• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mer, 6 Dic 2023

Per la Corte di giustizia è legittima la limitazione degli spostamenti non essenziali durante una pandemia

Modifica pagina

Editoriale a cura di Camilla Della Giustina



La Corte di Giustizia Ue, con una sentenza del 5 dicembre 2023, ha convalidato i divieti di viaggio e gli obblighi di test diagnostici e di quarantena decisi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.


Con sentenza del 5 dicembre 2023, causa C-128/22, Nordic Info, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che, durante la vigenza di una situazione di emergenza sanitaria, uno Stato membro può legittimamente limitare la libertà di circolazione delle persone. Ciò può avvenire sia attraverso l’imposizione di divieti di viaggio sia di obblighi di test diagnostici e quarantena.

A seguito della qualificazione dell’epidemia da Covid-19 come pandemia da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Belgio ha vietato i viaggi non essenziali in partenza da o a destinazione di paesi classificati come “zone rosse” dalle Autorità Belghe. Inoltre, ogni viaggiatore proveniente da un siffatto paese classificato come zona rossa doveva, in Belgio, sottoporsi a test diagnostici e osservare una quarantena. Una Nazione veniva qualificata come “zona rossa” in base alla situazione epidemiologica o al livello di misure sanitarie adottate. Tra detti paesi rientrava anche la Svezia.

La Nordic Info, un’agenzia di viaggi specializzata nei viaggi da e verso la Scandinavia, per conformarsi alla normativa belga, ha annullato tutti i viaggi previsti in partenza dal Belgio verso la Svezia durante la stagione estiva. Afferma inoltre di aver adottato misure per informare e aiutare i viaggiatori che si trovavano in Svezia a rientrare in Belgio.

Il 15 luglio 2020, la Svezia veniva classificata come “zona arancione”, il che significava che i viaggi da e verso tale paese non erano più vietati, ma solo sconsigliati, e che all’ingresso dei viaggiatori provenienti da suddetto paese nel territorio belga si applicavano altre norme.

Alla luce di ciò la Nordic Info riteneva che lo Stato belga avesse commesso errori nel qualificare la Svezia come “zona rossa” e “zona arancione”, dunque, proponeva ricorso dinanzi al Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio),avanzando la richiesta di risarcimento del danno subito a causa dell’introduzione e, successivamente, della modifica dei codici colore. previsti da tale decreto ministeriale lamentando la violazione della direttiva 2004/38 e il codice frontiere Schengen.

Con la sentenza causa C-128/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato come non sussista una violazione della direttiva richiamata quando uno “Stato membro che, per ragioni di sanità pubblica attinenti alla lotta contro la pandemia di COVID-19, vieta, da un lato, ai cittadini dell’Unione nonché ai loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, di effettuare viaggi non essenziali dallo Stato membro in parola e verso altri Stati membri dal medesimo classificati come zone ad alto rischio sulla base delle misure sanitarie restrittive o della situazione epidemiologica esistenti in tali altri Stati membri e impone, dall’altro, ai cittadini dell’Unione che non siano cittadini di detto Stato membro l’obbligo di sottoporsi a test diagnostici e di osservare una quarantena quando entrano nel territorio dello stesso Stato membro in provenienza da uno di tali altri Stati membri”.

Tutto ciò è vero a condizione che la normativa nazionale sia motivata, contenga disposizioni chiare e precise, la cui applicazione sia prevedibile da parte dei cittadini. Infine, è necessario che detta limitazione rispetti il principio del divieto di discriminazione, e di proporzionalità.

Ciò significa che dette misure devono: 1) essere idonee a realizzare l’obiettivo di sanità perseguito; 2) non essere sproporzionate rispetto all’obiettivo; 3) ponderare l’ingerenza nei diritti e libertà delle persone interessate.


Note e riferimenti bibliografici