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Pubbl. Ven, 28 Ott 2022

L´intensificazione del fenomeno della scomparsa dei minori

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Francesco Andrea Carratú
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L’elaborato ha l’obiettivo di esaminare sotto diverse componenti la scomparsa dei minori, un fenomeno crescente negli ultimi tempi. La legge n. 203 del 12 novembre 2012 ha introdotto importanti novità, disciplinando alcuni aspetti determinanti. Nel 2007 è stato istituito il Commissario straordinario per le persone scomparse, al fine di avere una figura di vertice in coordinamento con le varie parti in causa. Nella Polizia di Stato è la Direzione Centrale Anticrimine, attraverso sue articolazioni, a occuparsi di minori scomparsi. Inoltre, l’evoluzione della tecnologia ha garantito maggiori opportunità nelle ricerche effettuate dalle Forze di Polizia. Sulla base delle diverse cause che hanno portato alla scomparsa del minore, vi sono una serie di reati configurabili secondo il codice penale.


ENG

The intensification of the phenomenon of the disappearance of minors

The paper aims to examine the disappearance of minors under different components, a growing phenomenon in recent times. The law n. 203 of 12 november 2012 introduced important innovations, regulating some decisive aspects. In 2007 the Extraordinary Commissioner for Missing Persons was established, in order to have a top figure in coordination with the various parties involved. In the State Police it is the Central Anti-Crime Directorate, through its branches, that deals with missing minors. Furthermore, the evolution of technology has ensured greater opportunities in research carried out by the Police Forces. On the basis of the various causes that led to the disappearance of the minor, there are a series of crimes that can be configured according to the italian penal code.

Sommario: 1. Introduzione; 2. La disciplina prevista nell’ordinamento giuridico italiano; 3. Il Commissario straordinario del governo per le persone scomparse; 4. La Direzione Centrale Anticrimine; 5. L’ausilio della tecnologia nei casi di scomparsa; 6. Le ipotesi configurabili secondo il codice penale; 7. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

La scomparsa di una persona è un evento che stravolge la quotidianità di coloro che vivono da vicino tale situazione e, di primo acchito, si cerca di comprendere le ragioni dell'evento, riconducendole spesso ad un allontanamento volontario determinato da diverse possibili cause.

Il frequente coinvolgimento dell’opinione pubblica, suscita grande interesse e discussione mediatica, ancor più che «la circolazione dell’informazione ha certamente contribuito a un cambiamento negli schemi di interpretazione dell’evento da parte dell’opinione pubblica, permettendo, almeno in parte, la costruzione di rappresentazioni maggiormente inerenti alla realtà e il conseguente superamento di molte stigmatizzazioni»[1].

In questi casi, spesso si sottovaluta il tempo che funge da elemento determinante e, quando la scomparsa riguarda un minore, il contesto diventa notevolmente più complesso, soprattutto se si tratta di minori con età inferiore ai quattordici anni. Nel 2021 sono risultate 19269 le denunce di scomparsa, di cui 12117 minori, suddivisi in 8793 stranieri e 3324 italiani, con oltre 8000 di loro ancora da ritrovare. Resta alta la percentuale dei ritrovamenti entro la prima settimana e la maggior parte riguarda italiani, in minor numero stranieri; nondimeno nei primi quattro mesi del 2022, sulla base dei dati del Viminale, sono stati già 3589 i minori scomparsi[2].

Ultimamente con la crisi causata dal conflitto tra Ucraina e Russia, la situazione è dilagata a causa dei minori ucraini fuggiti dalla guerra e, trattandosi di minori non accompagnati, c’è il rischio che possano diventare vittime, in quanto non è possibile l’identificazione. Pertanto, bisogna prestare maggior diligenza attivando gli organi competenti.

La giornata mondiale dei minori scomparsi è stata istituita dall'ONU nel 1983 e si celebra ogni anno il 25 maggio, affinché la ricorrenza miri a catturare l’attenzione mondiale di un fenomeno silenzioso ma in costante aumento.

Diversi organi si sono attivati per attuare misure di prevenzione e contrasto, come l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, che dopo aver approvato una risoluzione, ha ribadito l'intervento degli Stati per arginare i casi di scomparsa. Anche gli altri Paesi europei presentano dati elevati sulla scomparsa dei minori, infatti secondo la Commissione Europea circa 250.000 minori scompaiono ogni anno, con Germania, Francia, Spagna e Regno Unito che registrano il maggior numero di casi[3].

La scomparsa di un minore comporta molteplici implicazioni psicologiche, sebbene non sia possibile ricondurre con certezza quali strategie utilizzino i genitori per affrontare la scomparsa, tanto che l’impatto psicologico potrebbe assumere diversi livelli di gravità. Tra le reazioni psicologiche ordinarie manifestate dai parenti vi sono: ansia, depressione, stress post-traumatico[4].

Durante le ricerche, lo stato d’animo dei familiari può fluttuare tra sensazioni di ottimismo e la trepidazione di una notizia negativa che, purtroppo, può giungere improvvisamente a seguito di svolta nelle indagini. Nel caso in cui vi sia l’interruzione delle ricerche, la situazione si complica ulteriormente, creando così il rischio di «una scomparsa che resta irrisolta, soprattutto se non trova una spiegazione in un agente esterno manifesto (come possono essere una catastrofe naturale, un atto terroristico, un conflitto, ecc.), viene descritta come una ferita che non si rimargina mai del tutto: restano infatti un vuoto narrativo e la sensazione di vivere sospesi in un limbo emotivo senza soluzione»[5].

Il numero unico di emergenza è il 112; il numero sos emergenza infanzia è, invece, il 114, mentre il numero europeo per i minori scomparsi è il 116-000. Detto ultimo servizio è stato introdotto a seguito delle decisioni della Commissione Europea che ha ritenuto necessario costituire una linea diretta che si occupasse della scomparsa dei minori, rendendolo attivo ad ogni ora e tutti i giorni in ciascuno Stato membro. Tale servizio in Italia è coordinato dal Ministero dell'Interno attraverso l’associazione Telefono Azzurro.

Proprio Telefono Azzurro svolge un ruolo fondamentale, difatti nella giornata internazionale dei minori scomparsi contribuisce a richiamare l'attenzione su questa tematica, e rende la collettività maggiormente consapevole in merito a tale problematica, cercando, insomma, discussioni tra le diversi parti in causa in ordine alla possibili soluzioni attuabili a livello nazionale e internazionale. Vi è una stretta collaborazione con tutti gli altri Paesi membri partecipanti al network europeo Missing Children Europe, che riunisce trenta organizzazioni attive in ventisei Paesi, ampliando le strutture di tutela e prevenzione rivolte ai minori scomparsi.

I progetti attuati da Telefono Azzurro prevedono: il Client Relationship Management, un dispositivo di raccolta dati; il Not-Found Page project riguarda, invece, la consultazione di pagine non più disponibili sul web; il progetto Just, stanziato dalla Commissione Europea, che prevede la cooperazione di Telefono Azzurro e diversi organi, comprese alcune Prefetture italiane; infine, il progetto Amina, il cui obiettivo è la modifica delle regole in vigore utilizzate dai professionisti che lavorano sui casi internazionali[6].

Altra associazione che si occupa delle persone scomparse è Penelope, un’organizzazione no profit che opera su tutto il territorio per fornire supporto in diverse circostanze di necessità. È stata fondata nel 2002 da Gildo Claps, fratello di Elisa Claps, la ragazza di sedici anni scomparsa a Potenza nel 1993, il cui cadavere è stato ritrovato nel 2010.

Accertata la sparizione del minore, il primo passo da compiere è, allora, recarsi presso un presidio delle Forze di Polizia e denunciarne la scomparsa, perché più tempo trascorre dall’ultimo giorno in cui il soggetto è stato visto, più diventa complicato il ritrovamento del medesimo. In seguito alla denuncia dei familiari, si avviano, quindi, le ricerche del minore, con l’inserimento del nominativo nel “CED-Interforze”.

A tale ultimo riguardo, si osserva che il Centro Elaborazione Dati è stato introdotto con l’articolo 8 della l. 1 aprile 1981, n. 121. Le finalità del CED comprendono la sinergia di ripartizione, ricerca, indagini e disamina delle informazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, di prevenzione e repressione della criminalità; l’inserimento nel “CED-Interforze” del minore scomparso consente, dunque, l'istantanea trasmissione della notizia a tutte le Forze di Polizia[7].

Grazie all’accordo di Schengen, un trattato internazionale firmato il 14 giugno 1985, sono stati eliminati progressivamente i controlli alle frontiere interne, introducendo la libertà di circolazione nei Paesi aderenti all’accordo. Sicché, le ricerche riguardanti i minori sono state estese automaticamente a tutti i Paesi aderenti al trattato di Schengen.

Nelle fasi iniziali, gli investigatori raccolgono una serie di informazioni specifiche del minore scomparso, tramite dettagliate descrizioni; è, quindi, necessario fornire le generalità e le foto più recenti, indicare una descrizione degli abiti indossati al momento della scomparsa, della corporatura del bambino, degli occhi, del colore dei capelli, di particolari segni estetici qualora siano presenti.

Successivamente, si cerca di comprendere le facoltà e abilità del minore, ossia se egli è in grado di ritornare autonomamente all’indirizzo di residenza, se conosce eventuali contatti telefonici di genitori, parenti e amici. In virtù di ciò, è fondamentale riferire subito alle Forze di Polizia se il minore è stato vittima di violenza o abusi e, in caso di eventuale sospetto, coinvolgere anche gli insegnanti che potrebbero aver notato comportamenti anomali durante le ore scolastiche.

Viene, quindi, disposto un controllo della camera dove il minore trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, oltre ad una verifica sul suo pc e cellulare; si valuta se, dall’analisi in corso, emergano dettagli utili e determinanti per le ricerche[8].

Negli ultimi anni hanno avuto un ruolo decisivo i mass media, grazie a specifici programmi televisivi. Tuttavia, si assiste spesso a dibattiti che trascendono il tema della scomparsa, generando la convinzione che i connotati di quel programma siano orientati a un mero ascolto televisivo, senza considerare il dolore dei familiari che vivono la scomparsa del minore[9].

Vi sono, però, delle caratteristiche tecniche che, nel rapporto tra familiari e media, possono giovare nell’interazione con il pubblico. Ad esempio, la voce è rilevante perché può motivare gli spettatori ad aumentare la soglia di attenzione, per cui essere un grande oratore e parlare accuratamente, manifestando le proprie sensazioni e sentimenti, può infondere nel pensiero degli spettatori che i genitori abbiano bisogno del loro aiuto per ritrovarlo[10].

Non sempre, tuttavia, si ha la capacità e la forza, in momenti di dolore, di parlare dinanzi alle telecamere. Infatti, spesso è doveroso scegliere qualcuno di fiducia che sia un portavoce; inoltre, non bisogna trascurare la rilevanza di programmi radiofonici e televisivi di emittenti locali, affinché si crei un gruppo di persone coinvolte nelle ricerche[11].

Tra le domande più frequenti che sorgono nel contesto delle indagini, vi è quella se il minore scomparso verrà trovato vivo, ferito o morto. Negli Stati Uniti è stato avviato uno studio sull’analisi di 565 episodi di rapimento di minori, esaminati dal Federal Bureau of Investigation (FBI) e dalle Forze dell'Ordine locali e statali, il cui obiettivo è valutare il campione preso in esame, classificando quanti minori scomparsi sono ancora in vita ovvero deceduti. Questa ricerca è condotta dal punto di vista dell'analisi investigativa criminale, utilizzata quando gli sforzi investigativi non sono riusciti a risolvere un crimine o una serie di crimini[12].

Un contributo determinante è dato dai social network, cosicché una foto del minore scomparso è sufficiente a diffondere le informazioni rapidamente. È merito della condivisione, una funzionalità tipica dei social (Instagram, Facebook, Twitter), che permette di raggiungere la capillare rete di contatti, da cui è possibile ricavare preziose notizie al fine di agevolare le ricerche delle Forze di Polizia.

2. La disciplina prevista nell’ordinamento giuridico italiano

In materia di disposizioni per la ricerca delle persone scomparse, fondamentale è la l. n. 203/2012 costituita da un solo articolo. Al comma 1 della norma, viene stabilito che: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle Forze di Polizia o alla Polizia locale».

Dalla disposizione emerge l’importanza della tempestiva denuncia di scomparsa di una persona, che può essere presentata da chiunque, non soltanto dai parenti, non sussistendo neppure un termine obbligatorio entro il quale sporgere la denuncia di scomparsa. Quindi, non è necessario più aspettare quarantotto ore prima di procedere con la denuncia.

Il comma 2 prevede che: «Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle Forze di Polizia, anche ai fini dell'avvio dell’attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

Data l’elevata urgenza di iniziare attività di ricerca, la denuncia viene istantaneamente inserita nel centro elaborazione dati, istituito presso il Ministero dell'Interno, deputato alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati, nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9 della l. n. 121/1981[13].

Il successivo comma 4 sancisce che: «Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne da' contestuale comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del sistema di Protezione Civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il Prefetto valuta, altresì, sentiti l’autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse».

Si specifica, dunque, che le Forze di Polizia debbano riferire subito la comunicazione di denuncia al Prefetto, la massima autorità governativa provinciale; la norma, peraltro, fa riferimento anche al Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, figura autorevole e strategica. È, poi, prevista la partecipazione di ogni associazione, Protezione Civile e Vigili del Fuoco.

Proseguendo la disamina dell'art. 1, l. n. 203/2012, al comma 5 si legge che: «Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi della comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da’ immediata comunicazione alle forze di Polizia».

Nell'ambito del sistema dianzi descritto, occorre rilevare che le Prefetture svolgono una funzione estremamente importante, fornendo assistenza e supporto psicologico ai familiari. Spesso, invero, le maggiori complessità riguardano i rapporti che si instaurano tra i parenti e le Forze di Polizia; talché, è significativo costituire una relazione reciproca di fiducia e collaborazione. In tale contesto, allora, la figura dello psicologo è essenziale, in quanto i familiari hanno bisogno di essere ascoltati e confrontarsi con professionisti specializzati[14].

Non bisogna tralasciare una dinamica che spesso viene sottovalutata anche dai giornalisti e dai media, ossia la tutela dei familiari a essere salvaguardati da quesiti irrilevanti. Nei casi di scomparsa di minori le famiglie sono accerchiate da molte persone, determinando ulteriore confusione[15].

Nel 1997 una proposta di legge presentata dall’onorevole Tasca avrebbe dovuto introdurre gli articoli 574-bis e 716-bis del codice penale, nonché nuove norme in materia di allontanamento e di sottrazione di minori. L'articolo 716-bis del c.p. avrebbe dovuto sanzionare, con l'arresto da uno a due anni, chiunque avesse avuto la cura, custodia o sorveglianza del minore, laddove detto soggetto avesse omesso di sporgere denuncia alle autorità entro le dodici ore dalla scomparsa del minore medesimo, ovvero entro le otto ore nel caso di minore di età inferiore ai dieci anni. In caso di omissione di denuncia entro il termine stabilito in precedenza, l'agente sarebbe stato punito con l’arresto da un anno a tre anni. L’autorità, o la persona preposta all’accoglimento della denuncia di allontanamento o sottrazione di minore, nel caso non avesse accolto con immediatezza la denuncia, sarebbe stata punita con l’arresto da sei mesi ad un anno; con aumento della pena se l’omissione di accoglimento della denuncia di allontanamento o sottrazione di minore avesse riguardato minori di dieci anni.

L'art. 574-bis c.p. avrebbe, invece, dovuto introdurre sanzioni in caso di sottrazione di minori ad opera di terzi e, segnatamente, la reclusione di anni cinque nelle ipotesi di sottrazione di minori di età superiore a dieci anni, mentre nell'ipotesi di minori di età inferiore a dieci anni, la pena sarebbe stata la reclusione di anni dieci. Prevista una diminuzione della pena se il colpevole, prima della condanna, avesse fornito notizie decisive per la scoperta e per la liberazione del minore.

Nonostante la proposta di legge non sia mai stata approvata, oggi è presente nel codice penale, con disposizioni diverse da quelle contenute nella proposta, l'art. 574-bis., che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenedolo all'estero contro la volontà del genitore o del tutore. La pena è più tenue nell'ipotesi in cui l'agente abbia realizzato il fatto nei confronti di un minore di quattordici anni consenziente. Riguardo all'ultimo comma, la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento alla parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore che ha sottratto e matenuto il minore all'estero comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

3. Il Commissario straordinario del governo per le persone scomparsa

Nel 2007 con decreto del Presidente della Repubblica è stato designato il Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, il cui incarico, attualmente, è ricoperto dal Prefetto Antonino Bella; l'ufficio coopera con il Commissario nelle attività di analisi e connessione con gli enti internazionali, di studio e confronto dei dati che riguardano le informazioni sulle persone scomparse e sulle salme non identificate.

Il Commissario, oltre a rilevare l’attività delle istituzioni e degli altri protagonisti impegnati a contrastare il fenomeno, garantisce il collegamento tra le direzioni statali esperte sulla questione ed esamina ogni notizia riguardante il caso per un raffronto a livello internazionale; aggiorna ogni semestre il capo del governo degli esiti della sua attività e ha contatti sia con i parenti degli scomparsi, sia con le associazioni nazionali più emblematiche[16].

L’ufficio si occupa del coordinamento con l’autorità giudiziaria, le Prefetture e le Forze di Polizia; inoltre, analizza e confronta i dati del sistema informativo delle Prefetture e revisiona il registro nazionale dei cadaveri non identificati. Per quanto riguarda la «problematica delle persone scomparse e dei cadaveri senza identità, il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha emanato il 22 novembre 2017 la circolare n. 7608 inviata all’attenzione di tutti i procuratori capo della Repubblica, dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei prefetti. Il documento contiene una chiara direttiva tesa a favorire su tutto il territorio nazionale un’applicazione più omogenea del regolamento di attuazione della Banca dati nazionale del DNA, con riferimento ai dati dei reperti biologici delle persone scomparse, dei cadaveri e dei resti cadaverici non identificati»[17].

Detto organo coopera con enti locali e organismi nazionali, agevolando il riconoscimento dei corpi privi di identità; si occupa del collegamento con le organizzazioni di volontariato coinvolte, sotto diversi aspetti, nella materia e con le associazioni dei familiari; si interfaccia con la stampa per una diramazione esatta delle informazioni e per responsabilizzare l’opinione pubblica sull'evento.

Il Commissario, al fine di favorire la ricerca degli scomparsi, delinea le indicazioni più adatte ad assicurare l'assistenza tra le amministrazioni dello Stato occupate su più fronti nelle operazioni; cura il raggruppamento con le strutture tecniche, sorveglia le attività di ricerca ed esamina le informazioni acquisite per discutere di possibili soluzioni efficaci sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello dell’informazione. Riguardo alle informazioni relative agli scomparsi, le stesse sono raggruppate dal Sistema dati interforze e convergono nel sistema informativo nazionale Ricerca Scomparsi[18].

Tra i considerevoli protocolli siglati dal Commissario Straordinario del governo per le persone scomparse, si rammentano: il Protocollo del 12 aprile 2017 tra il Commissario per le persone scomparse e il Ministero degli Affari Esteri; il Protocollo del 12 novembre 2015 tra Il Commissario e Il Presidente della Croce Rossa Italiana, e il Protocollo del 6 maggio 2015 tra il Commissario e la International Commission on Missing Persons[19].

Rilevante è, inoltre, il ruolo della Consulta nazionale per le persone scomparse, istituita nel maggio 2019 e guidata dal Commissario straordinario, che garantisce un dialogo costante con le associazioni nazionali dei familiari delle persone scomparse, i tavoli istituzionali e le altre associazioni del volontariato interessate al fenomeno.

Oggetto di particolare attenzione della Consulta è stata l’attività di prevenzione diretta a contrastare la scomparsa dei minori sia italiani che stranieri, attesa la preoccupazione insorta alla luce dei dati rilevati a livello italiano ed europeo, che hanno evidenziato un numero elevato di minori scomparsi, di cui più del 50% sono minori stranieri non accompagnati.

La Consulta è stata suddivisa in sei tavoli tecnici per la conoscenza e analisi di specifici argomenti, quali: studio della normativa; politiche di contrasto e prevenzione; sostegno alle famiglie; scomparse da ospedali o strutture socioassistenziali; formazione degli operatori; minori italiani e stranieri non accompagnati[20].

Il dialogo con le associazioni ha posto in rilievo considerazioni e ricerche su diverse tematiche di tale fenomeno, tanto che l’Ufficio del Commissario ha appreso tali riflessioni allo scopo di ottimizzare le risorse di immediato intervento e per rafforzare la mansione di organizzazione e indagine della struttura commissariale.

Per quanto riguarda le altre mansioni dell’Ufficio del Commissario, notevoli sono stati gli apporti per garantire un’organizzazione salda ed efficace tra le amministrazioni statali e fornire una maggiore rapidità di risposta. A tal proposito, si sono svolti diversi colloqui e interazioni tra il Ministero dell’Interno e gli altri Ministeri, con le Forze di Polizia e le Prefetture, per offrire un proficuo confronto finalizzato a perfezionare e limare alcune risposte di intervento, concernenti vicende di ordine generale e particolare[21].

4. La Direzione Centrale Anticrimine

La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato è una direzione del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Istituita nel 2005, è una struttura che riunisce: il Servizio Centrale Anticrimine; il Servizio Centrale Operativo; il Servizio Polizia Scientifica; il Servizio Controllo del Territorio.

Le finalità della Direzione Centrale Anticrimine riguardano il contrasto di reati gravi e la lotta al crimine organizzato internazionale, grazie all'operato delle Squadre Mobili, presenti in ogni questura; per giunta, all’interno dell’organizzazione è attivo un ufficio della Polizia francese e uno del F.B.I.[22].

L’istituzione di un ufficio minori è presente presso tutte le questure, dove sono operativi gruppi di funzionari e agenti di Polizia specializzati per tutti i reati relativi ai minori. È proprio la Squadra Mobile, sezione specializzata nell'attività repressiva, che si occupa di minori scomparsi nella situazione in cui siano configurabili ipotesi come rapimento o tratta di minori.

Nella circostanza della scomparsa di un minore, alle indagini sono impiegati poliziotti di più reparti, come: gli appartenenti alla Squadra Volante, in continuo pattugliamento del territorio per attività preventiva; gli agenti dei vari commissariati presenti nei quartieri e città metropolitane. Ulteriori reparti che forniscono un contributo notevole alle indagini sono: la Polizia Postale e delle Comunicazioni, la Polizia ferroviaria e la Polizia Scientifica.

La formazione professionale avviene costantemente e riguarda funzionari e dirigenti a capo delle Squadre Mobili, delle Sale Operative e Divisioni Anticrimine delle questure; i corsi di aggiornamento prevedono la partecipazione come relatori di magistrati, Telefono Azzurro ed esperti dell’International Center for Missing and exploited children[23].

Le tematiche affrontate sono molteplici: dalle attività di indagine svolte dalla polizia giudiziaria, all'avviamento dei piani provinciali di ricerca nelle Prefetture, la diligenza alle fragilità riguardanti la condizione del minore straniero non accompagnato. Per di più, la disamina si focalizza sul rischio nei casi di scomparsa e sui metodi di dichiarazione rese dai minori e dai loro familiari.

La Polizia di Stato, dal 2000, opera al network di un’organizzazione statunitense fondata nel 1999, l’International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), attivando il sito italiano per i minori scomparsi, it.globalmissingkids.org, gestito dal Servizio Centrale Anticrimine, in cui vengono postati i casi di scomparsa e le informazioni utili al ritrovamento. Constatata la rilevanza e sensibilità della tematica, la valutazione dell'immissione del caso viene effettuata e concordata dall’Autorità giudiziaria, con i genitori o su istanza dei Prefetti[24].

Il Sistema Ri.Sc. è stato attuato grazie alla sinergia tra il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il Dipartimento della pubblica sicurezza ed il Ministero della Giustizia. È un dispositivo informatico inglobato nella ramificata organizzazione di banche dati di cui è costituito il Sistema informativo interforze, e permette di schedare, essendo correlato con il Sistema di indagine, le notizie riguardanti le persone scomparse e le salme reperite che non è stato possibile riconoscere[25].

Difatti, vi sono operatori specializzati dei Gabinetti di polizia scientifica della Polizia di Stato, dei Nuclei investigativi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che inseriscono informazioni specifiche ricavate da un’analisi interdisciplinare delle persone scomparse e dei cadaveri non identificati[26].

La rilevanza del fenomeno in disamina richiede capacità e competenze professionali di alto profilo. In tale ottica, la scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia è un istituto didattico di aggiornamento professionale per gli ufficiali e dirigenti di tutte le Forze di Polizia e, data la peculiarità interforze, è considerata un’eccellenza europea. Vi sono stati aggiornamenti sulle tematiche riguardanti le persone scomparse, grazie anche agli interventi tenuti dal Commissario straordinario; dunque è necessaria una condivisione a carattere interforze per un fenomeno così delicato. La Scuola Superiore di Polizia, che cura i corsi per funzionari e dirigenti della Polizia di Stato, ha pianificato convegni rivolti al tema delle persone scomparse e al relativo operato.

Con l’Arma dei Carabinieri sono state attuate rilevanti e vantaggiose proposte attraverso corsi istruttivi, convegni, iniziative didattiche e di aggiornamento professionale promossi dal Commissario con gli Istituti di formazione dell’Arma dei Carabinieri. Anche la Guardia di Finanza ha avviato corsi di aggiornamento professionale sul fenomeno della scomparsa di minori[27].

La finalità del Tavolo Tecnico Interforze è stabilizzare la cooperazione tra l’Ufficio del Commissario e le Forze di Polizia, realizzando una congiunta strategia per fronteggiare determinati aspetti e problematiche collegate al fenomeno delle persone scomparse. L’obiettivo è consolidare le indagini e gli studi per incrementare il feedback interistituzionale tra tutte le Forze di Polizia, così da garantire una sinergia totale in ogni fase.

Per tali motivazioni, il Commissario straordinario del Governo ha attivato il Tavolo Tecnico Interforze, d’intesa con l’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica sicurezza, su vicende attinenti il rilevamento e lo studio dei dati dell’archivio Ri.Sc.[28].

5. L’ausilio della tecnologia nei casi di scomparsa

Il costante aggiornamento tra i cittadini e le associazioni che si occupano di minori scomparsi, favorisce un confronto diretto e una comunicazione rapida, facilitando le ricerche per il ritrovamento del minore. A tal proposito, la tecnologia sugella l’assistenza reciproca e diventa un elemento determinante.

I dispositivi mobili (tablet, smartphone) si avvalgono di sofisticati meccanismi, come le notifiche push, basate sulla posizione dei dispositivi tutte le volte che l’associazione o l'organizzazione responsabile crea un caso per un minore scomparso e specifica il luogo. Questo approccio, infine, favorisce e accelera l'adesione dei cittadini, che si trovano in prossimità dell’area in cui è stato visto l'ultima volta il minore scomparso.

Così, durante la fase delle ricerche il contributo di più persone diventa essenziale, grazie anche a programmi specifici di dispositivi mobili, come l'app ChildRescue, che funge da ponte di comunicazione direttamente tra i cittadini e l’organizzazione amministratrice dell'avvenimento. In questo modo è possibile scambiare informazioni sui casi attivi e la condivisione di informazioni pubbliche[29].

Lo strumento più efficace nella ricerca dei minori scomparsi è il riconoscimento facciale, che consente l'acquisizione di immagini da dati predefiniti raccolti dalle Forze di Polizia statali e internazionali. In più, vengono utilizzate particolari procedure, come l’analisi dei componenti principali o della rete neurale di convoluzione.

Queste tecniche permettono di classificare le immagini in qualità di delimitazioni facciali e non facciali, sulla base dei requisiti ottenuti dall’immagine che, una volta rilevata, viene ritagliata e archiviata sotto forma di un array numpy e rielaborata rimuovendo le funzionalità indesiderate[30].

La peculiarità fondamentale è la realizzazione di una vista 3D del volto che fornisce dettagli ridefiniti in maniera sublime. In effetti, la funzionalità di estrazione permette di ricavare dall'immagine le particolarità del volto come il colore, la larghezza e l’altezza del viso, il colore dei capelli, per merito, soprattutto, del deep learning. Queste caratteristiche possono essere rappresentate come una matrice di numeri che saranno univoci per tutti i volti e sono archiviate in particolare formati informatici.

I connotati estratti del viso sono definiti come vettore di funzionalità, o semplicemente modello. Si procederà a un confronto tra i due volti in base alle somiglianze delle loro caratteristiche e, sulla base delle somiglianze viene calcolato il livello di corrispondenza, cosicché, se tale livello supera il valore di soglia, l’immagine sarà considerata corrispondente. Il valore di soglia viene fissato manualmente, scegliendo il valore di abbinamento che aumenta il livello di accuratezza del confronto analizzando i risultati. Lo svantaggio principale del metodo è che si basa completamente su una serie di dati statici e la richiesta di un intervallo di tempo prolungato, affinché il database venga aggiornato[31].

Gli studi attuali utilizzano codificatori automatici condizionali e le reti generative per sintetizzare i volti, apprendendo automaticamente i modelli di invecchiamento. L’obiettivo principale di questi metodi è riprodurre in maniera più realistica le immagini del viso all'esito di un potenziale invecchiamento, in virtù degli approcci successivi al deep learning, ormai concentrati sul riconoscimento facciale in base all’età.

I metodi si basano su due presupposti critici: le qualità relative all’età e all’identità possono essere complesse, e il requisito specifico dell’identità è adeguato per le prestazioni di riconoscimento facciale; diversi studi mostrano che l’età è davvero un importante contributo alle prestazioni del riconoscimento facciale. Pertanto, invece di scartare completamente i fattori dell’età, si sfruttano le informazioni relative per progredire o far regredire le caratteristiche profonde del volto direttamente all’età desiderata[32].

Nella Polizia di Stato le indagini e attività scientifiche sono compiute dalla Direzione Centrale Anticrimine e, in particolare, dal Servizio Polizia Scientifica che svolge ricerche capillari sui casi di scomparsa, fondate sul confronto delle immagini ed elaborazioni grafiche finalizzate con la tecnica age progression. Quando si tratta di casi di scomparsa di minori avvenuti da molti anni, si utilizza tale tecnica con la collaborazione dei familiari per riprodurre un’immagine fotografica, affinché possa realizzare simulazioni del possibile volto attuale. I risultati prodotti dalla Polizia Scientifica hanno permesso di rendere presente, attivando le Prefetture competenti sul caso, sia in ragione del luogo sia della scomparsa, possibili avvistamenti della persona[33].

Uno strumento notevole, in questi casi, è la geolocalizzazione. Oggi con «la geolocalizzazione è possibile trovare persone, animali, mezzi e cose in tempo reale e con un’ottima precisione. Sinonimo di RTLS (Real Time Location Systems – Sistemi di Localizzazione in Tempo Reale), la geolocalizzazione permette non solo di innescare una tracciabilità e una rintracciabilità che offre informazioni preziose e strategiche a supporto della gestione, ma anche di creare nuovi servizi con valore aggiunto nell'ambito della ricerca persone scomparse»[34].

Dispositivi come cellulari e social network, possiedono sistemi che consentono una geolocalizzazione precisa di una persona, a tal punto da esistere «applicazioni che rintracciano telefonini spenti o senza campo utilizzando solo tre parole oppure mediante quella che si chiama profilazione geografica (locus operandi) o ancora attraverso l'analisi delle immagini satellitari»[35].

Le competenze e conoscenze tecnologiche di base sono acquisite da anni di esperienza nelle attività di vita quotidiana a complesse applicazioni di risoluzione dei problemi. A seguito dello sviluppo della tecnologia, le Forze di Polizia hanno implementato i loro mezzi a disposizione nelle ricerche dei minori scomparsi, permettendo di raggiungere risultati straordinari nel corso degli anni, con il ritrovamento della maggior parte di essi[36]

6. Le ipotesi configurabili secondo il codice penale

I casi che riguardano la scomparsa di un minore sono molteplici. Dunque, è indispensabile comprendere in tempi rapidi le cause; in particolare, quando il minore si allontana volontariamente andrebbero immediatamente ricercate le ragioni che hanno determinato la fuga. 

Tra i motivi più frequenti vi è il cyberbullismo, oggigiorno un fenomeno in continua espansione, che vede il minore vittima attaccato in maniera offensiva e violenta da parte di un singolo o un gruppo, della medesima età della persona offesa o di età superiore. Tale situazione può, allora, indurre la vittima ad allontanarsi dal suo contesto familiare, dalla sua realtà quotidiana e da tutte le attività che è solita svolgere.

Sono frequenti i casi di cronaca di cyberbullismo, che rispetto al bullismo ha peculiarità differenti, tali da renderlo un’emergenza incontrollabile. I social network hanno amplificato il fenomeno, che si manifesta con sempre maggiore aggressività, determinando il soggetto all'isolamento, innescando meccanismi psicologici in cui la vittima preferisce evitare contatti fisici[37].

Strettamente correlata è la fattispecie di revenge porn, con protagonisti i minori che ritengono la fuga l'unica soluzione possibile a seguito delle diffusioni di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza ovviamente l'espresso consenso, ingenerando nella vittima un profondo senso di disagio e vergogna.

Alcune novità normative sono state presentate sul tavolo del Consiglio dei ministri nel 2021, con la possibilità da parte del minore, o dei genitori o tutori esercenti la responsabilità, di rivolgersi mediante segnalazione al Garante, che si adopera entro le quarantotto ore successive a prendere provvedimenti.

Il minore può, inoltre, allontanarsi volontariamente quando vive una situazione di intenso disagio o un'elevata conflittualità familiare, situazioni in cui non riesce a trovare alcuna soluzione risolutiva. L’unica decisione concreta è, allora, fuggire, con l’intento di cercare nuove esperienze, emozioni diverse da quelle che ha vissuto fino a quel momento.

Negli ultimi anni un evento «in preoccupante aumento è quello della sottrazione di minore da parte del coniuge o di altro congiunto. Molti sono riconducibili alla fattispecie del “legal kidnapping”, per lo più giustificati dall’incremento delle separazioni parentali unitamente a quello delle c.d. unioni miste tra cittadini italiani e stranieri, spesso di religione diversa»[38]

Altra fattispecie penalmente rilevante concerne la sottrazione di minori di cui all’art 573 c.p., che stabilisce che: «Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni. La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine. Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544».

Secondo gli Ermellini, la condotta tipica del reato di cui all’art. 573 c.p. consiste nella sottrazione del minore consenziente o nella ritenzione di esso contro il volere dell’esercente la potestà parentale, cioè una condotta incompatibile con l’esercizio di tale potestà e non meramente interferente con essa. Il reato non è, pertanto, integrato qualora l’agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto e accessibile al genitore, senza impedire od ostacolare in alcun modo l’esercizio delle facoltà e l’adempimento dei doveri che a costui competono[39].

La responsabilità genitoriale è Il bene giuridico oggetto di tutela, offeso da chiunque, approfittando del consenso del minore, renda impossibile l’ordinario svolgimento delle mansioni del genitore.

Affinché il reato sussista, è necessario che il minore sia sottoposto alla custodia del genitore o tutore, oltre il consenso all'allontanamento e, in tale situazione, è essenziale la contrapposta volontà del genitore o tutore che esercita la responsabilità e custodia del minore.

Sulla base delle modalità e del contesto della sottrazione, il dissenso dell'eserecente la responsabilità può desumersi da diversi fattori, quali, ad esempio, l’ambiente familiare e lo svolgimento della quotidianità del minore. Difatti, è proprio in relazione a queste condizioni e per come viene esercitata la potestà o tutela, che la sottrazione o ritenzione potranno considerarsi giuridicamente rilevanti.

Per la suprema Corte di cassazione, integra il reato di sottrazione consensuale di minorenni la condotta di colui che convince il minore ad allontanarsi dalla propria abitazione e a sottrarsi alla sfera di vigilanza dei genitori per mezzo della promessa di un sostegno logistico ed affettivo nonché di mantenimento, in quanto tali condotte sono incompatibili e non meramente interferenti con l’esercizio della potestà genitoriale[40].

Il reato si considera realizzato in tutti gli elementi propri della fattispecie, nel momento in cui cessa l'obbligo di subire gli effetti giuridici dell’altro genitore, a prescindere dalla finalità perseguita dal minore o dall’agente. La durata della sottrazione o ritenzione risulta non determinante per l’esistenza del reato, a condizione che sia dimostrata l’inattuabilità del potere di custodia del genitore o tutore.

Il comma 2 prevede l'inasprimento della pena se il fatto è commesso per fine di libidine, invece, l'ultimo comma riguardante le disposizioni degli artt. 525 e 544 è stato abrogato, in quanto sia l'art. 525 c.p., sia l'art 544 c.p., sono stati eliminati rispettivamente dalla l. 66/1996 e dalla l. 442/1981.

Altra tematica strettamente correlata è la tratta di minori. Una prima esplicitazione di tratta in ambito internazionale si riscontra con l'art. 3 del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, noto anche come il Protocollo sulla tratta degli esseri umani o Protocollo UN TIP. Si tratta di uno dei tre protocolli di Palermo.

I minori vittime di tratta sono oggetto di sfruttamento nelle sue diverse declinazioni, di violenze, intimidazioni e coercizione. Del resto, il problema che si pone in questi casi è il duplice «trauma vissuto dai minori: in primo luogo legato all’abbandono e all’allontanamento dalla propria famiglia di origine, successivamente legato al tipo di sfruttamento a cui vengono assoggettati. Spesso i minori non sono a conoscenza dei loro diritti, sono privi di documenti identificativi che li rendono clandestini, non conoscono la lingua del Paese in cui si trovano e ancor meno la legislazione»[41].

Le più ricorrenti forme di sfruttamento sono: la tratta a scopo di lavoro forzato, che riguarda tutti i minori costretti a lavorare in condizioni disagiate; la tratta a scopo di sfruttamento in attività illegali, dove minori con età inferiore ai quattordici anni sono obbligati a commettere reati come, ad esempio, furti o rapine; la tratta a scopo di adozioni internazionali illegali, che si caratterizza per il fatto che minori appena nati sono rapiti o sottratti alle madri e dati in adozione a terzi soggetti; la tratta a scopo di espianto illecito di tessuti e organi, che riguarda principalmente i minori atteso che gli  organi e i tessuti di questi sono in condizioni ottimali; infine, la tratta a scopo di sfruttamento sessuale, che riguarda minori di entrambi i sessi obbligati a concedere il proprio corpo[42].

A tal proposito, sono due le fonti normative rilevanti da vagliare: la prima è l’art. 18 del d.lgs. n. 286/98 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, che disciplina il rilascio di un esclusivo permesso di soggiorno per ragioni di protezione sociale; la seconda, è la l. 228/2003, che ha previsto pene più severe per la tratta di persone e la riduzione in schiavitù o in servitù[43].

In riferimento all'art. 18 del d.lgs. n. 286/98, il comma 1 sancisce che laddove siano accertate situazioni di violenza, o sfruttamento tali da creare pericolo per lo straniero, il Questore, previo parere o proposta del Procuratore della Repubblica, concede uno speciale permesso di soggiorno che, da un lato permette la salvaguardia dello straniero dall'organizzazione criminale, dall'altro l'inserimento in un progetto di assistenza e integrazione sociale. Dunque, la durata del permesso di soggiorno rilasciato dal Questore, ai sensi del comma 4 dell'art. 18, è di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per un periodo superiore, se connesso a motivi di giustizia; invece, per ciò che concerne la revoca, avviene nel caso di interruzione del progetto o di condotta ingiustificabile dello straniero, su segnalazione del Procuratore della Repubblica o, del servizio sociale dell'ente locale o, del Questore.

L'ottenimento del permesso di soggiorno di cui sopra consente, inoltre, allo straniero l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio, all'iscrizione nelle liste di collocamento e alla possibilità di contrarre rapporto di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi d'età (art. 18, comma 5, d.lgs. n. 286/98).

Volgendo, ora, l'attenzione alla l. 228/2003, si osserva che la stessa ha novellato, anzitutto, l'art 600 c.p. che, disciplina la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, che, all'esito della modifica, è stato così sostituito: «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

La stessa legge ha portato mutamenti anche all'art 601 c.p., inerente alla tratta di persone, che stabilisce: «Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi».

Per quanto riguarda la condizione dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro territorio, la disciplina è regolata da una serie di leggi nazionali e internazionali. Una prima definizione di minore straniero non accompagnato si riscontra nella risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 1997, che afferma: «Sono minori stranieri non accompagnati i cittadini di paesi terzi, di età inferiore a diciotto anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o la consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto, per essi responsabile e/o quelli che successivamente alle loro ingresso nel territorio degli Stati membri sono rimasti senza accompagnamento»[44].

La definizione che l’Italia ha accolto si rinviene nell’art. 1, c. 2, del Dpcm 535/99, ai sensi del quale per minore straniero non accompagnato si intende «il minorenne non avente cittadinanza italiana o da altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domande d’asilo, per qualsiasi causa si trova nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o d'altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano»[45].

La protezione dei minori è regolata dalla convenzione dell’Aja, che all'art. 12 stabilisce che: «Ai fini della presente convenzione per minore si intende qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato disponibile abituale residenza».

Molto importante è, poi, la l. 7 aprile 2017 n. 47, cosiddetta legge Zampa, diretta a consolidare la protezione e assistenza ai minori stranieri non accompagnati. L'art. 1 sancisce che: «I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell’Unione europea. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità».

La Corte di cassazione ha chiarito le condizioni necessarie per la definizione di “minore straniero non accompagnato”. Più precisamente, a mente della legge n. 47 del 2017, art. 2: «è tale il minore “privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”, dove l’uso della congiuntiva “e” indica la necessaria concorrenza di entrambe le condizioni: la prima, relativa al profilo dell’assistenza materiale, intesa come assenza di soggetti che abbiano la cura, la custodia e assicurino il benessere del minore; la seconda, relativa al profilo della rappresentanza legale, intesa come assenza di soggetti che rappresentino il minore e per questo siano formalmente responsabili»[46].

In questo contesto, la Cassazione ha affermato che la direttiva 2013/33/UE pone l'attenzione sull'esigenza che il minore straniero sia «accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato, fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto» e abbia un “rappresentante”, il quale dev’essere una persona che possa assisterlo e rappresentarlo «nelle procedure previste dalla presente direttiva, allo scopo di garantirne l’interesse superiore del minore ed esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario», visto anche quanto stabilito dalla direttiva 2011/95/UE[47].

L'art. 3 della l. n. 47/2017 prevede, poi, per i minori stranieri non accompagnati il divieto di respingimento alla frontiera, che non può disporsi in nessun caso, a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni; per quanto riguarda l'accoglienza, sulla base di quanto indicato all'art. 4, i minori stranieri non accompagnati vengono ospitati presso centri a loro destinati solamente per trenta giorni.

Invece, l'art. 5 della legge Zampa disciplina l'iter per l’identificazione dei minori stranieri non accompagnati; inizialmente, attraverso il personale dei centri di accoglienza si avviano colloqui, con l'ausilio degli organi competenti, per comprendere la storia personale e familiare del minore. Possono sorgere dubbi circa l'età affermata dal minore, perciò l'identità è sempre accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, affiancati dalla presenza di mediatori culturali e tutori.

Quanto, invece, al provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di cui all’art. 8 l.n. 47/2017, adottato qualora il ricongiungimento del minore con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore medesimo, lo stesso è emesso dal Tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo, nonché la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

L’art. 10 della l. n. 47/2017 regola i permessi di soggiorno dei minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione; in questi casi il questore rilascia il permesso di soggiorno in due ipotesi: per minore età, nel caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti; per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell’art. 9, c. 4, della l. 184/1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo art. 9, c. 4, della l. 184/1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

I diritti essenziali sono garantiti dagli artt. 14, 15, 16 della legge Zampa, che disciplinano rispettivamente il diritto alla salute e all’istruzione, il diritto all’ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti, e il diritto all’assistenza legale.

7. Considerazioni conclusive

In conclusione, a fondamento di quanto esaminato, è evidente come il problema della scomparsa dei minori sia aumentato notevolmente negli ultimi anni. La XXVI relazione del Commissario straordinario del governo per la persone scomparse fornisce dati e numeri in cui è possibile riscontrare tale incremento, eccetto la lieve flessione registrata nel 2020, periodo in cui si è verificata la pandemia da COVID-19 e il conseguente lockdown del Paese.

Nella ricerca di minori scomparsi il ruolo delle Prefetture è primario. Difatti, l’ufficio del Commissario ha deciso di attuare delle esercitazioni pianificate in sinergia con le Prefetture, collaudando le risorse adoperabili in caso di pericolo e avviamento dei piani provinciali di ricerca di persone scomparse.

Nel corso del tempo la tematica della scomparsa di minori ha incrementato l’impegno dei vari organi, attraverso l'istituzione di efficaci relazioni con la Direzione Centrale della Polizia Criminale, in particolare con il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, che ha l’obiettivo di rilevare il fenomeno e conoscere i risultati raggiunti nel contesto internazionale[48].

Così, in questo modo è possibile consultare banche dati internazionali che comprendono le varie schede informative ripartite in base alla nazionalità e al luogo dell’ultimo avvistamento. Sulla base dei dati forniti dagli esperti della sicurezza estera della Direzione Centrale della Polizia Criminale, si evidenzia come la figura del Commissario straordinario del governo per le persone scomparse è un’eccezionalità nell’ambito internazionale[49].

La tecnologia di intelligenza artificiale ha segnato una chiave di svolta, soprattutto grazie al riconoscimento facciale, che rappresenta lo strumento più efficace per permettere alle Forze di Polizia di ritrovare i minori scomparsi, nonostante il loro cambiamento nel tempo. Un problema che l'intelligenza artificiale denota è il trattamento dei dati in materia di privacy; in tale situazione è basilare il rispetto del Regolamento UE n. 2016/679[50].

Tuttavia, il 16 aprile 2021 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso responso negativo sull'impiego del sistema Sari Real Time da parte del Ministero dell’Interno. Quindi, tramite un algoritmo di riconoscimento facciale viene elaborato un riscontro tra un volto indicato nella watch-list ed un volto ripreso dalle telecamere, di modo che, il sistema è in grado di generare un segnale attivando l'intervento delle Forze di Polizia. In conclusione, il Garante ha affermato che Sari Real Time coinvolgerebbe anche persone che non sono oggetto di “attenzione” da parte delle indagini[51].

Invece, nella valutazione di impatto presentata dal Ministero, viene spiegato che le immagini di persone non oggetto di controllo verrebbero immediatamente cancellate. Sebbene la questione sia delicata, ritengo che l’utilizzo di tecnologie per il riconoscimento facciale sia fondamentale e tempestivo per lo svolgimento di attività preventiva e repressiva, al fine di risolvere situazioni pericolose come la scomparsa di un minore.

Le parti in causa dovrebbero collaborare onde sviluppare una conforme base giuridica, visto che, in passato i casi di cronaca relativi a minori scomparsi non ritrovati sono molteplici. Se le Forze di Polizia avessero avuto tale tecnologia a disposizione, quanti bambini si sarebbero ricongiunti con i propri genitori? Le indagini si sono sempre più perfezionate grazie al progresso della tecnologia, pertanto, è opportuno che le Forze di Polizia si avvalgono dei mezzi tecnologici più innovativi.


Note e riferimenti bibliografici

[1] In questi termini, C. BRANDI, Il riconoscimento sociale del fenomeno delle persone scomparse e la risposta italiana delle istituzioni e del terzo settore, in Rivista di Psicologia dell’Emergenza e dell’Assistenza Umanitaria , n. 7, 2012, 34.

[2] Cfr. www.interno.gov.it.

[3] J. BURRAI, A. PIZZO, B. PRISCO, L. DE FILIPPIS, E. MARI, A. QUAGLIERI, A. M. GIANNINI, G. LAUSI (a cura di), Bambini scomparsi in Italia dal 2000 al 2020: una rassegna del fenomeno riportato dai giornali, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Roma Sapienza, Nigel Parton editore accademico, Basilea, 2022, 2.

[4] Ibidem.

[5] In questi termini, C. BRANDI, Il riconoscimento sociale del fenomeno delle persone scomparse e la risposta italiana delle istituzioni e del terzo settore, cit., 37.

[6] Dossier Telefono Azzurro, "Non può scomparire la speranza", Giornata internazionale dei bambini scomparsi, 2021.

[7] Cfr. www.poliziadistato.it.

[8] Cfr. www.interno.gov.it.

[9] In questi termini, C. BRANDI, Il riconoscimento sociale del fenomeno delle persone scomparse e la risposta italiana delle istituzioni e del terzo settore, cit., 38.

[10] Cfr. S. BILCHIK, When Your Child Is Missing – A Family Survival Guide, Diane Publishing Company, 1999.

[11] Ibidem.

[12] Cfr. J. I. WARREN, J. REED, A. C. R. LEVITON, S. BYRD MILLSPAUGH, P. DIETZ, A. A. GRABOWSKA, A. N. ISOM, J. L. E. SHELTON, K. LYBERT, The lethality of non‐familial child abductions: Characteristics and outcomes of 565 incidents involving youth under the age of 18 years, Institute of Law, Psychiatry, and Public Policy, University of Virginia, Charlottesville, VA, USA 2 Department of Psychiatry & Neurobehavioral Sciences, University of Virginia, Charlottesville, VA, USA 3 Department of Sociology, University of California, Riverside, CA, USA 4 Rosalind Franklin University of Medicine and Science, North Chicago, IL, USA 5 Department of Psychiatry and Biobehavioral Sciences, David Geffen School of Medicine, University of California, Los Angeles, CA, USA 6 Federal Bureau of Investigation, Washington, DC, USA, Behavioral Science and the Law, 2021.

[13] Cfr. art. 8 l. 121/81.

[14] M. PASSEGGIO, V. M. MASTRONARDI, Indagine senza tempo: storie di scomparse, Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia 2021,  26:612, 6.

[15] Ibidem.

[16] Cfr. www.commissari.gov.it.

[17] In questi termini, P. FELICIONI, La Banca dati nazionale del DNA: il sottoinsieme di dati generici per l’identificazione di persone scomparse, BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2022, 108.

[18] Cfr. www.interno.gov.it.

[19] C. SICCARDI, I migranti scomparsi nel Mediterraneo: problematiche costituzionali, Settimo seminario annuale con i dottorandi in materia gius-pubblicistiche Università degli studi Roma Tre, Gruppo di Pisa - Dibattito aperto sul diritto e la giustizia costituzionale, 2018, 78.

[20] Cfr. www.interno.gov.it.

[21] Ibidem.

[22] Cfr. www.interno.gov.it.

[23] V. M. RECCHIUTI, Minori scomparsi: la formazione dei funzionari delle questure, 2021, in www.poliziadistato.it.

[24] Ibidem.

[25] Inserto Polizia Moderna, Il Ri.Sc., (a cura di) Servizio di polizia scientifica, 2013.

[26] Ibidem.

[27] S. RICCIO, XXVI Relazione annuale (1° gennaio 2021 30 novembre 2021), Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, 90 ss.

[28] Ibidem, 80.

[29] Cfr. www.childrescue.eu.

[30] S.AYYAPPAN, S.MATILDA, Criminals and missing children identification using face recognition and web scrapping, Department of Computer Science and Engineering, IFET College of Engineering, 3.

[31] Ibidem.

[32] D. DEB, D. AGGARWAL, A. K. JAIN, Finding Missing Children: Aging Deep Face Features, Michigan State University, 2019, 3.

[33] S. RICCIO, XXVI Relazione annuale, cit., 82.

[34] In questi termini, P.M. BARONE, L'archeologia forense e la ricerca di persone scomparse - Non solo ricostruzioni sulla scena del crimine ma anche sostanziale aiuto per ritrovare persone scomparse, Archeomatica – tecnologie per i beni culturali, 2021, 29.

[35] Ibidem.

[36] H. P. PARETTE, A. C. QUESENBERRY, C. BLUM, Missing the Boat with Technology Usate in Early Childhood Settings: A 21st Century View of Developmentally Appro, Department of Special Education, Illinois State University, Box 5910, Normal, Springer Science+Business Media, 2009, 123.

[37] F. TONIONI, Cyberbullismo – Come aiutare le vittime e i persecutori, Milano, 2014, 3.

[38] In questi termini, E. MARVELLI, I profili dell’abuso, Profiling, Il popolo degli scomparsi, Giornale scientifico (a cura di) O.N.A.P.- Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici, 2012, 5.

[39] Cass. Pen., sez. VI, 20 giugno 2000, n. 7292.

[40] Cass. Pen., sez. III, 27 agosto , n. 36439.

[41] In questi termini, S. SCALA, Trafficanti di vite umane - La tratta e lo sfruttamento di minori e giovani adulti, Ricerche di Pedagogia e Didattica – Journal of Theories and Research in Education, 2012, 3.

[42] Ibidem, 7 ss.

[43] Ibidem, 11.

[44] L. BARONE, L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, tra norma giuridica e agire sociale, Milano, 2016, 16 ss.

[45] Ibidem.

[46] Cass. Civ., sez. VI , 3 aprile 2019, n. 9199.

[47] Ibidem.

[48] S. RICCIO, XXVI Relazione annuale, cit., 95.

[49] Ibidem.

[50] M. IASELLI, Il riconoscimento facciale e gli aspetti più problematici in materia di protezione dati, 2021, in www.federprivacy.org.

[51] Cfr. www.garanteprivacy.it.

 

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