La minaccia di prospettare azioni giudiziarie integra gli estremi del reato di estorsione
Modifica paginaIl recupero crediti, per il professionista, è sempre apparso un tema particolarmente interessante. Per questa ragione, in diverse occasioni, è accaduto che il professionista creditore abbia intimato ai debitori di adempiere pena l´esperibilità delle azioni legalmente previste per il recupero del medesimo credito. Tali attività, però, a detta della Suprema Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 48733/2012, ove manchino di rispettare taluni limiti rischiano di concludersi in comportamenti penalmente illeciti. Per tali motivi la Corte di legittimità si è premurata di riassumere entro quali limiti il professionista, che intimi l´adempimento ai propri debitori, non incorra nel rischio di consumare una condotta penalmente rilevante.
1. La vicenda
Il titolare di una impresa familiare, dopo aver emesso false fatture recanti l'indicazione della realizzazione di lavori di manutenzione/pulizia per nulla, o solo in minima parte, effettuati, si recava presso lo studio legale del proprio difensore di fiducia ove prospettava il proprio intendimento di ottenere il pagamento delle emesse fatture, così inducendo il professionista ad inviare all'apparente debitore una lettera raccomandata con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo indicato nel falso documento con la prospettazione, in caso di mancato pagamento, di procedere secondo legge, o di esperire la procedura ingiuntiva, ovvero richiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo. Le descritte condotte, in un caso, andarono a buon fine in quanto una delle vittime, a titolo di transazione, corrispondeva somme non dovute, mentre, in altri casi, si arrestarono a livello del mero tentativo, poiché le persone alle quali era stato richiesto il pagamento delle somme non dovute rifiutarono di pagare rivolgendosi alle Forze dell'Ordine, ovvero si opponendosi al decreto ingiuntivo. Per tale ragione, il G.i.p. emetteva nei confronti dell’imprenditore un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione (ai sensi dell’art. 629 c.p.) e tentata estorsione (ai sensi degli artt. 56 c.p. e 629 c.p.) poi confermata dal Tribunale del Riesame. Avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà il prevenuto, a mezzo del proprio difensore, proponeva Ricorso per Cassazione, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p..
2. La tesi difensiva
In particolare, il ricorrente riteneva che nessuna delle attività da lui compiute avrebbero integrato il reato di estorsione, non essendovi stata alcuna minaccia volta alla coartazione delle persone alle quali richiedeva del denaro non dovuto. Secondo la difesa del prevenuto - diversamente da quanto sostenuto sia dal G.i.p. sia dal Tribunale del Riesame - la prospettazione da parte di un legale di un procedimento secondo legge o la richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo non costituirebbero una minaccia tale da integrare gli estremi dei reati di estorsione o di tentata estorsione contestatigli: infatti, la minaccia ed il danno paventato alle persone offese non potrebbero dirsi ingiusti e idonei ad ingenerare nelle stesse alcun timore, in quanto il soggetto passivo, se consapevole dell'infondatezza e dell'ingiustizia delle pretese, non potrebbe essere intimidito dalla mera intenzione, esplicitata da un legale, di agire in giudizio, ben potendo resistere nell'eventuale giudizio civile nel quale avrebbe potuto dimostrare l'illegittimità della pretesa creditoria. Il ricorrente, infine, conclude che, a tutto concedere, le proprie condotte sarebbero dovute essere inquadrate sotto la fattispecie degli artt. 56 e 640 c.p..
3. La questione giuridica
Occorre valutare, in particolare, se la minaccia di prospettare azioni giudiziarie, al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne sia consapevole, integri gli estremi del reato di estorsione, ovvero quello di truffa, verificando se la prospettazione ad apparenti debitori - in caso di mancato pagamento dell'importo richiesto ed indicato in un documento precedentemente falsificato - di "procedere secondo legge" o di esperire la procedura ingiuntiva ovvero la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo sia da considerarsi minacciosa. Per meglio comprendere, allora, la vicenda e la questione sottesa al caso di specie occorre, preliminarmente, approfondire le peculiarità di cui si connotano il delitto di estorsione previsto ai sensi dell’art. 629 c.p. e il delitto di truffa previsto ai sensi dell’art. 640 c.p., seppur in termini limitatamente serventi al caso oggetto della presente disamina.
4. Il delitto di Estorsione
Più precisamente, consuma il delitto di estorsione chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto. Trattasi, in particolare, di un delitto contro il patrimonio, posto a presidio della libera autodeterminazione degli individui. Dalla lettera del testo normativo, peraltro, si evince immediatamente che il reato di estorsione può essere commesso da chiunque. Trattasi, per tal ragione, di reato comune che per la cui consumazione non si richiede che l’autore rivesta una particolare qualifica, come, invece, accade per i reati c.d. propri. Piuttosto, ove la medesima condotta venisse consumata da un pubblico ufficiale si realizzerebbe il diverso reato di concussione. Ciò posto è bene volgere all’esame dei primi elementi costitutivi che si pongono in rilevanza – ossia la violenza e la minaccia. In ordine a quest’ultimi, dunque, è bene precisare che essi – per potersi dire penalmente rilevanti – devono essere tali da coartare la volontà della vittima in modo che questa compia un atto di disposizione patrimoniale[1]. A tal fine, a nulla rilevano, però, le modalità con le quali queste condotte si realizzano. Ed infatti, ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso[2]. Ne consegue, che la minaccia si possa concretare anche in un comportamento omissivo[3]. Con riguardo alla violenza, invece, è tale qualsiasi utilizzo di energia fisica verso un qualcosa o un qualcuno. Perché si abbia minaccia, invece, basta che il male minacciato, con fatti o anche con parole, in modo palese o in modo tacito, sia in grado di provocare in condizioni normali un turbamento, un’alterazione negativa della libertà psichica e morale della vittima, senza che ci sia bisogno che davvero, concretamente questo effetto si verifichi[4]. Con riguardo alla costrizione essa consiste nella forte limitazione del potere di autodeterminazione della persona offesa in modo tale che questa si trovi nell'alternativa di fare conseguire all'autore del reato il vantaggio ingiusto o di subire il danno del quale è stato minacciato. In tal caso, infatti, il potere di autodeterminazione della vittima non viene interamente annullato, ma limitato considerevolmente. Si tratta, cioè, di una coartazione morale realizzata mediante la violenza o la minaccia attraverso le quali l’agente limiti di molto la volontà della persona offesa la quale, al fine di evitare il male ingiusto, faccia in modo che l’autore del reato ottenga il vantaggio ingiusto[5]. La costrizione, peraltro, può avere come oggetto il compimento di un atto di disposizione patrimoniale positivo (la donazione di una somma di danaro) o negativo (la remissione di un debito), anche annullabile, ma produttivo di effetti giuridici (gli atti radicalmente nulli non integrano la fattispecie in questione). Infine, con riferimento al profitto va ricordato che questo non ha rilevanza esclusivamente economica o patrimoniale, ma si può trattare di un diverso vantaggio, a differenza del danno che deve essere esclusivamente di natura patrimoniale. L'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione dell'agente, infatti, può identificarsi in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato[6]. Il concetto di profitto, infatti, è ampio, comprende qualsiasi utilità, qualsiasi favore, qualsiasi guadagno (quindi anche non patrimoniale) che avvantaggi l’estorsore o un soggetto terzo. La vittima deve essere stata costretta a fare o a non fare qualcosa, a pagare una somma di denaro, ad esempio, o a non pretendere un proprio credito. In ogni caso, quello che sarà stata costretta a fare (o a non fare) deve avere avuto una rilevanza nella sua sfera patrimoniale, intesa non esclusivamente come insieme di beni mobili (somme di denaro, oggetti) o immobili (case, terreni) ma anche come insieme dei diritti di qualunque natura (si pensi al mantenimento del posto di lavoro)[7].
5. Il delitto di Truffa
Consuma, piuttosto, il delitto di truffa "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Si tratta della principale figura di delitto contro il patrimonio compiuto mediante la frode. La norma, infatti, tutela la libertà del consenso intesa come autonoma determinazione alla volizione negoziale. La fattispecie oggettiva della truffa consta di diversi elementi, ossia il comportamento del reo, che il codice designa con l’espressione “artifizi o raggiri”; la causazione dell’errore, che deve dare origine ad una disposizione patrimoniale e un danno patrimoniale che deriva dall’inganno con ingiusto profitto per l’agente. Ciò posto, dunque, volgendo all’esegesi degli elementi suindicati è bene precisare che, l’artifizio è una manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, al contrario, la dissimulazione di circostanze esistenti. Il raggiro è invece un avvolgimento ingegnoso di parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. A differenza degli artifizi, che necessitano di una proiezione nel mondo esterno creando una falsa apparenza materiale, i raggiri possono dunque esaurirsi in una semplice attività di persuasione che agisce direttamente sulla psiche altrui, a prescindere da qualsiasi mise en scène. Ai fini della sussistenza del reato di truffa il raggiro non deve necessariamente consistere in una particolare subdola messa in scena, bastando qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore[8]. È altrettanto vero che per la configurabilità del reato in oggetto, non è sufficiente un qualsiasi mendace comportamento o una qualsiasi alterazione della realtà da parte dell’agente nello svolgimento dell’attività prevista per il conseguimento di una indennità, essendo evidente che, a caratterizzare l’estremo dell’artificio o del raggiro, idoneo ad escludere altro minor reato e a rendere configurabile quello di truffa, sono necessari una ulteriore attività, un particolate accorgimento o una speciale astuzia, capaci di eludere le comuni e normali possibilità di controllo dell’ente assistenziale[9]. La giurisprudenza, peraltro, ha affermato sul punto che, affinché si possa configurare il reato di truffa, gli artifici e i raggiri necessari per integrare il delitto in questione non devono necessariamente consistere in espressioni verbali fraudolente, ma anche in una semplice messa in scena fittizia e in genere in un comportamento idoneo ad indurre in errore. La giurisprudenza, peraltro, sul punto ha precisato che ai fini della sussistenza del reato di truffa non assume rilievo la mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa, in quanto tale circostanza non esclude l’idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione e perché il più delle volte essa è determinata dalla fiducia che il truffatore, con artifici e raggiri, sa suscitare nella parte lesa[10]. Infine, elementi costitutivi del delitto in termini sono anche il profitto ingiusto e il danno altrui. Per quel che concerne, allora, il primo degli elementi costitutivi da ultimo menzionati, deve ravvisarsi, che esso ricorre tanto nel caso di effettivo accrescimento di ricchezza economica a favore dell’agente, quanto nel caso di mancata diminuzione del suo patrimonio per effetto del godimento di beni. Non è fondamentale, dunque, un aumento esteriore della ricchezza del soggetto attivo. L’ingiusto profitto può, così, comprendere in sé qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico[11]. In ordine al profitto,invece, l’art. 640 c.p. prevede che esso abbia necessariamente un contenuto patrimoniale ed economico, poiché consiste in una lesione concreta, e non soltanto potenziale, che abbia l’effetto di produrre, mediante la cooperazione artificiosa della vittima che, indotta in errore dall’inganno ordito dall’autore del reato, compie l’atto di disposizione e la conseguente perdita definitiva del bene. Infatti, in tutte quelle situazioni in cui il soggetto passivo assume, per incidenza di artifici e raggiri, l’obbligazione della dazione di un bene economico, ma questo non perviene, con relativo danno, nella materiale disponibilità dell’agente, si verte nella figura di truffa tentata e non di quella consumata[12]. Occorre precisare, infine, che ai fini della configurabilità del reato di truffa, non è necessario l’identità tra il danno e il profitto, ben potendo gli stessi essere differenti sia quantitativamente che qualitativamente[13].
6. La decisione della Suprema Corte di Cassazione
6.1 Pars Costruens
La Suprema Corte di cassazione, dunque, con la sentenza in esame ha dichiarato infondato il ricorso rigettando così le pretese vantate, a suo tempo, dalla difesa del prevenuto. Il giudice di legittimità, del resto, fa notare come la minaccia necessaria per integrare gli estremi dell'estorsione (o della tentata estorsione) consista nella prospettazione di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente. Secondo la previsione normativa, la condotta minacciosa deve causare un doppio evento, ossia la coartazione della volontà della vittima e la disposizione patrimoniale. L'esercizio di un diritto, o la minaccia di esercitarlo - quali indubbiamente sono il concreto esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva o anche la minaccia di tali iniziative - non presentano, di per sé, i caratteri della minaccia necessaria per l'astratta configurabilità del delitto di estorsione: infatti, pur ponendo il soggetto passivo nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi, le suddette condotte sono esclusivamente dirette alla legittima realizzazione di un diritto proprio dell'agente. Tuttavia, se l'esercizio del diritto o la minaccia di esercitarlo sono volte a realizzare un vantaggio ulteriore e diverso da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l'iniziativa giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto passivo non si pone in un rapporto di funzionalità rispetto al soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad ottenere una pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante. Quest'ultima, poiché non trova alcuna giuridica giustificazione in quello specifico rapporto, deve considerarsi illegittimamente perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato o che si minaccia di utilizzare. Va, peraltro, ravvisato che la Suprema Corte aveva già avuto modo, in un simil contesto, di esprimersi in tal senso. Ed invero, sul punto la Corte aveva già affermato in precedenza che "in tema di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto - come l'esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva - può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l'elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato"[14]. Dunque, non ogni prospettazione alla controparte o a persona terza di un'azione giudiziaria deve essere considerata come minaccia: è tale solo quella che è finalizzata a conseguire un profitto ulteriore ed ingiusto, in quanto il discrimine tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia di esercitarlo è da individuarsi proprio nell'ingiustizia del profitto che si intende realizzare. In tale prospettiva, è indubbio che una richiesta del tutto sproporzionata ed eccessiva della quale l'agente sia consapevole, possa essere sintomatica dell'intenzione di conseguire un ingiusto profitto. La corte, infatti, ha precisato in merito che “alla richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o consumato, di estorsione quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta locupletazione”[15]. Pertanto, si può affermare che il concreto esercizio di un'azione esecutiva oppure la prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo o di un'azione esecutiva costituiscano una minaccia e, dunque, una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di estorsione alle due seguenti condizioni: che la minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto al quale non si abbia diritto e che l'agente sia consapevole dell'illegittimità o della pretestuosità della propria condotta, anche se l'illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente legale.
6.2 Pars Destruens
Per le ragioni appena illustrate, la Corte ha dunque proceduto ad un’azione di demolizione della tesi difensiva che, da un lato, tendeva ad escludere che l'esercizio di un'azione giudiziaria o la sua prospettazione, ancorché infondate, possano considerarsi, di per sé, un male, e, dall'altro, faceva dipendere il verificarsi del male ingiusto non già dalla volontà dell'agente, bensì dal comportamento della vittima che non ritenga di rivolgersi al giudice (civile) per tutelare i propri interessi.
Entrambi i profili presuppongono che il processo sia la sede in cui le ragioni della parte trovino necessariamente una tutela, sicché la persona offesa non avrebbe nulla da temere dal contraddittorio processuale. Sennonché, tale concezione del processo, confliggerebbe con le concrete dinamiche processuali che possono rendere qualsiasi vicenda giudiziaria aleatoria - secondo il vecchio brocardo "habent sua sidera lite" - oltre al fatto che il processo, di per sé, costituisce una pena (e, quindi, un danno) sia in termini economici che di stress emotivo. Deve, pertanto, ritenersi che l'ingiustificato coinvolgimento in un'azione legale, già avviata o anche solo prospettata, costituisce - per chiunque sia consapevole dell'ingiustizia della pretesa - una minaccia.
La Corte, in buona sostanza, ha dato – con la pronuncia in esame - continuità a quella giurisprudenza di Legittimità secondo la quale “il manifestato proposito di ricorrere al giudice può integrare il reato di estorsione, ove ricorrano particolari circostanze, da valutarsi caso per caso in relazione alla qualità delle persone ed alle modalità con le quali il proposito stesso è manifestato. Si è in presenza di un comportamento minaccioso, quando il ricorso alla giustizia è prospettato come mezzo per il raggiungimento di uno scopo che sia estraneo al fine che è proprio dell'azione che si intende intraprendere: in tal caso non sussiste alternativa che di soggiacere alla ingiusta pretesa o subire le conseguenze dannose dell'azione giudiziaria”[16]. D'altra parte, è fuorviante ritenere che la vittima della illegittima richiesta di pagamento abbia l'onere di coltivare un'azione giudiziaria o di opporsi ad essa o ad un'azione esecutiva, al fine di far accertare l'illegittimità e la pretestuosità dell'iniziativa avversaria: così ragionando - e cioè imputando alla volontà della persona offesa l'eventuale verificarsi del male ingiusto dalla stessa patito - si compirebbe un'indebita inversione di prospettiva, essendo essa vittima di intimidazione e di coartazione della volontà, e non già la "causa dei propri mali". Quanto detto consente di disattendere anche la subordinata testi difensiva secondo la quale i fatti addebitati al ricorrente configurerebbero l'ipotesi della truffa e della tentata truffa. Infatti, si sarebbe potuta astrattamente ipotizzare il delitto di cui all'art. 640 c.p. solo qualora la condotta dell'odierno ricorrente si fosse arrestata alla falsificazione delle fatture ed alla richiesta di pagamento delle stesse agli apparenti debitori. Tuttavia, poiché il ricorrente non si è limitato a porre in essere una condotta truffaldina (richiesta di un pagamento non dovuto), ma ha adottato una strategia indubbiamente intimidatoria, consistente nella minaccia azioni legali, generiche o anche specifiche, oppure, in certi casi, perfino nell'inizio di un'azione esecutiva, la fattispecie è stata correttamente qualificata come estorsione.
7. Il principio di diritto
Nel respingere il Ricorso la Suprema Corte di cassazione ha, quindi, enunciato il principio di diritto per cui "integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute e l'agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto". Il principio appena espresso, peraltro, non ha rappresentato una tantum ma è parso espressivo di un consolidatissimo orientamento che nel corso degli anni successivi al 2012 ha fatto da padrone in contesti consimili a quelli de quibus. In particolare, la Suprema Crote di Cassazione, in tempi immediatamente successivi a quelli in cui la pronuncia in esame è giunta alla luce, ha affermato che la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia[17]
Note e riferimenti bibliografici
[1] A. Concas, Il reato di estorsione, disciplina giuridica e caratteri, in www.diritto.it, 2014.
[2] Cass. Pen.19 giugno 2012, n. 36698 in www.italgiure.it, Rv. 254048.
[3] Cass. Pen. 6 marzo 1989, n. 11641 in www.italgiure.it, Rv. 182004.
[4] A. Concas, Il reato di estorsione, cit.
[5] Cass. Pen. 27 aprile 1988, n. 10491 in www.italgiure.it, Rv. 181892.
[6] Cass. Pen. 08 aprile 2015, n. 21579 in www.italgiure.it, Rv. 263678.
[7] A. Concas, Il reato di estorsione, cit..
[8] Cass. Pen. n. 3460/84 in www.italgiure.it.
[9] Cass. Pen. n. 6041/84 in www.italgiure.it.
[10] Cass. Pen. 3 luglio 2009, n. 34059 in www.italgiure.it.
[11] F. Bisceglie, il reato di truffa, in www.studiolegaleschettino.it, 2014.
[12] Cass. Sez. Unite, 16 dicembre 1999 in www.italgiure.it.
[13] F. Bisceglie, il reato di truffa, cit..
[14] Cass. Pen. n. 16618/2003, in www.italgiure.it, Rv. 224399.
[15] Cass. Pen. 273/1970, in www.italgiure.it, rv. 115339 e Cass. Pen. 7380/1986, in www.italgiure.it, rv. 173383 hanno ribadito che "la minaccia idonea a configurare il delitto di estorsione può assumere forme ben diverse, come quella della prospettazione di azioni giudiziarie, che si traduce in un male ingiusto nel caso di pretestuosità della richiesta, o come quella della denunzia penale, che si rivela ingiusta quando la utilità in cui si concreta non sia dovuta e di ciò l'agente sia consapevole".
[16] Cass. Pen. 5664/1974, in www.italgiure.it, Rv. 88648.
[17] Cass. pen. 18 gennaio 2013, n. 5239 in www.italgiure.it, Rv. 254975; Cass. Pen. 28 maggio 2014, n. 27996 in www.italgiure.it, Rv. 261479; Cass. Pen. 7 maggio 2013, n. 36365 in www.italgiure.it, Rv. 256874 e Cass. Pen. 27 gennaio 2015, n. 7662 in www.italgiure.it, Rv. 262574. Quest’ultima, in particolare, ha chiarito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.