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Pubbl. Gio, 13 Apr 2023

L´equo compenso è legge: ambito di applicazione e sanzioni

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



La Camera dei deputati ha approvato definitivamente la legge sull´equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti.


La legge sull’equo compenso delle prestazioni rese dai professionisti è stata approvata in terza lettura dalla Camera all’unanimità, con 57 astenuti (PD). La proposta di legge era stata modificata dal Senato per coordinare il testo con alcune disposizioni introdotte dalla cd. "riforma Cartabia" del processo civile.

Infatti, è stato sostituito il riferimento a una norma sul rito sommario abrogata dalla riforma Cartabia con il rito semplificato ex art. 281-decies c.p.c

La legge sull’equo compenso si applica ai professionisti iscritti agli ordini professionali, ma anche ai professionisti non regolamentati. Per quanto riguarda le soglie, i professionisti iscritti agli ordini professionali dovranno fare riferimento ai parametri indicati nei decreti ministeriali. Mentre i professionisti non regolamentati dovranno attendere i nuovi decreti ministeriali la cui emanazione è stata affidata al Ministero delle imprese e del made in Italy.

L’equo compenso si applica nei contratti stipulati tra professionisti, pubbliche amministrazioni e imprese che hanno più di 50 dipendenti e dichiarano un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro.

La sanzione è quella che è stata oggetto di dibattito dal momento che oltre alla nullità del contratto stipulato dal professionista e dal committente, si prevede la sanzione al professionista che accetta un compenso al di sotto dei parametri indicati nei decreti ministeriali.

Il testo è composto di 13 articoli e “definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);

prevede la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);

consente alle imprese committenti di adottare modelli standard d convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6)

prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);

disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8); consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);

istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10); ùprevede che la riforma non si applichi alle convenzioni già in corso (art. 11);

abroga la disciplina vigente (art. 12) ed esclude che dalla riforma possano scaturire oneri per la finanza pubblica (art. 13)”.


Note e riferimenti bibliografici