Sommario: 1. La nascita della finanza sostenibile; 2. Il ruolo del FinTech nella finanza sostenibile; 3. I nuovi doveri degli amministratori.
1. La nascita della finanza sostenibile
Attualmente, nel mondo, si usano troppe risorse rispetto a quelle che il pianeta ha da offrire. Continuando in questo modo, si creerà un giorno una situazione irreparabile. Nel futuro, la realtà odierna in cui viene accettato che le imprese che creano prodotti e servizi agiscono a discapito dell’ambiente verrà osservata con lo stesso stupore con cui noi guardiamo alla schiavitù del passato, modello di economia che nel XVI secolo (e, in qualche area geografica, anche molto più tardi) era generalmente accettato[1].
Il modo tecnicamente più semplice per contrastare l’utilizzo improprio delle risorse naturali e finanziare obiettivi sostenibili è quello di aumentare la spesa pubblica che inevitabilmente grava sui contribuenti. Tuttavia, si incomincia a pensare al capitale privato come a una fonte aggiuntiva per raggiungere questo obiettivo: pertanto, le imprese private devono apprestarsi a ricoprire un ruolo attivo per migliorare la vita delle persone[2].
Nasce una nuova categoria di soggetti attirati da investimenti che garantiscano un ritorno in termini di sostenibilità. Il rapporto Brundtland[3] ha avuto il merito di enunciare per la prima volta il concetto di “sviluppo sostenibile”, come la spinta per le imprese a continuare a crescere, consapevoli, al contempo, della necessità di tutelare le nuove generazioni. Il rapporto Brundtland del 1987, infatti, identifica il concetto di sostenibilità con il soddisfacimento dei bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere ai propri[4]. Si giunge per la prima volta a pensare i progetti ambientali come possibile motore per lo sviluppo dell’economia[5].
Una delle principali leve per attenuare e affrontare l’impatto del cambiamento climatico è il sistema finanziario[6]. Esso ha, infatti, una funzione essenziale all’interno dell’economia in quanto è in grado di incanalare i fondi di coloro che ne dispongono in eccesso verso coloro che ne hanno bisogno.
La scossa prodotta dalla firma dell’Accordo di Parigi del 2015, che ha stabilito l’obiettivo di mantenere l’aumento delle temperature globali, entro la fine del secolo, ben al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali e, più precisamente, sotto 1,5 gradi per evitare eventi dannosi irreversibili, ha indotto a ritenere che le imprese finanziarie debbano assumere un ruolo centrale nell’attività di sensibilizzazione degli investitori alle tematiche ambientali e sociali. Urge, infatti, una transizione verso una strategia sostenibile e responsabile che investa tutti gli ambiti umani[7].
È questo il quadro nel quale nasce la cd. finanza sostenibile, anche detta green finance. Con la formula finanza sostenibile, si fa riferimento all’applicazione del concetto di sviluppo sostenibile all’attività finanziaria, con l’obiettivo di creare valore nel lungo periodo[8]. Il fine è quello di indirizzare capitali privati verso operazioni che creino valore nel lungo periodo e, pertanto, realizzino non solo profitti economici, ma anche impatti positivi per l’ambiente e le generazioni future[9]. Rientrano nella green finance, infatti, i prodotti e servizi finanziari forniti per promuovere investimenti responsabili e stimolare tecnologie, progetti, industrie e imprese sostenibili[10].
La green finance rappresenta, dunque, una sfida ad ampio raggio all’interno dei costrutti tradizionali del diritto finanziario[11] in quanto i nuovi strumenti “verdi” puntano a trasformare profondamente le pratiche di investimento convenzionale[12]. Per intraprendere un percorso compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi del 2015, infatti, si dovranno affrontare enormi investimenti in infrastrutture per l’energia, trasporti, approvvigionamento di acqua potabile e servizi igienico-sanitari: si stima[13] che tali investimenti che si aggireranno attorno agli 80-90 trilioni di dollari entro il terzo decennio del secolo.
Chiaramente, la creazione di un mercato della finanza sostenibile necessita di una adeguata regolazione. Per tale ragione l’UE, nel 2016, ha istituito il gruppo di lavoro High-Level Expert Group on Sustainable Finance (anche detto HLEG), che si occupa di elaborare linee guida dirette a dotare il settore finanziario di strumenti utili a orientare il più possibile capitali verso investimenti sostenibili[14].
Nel gennaio 2018, il gruppo di esperti HLEG ha pubblicato la sua relazione finale[15] dalla quale emergono otto raccomandazioni chiave, diverse raccomandazioni trasversali e azioni mirate a specifici settori del sistema finanziario. Sulla base delle raccomandazioni formulate dal gruppo, la Commissione Europea, nel marzo 2018, ha pubblicato il Piano d’Azione per la Finanza Sostenibile[16] in cui vengono delineate le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario che apporti benefici per la società[17].
Al fine di fornire consulenza sui punti del Piano, la Commissione europea ha costituito, nel giugno 2018, il Technical Expert Group on Sustainable Finance (anche detto TEG). Dalla costituzione, le attività del TEG si sono incentrate, inter alia, sulla tassonomia[18] delle attività economiche eco-compatibili, tanto che, nel giugno 2020, è stato emanato il Regolamento (UE) 2020/852[19], che individua i sei obiettivi ambientali giuridicamente rilevanti ai fini della normativa relativa alla finanza ecosotenibile (tra cui l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, la protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi)[20] e prevede la fissazione, attraverso atti delegati della Commissione Europea, dei criteri di vaglio tecnico (technical screening criteria) per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità dell’investimento nella stessa[21].
Nel dicembre 2019, la Commissione Europea ha lanciato lo European Green Deal, un programma di misure volte al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, con priorità su decarbonizzazione ed efficientamento delle risorse[22]. In particolare, il Deal mira a far sì che l’Europa sia, entro il 2050, il primo continente a non generare emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sia dissociata dall’uso delle risorse[23].
Per conseguire gli obiettivi di promuovere l’uso efficiente delle risorse, ripristinare la biodiversità e ridurre l’inquinamento sarà necessario, tra le azioni da intraprendere, investire in tecnologie rispettose dell’ambiente e sostenere l’industria nell’innovazione. Al contempo, il Deal prevede che l’UE debba fornire un sostegno finanziario ai soggetti che risulteranno più colpiti dal passaggio all’economia verde[24].
Infine, la Commissione europea, nel marzo 2020, presenta la proposta della prima legge europea sul clima (European Climate Law) con la quale si intende trasformare in legge l’obiettivo dello European Green Deal. Con l’eventuale approvazione di tale atto, pertanto, l’obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050 diverrebbe giuridicamente vincolante, obbligando le istituzioni dell’UE e gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a raggiungere l’obiettivo.
Chiarita la base normativa della Green Finance, pare opportuno evidenziare che, ad esempio, all’interno del settore bancario, la finanza sostenibile è un’opportunità che influisce sulla sostenibilità sia in modo diretto sia in modo indiretto[25]. Se infatti, da un lato, le banche dovranno migliorare direttamente il proprio profilo di sostenibilità (procedendo, ad esempio, al perfezionamento dell’infrastruttura energetica degli uffici e delle filiali o diminuendo l’impatto provocato dallo spostamento dei dipendenti o dei clienti), dall’altro dovranno svolgere il centrale ruolo di fautrici dell’investimento green, agevolando, indirettamente, la transizione verso una finanza sostenibile.
In particolare, gli istituti finanziari dovranno verosimilmente procedere al graduale disinvestimento da partecipazioni non in linea con gli scenari di riduzione delle emissioni di gas serra[26] deviando verso imprese e governi ambientalmente e socialmente responsabili[27] e, al contempo, sviluppare strumenti finanziari finalizzati a ottenere sia la crescita economica, sia la riduzione dell’inquinamento.
L’indagine ESG Benchmark del 2017 evidenzia che la maggior parte delle banche in Italia ha costituito specifici servizi e prodotti con finalità ambientale e di sviluppo sostenibile[28]: ad esempio, mutui ipotecari a tassi agevolati per l’acquisto di abitazioni con connessa ristrutturazione per l’efficienza energetica e finanziamenti a condizioni agevolate per favorire il miglioramento delle performance ambientali. Ma il principale strumento in questo ambito sono le obbligazioni verdi (cd. green bond).
I green bond[29] sono titoli a reddito fisso che finanziano investimenti con benefici ambientali o climatici[30]. La domanda per questo tipo di titoli è in aumento in quanto si va diffondendo[31] la convinzione che i green bond possano dirigere in modo efficace il mondo della finanza verso quei settori e quei business che si stanno adattando a un’economia a basse emissioni di carbonio e, in generale, sostenibile. Le banche favoriscono la transizione verde sia emettendo esse stesse green bonds, tanto che le emissioni in obbligazioni verdi da parte di banche italiane hanno raggiunto negli ultimi due anni oltre i 2 miliardi di euro[32], sia coprendo il ruolo di intermediari che organizzano i collocamenti[33].
Perché un’obbligazione possa essere qualificata green, deve possedere le caratteristiche (cc.dd. Green Bond Principles) fissate dall’Associazione internazionale dei mercati di capitali (ICMA)[34]: la selezione del progetto da finanziare; il vincolo dei proventi al progetto selezionato; il deposito di denaro su conto vincolato o trasferito in un portafoglio specifico o comunque tracciato dall’emittente; la rendicontazione, almeno una volta all’anno, dell’utilizzo dei capitali e dei progetti nei quali sono stati impiegati; la certificazione di documenti e obiettivi da parte di un revisore esterno.
Gli emittenti che non rispettino i Green Bond Principles non sono comunque destinatari di sanzioni, in quanto si tratta di una mera autoregolamentazione. Le uniche conseguenze che subiranno deriveranno quindi dal mercato, in termini di possibili ricadute reputazionali[35].
2. Il ruolo del FinTech nella finanza sostenibil
Nonostante l’indubbia portata innovativa dei green bonds, è stato evidenziato che, fino ad oggi, la loro emissione non è stata sufficiente per sviluppare un’industria rispettosa dell’ambiente[36]. A ciò si aggiunga[37] che la finanza verde è caratterizzata da costi di transazione elevati, da asimmetria informativa e dal rischio del cd. green washing[38].
Per le ragioni che precedono, si ritiene che l’integrazione di avanzate tecnologie informatiche nella fornitura di prodotti e servizi finanziari (causata dalla diffusione di imprese FinTech) abbia il potenziale per sbloccare la green finance[39] aumentandone l’ampiezza e l’intensità. Infatti, sostenibilità e innovazione sono entrambi pilastri su cui deve fondarsi la crescita, in particolare nelle banche, costrette a focalizzare l’attenzione sulle questioni ambientali e sull’innovazione tecnologica anche per non perdere il favore delle nuove generazioni[40].
Innanzitutto, l’applicazione della tecnologia digitale può sbloccare la green finance sostenendo un più concreto sviluppo del fenomeno dei green bonds. Come già anticipato, infatti, le obbligazioni verdi devono presentare requisiti più elevati per ottenere la certificazione. La tecnologia digitale può facilitare sia l’emissione che la verifica dei green bonds. L’utilizzo dei cd. blockchain-based smart contracts, infatti, potrebbe rendere sia più efficiente l’emissione delle obbligazioni verdi – diminuendone i costi, i tempi e i rischi di green washing – sia più sicuro il trasferimento di valore[41]. Inoltre, la tecnologia blockchain potrebbe permettere agli investitori di monitorare in tempo reale l’impatto ambientale del loro investimento[42].
In secondo luogo, la tecnologia applicata in ambito finanziario ha il pregio di ridurre il costo delle transazioni, portando, di conseguenza, all’aumento del numero di utenti in grado di approcciarsi alla green finance[43].
Un sistema finanziario, infatti, può ritenersi sostenibile se è in grado di garantire servizi finanziari a tutti coloro che oggi ne sono esclusi[44]. Le imprese FinTech, fornendo servizi finanziari uguali e a prezzi accessibili a tutti, promuovono una finanza inclusiva[45], al contrario sia della finanza tradizionale sia, ancora di più, della finanza verde[46]. Le imprese FinTech, rivolgendosi anche a piccole imprese e individui, hanno anche il pregio di influire sulla loro trasformazione in chiave ecologica.
Inoltre, la digitalizzazione della finanza può facilitare l’individuazione e la raccolta di dati. Attualmente, infatti, i dati relativi al clima non sono facilmente accessibili, determinando spese di ricerca elevate sia da parte degli investitori che delle banche. Le tecnologie digitali come l’intelligenza artificiale, i big data e la blockchain possono, al contrario, offrire l’opportunità di raccogliere dati completi ed efficienti in termini di costo[47].
Le tecnologie digitali possono essere utilizzate non solo per la raccolta di dati relativi al clima, ma anche per la loro analisi[48]. Investitori e istituti finanziari possono, infatti, decidere di avvalersi di aziende FinTech che offrono servizi specializzati in questo campo[49], piuttosto che occuparsi direttamente di analizzare opportunità e rischi legati al clima.
Oltre a questi vantaggi, il FinTech promuove di per sé uno stile di vita verde[50]. L’aumentato ricorso agli acquisti, agli investimenti e alle consulenze per gli investimenti da remoto riduce inutili e i potenziali sprechi.
Emerge, dunque, come il FinTech possa essere un eccellente alleato per un più efficace e rapido raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile[51]. Noto è il caso di Openinvest, Public Benefit Corporation[52] e primo Robo-Advisor socialmente responsabile al mondo. La società offre una piattaforma online di consulenza finanziaria, basata su algoritmi legati a cause sostenibili prescelte dagli investitori, che facilita il collegamento tra clienti e asset manager[53]. Openinvest, infatti, spinge gli investitori verso un portafoglio a basso costo e ben diversificato[54] e poi, una volta individuato il gestore e il portafoglio modello, continua a fornire la struttura di supporto e le interfacce gestendo tutto il trading e l’amministrazione, senza commissioni di intermediazione[55].
Un altro celebre esempio di green fintech può derivare dalla società Datamaran, leader nell’offerta di informazioni e analisi basate sull’utilizzo di tecnologie AI (Intelligenza Artificiale) per gli investimenti responsabili e la gestione di rischi non-finanziari[56]. La società aiuta le aziende nell’identificazione e nel monitoraggio dei rischi esterni al fine di assumere decisioni sostenibili sicure. È celebre in quanto si è distinta affrontando il problema sempre più avvertito dei big data in ambito ambientale che include un’innumerevole quantità di dati non omogenei e sempre da verificare in termini di affidabilità e rilevanza[57].
3. I nuovi doveri degli amministratori
La nuova rilevanza attribuita al tema della sostenibilità ha prodotto e produrrà significative conseguenze sulla governance delle società finanziarie.
Le iniziative europee, dedicando particolare attenzione ai profili dello sviluppo sostenibile e alla responsabilità ambientale e sociale delle imprese, ha condotto all’ampliamento degli interessi che gli amministratori dovrebbero considerare nella definizione delle strategie dell’impresa[58].
Si diffonde negli anni, infatti, l’esigenza di una revisione delle regole preesistenti al fine di fornire maggiore centralità e rilevanza al principio della sostenibilità dell’attività d’impresa.
Tale principio costituisce uno dei fondamenti della Responsabilità sociale d’impresa (RSI) che corrisponde alla «tensione dell’impresa, - e dunque, in primis dei vertici aziendali – a soddisfare in misura sempre crescente, andando al di là degli obblighi di legge, le legittime attese sociali e ambientali, oltre che economiche, dei vari portatori di interesse (o stakeholder) interni ed esterni, mediante lo svolgimento delle attività aziendali»[59]. L’evoluzione o, per meglio dire, il primo riconoscimento giuridico della RSI si riscontra negli Stati Uniti nella Benefit Corporation, un istituto giuridico che permette di decidere, facendone menzione nell’oggetto sociale, gli obiettivi socialmente responsabili delle società, che anche i futuri amministratori dovranno perseguire.
In Italia, tale esigenza di rinnovamento si manifesta, in via generale, con l’introduzione nel nostro ordinamento (con la legge di stabilità 2016) delle cd. Società Benefit[60], che associano lo scopo di lucro[61] a un ulteriore obiettivo consistente nel migliorare il contesto ambientale e sociale in cui si sviluppano e, per le società quotate (tra cui molte imprese finanziarie), con le novità contenute nel nuovo Codice di Corporate Governace[62] pubblicato nel gennaio 2020.
L’idea che va diffondendosi e sembra in qualche modo considerata anche nel nuovo Codice di autodisciplina[63] è quella di incrementare il livello di responsabilizzazione del top management[64].
Prima di procedere ad un’analisi più approfondita sul nuovo Codice di Corporate Governance delle Società Quotate 2020, pare opportuno, tuttavia, evidenziare che la tendenza di responsabilizzazione citata, si inserisce in un più generale contesto di riforma seguito alla recente emanazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (anche noto come Codice della crisi e dell’insolvenza).
Il CCI, con la modifica dell’art. 2086 codice civile[65], estende il dovere degli amministratori di curare un’adeguata struttura organizzativa della società, prima applicabile alle sole S.p.a., a tutte le società in quanto elemento imprescindibile dell’impresa[66]. Tale percorso ha avuto inizio con la riforma del diritto societario del 2003[67] che ha introdotto la disciplina sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle imprese.
La riforma del 2003, inter alia, ha infatti avuto il pregio di aver elevato i principi di corretta amministrazione, prima espressamente contemplata soltanto per le società quotate[68], a clausola generale di comportamento degli amministratori. Infatti, recependo quanto prescritto in via implicita dall’art. 149, comma 1, lett. c) del T.U.F.[69], la riforma ha previsto: ai sensi dell’art. 2381, comma 5, codice civile[70], l’obbligo in capo agli organi delegati di curare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa; ai sensi dell’art. 2381, comma 3[71], l’obbligo, in capo al Consiglio di amministrazione, di valutare, sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto predisposto; ai sensi dell’art. 2403, comma 1, codice civile[72], l’obbligo, in capo al Collegio sindacale, di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto predisposto.
Con la formula ‘adeguati assetti’ si intende l’adeguato allestimento di quel complesso di regole e procedure che garantiscano una definizione chiara e precisa dei ruoli e delle responsabilità interne all’azienda al fine di garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità[73]. In dottrina[74] sono stati definiti come «il complesso di regole che stabiliscono formalmente chi fa cosa, come e quando questo qualcosa deve essere fatto e chi controlla/vigila su chi quel qualcosa fa».
Il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa[75] introduce una nuova frontiera della responsabilità degli amministratori[76]. L’obbligo di predisporre assetti adeguati, infatti, rappresenta un dovere a contenuto specifico che, in caso di inottemperanza, qualifica un nuovo titolo di responsabilità, sanzionabile di per sé e, pertanto, non più legato al verificarsi di altri inadempimenti.
Di conseguenza, l’introduzione del principio dell’art. 2381 codice civile, e la conseguente estensione avvenuta nel 2019 con la modifica dell’art. 2086 codice civile, sembra attribuire al giudice un potere discrezionale di valutare l’adeguatezza della struttura adottata[77], sindacandone la ragionevolezza. Tuttavia, ammettere un tale potere in capo al giudice significherebbe, innanzitutto, intaccare la regola dell’insindacabilità in sede giudiziale delle scelte degli amministratori[78]; e in secondo luogo, imporrebbe ai giudici di valutare elementi che non sempre hanno la competenza di valutare, portando a un rischio di sistematico rigetto delle azioni di responsabilità contro gli amministratori[79]. Per tale ragione, alcuni in dottrina[80] sostengono che il giudice incontri i limiti della business judgment rule[81], che, pertanto, si applica anche alle decisioni concernenti gli assetti. Tale teoria è smentita da coloro[82] i quali, al contrario, ritengono che i giudici abbiano il potere di sindacare l’osservanza, da parte degli amministratori, del principio di adeguatezza degli assetti giacché la business judgment rule può applicarsi ai soli comportamenti e scelte non imposti dalla legge[83].
Chiarito in grandi linee il tema degli assetti e i dibattiti relativi alla responsabilità degli amministratori nelle imprese, occorre proseguire nell’esame del nuovo Codice di Corporate Governance delle Società Quotate 2020[84].
Il Codice 2020, applicabile a partire dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2020, prescrive un sostanziale cambio di approccio rispetto al precedente Codice. Questo, infatti, pur fornendo già alcune indicazioni sull’importanza di una visione sostenibile dell’attività d’impresa[85], mancava di una chiara attribuzione al Consiglio di amministrazione della responsabilità di considerare il tema della sostenibilità come parte integrante e fondamentale nella definizione delle strategie d’impresa[86].
Nel nuovo Codice, al contrario, la gestione dei temi di sostenibilità non è più una scelta autonoma della governance, fino ad ora obbligata a sacrificare il valore della società nel suo complesso in favore di una massimizzazione dei vantaggi per gli azionisti, ma diventa essa stessa un obiettivo strategico della società[87]. La sostenibilità entra come parte integrante nelle strategie di business determinando, di conseguenza, l’aumento della platea di destinatari beneficiari dell’attività dell’impresa[88]. Le attività della società, pertanto, non solo creeranno profitto agli azionisti, ma andranno a soddisfare anche gli interessi di altri stakeholder, interni ed esterni[89].
Il nuovo approccio sposato dal Codice di autodisciplina condurrà il mercato, in modo quasi naturale, a giudicare imprese e top management sulla base delle scelte relative a obiettivi di sostenibilità[90]. Una conferma del diffondersi di questo nuovo approccio, non solo a livello nazionale ma anche (e soprattutto) a livello internazionale, deriva da Larry Fink[91], il quale, nella sua lettera del 14 gennaio 2020[92], avverte gli amministratori delegati mondiali sul fatto che la società BlackRock will be increasingly disposed to vote against management and board directors when companies are not making sufficient progress on sustainability-related disclosures and the business practices and plans underlying them[93].
Al fine di aumentare la sensibilità verso l’obiettivo della sostenibilità e, al contempo, di responsabilizzare l’organo di gestione, il nuovo Codice è intervenuto anche sulle politiche di remunerazione degli amministratori, dei componenti dell’organo di controllo e del top management, prevedendo, all’art. 5[94], che esse siano funzionali al perseguimento del successo sostenibile della società. Nella Raccomandazione 27, il Codice stabilisce che gli obiettivi di performance debbano essere predeterminati, misurabili e legati in parte significativa a un orizzonte di lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi strategici della società, oltre che finalizzati a promuoverne il successo sostenibile, comprendendo, ove rilevanti, anche parametri non finanziari. Da ciò sembra discendere[95] che il mancato perseguimento di obiettivi di successo sostenibile potrebbe giustificare la restituzione di componenti variabili[96].
Nonostante, da un punto di vista valoriale, le novità introdotte dal Codice siano meritevoli di plauso, è stato evidenziato che, da un punto di vista giuridico, la formulazione dell’art. 1[97] – che prescrive che l’organo di gestione debba perseguire l’obiettivo di creare valore nel lungo termine a beneficio non solo degli azionisti, ma anche per altri stakeholder – non si presta a garantire né una guida ex ante agli amministratori, né un metro per valutarne ex post le decisioni. Infatti, come avviene anche per le Società Benefit, il potere concesso agli amministratori di tener conto degli interessi di diversi stakeholder nell’operare le proprie scelte, non fa altro che aumentare la loro discrezionalità, potenziando la loro posizione[98].
Pertanto, quella che, a prima vista, sembra una limitazione nei poteri degli amministratori, in realtà nasconde un ampliamento della discrezionalità loro concessa di poter scegliere, ad esempio laddove non sia possibile perseguire contemporaneamente un guadagno e un beneficio collettivo, quale interesse far prevalere e quale, invece, sacrificare, data l’assenza di una graduatoria degli interessi[99]. L’espansione del perimetro della discrezionalità degli amministratori, facilitando la giustificazione delle loro scelte, aumenterà, di conseguenza, anche il rischio di comportamenti opportunistici.
In ogni caso, le modifiche apportate al previgente Codice di autodisciplina, che si inseriscono in un quadro europeo e internazionale nel quale si prende coscienza della necessità di un cambio di passo rispetto al passato, evidenziano il ruolo primario ormai assunto nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa dalla sostenibilità, che, nell’opinione di alcuni, diventerebbe perfino motore della governance[100].
In questo ambito, sorgono importanti iniziative di social impact banking, ossia programmi volti a identificare, finanziare e promuovere imprese che dimostrano di generare un impatto sociale positivo nei territori in cui la banca opera[101]. Si pensi, ad esempio, a Mediobanca S.p.a., che, nel nuovo piano strategico 2019-2023, ha inserito obiettivi qualitativi e quantitativi (quali investimenti responsabili, supporto alla transizione energetica, riduzione impatto ambientale diretto) nella politica di remunerazione a breve e a lungo termine del top management[102]. Oppure, si pensi a Unicredit che, nel 2017, ha lanciato un programma che consta di tre filoni di intervento: il Microcredito[103], volto a fornire ai microimpreditori che intendono sviluppare nuove imprese sia finanziamenti, sia servizi (ad esempio piattaforme digitali per sviluppare il business plan) sia dei tutor che li assistano nei primi tempi dell’attività[104]; l’Impact Financing che, al contrario, è volto a erogare finanziamenti, a condizioni più vantaggiose, a imprese che sviluppano progetti a forte impatto sociale; e, infine, l’educazione finanziaria, ossia un programma realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione che fornisce ai giovani studenti degli istituti superiori le prime nozioni economiche e di imprenditorialità[105].
Il quadro normativo in materia di finanza sostenibile è, tuttavia, in continuo mutamento. Va infatti rilevato che, nell’ambito del Piano d’Azione per la Finanza Sostenibile, pubblicato nel marzo 2018 sulla base delle raccomandazioni fornite dal gruppo di esperti HLEG, nella azione 10[106], la Commissione Europea si è impegnata a realizzare un approfondimento e un’attività di consultazione sulla possibile necessità di obbligare, con un intervento a livello europeo, per via legislativa, i Consigli di amministrazione ad agire nell’interesse di lungo periodo della società e a sviluppare e pubblicare una strategia sulla sostenibilità.
All’esito di tali analisi, la Commissione ha pubblicato una Proposta di iniziativa sulla governance societaria sostenibile[107], che tra le ipotesi include la possibilità di intervenire, con un atto legislativo europeo, sui doveri degli amministratori nei confronti degli stakeholders[108] in quanto, ad ora, sarebbe ancora favorita una visione short-term focalizzata in maniera preponderante sugli interessi finanziari degli azionisti[109].
Tali proposte, pur essendo state aspramente criticate in ambito non solo accademico[110], confermano la forte sensibilità acquisita, anche a livello europeo, sul tema della sostenibilità e della sua integrazione nella prospettiva strategica dell’impresa. L’intenzione della Commissione di privilegiare un approccio normativo mostra l’ulteriore accelerazione che sta subendo il tema della sostenibilità, già ampiamente mutato a seguito sia dell’evoluzione dell’autodisciplina e delle prassi delle società quotate europee sia del parallelo sviluppo dell’interesse degli investitori per la finanza sostenibile.
