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Pubbl. Mer, 2 Dic 2015

Introdotto il super-ammortamento auto per imprese e professionisti

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Francesco Zecca


Le nuove norme dettate dalla Legge di Stabilità 2016 per il super ammortamento auto.


E´ interessante la novità introdotta dalla nuola Legge di Stabilità in approvazione, ma prima di affrontarla è opportuno ricordare quello che afferma l’ articolo 164 del TUIR, che disciplina le regole per la deduzione dei componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto nell’ ambito del lavoro autonomo e nell’ esercizio di imprese in relazione ai quali si possono individuare le seguenti macrocategorie: 

  1. le autovetture adibite esclusivamente a uso strumentale, (noleggi, taxi, scuole guida) per le quali le spese sono interamente deducibili;
  2. le autovetture non adibite a uso esclusivamente strumentale, per le quali la deduzione dei costi è disciplinata dalla successiva lettera b) del comma 1. Le spese inerenti a questi mezzi si deducono con un doppio limite: una soglia percentuale (20%) e un limite massimo di deduzione del costo di acquisto pari a:  
    -  € 18.075,99 per le autovetture e gli autocaravan (elevato ad Euro 25.822,84 con riguardo agli esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio, soggetti alla quota di deducibilità dell´80%);
    -  € 4.131,66 per i motocicli;
    -  € 2.065,83 per i ciclomotori
     
  3. le auto date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte dell´anno, per le quali è prevista una percentuale di deduzione dei relativi costi pari al 70%.

La suddetta disposizione mostra limiti ben definiti.
Nulla viene detto in materia di veicoli concessi ad uso promiscuo agli amministratoti non dipendenti. 

Passando ora all´analisi della prossima Legge di Stabilità, è importante l´introduzione per la quale all’acquisto dell’autovettura  si potrà usufruire della deduzione di quote di ammortamento cd. “maggiorate”.
La disposizione prevista nel disegno di Legge di Stabilità per il 2016, sembra affermare che il beneficio riguarderà non solo le imprese, ma anche i professionisti.
Inoltre esisterà la possibilità di un doppio bonus per le auto di minore cilindrata, ovvero il bonus potrà aumentare in proporzione maggiore per le autovetture il cui costo è meno elevato.

La maggiorazione di cui stiamo parlando è del 40% per tutti gli acquisti che sono effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.

In questo caso si prevedono due vantaggi:
il primo è evidente, si è in presenza di un costo maggiorato del 40% anche se la spesa sostenuta risulta essere minore; il secondo è costituito nei limiti “rinforzati” per la deducibilità delle quote di ammortamento.

Con il DDl di Stabilità 2016 la ratio della disposizione è evidente; il legislatore ha impedito che una parte del bonus, ovvero la maggiorazione del 40% andasse perduta in vista dei limiti di deducibilità previsti dalla legge. Laddove non era previsto tale incremento, il “risparmio fiscale” non sarebbe stato sufficiente ad incentivare gli investimenti.

Riassumendo, il costo deducibile totale è il risultato di tre componenti: il coefficiente di deducibilità è pari al 20% per professionisti ed imprese; l’ importo dei canoni imputati a conto economico di eventuali acquisti in finanziamento, in base al principio di competenza, senza includere il prezzo finale per l’ eventuale riscatto, ed in ultima analisi il rapporto tra il costo sostenuto dal concedente eventualmente al lordo dell’ IVA indetraibile ed il limite di costo di cui l’ art. 164 TUIR.

La maggiorazione del 40% sarà applicata anche ai canoni di leasing, precisando che pur in assenza di normativa, l’ ammortamento riguarderà soltanto la quota capitale dei canoni, così da poter dedurre a fine periodo il 40% del costo del concedente.

 

Note e riferimenti bibliografici

(1)   Dpr 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi Articolo 164. Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell´esercizio di imprese, arti e professioni.

(2)   Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000 - Suppl. Ord.).

(3)   http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/46119_testi.htm.