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Pubbl. Lun, 25 Mar 2024

Validi gli atti di recupero crediti cartolarizzati eseguiti da soggetto non iscritto all´albo degli intermediari finanziari

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Editoriale a cura di Matteo Bottino



Con pronuncia Cass. civ., Sez. III, Ord., ud. 19/02/2024, dep. 18/03/2024, n. 7243 la Suprema Corte ha rilevato come la mancata iscrizione di un soggetto all´albo di cui all´art. 106 T.U.B., non determini la nullità degli atti dallo stesso eseguiti


La Corte di Cassazione, con la decisione n. 7243/2024, si è pronunciata circa la validità degli atti di recupero - anche forzoso - dei crediti cartolarizzati, eseguito da soggetto non iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B.

La questione traeva origine dall'eccezione sollevata dal ricorrente in Cassazione, in relazione all'inammissibilità del controricorso interposto dalla incaricata dalla società SPV. In particolare rilevava come dal combinato disposto degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. - secondo cui il servizio di riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione può essere svolto da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari - si evincerebbe la nullità del conferimento di un incarico di recupero (anche forzoso) dei crediti ad un soggetto diverso dai predetti e che tale invalidità, che affligge il mandato, si ripercuote sugli atti compiuti nell'esercizio dell'attività.

La Suprema Corte, nel rigettare l'eccezione di inammissibilità del controricorso, ribadiva come non tutte le violazioni di norme imperative si ripercuotano sul piano negoziale-privatistico e, pertanto, l'eventuale violazione dell'art. 106 T.U.B. poteva avere conseguenze solo sul piano della responsabilità nei confronti dell'autorità di vigilanza.

In proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di "preminenti interessi generali della collettività" o "valori giuridici fondamentali"; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. "diritto dell'economia", contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali.

Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata";

In ragione di quanto sopra, non vi era alcuna nullità dell'attività svolta dalla mandataria, ancorché non iscritta al relativo albo; nello specifico, la Corte di Cassazione ribadiva come

In altri termini - anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione - dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.).

In conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la B.B. C.S. Spa - rappresentante sostanziale di C.C. C. S. Spa, a sua volta mandataria della società veicolo RS SPV, cessionaria di credito bancario - sia iscritta (oppure no) nell'albo degli intermediari finanziari;


Note e riferimenti bibliografici