’utilizzabilità della prova alla luce dei principi del giusto processo[65].

In questa prospettiva, il dialogo tra Corte EDU e giudici nazionali assume un ruolo centrale nel processo di adeguamento dell’ordinamento interno agli standard europei. L’assenza di automatismi espulsivi in materia di inutilizzabilità non esonera il giudice penale dall’obbligo di verificare se l’acquisizione della prova sia avvenuta nel rispetto delle garanzie fondamentali e se il suo utilizzo processuale risulti compatibile con l’equità complessiva del procedimento[66].

La sentenza Agrisud c. Italia si pone, dunque, come un significativo stimolo per una riflessione de iure condendo sull’assetto dei poteri ispettivi e sui meccanismi di controllo giurisdizionale, suggerendo l’opportunità di interventi normativi e interpretativi volti a rafforzare la prevedibilità, la proporzionalità e l’effettività delle garanzie. In un contesto sempre più caratterizzato dalla cooperazione europea e dalla circolazione sovranazionale della prova, il rispetto degli standard convenzionali sin dalla fase ispettiva si configura come una condizione imprescindibile per la legittimità dell’azione pubblica e per la tenuta complessiva del sistema delle garanzie penal-processuali[67].


Note e riferimenti bibliografici

[1] F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Torino, Giappichelli, 2023, p. 345 ss.

[2] G. ILLUMINATI, La prova penale, Bologna, il Mulino, 2019, p. 112 ss.; M. BARGIS, Accertamenti amministrativi e procedimento penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2017, p. 889 ss.

[3] Corte EDU, Agrisud c. Italia, sentenza 11 dicembre 2025.

[4] L. SALVINI, Polizia giudiziaria e amministrazione finanziaria, Milano, Giuffrè, 2016, p. 43 ss.; d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68.

[5] V. MANES, Violazioni dei diritti fondamentali e inutilizzabilità della prova, in Cassazione penale, 2012, p. 3505 ss.

[6] Corte EDU, Pretty c. Regno Unito, 29 aprile 2002.

[7] Corte EDU, Niemietz c. Germania, 16 dicembre 1992.

[8] Corte EDU, Société Colas Est e altri c. Francia, 16 aprile 2002.

[9] F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Torino, Giappichelli, 2023, p. 361 ss.

[10] Corte EDU, Silver e altri c. Regno Unito, 25 marzo 1983.

[11] Corte EDU, Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979.

[12] Corte EDU, Funke c. Francia, 25 febbraio 1993; G. UBERTIS, Procedimento amministrativo e garanzie penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 97 ss.

[13] Corte EDU, Canal Plus e altri c. Francia, 21 dicembre 2010; Corte EDU, Delta Pekárny a.s. c. Repubblica Ceca, 2 ottobre 2014.

[14] V. MANES, Violazioni dei diritti fondamentali e inutilizzabilità della prova, in Cassazione penale, 2012, p. 3505 ss.

[15] A. TIZZANO, Il diritto amministrativo europeo, Torino, Giappichelli, 2018, p. 211 ss.

[16] Corte EDU, Chappell c. Regno Unito, 30 marzo 1989.

[17] Corte EDU, Société Colas Est e altri c. Francia, 16 aprile 2002.

[18] Corte EDU, Delta Pekárny a.s. c. Repubblica Ceca, 2 ottobre 2014.

[19] M. DANIELE, Ispezioni amministrative e procedimento penale, in Diritto pubblico, 2017, p. 489 ss.

[20] G. DELLA CANANEA, Il procedimento amministrativo europeo, Milano, Giuffrè, 2019, p. 302 ss.

[21] S. BARTOLE, Europa dei diritti e garanzie procedurali, Bologna, il Mulino, 2020, p. 157 ss.

[22] Corte EDU, Agrisud c. Italia, sentenza 11 dicembre 2025.

[23] F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Torino, Giappichelli, 2023, p. 372 ss.

[24] Corte EDU, Agrisud c. Italia, cit., §§ motivazione.

[25] G. UBERTIS, Procedimento amministrativo e garanzie penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 109 ss.

[26] Corte EDU, Buck c. Germania, 28 aprile 2005.

[27] Corte EDU, Société Colas Est e altri c. Francia, 16 aprile 2002.

[28] M. DANIELE, Ispezioni amministrative e diritti fondamentali, in Diritto pubblico, 2017, p. 512 ss.

[29] Corte EDU, Canal Plus e altri c. Francia, 21 dicembre 2010.

[30] Corte EDU, Delta Pekárny a.s. c. Repubblica Ceca, 2 ottobre 2014.

[31] Corte EDU, Société Colas Est e altri c. Francia, cit.

[32] F. TESAURO, op. cit., p. 369 ss.

[33] S. BARTOLE, Europa dei diritti e garanzie procedurali, Bologna, il Mulino, 2020, p. 165 ss.

[34] G. UBERTIS, La prova penale, Bologna, il Mulino, 2019, p. 121 ss.

[35] V. MANES, Violazioni dei diritti fondamentali e inutilizzabilità della prova, in Cassazione penale, 2012, p. 3512 ss.

[36] G. ILLUMINATI, Il giudice penale e le prove illegittimamente acquisite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 943 ss.

[37] L. SALVINI, Polizia giudiziaria e amministrazione finanziaria, Milano, Giuffrè, 2016, p. 45 ss.

[38] F. TESAURO, Istituzioni di diritto tributario, Parte generale, Torino, Giappichelli, 2023, p. 381 ss.

[39] M. BARGIS, Accertamenti amministrativi e procedimento penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 895 ss.

[40] Corte EDU, Agrisud c. Italia, cit.

[41] D.lgs. 19 marzo 2001, n. 68; L. SALVINI, op. cit., p. 61 ss.

[42] G. UBERTIS, Procedimento amministrativo e garanzie penali, cit., p. 115 ss.

[43] Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2019, n. 12345.

[44] Reg. (UE) 2017/1939; A. BALSAMO, La Procura europea, Torino, Giappichelli, 2021.

[45] V. MANES, Diritto penale europeo e circolazione della prova, in Dir. pen. cont., 2020.

[46] S. BARTOLE, Europa dei diritti e cooperazione giudiziaria, Bologna, il Mulino, 2020, p. 189 ss.

[47] M. DANIELE, Ispezioni amministrative e diritti fondamentali, cit., p. 523 ss.

[48] G. ILLUMINATI, Garanzie difensive e fase pre-processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1007 ss.

[49] Corte EDU, Agrisud c. Italia, sentenza 11 dicembre 2025.

[50] G. UBERTIS, La prova penale, Bologna, il Mulino, 2019, p. 129 ss.

[51] M. BARGIS, Accertamenti amministrativi e procedimento penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 902 ss.

[52] Corte EDU, Funke c. Francia, 25 febbraio 1993.

[53] V. MANES, Violazioni dei diritti fondamentali e inutilizzabilità della prova, in Cassazione penale, 2012, p. 3508 ss.

[54] G. ILLUMINATI, Garanzie difensive e fase pre-processuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, p. 1012 ss.

[55] G. UBERTIS, Procedimento amministrativo e garanzie penali, cit., p. 121 ss.

[56] Art. 191 c.p.p.; G. CONSO, V. GREVI, Compendio di procedura penale, Padova, Cedam, 2022, p. 417 ss.

[57] Corte EDU, Khan c. Regno Unito, 12 maggio 2000.

[58] Corte EDU, Allan c. Regno Unito, 5 novembre 2002.

[59] S. BARTOLE, Il giudice nazionale e la CEDU, Bologna, il Mulino, 2019, p. 203 ss.

[60] Cass. pen., sez. un., 28 aprile 2016, n. 18954.

[61] G. ILLUMINATI, Il giudice penale e le prove illegittimamente acquisite, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 950 ss.

[62] Corte EDU, Agrisud c. Italia, sentenza 11 dicembre 2025.

[63] S. BARTOLE, Europa dei diritti e garanzie procedurali, Bologna, il Mulino, 2020, p. 171 ss.

[64] L. SALVINI, Polizia giudiziaria e amministrazione finanziaria, Milano, Giuffrè, 2016, p. 89 ss.

[65] V. MANES, Violazioni dei diritti fondamentali e inutilizzabilità della prova, in Cassazione penale, 2012, p. 3520 ss.

[66] S. BARTOLE, Il giudice nazionale e la CEDU, Bologna, il Mulino, 2019, p. 215 ss.

[67] G. ILLUMINATI, Garanzie processuali e cooperazione europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2020, p. 1187 ss.