Pubbl. Lun, 17 Lug 2023
Ricorso avverso provvedimento di esclusione dalle GPS: la competenza è del giudice ordinario
Modifica paginaEditoriale a cura di Camilla Della Giustina
Con sentenza n. 10016/2023, IL TAR Lazio ha statuito che appartiene alla competenza del Giudice ordinario, con funzione di Giudice del Lavoro, la decisione delle controversie relative all´assegnazione delle sedi ai docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per vizi derivanti dal non corretto funzionamento del sistema informatico.
Con sentenza n. 10016/2023 del 12 giugno, il TAR Lazio ha statuito che "sugli atti impugnati relativi all’assegnazione delle sedi ai docenti inseriti nelle GPS e nelle graduatorie di istituto, anche per i vizi derivanti dal non corretto funzionamento del programma informatico utilizzato, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella sfera di conoscibilità del giudice ordinario con funzioni di giudice del lavoro".
Per i Giudici amministrativi, non è la tipologia dello strumento utilizzato dall'Amministrazione, analogico o digitale, a incidere sulla consistenza dell'attività posta in essere dall'Amministrazione stessa, bensì, la diversa natura giuridica delle situazioni coinvolte nella vicenda contenziosa.
La logica conseguenza è che "rientra nella giurisdizione amministrativa soltanto l’attività della p.a. che si connoti quale attività autoritativa di stampo pubblicistico, alla quale si correlano interessi legittimi, rientrando per converso nella giurisdizione ordinaria del giudice del lavoro ogni altra prerogativa esercitata dai pubblici uffici nelle vesti di datore di lavoro privato, a fronte delle quali non residuano se non diritti soggettivi".
In altri termini, è l'attività concreta posta in essere dall'Amministrazione a determinare il radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo o a quello ordinario.
Di conseguenza, l'utilizzo di strumenti informatici da parte della P.A. per l'esercizio delle proprie funzioni non può determinare un mutamento nella tipologia del potere in concreto esercitato dalla stessa.
Appare evidente, ergo, che "le contestazioni sul non corretto funzionamento del programma informatico utilizzato dall’Amministrazione per l’assegnazione delle sedi ai docenti utilmente collocati nelle GPS/graduatorie di istituto siano orientate a contestare un segmento dell’azione amministrativa invero privo di rilievo pubblicistico, trattandosi di attività che la p.a. svolge in qualità di datore di lavoro di diritto privato, con ciò significando che eventuali irregolarità, a prescindere se riguardino l’attività documentale o informatica della p.a., vanno contestate davanti al giudice del lavoro, risolvendosi la res controversa in una questione giuslavoristica sulla assegnazione delle sede presso cui espletare l’incarico di supplenza a fronte della quale non residuano se non diritti soggettivi, e non interessi legittimi".
In conclusione, la controversia appartiene alla competenza del Giudice ordinario con funzione di Giudice del Lavoro.