• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Lun, 16 Nov 2015

La legittima difesa spiegata alla luce dei più recenti fatti di cronaca

Modifica pagina

Giacomo Saviano


Nessuno tocchi Caino! Ma Abele? La necessità di una nuova riforma dell´articolo 52 del codice penale, in particolare riguardo la legittima difesa domiciliare.


I recenti fatti di cronaca hanno riaperto un dibattito, probabilmente mai sopito, in seno all'opinione pubblica e non solo, riguardo l'operatività della scriminante prevista dall'art. 52 c.p., specie in riferimento alla cosiddetta "legittima difesa domiciliare".
Risulta necessario, da parte del legislatore, tracciare in modo chiaro i confini dell'applicabilità della legittima difesa cosi da evitare che il soggetto, vittima di un'aggressione, possa essere incriminato per eccesso colposo ex art. 55 c.p. (caso in cui l'aggredito ecceda i limiti indicati dal legislatore per l'operitività di una qualsivoglia scriminante).

L'articolo 52 c.p. presenta tre commi, il primo dei quali tratta i caratteri generali della difesa legittima mentre i restanti due, oggetto nel 2006 di una profonda riforma da parte del legislatore, si occupano della legittima difesa domiciliare.

La legittima difesa rientra a tutti gli effetti nell'alveo delle cause di giustificazione previste dal nostro ordinamento. Queste ultime nascono con l'intento di neutralizzare l'antigiuridicità della condotta del soggetto agente che pone in essere un fatto tipico, ossia un fatto sussumibile nella fattispecie astratta prevista dal legislatore.
In buona sostanza la tipicità del fatto commesso dal soggetto rimane ma non viene ritenuto contrario all' ordinamento, evitando cosi l'esercizio dell'azione penale nei confronti di chi ha agito. È chiaro però che il legislatore indichi dei presupposti imprescindibili per l'efficacia di queste scriminanti. Nel caso della legittima difesa dovrà esservi un pericolo attuale, un'offesa ingiusta e la difesa dovrà essere proporzionata all'offesa. L'attualità del pericolo risulta fondamentale per evitare che si consumi una palese vendetta nei confronti dell'aggressore non tollerebile dall'ordinamento. L'offesa patita deve essere ingiusta concretizzandosi in un pericolo per un diritto proprio o altrui. Infine è necessario che l'azione difensiva sia proporzionata all'offesa subita. Dottrina e giurisprudenza concordano sul fatto che in ogni caso l'azione difensiva deve essere l'unica scelta possibile per l'aggredito, in ogni altro caso è preferibile la fuga innanzi al pericolo imminente, contravvenendo così all'impostazione precedente che riteneva la fuga un atto di codardia e quindi disonorevole.

Nel 2006, con la Legge n. 59, il Legislatore ha aggiunto due fondamentali quanto criticati commi all'articolo 52 c.p. che hanno introdotto la cosiddetta legittima difesa domiciliare. Nel caso, quindi, di un'aggressione patita nella propria abitazione o sul luogo di lavoro si presume la proporzionalità dell'azione difensiva dell'aggredito sempre che egli si difenda con un'arma legittimamente detenuta. Questa riforma fu realizzata per dare una risposta concreta al crescente allarme sociale derivante dall'aumento smisurato di furti e rapine in abitazione. La critica più aspra mossa dalla dottrina a questa riforma si incentrava sulla presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa ed offesa dato che questo elemento, e la sua prova, sono l'asse portante della legittima difesa prevista dal primo comma dell'art. 52 c.p. A tal proposito si parlò di ritorno al Far West o di licenza di uccidere a vantaggio di colui che si difendeva.

A questo punto è interessante capire come la giurisprudenza inquadri ed applichi questa causa di giustificazione cosi riformata dal legislatore. Gli orientamenti giurisprudenziali in proposito sono due: quello minoritario che inquadra la legittima difesa domiciliare come una scriminate autonoma, ritenendo quindi possibile presumere il rapporto di proporzionalità tra l'azione difensiva e quella offensiva, mentre l'inidirizzo giurisprudenziale maggioritario ( da ult. Cass.Pen. 28802/2014 ) è solido nel ritenere questa causa di giustificazione come un'ipotesi speciale di legittima difesa. In questo modo, si potrà anche presumere la proporzionalità, ma sarà in ogni caso necessario valutare altresì l'attualità del pericolo, la non desistenza dell'aggressore e l'inevitabilità dell'azione difensiva cosi come richiesto dal primo comma dell'articolo 52 c.p.

A parer di chi scrive il legislatore nel 2006 ha perso una grande occasione per far chiarezza su una norma chiave del sistema penale, creando ulteriore confusione nell'opinione pubblica e non rispondendo all'esigenze reali dei cittadini.
Il Parlamento deve occuparsi di una nuova organica riforma dell'art. 52 c.p., tenendo in cosiderazione la scala gerarchica dei beni e degli interessi imposta dalla Costituzione e allo stesso tempo, il crescente disagio della popolazione riguardo questa tematica.
Si potrebbe dar vita ad un autonoma scriminante (art 52 bis ?) dove siano indicati con chiarezza i presupposti necessari per l'operatività della "legittima difesa domiciliare" cosi da ridurre al minimo la discrezionalità interpretativa del giudice e mettere in condizione il cittadino di potersi difendere legittimamente da eventuali aggressioni. D'altro canto il ruolo del legislatore è proprio questo: trovare, attraverso la legge, soluzioni alle problematiche patite dalla popolazione nel pieno rispetto di quelli che sono i principi fondamentali dell'ordinamento.