Pubbl. Mar, 11 Lug 2023
Concorso magistratura: il Consiglio di Stato ordina la correzione del tema di una candidata
Modifica paginaEditoriale a cura di Ilaria Taccola
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 giugno 2023, n. 6216, non ha reputato legittimo, sulla base di un controllo estrinseco, l’esercizio del potere valutativo della prova di diritto civile della candidata, nell’ambito del concorso in magistratura ordinaria, per il fatto di aver assegnato valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia; astrattamente idonei, peraltro, ad essere valorizzati, in senso positivo, in termini di punteggio, ma non già a fondare, in negativo, un giudizio di insufficienza.
Una candidata che aveva partecipato al concorso magistratura nell'anno 2017 aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'annullamento del provvedimento, pubblicato il 4 maggio 2018, di non ammissione alle successive prove orali, per aver ricevuto un giudizio di non idoneità nel tema di diritto civile.
Nella sentenza si legge che "la commissione di concorso aveva ritenuto di non ammetterla alla successiva fase concorsuale giudicando "non idoneo" il solo elaborato di diritto civile da lei consegnato, mentre aveva assegnato il punteggio di 14 alla prova di diritto penale e quello di 15 alla prova di diritto amministrativo. Inoltre, dopo aver esercitato il diritto di accesso, apprendeva che la valutazione della sua prova era stata rimessa alla commissione in seduta plenaria, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del r.d. n. 1860/1925, il che avviene quando la decisione sia stata adottata a maggioranza ed il commissario dissenziente chieda la valutazione della plenaria, come accaduto nel caso di specie per quanto si evinceva dal verbale n. 8 del 21 luglio 2017, che dava atto della richiesta formulata in tal senso dal presidente della sottocommissione".
Poi, attraverso un processo logico per esclusione, la ricorrente ha confrontato gli argomenti trattati dal suo elaborato con quelli di alcuni vincitori, derivandone che l'insufficienza attribuita al suo elaborato di diritto civile sarebbe stata causata dal non avere trattato due argomenti, ritenuti invece indispensabili dalla commissione.
Considerato che la traccia chiedeva di redigere un elaborato sui "Riflessi patrimoniali della crisi e della cessazione dei rapporti familiari: matrimonio, unione civile, contratto di convivenza e convivenza di fatto", il suo tema, a differenza di altri, non avrebbe svolto in premessa brevi cenni sui modelli famigliari e non aveva poi trattato gli effetti dell'autonomia negoziale sulla crisi familiare.
La ricorrente, quindi, ha contestato che tali elementi fossero richiesti dalla traccia e la conseguente illegittimità della inidoneità.
Il TAR, in primo grado, ha rigettato la ricostruzione della ricorrente, negando la ricostruzione fatta.
Per il Consiglio di Stato, invece, il motivo è fondato perché la traccia estratta in diritto civile non richiedeva espressamente al candidato di approfondire i due predetti istituti. Di conseguenza, il giudizio di non idoneità risulta ingiustificato.
Il ragionamento del massimo organo della giustizia amministrativa fa un interessante passo "di lato" rispetto alla generale intangibilità della valutazione tecnica, specie nell'ambito dei concorsi pubblici, perché attraverso la ricostruzione offerta dell'appellante giunge a sindacare il parere della Commissione esaminatrice.
"L'organo tecnico, infatti, nell'ipotesi di cui alla controversia poteva legittimamente - ma anche ragionevolmente, in considerazione del tenore della traccia - valorizzare gli elaborati dei candidati che avevano meglio approfondito i suddetti due istituti perché evidentemente, così facendo, costoro dimostravano maggiori preparazione e capacità di ragionamento. Ciò nondimeno quello che ad un giudizio estrinseco non consente di ritenere legittimo l'esercizio del potere valutativo in questo caso è l'avere assegnato valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia, di loro astrattamente idonei ad essere valorizzati in termini di punteggio, e dunque in senso positivo, ma non già, in negativo, per fondare un giudizio di insufficienza".
Benché la valutazione negativa sul tema di diritto civile sia stata espressa con un semplice "non idoneo", la ricostruzione "per esclusione" fatta dall'appellante riesce a ricostruire adeguatamente l'unico motivo, ragionevole, per il quale il suo compito sia stato ritenuto non sufficiente. Motivo - la mancata trattazione dei due istituti che altri invece avevano affrontato - che il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo, sulla scorta della traccia d'esame che non ne aveva richiesto la trattazione.
Di conseguenza, accogliendo l'appello della ricorrente, il Consiglio di Stato ha ordinato di procedere ad una nuova valutazione del suo elaborato con la riconvocazione della stessa commissione del concorso, nella sua composizione plenaria, indetto con il d.m. n. 22 del 2016, ossia quella che ebbe a rendere il giudizio di cui alla controversia.
Onde garantire l'imparzialità nella valutazione e l'anonimato degli elaborati, il tema di diritto civile della parte appellante dovrà essere ricorretto unitamente ad altri venti elaborati di diritto civile, da scegliere tra quelli archiviati agli atti della suddetta procedura concorsuale, che dovranno essere sottoposti ad una nuova valutazione, che sarà e deve restare anonima.