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Pubbl. Gio, 9 Nov 2023

Per il Tar Puglia la proroga delle concessioni demaniali marittime al 2024 è legittima

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Editoriale a cura di Camilla Della Giustina



Con sentenza n. 1224/2023 il Tar Puglia (Lecce), sezione prima, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di concessioni demaniali marittime. Per i Giudici amministrativi, infatti, per effetto della legge n. 14/2023 l’attuale proroga, ritenuta conforme al diritto dell’Unione Europea, è fissata al 31 dicembre 2024.


Con sentenza n. 1224/2023 il Tar Puglia (Lecce), sezione prima, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in tema di concessioni demaniali marittime. Per i Giudici amministrativi, infatti, per effetto della legge n. 14/2023 l’attuale proroga, ritenuta conforme al diritto dell’Unione Europea, è fissata al 31 dicembre 2024.

Con ricorso depositato presso il TAR Puglia, Lecce, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) impugnava la deliberazione del Comune di Castellaneta nella parte in cui approvava la proroga ex lege del termine finale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricettive. Oggetto di impugnativa, in altri termini, era l’approvazione di un atto di indirizzo relativo all’applicazione della legge n. 145/2018 con la quale il termine finale di durata delle concessioni risultava essere fissato a dicembre 2033. Per l’AGCM ciò sarebbe in contrasto sia con l’art. 12 della Direttiva Bolkestein (Direttiva 2006/123/CE) sia con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi nel mercato interno (artt. 49 e 56 T.F.U.E.).

La prima sezione del Tar Puglia (Lecce) ha statuito l’inammissibilità del ricorso presentato dall’AGCM per due motivi: uno formale e uno sostanziale.

Per quanto concerne il primo, ossia quello formale, viene evidenziato dai Giudici amministrativi come i provvedimenti di proroga fino al 31 dicembre 2033, di cui alla legge n. 145/2018, “risultano tutti caducati e privi di efficacia già per effetto della normativa sopravvenuta”. L’attuale fonte normativa cui fare riferimento, infatti, è la legge n. 118/2022 che ha abrogato le disposizioni contenute nella legge n. 145/2018. A ciò si deve aggiungere che per effetto della legge n. 14/2023, legge di conversione del decreto-legge n. 198/2022, il termine di scadenza è stato differito alla data del 31 dicembre 2024. In tal senso viene evidenziato come sia “mutato il contesto giuridico e fattuale di riferimento”.

In relazione al profilo sostanziale, la proroga fissata al 2024 è giustificata dallo svolgimento del cd. “tavolo tecnico” sia dall’essere il bene spiaggia una “risorsa scarsa”. Il “tavolo tecnico”, infatti, è preordinato allo svolgimento di un’attività istruttoria e ricognitiva del demanio marittimo e delle concessioni demaniali attualmente in essere. Secondo l’interpretazione fatta propria dal Tar Puglia sarebbe proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a incoraggiare “un approccio procedimentale indicando in particolare come preferibile una definizione di criteri obiettivi, non discriminatori, trasparenti e proporzionati a livello di Autorità centrale in via generale ed astratta, combinato con un approccio caso per caso, basato su un’analisi del territorio costiero del singolo comune”.

In conclusione, il TAR Puglia ritiene di non condividere l’ipotesi di cessazione di efficacia delle concessioni demaniali marittime alla data del 31 dicembre 2023 poiché la proroga al 2024 è giustificata sia dalla riforma del settore sia dall'individuazione dei criteri circa la scarsità della risorsa.

Pertanto, per il TAR la scadenza delle concessioni è al momento fissata dalla legge al 31 dicembre 2024 in attesa del riordino in materia annunciato dalla Legge Concorrenza: in attesa di conoscere le determinazioni del governo in merito alla scarsità della risorsa, la possibilità di applicare la c.d. direttiva Bolkenstein rimane in discussione.


Note e riferimenti bibliografici