Sommario: 1. L’asimmetria bilaterale che connota il contratto assicurativo e la ratio sottesa alla disciplina delle dichiarazioni inesatti e reticenti; 2. La disciplina delle dichiarazioni inesatte e reticenti e l’intrasparenza dell’assicurato: profili generali; 3. I questionari “assuntivi” e la vexata quaestio afferente i c.d. fatti noti nella successione di polizze claims made.
1. L’asimmetria bilaterale che connota il contratto assicurativo e la ratio sottesa alla disciplina delle dichiarazioni inesatti e reticenti
Una questione che da tempo affanna gli interpreti è quella afferente l’allocazione dei “fatti noti” nella successione di polizze claims made, la cui disamina non può prescindere da un previo inquadramento del contenuto precettivo degli artt. 1892 – 1893 cod. civ., recanti la disciplina delle dichiarazioni inesatte e reticenti rese dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore[1], e da cui si desume il principio secondo cui l’asimmetria informativa che connota il contratto di assicurazione assume connotazione bilaterale.
Ed infatti, alla situazione di debolezza dell’assicurando, che si ricollega al presunto gap informativo che lo stesso sconta rispetto all’assicuratore[2], che è la parte che detiene l’informazione, si aggiunge il deficit informativo di quest’ultimo[3], che per la perimetrazione del rischio da assicurare può contare solo sulle informazioni rese dal primo[4]. In tale prospettiva vanno inquadrate le norme de quibus, la cui ratio risiede principalmente nella esigenza di porre la controparte professionale nella condizione di valutare esattamente la portata del rischio[5] e dunque, di pervenire ad un calcolo corretto del premio[6]. Purtuttavia non bisogna pensare che tali norme tutelino solo l’interesse dell’assicuratore, posto che le stesse sembrano garantire finanche l’interesse “mediato” degli assicurati ad una corretta gestione dell’impresa di assicurazione, che costituisce l’unico presidio di tutela affinché quest’ultima possa far fronte ai propri impegni nell’ipotesi in cui si verifichi l’evento assicurato nei singoli contratti[7].
2. La disciplina delle dichiarazioni inesatte e reticenti e l’intrasparenza dell’assicurato: profili generali
L’art. 1892 contempla in particolare il regime delle dichiarazioni inesatte e reticenti “colpevoli”[8], ossia rese con dolo o colpa grave, che possono condurre all’annullamento[9] del contratto di assicurazione allorquando involgono circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle stesse condizioni[10].
In generale la dichiarazione é “inesatta” allorquando la circostanza riferita dal contraente all’assicuratore é inesistente[11]. Si ha invece una dichiarazione reticente nelle ipotesi in cui il contraente non riferisce all’assicuratore circostanze rilevanti di cui è a conoscenza[12]. In ogni caso la dichiarazione inesatta o la reticenza, per rilevare ex art. 1892, deve involgere circostanze rilevanti ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore[13].
Alla violazione dell’obbligo di rendere dichiarazioni esatte e non reticenti sulle circostanze incidenti sul rischio, il legislatore riconosce all’assicuratore una duplice facoltà: l’annullamento del contratto se la reale circostanza di rischio è accertata prima della verificazione del sinistro o la possibilità di rifiutare il pagamento dell’indennizzo se il suddetto accertamento è successivo[14].
L’attivazione del rimedio caducatorio presuppone[15] in particolare la sussistenza di una dichiarazione inesatta o reticente “colpevole”, in quanto resa con dolo o colpa grave[16], e che l’inesattezza o la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell’assicuratore[17].
In relazione alla facoltà di rifiutare il pagamento dell’indennizzo, nell’ipotesi in cui l’accertamento della reale circostanza di rischio abbia avuto luogo dopo la verificazione del sinistro, si tende a distinguere a seconda che le dichiarazioni inesatte o reticenti siano state rese o meno con dolo e colpa grave, ritenendo che solo nella prima ipotesi l’assicuratore possa in ogni caso opporsi al pagamento dell’indennizzo[18].
Nelle ipotesi in cui invece l’assicuratore venga a conoscenza della reale circostanza di rischio a seguito della corresponsione dell’indennizzo, egli potrà agire nei confronti dell’assicurato tramite l’azione generale di indebito, poiché il pagamento effettuato non è sorretto da una valida causa giustificatrice.
L’art. 1893 cod. civ. reca invece la disciplina delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze “non colpevoli” dell’assicurato, che possono condurre non già all’annullamento del contratto ma allo scioglimento dello stesso[19], tramite recesso dell’assicuratore entro tre mesi dalla conoscenza della inesattezza della dichiarazione o delle reticenze.
In ordine alla ratio, si può ritenere con buona approssimazione che l’art. 1893 cod. civ., al pari dell’art. 1892 cod. civ., tuteli l’assicuratore avverso i fenomeni di intrasparenza, ed in particolare garantisce allo stesso una corretta valutazione del rischio, salvaguardando la costante corrispondenza tra natura del rischio e premio, che come dianzi rilevato, non può non riflettersi, seppur mediatamente, sull’interesse dei singoli assicurati.
Purtuttavia, la linea di confine tra le due norme risiede nel diverso ambito applicativo. Ed infatti, mentre l’art. 1892 cod. civ. presidia, come dianzi indicato, i fenomeni di intrasparenza “colpevole”, l’art. 1893 cod. civ. trova applicazione in presenza di fenomeni di intrasparenza “incolpevole”. Il che ha delle evidenti ripercussioni in ordine ai rimedi attivabili, giacché, come dianzi rilevato, mentre il rimedio apprestato dal legislatore avverso i fenomeni di intrasparenza “colpevole” è costituito dall’annullamento del contratto di assicurazione, lo strumento per reagire invece ai fenomeni di intrasparenza “incolpevole” è costituito dal recesso riconosciuto all’assicuratore.
La previsione di due diversi rimedi, l’uno incidente sul contratto come atto (annullamento), l’altro incidente sull’atto come rapporto (recesso), può spiegarsi tenuto conto che mentre nell’ipotesi di intrasparenza “colpevole” si assiste ad un’alterazione della volontà negoziale dell’assicuratore, indotto alla conclusione di un contratto che in assenza della dichiarazione inesatta o della reticenza colpevole non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti “non colpevoli” invece rileva solo l’inopportunità del regolamento contrattuale rispetto all’interesse di uno dei contraenti (l’assicuratore). Nel caso di inesattezze o reticenze compiute senza dolo o colpa grave, il legislatore ha dunque cercato, attraverso l’art. 1893 cod. civ., di contemperare l’esigenza alla conservazione del contratto con quella ad una valutazione del rischio congrua rispetto al premio. E tale contemperamento è stato realizzato prevedendo per l’appunto non già l’annullabilità del contratto, ma la facoltà di recesso dell’assicuratore[20].
3. I questionari “assuntivi” e la vexata quaestio afferente i c.d. fatti noti nella successione di polizze claims made
Il questionario costituisce lo strumento predisposto dall’assicuratore tramite cui l’assicurato adempie[21], conformemente al canone di trasparenza, all’obbligo di fornire al primo, in modo esatto e completo, tutte le informazioni inerenti la valutazione e l’identificazione del rischio da assicurare[22].
In linea di massima, l’inserzione da parte dell’assicuratore di una domanda nel questionario sottoposto all’assicurando prima della stipula del contratto può esser sintomatico del fatto che la conoscenza di quella determinata circostanza è particolarmente rilevante per la controparte professionale in ordine alla stipula del contratto[23]. Ne consegue che la mancata inclusione, fra i quesiti inseriti nel questionario, di determinati profili, può denotare un atteggiamento di indifferenza dell’assicuratore medesimo, valutabile al fine di escludere a carico dell’assicurando che li abbia taciuti un comportamento reticente. Nondimeno, le dichiarazioni inesatte e le reticenze di quest’ultimo non costituiscono causa di annullamento del contratto, ai sensi dell’art. 1892, allorquando risulta che l’assicuratore era ugualmente a conoscenza della reale situazione di fatto[24].
In ordine al valore, é possibile ritenere, in assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario, che il questionario assuntivo non costituisce di per sé né la prova di tutte le circostanze da esso contemplate, né dell’irrilevanza di quelle non contemplate[25].
Muovendo da tale assunto, nelle ipotesi in cui l’assicuratore dichiara espressamente che una specifica circostanza é essenziale ai fini dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1892-1893 cod. civ., é possibile profilare la rilevanza di un’eventuale reticenza o inesattezza solo se la circostanza oggetto della domanda incide sul rischio in modo effettivo e solo se il quesito é stato formulato in modo chiaro e preciso, in ossequio al disposto di cui all’art. 166, comma 1, cod. ass[26]. Quindi, per verificare se una circostanza non dichiarata all’impresa può aver effettivamente influito sulla corretta rappresentazione del rischio, non é sufficiente verificare se la stessa é stata o meno richiamata nel questionario. Ed infatti occorre valutare non solo l’oggettiva incidenza della circostanza sul rischio, ma finanche le modalità attraverso cui sono state formulate le domande, posto che domande formulate in termini volutamente generici[27] possono indurre il contraente o a non fornire risposte dettagliate o a non fornire risposte su circostanze rilevanti[28].
Tanto premesso in linea teorica, occorre rilevare che in tempi recenti, come dianzi indicato, è tornata alla ribalta l’annosa questione afferente l’allocazione dei c.d. “fatti noti” nell’ipotesi di successione di polizze della responsabilità civile professionale strutturate secondo lo schema claims made[29]. Questione che involge in particolare tutte quelle condotte “potenzialmente pregiudizievoli” poste in essere durante la vigenza della prima polizza, il cui evento tuttavia si realizza in costanza di una polizza successivamente sottoscritta dal cliente.
In queste ipotesi il rischio che può colpire quest’ultimo risiede nel c.d. buco di copertura. Ed infatti lo stesso può vedersi eccepire anzitutto l’inoperatività della prima polizza claims made priva di clausola di ultrattività, per aver inoltrato la richiesta risarcitoria dopo la scadenza della copertura assicurativa.
Ma può vedersi opporre altresì l’inoperatività della seconda polizza, eventualmente con clausola di retroattività, per non aver dichiarato al secondo assicuratore, in sede di compilazione dei questionari, la sussistenza di condotte potenzialmente pregiudizievoli.
La problematica ruota tutta attorno al quesito formulato nei questionari relativi al rischio della responsabilità civile professionale, afferente “la conoscenza di fatti e/o circostanze che possono dare origine ad una richiesta di risarcimento”, e dunque dei c.d. fatti noti, che dovrebbero esser oggetto di comunicazione in quanto potenzialmente idonei a generare una richiesta risarcitoria e che, se taciuti, legittimerebbe l’opposizione, da parte dell’assicuratore, dell’inoperatività della copertura assicurativa.
E’ evidente la criticità del quesito in analisi, sia nell’ipotesi di interpretazione troppo ampia e indefinita di fatti noti, sia nell’opposta ipotesi di interpretazione “definita”. Ed infatti, mentre la prima delle suindicate interpretazioni è idonea a generare uno squilibrio contrattuale nei confronti dell’assicurato, che si vedrà opposta l’inoperatività della copertura laddove non renda dichiarazioni su qualunque circostanza a lui nota, la seconda rischia di pregiudicare l’impresa di assicurazione, che può vedersi opporre l’indifferenza di quanto a conoscenza dell’assicurato.
Per risolvere l’impasse, una parte della dottrina[30] ha proposto una lettura “evolutiva” degli artt. 1892-1893 cod. civ., ancorando l’operatività delle norme de quibus solo alle informazioni inesatte o reticenti preordinate ad ingannare l’impresa di assicurazione, interpretando le stesse alla stregua dell’art. 1439 cod. civ. Con la conseguenza che per la configurazione di un’intrasparenza colpevole dell’assicurato non basterebbe la mera coscienza e volontarietà della inesattezza o reticenza, ma occorrerebbe in concreto una condotta ingannatoria, commissiva o omissiva, intenzionalmente diretta ad alterare l’altrui volontà.
Tale proposta ricostruttiva, per quanto originale, non si sottrae tuttavia a rilievi critici. Anzitutto la stessa stride con l’intento legislativo di voler approntare, per il contratto di assicurazione, una peculiare disciplina dei vizi del consenso, che per certi versi diverge da quella generale prefigurata agli artt. 1439 ss. Il che si tradurrebbe, all’atto pratico, in un’implicita abrogazione della disciplina tratteggiata agli artt. 1892-1893 cod. civ.
Non meno importante è la considerazione che attraverso la succitata lettura evolutiva di tale disciplina può esser pregiudicato l’interesse ad una corretta gestione patrimoniale da parte dell’impresa di assicurazione e di riflesso, l’adeguata protezione degli assicurati. Ed infatti, profilare l’operatività di una copertura assicurativa in assenza di una dichiarazione sulle condotte “potenzialmente” dannose, rispetto alle quali l’assicurato non è in grado di preventivare una richiesta risarcitoria, significa addossare su questi ultimi il costo dell’eventuale danno conseguente a tali condotte.
Le considerazioni svolte inducono a ricercare altrove una possibile soluzione alla vexata quaestio, che consenta di arginare i c.d. buchi di copertura nella successione di polizze della responsabilità civile professionale senza che venga in concreto alterato l’equilibrio patrimoniale dell’impresa di assicurazione, alla cui tutela è volta la disciplina di cui agli artt. 1892 – 1893 cod. civ.
Sotto tale profilo è innegabile che l’operatività della prima polizza, relativamente a condotte potenzialmente pregiudizievoli, potrà aver luogo sulla base di specifiche clausole di ultrattività.
Quanto alla seconda polizza in successione, si potrebbe profilare l’operatività della stessa sulla base del meccanismo della c.d. denunzia cautelativa[31], tramite cui l’assicurato dichiara all’impresa di assicurazione la sussistenza di una condotta potenzialmente pregiudizievole. Parte della dottrina[32] mostra al riguardo qualche perplessità, muovendo dall’assunto secondo cui il meccanismo de quo implicherebbe un considerevole aumento dei premi.
Tale rilievo tuttavia non coglie nel segno, posto che il meccanismo in analisi esclude non solo il rischio dei c.d. buchi di copertura, giacché consentirebbe nell’ipotesi di verificazione del sinistro di rivolgersi al secondo assicuratore, ma finanche l’eventualità che il costo del danno derivante da una condotta potenzialmente pregiudizievole sia “scaricato” sulla massa degli assicurati, alterando l’equilibrio tra premi raccolti e rischi assunti.
