Pubbl. Gio, 10 Dic 2015
Multe da Tutor, Vergilius e autovelox: annullabili se notificate dopo 90 giorni
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Giuseppe Ferlisi
In seguito ad una nota del Ministero dell´Interno si aprono interessanti profili per i multati.
Da qualche anno incubo degli automobilisti e protagonisti della nostra rete autostradale, oltre che ghiotta e ricca fonte di reddito e guadagno delle casse pubbliche, ecco che comincia a delinearsi anche la giurisprudenza in merito alle sanzioni comminate da questi ´mostri´ elettronici.
Tutor che calcolano la velocità media da punto a punto e che molti hanno ´gabbato´ attraverso le soste tattiche in autogrill, poi via via affiancate dalla nuova generazione di Vergilius, che invece rende vana anche la sosta tecnica, calcolando la velocità in ogni punto del tratto sottoposto a controllo.
La questione che stiamo proponendo non attiene però alle specifiche tecniche e agli ´oneri´ che la P.A. deve assolvere nell´installazione, annuncio e visibilità dei guardiani delle autostrade, bensì attiene ad un fatto meramente formale, tecnico e fortemente ´di diritto´, ossia la notifica.
L´art. 201 del Codice della Strada fissa in 90 giorni il termine per la notifica della sanzione, ma questo è stato sempre così.
La novità attiene al momento da cui si inizia il ´calcolo´ e quello dell´eventuale sforamento di tale termine.
Fino a poco tempo fa, le migliaia di multe da apparecchi elettronici venivano notificate ben oltre il termine di 90 giorni, e gli uffici degli organi accertatori calcolavano questo termine non dall´infrazione, bensì dall´accertamento e quindi dalla presa visione dei fotogrammi, e dalla sua associazione con i dati del proprietario del veicolo, spostando così di fatto i tempi per la notifica molto in avanti, con tanti cari saluti per la certezza del diritto e il diritto alla difesa dell´automobilista multato.
Tuttavia, per fortuna dei comuni mortali, che ci teniamo a precisare non debbano usare tutto questo come stimolo a violare il Codice della strada e scorazzare a velocità sostenuta sulle nostre autostrade provocando pericolo a se e agli altri, il Ministero dell´interno, con nota n. 0016968 del 7 Novembre 2014, su domanda della Prefettura di Milano, ha evidenziato che il dies a quo deve essere calcolato alla luce di una lettura tassativa dell´art. 201 succitato, e quindi dal momento dell´infrazione e non dall´accertamento.
La P.A. quindi non potrà eccepire motivi di organizzazione o burocratici per un eventuale ritardo, bensì potrà ´violare´ tale termine solo nel caso vi siano effettivi problemi rispetto all´identificazione del veicolo e del suo proprietario, caso oggi limitatissimo grazie al registro pubblico del PRA, che rende l´identificazione un adempimento tecnico molto veloce.
La realtà è che fino a questo momento le P.A. avevano nascosto, dietro questi problemi, quelli di organizzazione interna e di un personale non sufficiente a ´smaltire´ tante violazioni: motivazione, che risottolineamo, non può essere eccepita.
In seguito a tale nota, molteplici sono state le sentenze della giurisprudenza di competenza, quella del Giudice di Pace, che hanno per queste motivazioni riconosciuto le ragioni dei ´drivers´ multati, ed alleghiamo in proposito all´articolo la sentenza del Giudice di Pace Milano, quinta sezione, dello scorso Febbraio, n. 1189/2015.
Anche in questa viene evidenziato come ´la data di accertamento coincide con quella dell´infrazione nei casi in cui avviene mediante dispositivi elettronici che consentono all´amministrazione di accertare immediatamente il responsabile dell´illecito con una semplice visura del PRA cui l´amministrazione ha accesso immediato´.
L´unica eccezione attiene al ´noleggio o Leasing per cui sia necessaria una dichiarazione del proprietario circa l´utilizzatore del veicolo´.
Quindi, automobilisti, esercitate come al solito i vostri giusti diritti, ma senza procurare pericoli a voi, ai vostri passeggeri e ai colleghi usufruitori delle autostrade.