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Pubbl. Gio, 31 Dic 2015

I segnali dei ciclisti agli automobilisti: quali conseguenze sul regime di responsabilità in caso di sinistro stradale?

Emmanuel Luciano


Che cosa accade qualora il ciclista segnali l’intenzione di svoltare stendendo il braccio a mo’ di freccia e, ciò nonostante, venga investito da un veicolo che sopraggiunge alle sue spalle? Tale gesto manuale può essere ritenuto sufficiente al fine di esonerare da ogni responsabilità il conducente del mezzo a due ruote nonostante la manovra improvvisa?


Al fine di dare una risposta concreta alle domande formulate in testata, occorre fare riferimento ad una recentissima sentenza del Tribunale di Lecce (n. 1820/15), la cui massima così recita: "In tema di lesioni all’integrità psico – fisica derivanti da incidente stradale e quindi di responsabilità aquiliana, il risarcimento del danno non patrimoniale include unitariamente tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso (danno), compreso quello biologico, e, in caso di quantificazione equitativa, va valutato secondo le tabelle del Tribunale. (Nella specie, è legittimo il provvedimento del giudice di merito con cui, accertata l’applicazione delle tabelle del Tribunale e la congruità della motivazione della personalizzazione dei parametri tabellari, ha liquidato il danno morale in un’unica somma, comprensiva di interessi legali, sulla base dell’età del danneggiato al momento del sinistro, delle modalità del fatto lesivo, della gravità dei postumi e dell’incidenza di questi ultimi sulla vita quotidiana del danneggiato stesso, escludendo il rimborso delle spese legali)."

Al fine di dare una risposta concreta alle domande formulate in testata, occorre fare riferimento ad una recentissima sentenza del Tribunale di Lecce (n. 1820/15), la cui massima così recita: "In tema di lesioni all’integrità psico – fisica derivanti da incidente stradale e quindi di responsabilità aquiliana, il risarcimento del danno non patrimoniale include unitariamente tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso (danno), compreso quello biologico, e, in caso di quantificazione equitativa, va valutato secondo le tabelle del Tribunale. (Nella specie, è legittimo il provvedimento del giudice di merito con cui, accertata l’applicazione delle tabelle del Tribunale e la congruità della motivazione della personalizzazione dei parametri tabellari, ha liquidato il danno morale in un’unica somma, comprensiva di interessi legali, sulla base dell’età del danneggiato al momento del sinistro, delle modalità del fatto lesivo, della gravità dei postumi e dell’incidenza di questi ultimi sulla vita quotidiana del danneggiato stesso, escludendo il rimborso delle spese legali)."

Dalla lettura di tale massima si evince che la colpa per le lesioni subite dal ciclista è da addebitarsi solamente al conducente dell'auto, il quale, in relazione alla sua andatura, deve tenere conto delle giuste distanze di sicurezza, in particolar modo nel caso in cui davanti a lui ci sia il conducente di una bicicletta.

Il proprietario dell’autoveicolo è tenuto così a risarcire il danno conseguente a tutte le lesioni all’integrità psico-fisica riportate dal ciclista a seguito dell’incidente, specie se la velocità del primo – quand'anche rispettosa dei limiti imposti dal codice della strada – non tenga conto dello stato dei luoghi e, quindi, non si adegui al traffico ed alla conformazione della strada. Anche un andatura pari a 50 km orari può rappresentare, infatti, un pericolo in determinate condizioni.

All'interno della vasta categoria del risarcimento del danno, oltre a quello patrimoniale (per le spese sostenute per cure mediche, visite specialistiche, farmaci e riabilitazione) va calcolato anche quello non patrimoniale comprensivo di tutte le sue particolari forme, quale quella del danno biologico. Il calcolo, poi, delle percentuali di invalidità deve essere effettuato secondo le tabelle stilate dal Tribunale di Milano.

Torniamo, tuttavia, alla vicenda de qua: un ciclista percorreva un viale del centro urbano a bordo della sua bici; senonché, giunto a un’intersezione, segnalava con la mano sinistra l’intenzione di svoltare in quella direzione. Nel frattempo sopraggiungeva un’autovettura viaggiante sulla corsia di sorpasso che, nonostante il tentativo di fermarsi, accertato da una frenata di venti metri ben impressa sull’asfalto, non riusciva ad interrompere per tempo la sua marcia collidendo con la bici.Il ciclista veniva così costretto a un riposo forzato di ben 90 giorni al fine di raggiungere una guarigione completa. Riusciva, inoltre, ad ottenere anche il risarcimento per gli occhiali, andati distrutti insieme al mezzo a due ruote.Il danno non patrimoniale, in ossequio alle tabelle di Milano, veniva quantificato in 20 mila euro.

Conformemente agli orientamenti ormai datati della Cassazione, il Tribunale di Lecce ha, quindi, ritenuto – non essendovi particolari ragioni per “personalizzare il danno” – che il risarcimento del danno morale fosse onnicomprensivo di ogni altra voce, determinato sulla base dell’età del danneggiato al momento del sinistro, delle modalità del fatto lesivo, della gravità dei postumi e della relativa incidenza sulla vita quotidiana del danneggiato.

Insomma, un monito per i milioni di conducenti di automobili: quando scorgete una bicicletta, state attenti!