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Pubbl. Gio, 19 Dic 2024

Il danneggiato che si è rivolto ad una struttura sanitaria privata ha diritto al rimborso delle spese mediche

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Marzia Amaranto
AvvocatoNessuna



La pronuncia Cass. civ., Sez. III, Sent., data ud. 04/05/2023, dep. 23/10/2023, n. 29308 affronta il tema del risarcimento delle spese mediche sostenute dal danneggiato, chiarendo il diritto al rimborso integrale anche in caso di ricorso a strutture sanitarie private, senza che ciò implichi un comportamento colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.


Sommario: 1. Introduzione, 2. I fatti di causa; 3. La libertà terapeutica e il risarcimento delle spese mediche: una tutela concreta per il diritto alla salute; 4. Riparazione integrale e dignità umana; 5. Alcune criticità applicative; 6. Conclusioni.

1. Introduzione

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 29308 del 23 ottobre 2023, rappresenta un'importante pronuncia nel quadro della responsabilità civile, trattando il tema del rimborso delle spese mediche sostenute dal danneggiato presso strutture sanitarie private. Il principio di diritto espresso, evidenzia il diritto al risarcimento integrale delle spese, escludendo la configurabilità di un comportamento colposo ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., nel caso in cui il danneggiato abbia preferito strutture private per ricevere cure adeguate e tempestive.

2. I fatti di causa

Il caso ha origine da un grave incidente stradale verificatosi in danno di un giovane conducente di ciclomotore, ancora minorenne al momento dei fatti, investito da un’autovettura. Le conseguenze del sinistro furono particolarmente gravi: il giovane riportò lesioni invalidanti agli arti inferiori, con postumi permanenti che hanno comportato una significativa compromissione della funzionalità motoria e dell’equilibrio psicofisico.

Consapevole della necessità di un trattamento medico tempestivo e specialistico, il danneggiato decise di sottoporsi a una serie di interventi e cure presso strutture sanitarie private, sostenendo costi elevati. Dipoi, intraprese un’azione risarcitoria nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicurativa al fine di ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’incidente.

Nel giudizio di primo grado, il tribunale riconobbe la risarcibilità delle spese mediche unicamente entro i limiti dei costi che il danneggiato avrebbe sostenuto se avesse scelto cure presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Tale decisione si basava sulla tesi che il ricorso a strutture private fosse una scelta personale non necessitata, e quindi non riconducibile a un obbligo del responsabile civile.

La Corte d’Appello confermò questa impostazione, escludendo il rimborso integrale delle spese sanitarie private e riducendo il risarcimento ai costi “standard” delle cure erogabili dal sistema pubblico. La motivazione della sentenza d’appello sottolineava che non era stato dimostrato che il danneggiato avesse avuto esigenze cliniche specifiche tali da giustificare il ricorso al settore privato.

Avverso tale pronuncia, il danneggiato propose ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 1223, 1227 e 2043 c.c., nonché l’erronea esclusione della risarcibilità integrale delle spese mediche. Il ricorrente sottolineava che la decisione di optare per una struttura privata era stata motivata dall'urgenza di ricevere trattamenti adeguati e dalla necessità di evitare lunghe attese e possibili carenze organizzative del SSN, fattori che avrebbero potuto influire negativamente sulla tempestività e sull'efficacia delle cure necessarie.

3. La libertà terapeutica e il risarcimento delle spese mediche: una tutela concreta per il diritto alla salute

La questione centrale nell’analisi della Suprema Corte offre nuove prospettive sul tema del risarcimento delle spese mediche sostenute da coloro che, a seguito di un danno, decidono di rivolgersi a strutture sanitarie private, anche quando queste risultano più costose rispetto ai trattamenti disponibili nel Servizio Sanitario Nazionale. Il tema, fulcro dell’analisi della Corte, evidenzia l’importanza della libertà terapeutica, un principio che, deve essere valutato in relazione alle reali esigenze del danneggiato, per il quale l’accesso a una struttura privata può rappresentare una necessità legata alla tempestività, alla qualità o alla personalizzazione delle cure. Questi aspetti rivestono un ruolo cruciale nel contesto del risarcimento integrale, assicurando una risposta adeguata non solo sul piano economico, ma anche su quello umano.

A questo proposito, la Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 39504/2021, affronta la questione della congruità e della risarcibilità delle spese mediche sostenute dal danneggiato. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza riguarda la valutazione delle spese mediche private: la Corte ha stabilito che, in caso di danno, il risarcimento delle spese sostenute per trattamenti sanitari in strutture private deve essere congruo e proporzionato rispetto alla gravità del danno e alla necessità di cure, senza che si possa escludere a priori la risarcibilità delle stesse, a meno che non si provi la loro sproporzione rispetto al danno.

Il principio fondamentale qui sottolineato riguarda la tutela della salute e il diritto del danneggiato a scegliere liberamente le cure più idonee, anche se private, per la propria condizione. La Cassazione, quindi, riconosce che non è sempre necessario limitarsi alle strutture sanitarie pubbliche, specialmente quando le cure private sono motivate da necessità di tempestività, specializzazione o qualità delle cure.

Per di più la riflessione della Corte si inserisce nel più ampio contesto della tutela del diritto alla salute, così come sancito all’art. 32 della nostra Costituzione e che riconosce questo diritto come inviolabile e fondamentale per la dignità della persona. Tale tutela, non si limita all’accesso ai servizi offerti dal Sistema Sanitario Nazionale, ma comprende anche la possibilità per il danneggiato di orientarsi verso il percorso terapeutico più adatto alle proprie necessità e condizioni.

4. Riparazione integrale e dignità umana

La sentenza n. 29308/2023 si collega direttamente al principio della riparazione integrale, che la Corte aveva già delineato in precedenti decisioni, tra cui Cass. Sez. Un. n. 26972/2008 e Cass. n. 12223/2016. Secondo Guido Alpa, giurista di fama internazionale, noto per i suoi studi sulla responsabilità civile, il danno alla persona e la disciplina della responsabilità medica, tale principio trova il suo fondamento nell’art. 2056 c.c., il quale impone di ripristinare, per quanto possibile, la condizione psicofisica del danneggiato prima del fatto illecito. Alpa sottolinea che il risarcimento integrale non si limita al danno patrimoniale, ma include anche il danno non patrimoniale, ossia il danno morale, psicologico e la perdita della qualità della vita, con l’obiettivo di restituire al danneggiato una situazione il più possibile simile a quella precedente al danno subito.

Inoltre, Alpa evidenzia che il principio di risarcimento integrale è strettamente legato alla dignità umana, che costituisce un valore centrale nella tutela giuridica, come sostenuto anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Il giurista riconosce che la libertà terapeutica del danneggiato — cioè il diritto di scegliere liberamente le modalità di trattamento, anche se queste comportano un costo maggiore rispetto alle soluzioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale — è parte integrante del rispetto della dignità umana. In tale contesto, Alpa sostiene che le spese mediche, anche se superiori a quelle previste dal sistema sanitario pubblico, debbano essere risarcite se giustificate da esigenze terapeutiche legittime e necessarie.

A questo riguardo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha consolidato il concetto di dignità umana anche in casi come la sentenza Pretty v. Regno Unito (2002), in cui si è discusso il diritto dell'individuo di autodeterminarsi anche in relazione alla propria morte. Sebbene la Corte non avesse accolto la richiesta di eutanasia, ha riaffermato che la dignità umana e il diritto all'autodeterminazione sono essenziali nel contesto della libertà di scegliere il proprio percorso terapeutico, sia per la vita che per la morte. Questo principio trova applicazione anche nel risarcimento delle spese mediche, laddove la libertà del danneggiato di scegliere un trattamento, che sia privato o pubblico, debba essere considerata per garantire una risposta adeguata alle sue esigenze, tutelando la sua dignità e la qualità della vita.

Siffatto approccio si inserisce nel più ampio contesto della tutela del diritto alla salute, così come sancito all’art. 32 della nostra Costituzione, che riconosce questo diritto come inviolabile e fondamentale per la dignità della persona. Questo diritto, come osservato da Alpa, si estende alla possibilità per il danneggiato di orientarsi verso il percorso terapeutico più adeguato alle proprie necessità e condizioni.

5. Alcune criticità applicative

Posto che la decisione della Corte, sebbene coerente con la valorizzazione dei diritti del danneggiato, lascia aperte alcune questioni pratiche. Da un lato, si riconosce il diritto al rimborso delle spese mediche private, ma dall’altro il danneggiato ha l’onere di dimostrare la congruità di tali spese. Pertanto, il giudice sarà chiamato a bilanciare le esigenze risarcitorie del danneggiato con il principio di proporzionalità, evitando che la libertà terapeutica si traduca in un onere eccessivo per il responsabile civile.

6. Conclusioni

La sentenza n. 29308/2023 si colloca in un quadro giurisprudenziale volto a garantire la piena protezione del diritto alla salute e della dignità della persona danneggiata, ribadendo che il risarcimento del danno non deve essere soggetto a vincoli irragionevoli, ma deve rispondere alle necessità terapeutiche del soggetto leso. Ulteriormente, richiede un'accurata verifica della congruità delle spese, in linea con i principi di causalità e proporzionalità. Questa evoluzione giuridica, come evidenziato da autorevoli autori ed esperti del settore, rappresenta un passo importantissimo per un sistema di risarcimento che sia giusto oltreché adeguato alle complesse esigenze del danneggiato.

 


Note e riferimenti bibliografici

Bibliografia

  • Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza n. 39504/2021
  • CEDU Pretty v. the United Kingdom - 2346/02, Judgment 29.4.2002