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Pubbl. Mar, 9 Apr 2024

Le Sezioni Unite sul rapporto tra reato di turbata libertà degli incanti ed estorsione: informazione provvisoria

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Secondo l´informazione provvisoria per le Sezioni Unite rientra nella nozione di danno di cui all´art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale.


La VI Sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 12 ottobre, n. 41379, rimetteva alle Sezioni le seguenti questioni:

«se nella nozione di danno patrimoniale di cui all’art. 629 cod. pen. rientri anche la perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico» e «se, in relazione ala condotta di chi, con violenza o minaccia, allontani gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private, il reato di turbata libertà degli incanti concorra con quello di estorsione».

Secondo l’informazione provvisoria, pubblicata nella sezione "questioni decise" del sito web della Suprema Corte, le Sezioni Unite hanno fornito le seguenti soluzioni: 

Primo quesito: «rientra nella nozione di danno di cui all’art. 629 cod. pen. anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un risultato utile di cui sia provata la sussistenza sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale».

Secondo quesito: «risposta affermativa a condizione che ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i reati, in rapporto di specialità reciproca fra loro».


Note e riferimenti bibliografici