Pubbl. Mar, 17 Nov 2015
Il Consiglio di Stato sulla Mediazione: spese di avvio sempre dovute e obbligo di formazione anche per gli avvocati mediatori
Modifica paginaIl massimo Giudice amministrativo afferma anche che la mediazione è del tutto conforme ai principi costituzionali.
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 17 novembre 2015, ha accolto l’appello del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico e di altri intervenienti, rigettando invece totalmente quello incidentale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili in tema di mediazione.
Con questa sentenza, che potrebbe mettere il punto alla diatriba ormai quinquennale tra i promotori ed i detrattori dell'istituto della mediazione civile e commerciale obbligatoria, il Consiglio d Stato ha definitivamente affermato che la normativa sulla mediazione è del tutto conforme ai principi costituzionali.
Secondo quanto affermato dalla Corte, una volta superato il vizio di eccesso di delega che aveva indotto l’intervento cassatorio della Corte costituzionale con la richiamata sentenza nr. 272 del 2012, non è possibile rinvenire manifesti e significativi profili di violazione dell’art. 24 Cost. ovvero di altri parametri di rango costituzionale.
Passando invece ad un altro delicato tema relativo a questo sistema ADR, ossia sulle cd. spese di avvio, il Consiglio di Stato ha statuito che esse sono sempre dovute. Per la sentenza, anche per le residue spese (non le spese vive) disciplinate dal medesimo comma 9 deve ritenersi la loro estraneità alla nozione di “compenso” – intesa quale corrispettivo di un servizio prestato – introdotta dal comma 5-ter dell’art. 17.
Ed invero, prosegue il provvedimento in esame, come efficacemente dimostrato dalla difesa erariale e dagli intervenienti ad adiuvandum, le spese di avvio, quantificate dal legislatore in modo fisso e forfettario, vanno qualificate come onere economico imposto per l’accesso a un servizio che è obbligatorio ex lege per tutti coloro i quali intendano accedere alla giustizia in determinate materie; quanto sopra risulta confermato dal riconoscimento, a favore di chi tali spese abbia erogato, di un correlativo credito d’imposta commisurato alla somma versata e dovuto, ancorché in misura ridotta, anche nel caso in cui la fruizione del servizio si sia arrestata al primo incontro (art. 20, d.lgs. nr. 28/2010).
Passando all'ultimo punto toccato dalla sentenza, ossia l’obbligo di formazione degli avvocati “mediatori di diritto”, per il Consiglio di Stato, c'è una vera e propria diversità “ontologica” dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria richiede per i mediatori, proprio in ragione dell’esigenza di assicurare che il rischio di “incisione” sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito sia bilanciato da un’adeguata garanzia di preparazione e professionalità in capo agli organismi chiamati a intervenire in tale delicato momento.
Detti principi sono anche rafforzati della direttiva 2008/52/CE, secondo cui: “…Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti”. Il Consiglio di Stato ha quindi ripristinato l’obbligo di seguire l’intero percorso formativo previsto dal DM 180, sia per quanto riguarda l’obbligo di formazione presso gli enti previsti dal DM, sia per il tirocinio.