Pubbl. Mar, 9 Lug 2024
Le Sezioni Unite intervengono sulla validità di un mutuo bancario regolato da un piano di ammortamento alla francese
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Andrea Castaldo
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 15130, ud. 27/02/2024, dep. 29/05/2024, analizza, da un lato, i presupposti e gli elementi fondanti del nuovo istituto introdotto dalla ”Riforma Cartabia” del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell´articolo 363 bis c.p.c., e dall´altro, si occupa di una peculiare forma di contratto di mutuo bancario con piano di ammortamento cosiddetto ”alla francese”
The Italian High Court of Justice sourts out on the validity of a bank loan with a odd repayment plan
The ”Grand Chambre” of the Italian High Court of Justice with the sentence no. 15130 of 29 May 2024 analyses the requirements of the new article by ”Riforma Cartabia” on the ´rinvio pregiudiziale´ - art. 363 bis c.p.c. - and also it explains the specific learning of a bank loan with a odd repayment plan.Sommario: 1. Premessa; 2. La fattispecie oggetto di controversia; 3. Il nuovo rinvio pregiudiziale introdotto dall'art. 363 bis c.p.c.; 4. Il piano di ammortamento alla francese; 5. L’analisi della Corte; 6. Riflessioni conclusive.
1. Premessa
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con recente sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, sulla base di un rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Salerno, oggetto di non poche riflessioni, si sono occupate di un tema molto complesso e delicato, di alto profilo tecnico-giuridico, – inerente ai rapporti tra istituti di credito e consumatori/mutuatari – riguardante una particolare ipotesi del contratto di mutuo regolarizzato con piano di ammortamento “alla francese”, standardizzato tradizionale e a tasso fisso. Si può quindi ben comprendere il tecnicismo della questione trattata e su cui saranno svolte delle riflessioni nei prossimi paragrafi.
2. La fattispecie oggetto di controversia
Il contenzioso ha avuto origine presso il Tribunale di Salerno, dove la mutuataria di un istituto bancario aveva contestato la validità del mutuo ipotecario, a tasso fisso, stipulato con il medesimo istituto nel 2007. La contestazione aveva ad oggetto l’assenza di specifiche informazioni riguardanti il piano di ammortamento adottato dall’istituto, nel caso di specie piano cd. “alla francese”, e il calcolo degli interessi. Parte attrice riteneva che tali omissioni comportassero una seria violazione delle disposizioni sulla trasparenza contrattuale essendo lei parte debole del rapporto nonché causa di indeterminatezza dell’oggetto del contratto.
3. Il nuovo rinvio pregiudiziale introdotto dall'art. 363 bis c.p.c
Ma prima di addivenire alla soluzione e alla regula iuris in riferimento al piano di ammortamento alla francese, è utile anche analizzare una questione preliminare e cioè il rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. operato dal Tribunale di Salerno che ha consentito la sottoposizione di tale questione proprio alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
Tale istituto è stato introdotto, nella sua formulazione attuale, dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149[1], un nuovo strumento di nomofilachia anticipata che permette al giudice di merito di richiedere alla Suprema Corte l’enunciazione, in tempi brevi, di un principio di diritto.
Il Tribunale di Salerno, infatti, nel luglio 2023, con ordinanza, disponeva il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, osteggiato dalla Procura Generale[2] ed dall’istituto di credito, per la risoluzione della questione di diritto concernente: «l’interpretazione delle conseguenze giuridiche derivanti dalla omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del Tasso Annuo Nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento c.d. alla francese, cioè se tale carenza di espressa previsione negoziale possa comportare la indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., nonché […] la violazione delle norme in tema di trasparenza e, segnatamente, dell’art. 117, comma 4, T.U.B. che impone, a pena di nullità, che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, T.U.B.)».
L’art. 363 bis c.p.c. stabilisce che: «il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, sul ricorrere però di quattro concorrenti condizioni: 1) la questione deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio; 2) la stessa non deve essere stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 3) deve presentare gravi difficoltà interpretative; 4) deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi».
L’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale deve perciò essere motivata, indicando anche le diverse interpretazioni possibili. Essa viene quindi inviata alla Corte di cassazione e comunicata alle parti, e, dal giorno del suo deposito, il procedimento di merito resta sospeso, «salvo il compimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale», così come prevede il dettato del nuovo art. 363 bis c.p.c. nel suo secondo comma.
Il Primo Presidente della Corte di cassazione, ricevuta l’ordinanza, entro novanta giorni assegna la questione alle Sezioni Unite o alla Sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto, oppure dichiara con decreto l’inammissibilità della medesima questione per la mancanza di una o più delle quattro condizioni oggettive ivi specificate.
Nel caso di specie, il Primo Presidente ha ritenuto assolutamente ricevibile il rinvio pregiudiziale, ed anzi, in primis analizza quello che è uno dei punti focali della decisione, in particolare, la questione preliminare del mancato esperimento del contraddittorio tra le parti, presupposto che sembra indefettibile, a prima facie, per addivenire ad un corretto rinvio pregiudiziale.
Con il decreto di remissione alle Sezioni Unite del settembre 2023, il Primo Presidente evidenzia sul punto la presenza di due opposte correnti dottrinali: la prima ritiene che «l’ordinanza di rinvio emessa senza aver prima sentito le parti è irrimediabilmente nulla, con violazione del principio del contraddittorio»; altra tesi invece ritiene che l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale vada ricercato nel dettato dell’art. 363 bis, comma 4, c.p.c., cioè ai presupposti oggettivi che hanno fondato il rinvio.
Individuati i due opposti orientamenti, il Primo Presidente rimette alle Sezioni Unite l’analisi e la valutazione delle conseguenze del mancato previo contraddittorio tra le parti.
È utile ricordare i presupposti per poter procedere al rinvio suddetto, e cioè, previo contraddittorio tra le parti costituite, la questione deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non deve esser stata ancora risolta dalla Corte; la questione infine deve presentare gravi difficoltà interpretative ed essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Inoltre, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione può essere disposto dal giudice di merito, dunque in ogni fase del giudizio di primo grado o di appello, ed anche in sede di decisione.
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, come detto, ha operato il rinvio pregiudiziale senza aver previamente sentito le parti del giudizio di primo grado, portando ad una potenziale violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., così come anche sostenuto dalla Procura Generale.
Avremmo potuto ipotizzare che vi era obbligo per il giudice salernitano di «disporre il rinvio soltanto dopo aver sentito le parti costituite, e cioè dopo aver provocato il contraddittorio sulla questione mediante invito alla stesse a prendere posizione al riguardo»[3]. Quindi, la mancata instaurazione del preventivo contraddittorio sul rinvio avrebbe dovuto implicare una nullità dell’ordinanza, rilevabile altresì su iniziativa della parte interessata nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell’art. 157, comma 2, c.p.c.
Il Supremo Collegio, e anche il Primo Presidente, è di diverso avviso, ritenendo anzi la insussistenza di qualsiasi violazione al principio del contraddittorio, in quanto è ben possibile esperire un contraddittorio ex post sui presupposti del rinvio pregiudiziale.
La Corte afferma che: «il rinvio pregiudiziale è inammissibile se all’esito del contraddittorio ex-post emerga la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni oggettive previste dalla legge; altrimenti il rinvio è ammissibile, nel qual caso l’interesse delle parti a non subire la sospensione del procedimento a quo non può dirsi giuridicamente apprezzabile, essendo la sospensione prevista dalla legge al ricorrere di condizioni oggettive effettivamente sussistenti».
Ciò in quanto, va verificata la possibilità di recuperare ex post il contraddittorio, e tale possibilità deve fondarsi sulla sussistenza delle condizioni oggettive previste dall’art. 363 bis,
comma 1, c.p.c., senza però svalutare l’importanza del contraddittorio preventivo delle parti sulla verifica delle condizioni oggettive di ammissibilità del rinvio pregiudiziale.
Ritenere ed ammettere che il contraddittorio può realizzarsi anche dopo il rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di cassazione, consente alle parti di illustrare profili di inammissibilità del rinvio non potuti illustrare nella precedente fase e per questo non valutati dal giudice rimettente. Ulteriori profili e/o elementi che potranno essere posti dalla Corte a sostegno della declaratoria di inammissibilità del rinvio o, qualora non condivisi, a conferma della ammissibilità già valutata dal Primo Presidente.
In conclusione, su tale punto da non sottovalutare, le Sezioni Unite affermano il principio secondo cui, «in tema di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., l’ordinanza di rinvio emessa dal giudice di merito senza avere sentito le parti sul proposito di investire la Corte di cassazione, in violazione del primo comma dell’art. 363-bis (il giudice «sentite le parti costituite» può disporre il rinvio), non è automaticamente nulla né rende di per sé inammissibile il rinvio, potendo il contraddittorio preventivo essere recuperato nella fase dinanzi alla Corte di cassazione con le memorie in vista della pubblica udienza e con la discussione orale dinanzi alla Corte; all’esito di tali attività l’ammissibilità del rinvio, già valutata dal Primo Presidente “prima facie”, potrà avere conferma se il Collegio riterrà che sussistono le condizioni oggettive previste dalla medesima disposizione (natura esclusivamente di diritto della questione, novità e necessità della stessa ai fini della definizione del giudizio, gravi difficoltà interpretative, ripetibilità della questione in numerosi giudizi) o smentita, nel qual caso il rinvio sarà dichiarato inammissibile».
4. Il piano di ammortamento alla francese
Analizzata la parte procedimentale e preliminare, possiamo ora addivenire al nocciolo della questione e quindi in primis comprendere cosa significhi piano di ammortamento “alla francese”[4].
Tale piano di rientro e di restituzione delle somme ricevute dall’istituto bancario a titolo di mutuo è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente).
In altre parole, le rate pianificate mensilmente per restituire il denaro oggetto di mutuo composte da due specifiche quote: interessi e capitale erogato. L’importo delle rate è fisso, a variare è la loro composizione. Nel caso del piano d’ammortamento “alla francese” inizialmente verranno versate rate la cui percentuale di quota d’interesse sarà maggiore rispetto a quella capitale, per poi decrescere e invertire la proporzione nel corso dell’estinzione. Nella parte finale del piano di restituzione le rate saranno composte prevalentemente da quota capitale e da una componente di interessi sempre più ridotta.
La caratteristica di tale ammortamento consta altresì nel pagamento anticipato degli interessi e ciò non presenta motivi di criticità, anche in riferimento all’anatocismo, a condizione che tale peculiare modalità di esigibilità trovi fondamento e giustificazione nella libera volontà delle parti.
Altresì, si deve tenere in debito conto che la pronuncia delle Sezioni Unite riguarda una ipotesi peculiare e specifica, un settore non molto vasto, trattando di un mutuo a tasso fisso, recante l’indicazione dell’importo mutuato, della durata del prestito, del numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio), con piano di ammortamento «alla francese» standardizzato tradizionale, allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata. Contratti di mutuo aventi tutte le suindicate caratteristiche rappresentano oggettivamente una minoranza dei rapporti in circolazione.
Lo stesso Collegio afferma la decisione: «non riguarderà né i piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile, né le conseguenze derivanti dalla mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto».
5. L’analisi della Corte
Alla luce di ciò, il Tribunale di Salerno, dopo aver evidenziato l’esistenza di diverse interpretazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del regime di ammortamento c.d. “alla francese” nel contratto di mutuo bancario, chiede, in merito alla prima questione[5], se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un’esplicita descrizione del regime di ammortamento “alla francese”, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l’eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento.
La Corte ritiene di dover rispondere in senso negativo poiché quando il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale, così come previsto dagli artt. 1813 ss. c.c., cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato, altresì nel piano di ammortamento allegato al contratto sono indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi, non rileva alcuna ipotesi di nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., non essendo quindi necessaria, in presenza di tali dati ed informazioni, indicare, da parte dell’istituto di credito, anche la tipologia del piano di ammortamento (nel caso di specie, come detto, alla francese) e il regime della capitalizzazione.
Ancora, secondo la Corte il mutuatario poteva ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria avendo tutte le informazioni del mutuo e del relativo piano di ammortamento a sua disposizione, non rilevando alcuna ipotesi di violazione dei principi di buona fede o trasparenza nei rapporti tra contraente forte (istituto bancario) e contraente debole (mutuatario).
Il giudice remittente sosteneva, invece, nel proprio rinvio, la invalidità del mutuo e la contrarietà dello stesso al principio di trasparenza, la mancata esplicitazione della modalità, semplice o composta, di capitalizzazione degli interessi sarebbe causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, ex art. 1346 e 1418, comma 2, c.c., e per difetto di trasparenza, ex art. 117 T.U.B.
Questo in quanto si riteneva che la mancata indicazione del regime di ammortamento avrebbe inciso sul contratto di mutuo in termini di validità, poiché la trasparenza e la validità del contratto non potrebbero essere evinte dalla sola e semplice tabella consegnata al cliente - contraente debole - e dalle singole clausole recanti le condizioni economiche del prestito.
Ancora, il giudice remittente riteneva che nei piani di ammortamento «alla francese» gli interessi, anche se non anatocistici, fossero comunque illegittimi, in quanto producevano, a loro volta, interessi con conseguente moltiplicazione degli stessi.
Secondo la tesi portata avanti dal Tribunale di Salerno, e non condivisa dalla Corte, la mancata esplicitazione nel contratto del regime «alla francese» di capitalizzazione degli interessi porterebbe a ritenere come indeterminato il tasso d'interesse e quindi si avrebbe una violazione della forma ad substantiam e, dunque, la nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117 T.U.B.
Altresì, la Corte evidenzia che non vi sono elementi che possano fare ritenere tale specifico piano di ammortamento come irrispettoso della disciplina anatocistica, anzi è legittimo che gli interessi diventino esigibili prima che diventi esigibile il capitale a condizione, però, che tale esigibilità sia frutto di accordo tra le parti. Si ricorda che proprio nell’ammortamento alla francese si ha il pagamento innanzitutto degli interessi rispetto al capitale.
In più, ciò che rende peculiare il piano di ammortamento oggetto di analisi non è che il tasso di interesse effettivo è complessivamente maggiore di quello nominale, quanto dal fatto che le parti di comune accordo decidono le modalità e le tempistiche del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato.
In merito alla seconda questione proposta[6] con rinvio dal Giudice salernitano si evidenziano le eventuali conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e ci si chiede se ciò possa portare alla violazione dell’art. 117 T.U.B., specificatamente il comma 4, secondo cui: “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
La Corte esclude che «la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
Ciò in quanto l’art. 117 T.U.B. non richiede l’esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e anche perché in presenza di ammortamento alla francese rispetto ad altre tipologie, la maggior quota di interessi complessivamente dovuti non costituisce un prezzo ulteriore e/o occulto da indicare nel contratto stesso, non violandosi alcuna normativa in tema di trasparenza propria del settore bancario-finanziario.
6. Riflessioni conclusive
La pronuncia delle Sezioni Unite è di particolare e grave difficoltà visto il tema peculiare, specifico e riferendosi ad un ambito molto limitato della più ampia gamma dei rapporti esistenti tra banche e consumatori. Infatti, riguarda un mutuo a tasso fisso, recante l’indicazione dell’importo mutuato, della durata del prestito, del numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata. Di non poco conto saranno le difficoltà per gli operatori giuridici e bancari, interpreti in senso lato, che dovranno individuare, preliminarmente, i rapporti di mutuo per i quali sono destinati ad operare i principi sanciti da tale sentenza, dovendone circoscrivere il perimetro di azione ai soli contratti di mutuo bancario che hanno un piano di ammortamento qualificabile come “alla francese”, “standardizzato” e “tradizionale”.
Ancora, tenendo conto della peculiarità del piano di ammortamento oggetto di analisi così come supra descritto, la Corte evidenzia che tale piano di ammortamento “alla francese” non presenta motivi di criticità solo a condizione che tale peculiare esigibilità trovi fondamento e giustificazione nell’accordo tra le parti.
In conclusione, nei contratti bancari di mutuo, a tasso fisso, recanti l’indicazione dell’importo mutuato, della durata del prestito, delle numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAEG (Tasso Effettivo Globale Medio), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota composta (capitale e per interessi), non integra nullità (parziale) del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto ex 1346 e 1418, comma 2 c.c., l’omessa indicazione, nel medesimo contratto, del regime composto degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. alla francese.
Altresì, nei contratti di mutuo, a tasso fisso, recanti i medesimi requisiti appena descritti, non vi è violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B. per omessa indicazione, nel contratto, del regime composto degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. alla francese, non costituendo la maggior quota di interessi complessivamente dovuti un prezzo ulteriore ed occulto da indicare nel contratto stesso.
Un contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, di cui agli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario un’agevole e pronta comprensione dell’impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso.
[1] Per maggiori approfondimenti vds. C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale civile. Volume II, Giappichelli, 2023, p. 535 ss; F. BARBIERI, Brevi considerazioni sul rinvio pregiudiziale in cassazione: il giudice di merito superiorem recognoscens, in Nuove leggi civ. comm., 2022, 2, p. 369 ss.; A. BRIGUGLIO, Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione, in Judicium, 21 dicembre 2022; B. CAPPONI, È opportuno attribuire nuovi compiti alla Corte di Cassazione?, in Giustizia insieme, 2021, 19 giugno 2021; A. PANZAROLA, Introduzione al rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di cassazione (art. 363-bis c.p.c.), in Quaderni di Judicium, 2023, 22; F. DE STEFANO, Riforma processo civile: il nuovo rinvio pregiudiziale interpretativo, in il Processo civile, 24 gennaio 2023; M. FABIANI, Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico, in Riv. dir. proc., 2022, 1, p. 197 ss.; R. FRASCA, Considerazioni sulle proposte della Commissione Luiso quanto al processo davanti alla Corte di Cassazione, in Giustizia insieme, 7 giugno 2021; C. V. GIABARDO, In difesa della nomofilachia. Prime notazioni teorico-comparate sul nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione nel progetto di riforma del Codice di procedura civile, in Giustizia insieme, 22 giugno 2021; A. MONDINI, Il rinvio pregiudiziale interpretativo, in Judicium, 27 dicembre 2022; G. SCARSELLI, Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito, in Giustizia insieme, 5 luglio 2021; E. SCODITTI, Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione, in Questione Giustizia, 2021, 3, p. 105 ss.; G. TRISORIO LIUZZI, La riforma della giustizia civile: il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale, in Judicium, 10 dicembre 2021.
[2] La Procura Generale ha infatti concluso nel senso della inammissibilità del rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Salerno, in quanto “disposto senza avere prima doverosamente udito le parti sull’intenzione del giudice di merito di attivare il predetto strumento di nomofilachia preventiva introdotto dalla legge n. 149 del 2022”, così SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130, par. 4.
[3] A. SCARPA, Il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.: una nuova «occasione» di nomofilachia?, su Giustizia Insieme, 3 marzo 2023.
[4] Cfr. C. BARRACCHINI, A. ANNIBALI, A. ANNIBALI, Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice, Milano, 2016; A. GRECO, Il mutuo fondiario, Milano, 2023.
[5] “Se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto (nella specie, interamente onorato dalla debitrice e concluso), il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l’esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento”, così SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130, par. 7.
[6] “Se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità”, così SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130, par. 7.