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Pubbl. Mar, 10 Ott 2023

Alunna si infortuna cadendo dalle scale nel tornare in aula dal bagno. La scuola è responsabile in via contrattuale?

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Andrea Castaldo
AvvocatoUniversità degli Studi di Napoli Federico II



Con la decisione oggetto di analisi, ovvero la pronuncia Cass. civ., Sez. III, Ord., ud. 06/02/2023, dep. 30/05/2023, n. 15190, si mira a comprendere se e quando la scuola sia responsabile dei danni avuti da un discente nel tratto bagno - aula.


Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso di specie; 3. La responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico; 4. L'onere della prova; 5. La causa non imputabile; 6. Conclusioni.

1. Premessa

La Corte di Cassazione con la pronuncia in oggetto esclude che l’istituto scolastico possa essere considerato responsabile della caduta di un alunno dalle scale, soprattutto se in assenza di particolari condizioni di pericolosità del luogo ove si è verificato l'incidente.

Bisogna comprendere il limite alla responsabilità della scuola per l'incidente occorso all’alunno nell’istituto scolastico durante le ore di lezione.

2. Il caso di specie

La vicenda che è stata sottoposta al vaglio della Cassazione riguardava il triste incidente occorso ad una ragazza, alunna di un istituto scolastico campano, durante l’ora di lezione, scivolata per le scale, quando era ancora minorenne, mentre si dirigeva presso la propria aula, di ritorno dal bagno, con conseguente frattura della tibia.

Dapprima la madre esercente la responsabilità genitoriale e poi, una volta divenuta maggiorenne, la ragazza, hanno portato avanti richiesta per il risarcimento danni subiti nei confronti dell’istituto scolastico e del MIUR.

Sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno rigettato la domanda attorea e negato il risarcimento del danno.

Si è giunti quindi innanzi ai giudici di Piazza Cavour con un ricorso fondato su due motivi: con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 2697, 2727 ss., 1218 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 24 Cost.; mentre con il secondo motivo viene denunciata la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c., per manifesta contraddittorietà della motivazione.

3. La responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico

La giurisprudenza e la dottrina oramai sono pacifiche nel ritenere sussistente, nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità di natura contrattuale dell’istituto scolastico, basata sulla violazione da parte di quest’ultimo dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno.

Si parla di responsabilità di natura contrattuale in quanto la domanda di iscrizione ad una scuola e il suo conseguente accoglimento fondano un vincolo giuridico tra il discente e l’istituto scolastico, da ciò, nasce responsabilità a carico dei dipendenti del comparto scolastico di proteggere e vigilare sulla incolumità fisica e sulla sicurezza dei ragazzi iscritti[1].

Tale protezione deve riguardare sia i rischi derivanti da condotte di soggetti terzi sia da condotte autolesive, e deve essere presente per tutto il tempo in cui il discente usufruisce della prestazione scolastica, a 360 gradi. È necessario che l’istituto scolastico predisponga tutti gli accorgimenti necessari e prenda in considerazione tutte le misure idonee per evitare potenziali danni agli alunni. Bisogna considerare l’età degli alunni, con una vigilanza crescente alla diminuzione dell’età anagrafica, ancora, la necessità di lavori di manutenzione dell’immobile ed infine un sistema di controlli in merito alle persone che circolano liberamente nel complesso scolastico[2].

La Cassazione ha ribadito che la responsabilità dell’istituto scolastico, nel caso in cui il minore riporti delle lesioni all’interno dello stesso a causa della condotta colposa del personale della scuola, ricorre anche se l’alunno ha subito un danno al di fuori dell’orario delle lezioni[3].

Ciò in quanto il personale scolastico è tenuto ad adottare tutte le cautele preventive ed organizzative al fine di vigilare sugli alunni, fin da quando questi entrano nelle pertinenze dell’immobile e per tutto il tempo in cui questi si trovino legittimamente all’interno dei locali della scuola.

4. L’onere della prova

Affermata la natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico e dei docenti nei confronti degli alunni, fondata sulla cosiddetta teoria da contatto sociale, nel caso di controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da autolesioni, cioè come nel caso di specie vagliato dalla Corte di Cassazione, di danni auto-procuratosi dall’alunno, si applica la disciplina prevista dall’art. 1218 c.c. con il relativo riparto probatorio.

L’attore – il danneggiato – dovrà provare che il danno si è verificato nel corso dell’orario scolastico, all’interno dell’istituto, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale; mentre, il debitore – l’istituto scolastico – dovrà dimostrare come l’evento non sia assolutamente conseguenza di un violazione degli obblighi di protezione e vigilanza, quindi per una causa non imputabile alla scuola e/o ai docenti[4].

Già precedente giurisprudenza aveva evidenziato come in caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico per il danno cagionato dall’alunno a sé stesso, il regime di riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 1218 c.c. facesse gravare sulla parte che si assume inadempiente l’onere di fornire la prova positiva dell’avvenuto adempimento, mentre il principio generale espresso dall’art. 2697 c.c. comporta che sia l'attore a fornire la prova del nesso causale fra la condotta dell’obbligato inadempiente e il danno di cui si chiede il risarcimento[5].

In tal senso, anche la Corte di Cassazione nella pronuncia in oggetto, riprendendo e confermando il ragionamento svolto in secondo grado, ribadisce che «la Corte d’appello, qualificata la responsabilità dell’amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, ha correttamente individuato la regola di riparto dell’onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sull’attrice l’onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest’ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell’esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto».

Da ultimo, altra pronuncia della Cassazione, di poco precedente sostiene tale medesima impostazione, assurgendo quindi, ancor di più, ad interpretazione maggioritaria in tema di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico. Quindi, in caso di responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico e/o dell’insegnante per il danno cagionato dall’alunno a sè stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l’orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo e/o dalla colpa dell'insegnante. Solo se il creditore/danneggiato ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione[6].

5. La causa non imputabile

In primo e in secondo grado era già stato provato che la minore non soffriva di particolari patologie idonee a ridurre l’autonomia e la capacità di deambulazione e che non vi era una particolare condizione di pericolosità dei luoghi, quali usura dei gradini o presenza di sostanze scivolose, imputando dunque l’evento dannoso esclusivamente alla condotta disattenta della alunna.

La Suprema Corte ha escluso la violazione del dovere di vigilanza da parte della scuola e degli insegnanti, non essendo esigibile una sorveglianza continua dell’alunna, anche nel tragitto bagno - aula di lezione.

Pertanto, in assenza della prova della danneggiata diretta a individuare la causa dell’evento dannoso nella mancata osservanza di cautele o condizioni di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi, l’istituto scolastico non risponde dell’incidente occorso al discente nel tragitto bagno - aula quando non siano presenti elementi che possano aver indotto la caduta e la relativa lesione.

6. Conclusioni

Ne deriva che nel caso di controversie instaurate al fine di ottenere un risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico è applicabile il dettato dell’art. 1218 c.c., per cui l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre, al contrario, l'altra parte ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.

Il presunto debitore deve dimostrare il regolare adempimento dell’obbligo di sorveglianza  e controllo degli alunni, il quale può ritenersi assolto, solo in seguito all’emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi quanto le condizioni dell’alunna ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l’aula di lezione dai bagni.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. civ., sez. III, 15 maggio 2013, n. 11751.

[2] Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2013, n. 13457; Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2013, n. 22752; Trib. Milano, sez. X, 12 febbraio 2014, n. 2084.

[3] Cass. civ., sez. VI, 5 luglio 2022, n. 21255.

[4] Cass. civ., sez. III, 25 novembre 2021, n. 36723.

[5] Cass. civ., sez. VI, 31 marzo 2021, n. 8849.

[6] Cass. civ., sez. IV, 17 febbraio 2023, n. 5118.