Sommario: 1. Inquadramento generale dell’adempimento traslativo - 2. L’ammissibilità della figura - 3. La natura dell’adempimento traslativo e la sua struttura.
1. Inquadramento generale dell’adempimento traslativo
Con l’espressione adempimento traslativo[1] si intende l’atto di adempimento funzionale a dar esecuzione ad un obbligo di dare[2] in precedenza assunto, attraverso il trasferimento del diritto di proprietà su di un bene. L’atto di assunzione dell’obbligo de quo e il pagamento traslativo costituiscono componenti di una più complessa fattispecie, derogatoria del principio consensualistico[3], secondo cui l’effetto reale, consistente nel trasferimento della proprietà, si realizza al momento di raggiungimento dell’accordo. Ed infatti nella fattispecie de qua l’effetto traslativo si realizza in tempi diversi[4] e non coincide con tale ultimo momento. Il che avviene attraverso la scissione sotto il profilo temporale tra titulus, ossia l’atto di assunzione dell’obbligo di dare costituente la causa del trasferimento, e modus, ossia l’atto determinante il trasferimento della proprietà, che si identifica con l’atto di adempimento traslativo.
La strutturazione della fattispecie sul piano causale ed effettuale consente di ritenere che il pagamento traslativo costituisca una prestazione isolata[5] rispetto all’atto di assunzione dell’obbligo di dare. Ma l’isolamento rileva solo in senso cronologico e non già causale, in quanto tale ultimo atto è in ogni caso funzionale alla predeterminazione causale del successivo atto esecutivo costituito dal pagamento traslativo.
La discussione in ordine alla generale ammissibilità di un pagamento traslativo promana dall’analisi della struttura e degli effetti di talune fattispecie solutorie di matrice codicistica come ad esempio: l’atto di adempimento di un’obbligazione naturale consistente nel trasferimento di un bene immobile; la datio in solutum “immobiliare”; gli atti esecutivi di un mandato senza rappresentanza; i conferimenti[6] in sede di costituzione o aumento di capitale “immobiliari”[7]; la conferma di disposizioni testamentarie o donative nulle[8]; l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c. “traslativo”[9].
In particolare ci si chiede se dalla sussistenza delle fattispecie de quibus, normativamente previste, sia possibile desumere la generale ammissibilità della figura in analisi.
Al quesito la prevalente dottrina[10] e la giurisprudenza[11] fornisce soluzione negativa, muovendo dalla presunta incompatibilità dell’adempimento traslativo con due principi cardine del sistema, ossia il principio consensualistico[12] e il principio di necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali[13]. Ed infatti, secondo tale corrente interpretativa, il primo dei succitati principi sembra presupporre necessariamente per il trasferimento della proprietà il consenso delle parti legittimamente manifestato e dunque una vicenda contrattuale. Data la natura non contrattuale del pagamento traslativo, ne discenderebbe l’impossibilità di attuare tramite lo stesso siffatto trasferimento.
In forza del principio di necessaria causalità degli spostamenti patrimoniali invece, uno spostamento patrimoniale derivante da una vicenda traslativa può aver luogo solo se sorretto da idonea giustificazione causale, come ad esempio una causa[14] (astratta) di scambio o donativa. Ne deriva, per l’orientamento in parola, che il pagamento traslativo, non essendo sorretto da causa idonea al prefato trasferimento della proprietà immobiliare, si risolverebbe in un negozio astratto[15], ossia produttivo di effetti astraendo dalla causa, e come tale inammissibile.
Per altra corrente di pensiero[16] gli adempimenti traslativi andrebbero ricostruiti come contratti di donazione. Il che consentirebbe di giustificare il trasferimento immobiliare tramite una causa astratta (quella donativa) idonea a realizzare una vicenda traslativa, beninteso a condizione che sia rispettato il vincolo formale imposto per la validità del contratto di donazione e dunque la forma dell’atto pubblico. Tale tesi tuttavia non si sottrae a rilievi critici, in quanto non considera l’incompatibilità tra causa donativa e causa solutoria, componente tipica dell’adempimento traslativo.
Parte della giurisprudenza[17] invece ritiene che gli adempimenti traslativi andrebbero ricondotti alla categoria del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente[18]. In tale prospettiva l’esecuzione della prestazione di dare accederebbe in ogni caso ad una vicenda contrattuale, idonea al trasferimento della proprietà immobiliare, in conformità alla necessaria contrattualità che rispetto a tale ultimo fine sembra esser imposta dall’art. 1376 c.c. Per effetto di tale qualificazione l’esecuzione dell’obbligazione di dare assumerebbe natura di proposta di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, con la conseguenza che il perfezionamento della fattispecie passa attraverso il mancato rifiuto dell’oblato. Nemmeno tale tesi convince, giacché nell’ipotesi di rifiuto da parte di quest’ultimo il debitore non saprebbe come liberarsi dall’obbligo di dare in precedenza assunto.
Una quarta prospettazione[19] invece qualifica l’adempimento traslativo in termini di atto di adempimento solvendi causa ed in quanto tale avente natura non negoziale, stante la sua doverosità. 
2. L’ammissibilità della figura
Così ricostruito il panorama dottrinario e giurisprudenziale in merito alla controversa figura dell’adempimento traslativo, è possibile procedere alla risoluzione della vexata quaestio afferente all’astratta ammissibilità della fattispecie in analisi, anche attraverso la confutazione degli argomenti addotti dalle tesi dianzi indicate nel senso dell’inammissibilità.
Tra questi ultimi è stato in precedenza evocato quello che fa leva sul principio del consenso e dunque sulla necessaria contrattualità che dovrebbe assistere qualsivoglia trasferimento immobiliare, cui si salda il principio cristallizzato all’art. 922 c.c., in forza del quale la proprietà può acquistarsi a titolo derivativo per effetto di contratti[20]. Al riguardo occorre chiedersi se il pagamento traslativo possa derogare ai suindicati principi.
Per quanto concerne il principio consensualistico, l’ammissibilità di una deroga passa attraverso la valorizzazione della ratio del principio de quo, funzionale ad agevolare la circolazione della ricchezza, tramite il superamento del sistema di origine romanistico che fondandosi sulla scissione tra titulus e modus adquirendi, rendeva più complesso il trasferimento dei beni. Ulteriore argomento volto a suffragare la derogabilità del principio del consenso traslativo di cui all’art. 1376 c.c. risiede nella considerazione che lo stesso non costituisce un principio assoluto e come tale inderogabile. A sostegno di tale affermazione di principio può rilevarsi che nell’ipotesi di conflitto tra più aventi causa non opera il principio prior in tempore potior in iure ma quello della priorità del possesso di buona fede del bene, se mobile, e della priorità della trascrizione[21] del titolo, nell’ipotesi di trasferimenti immobiliari[22].
Così ridimensionata la portata del principio del consenso traslativo, occorre trovare un ancoraggio normativo al negozio di pagamento traslativo che consenta al medesimo di derogare al principio de quo, consentendo dunque una scissione tra titulus e modus. Muovendo dalla natura atipica, dalla struttura unilaterale e dall’effetto traslativo di tale negozio, la prima norma a rilevare in tal senso è l’art. 1324 c.c. che consente, nei limiti della compatibilità, di applicare ai negozi unilaterali tra vivi e a contenuto patrimoniale le norme sui contratti.
Dall’atipicità del negozio di adempimento traslativo invece discende, in forza del prefato art. 1324 c.c., l’applicabilità del c. 2 art. 1322 c.c. In particolare, tale disposizione, non distinguendo tra contratti ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori[23], consente di conferire cittadinanza giuridica alla fattispecie in analisi[24], beninteso a condizione che la stessa sia diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela.
In tale prospettiva ricostruttiva non sarebbero di ostacolo all’ammissibilità del negozio di adempimento traslativo i principi di tassatività e tipicità dei diritti reali[25], operanti rispettivamente sul piano del tipo e del contenuto degli stessi, precludendo ai privati non solo di creare diritti reali diversi e ulteriori rispetto a quelli espressamente disciplinati dalla legge, ma anche di modificare il contenuto essenziale dei singoli diritti reali. La funzione dei suesposti principi è sia impedire che i privati possano moltiplicare limiti e vincoli che potrebbero comprimere i poteri del proprietario, sia tutelare i terzi che volendo acquisire la titolarità del diritto reale sul bene, devono esser posti nella condizione di conoscere con esattezza i vincoli che gravano su di esso[26].
Dal che si desume che da tali principi non derivano preclusioni in ordine ai modi di trasferimento della proprietà, che ben può avvenire, con l’osservanza dei succitati limiti di cui al c. 2 art. 1322 c.c., tramite negozi atipici, come il negozio di adempimento traslativo. Né sembra ostare a tale conclusione interpretativa la lettera dell’art. 922 c.c., che contempla un espresso riferimento ai contratti quale veicolo di trasferimento della proprietà, dovendo tale norma esser coordinata con il succitato art. 1376 c.c. e costituendo il contratto in ogni caso species della più ampia categoria del negozio giuridico. Sulla base di tali premesse, ben può profilarsi un’interpretazione estensiva della locuzione contratti di cui all’art. 922 c.c., al fine di ricomprendere nella medesima anche il negozio di pagamento traslativo.
3. La natura dell’adempimento traslativo e la sua struttura
Una volta appurata la generale ammissibilità della figura dell’adempimento traslativo sulla base delle suindicate coordinate interpretative, occorre chiedersi se tale fattispecie abbia natura negoziale o meno. La risoluzione della vexata quaestio si ricollega alla generale discussione circa la natura dell’adempimento, su cui la dottrina è divisa[27].
Al riguardo occorre rilevare che una prima tesi[28] qualifica l’adempimento come mero fatto, con conseguente irrilevanza della volontà del solvens sia rispetto al comportamento adempiente che agli effetti dell’adempimento stesso. Per una seconda corrente interpretativa[29] invece l’adempimento costituisce atto dovuto non negoziale in quanto strutturalmente connotato da causa solvendi. Con la conseguente rilevanza dell’animus (solvendi) rispetto al comportamento adempiente obiettivamente considerato.
Una terza tesi[30] invece rileva che l’adempimento può assumere forme diverse a seconda del contenuto della prestazione. Sotto tale profilo, se quest’ultima consiste in un non fare, l’adempimento consiste in un fatto. Se invece si concreta in un dare o in un fare materiale rileva come atto. Infine, se la prestazione consiste in un’attività giuridica, come il compimento di un negozio di trasferimento, l’adempimento assume natura negoziale.
Sulla scorta di tali premesse generali, e tenuto conto che l’adempimento traslativo si concreta nel compimento di un’attività giuridica consistente in un trasferimento immobiliare, è preferibile propendere per la natura negoziale del medesimo, che non ne smentisce per ciò solo la doverosità.
Così ricostruita la natura del negozio di pagamento traslativo, occorre delinearne componenti strutturali e requisiti di validità.
In ordine alla struttura, il negozio di pagamento traslativo si profila quale negozio con causa esterna[31], costituita dal rapporto da cui deriva l’obbligo di dare che tramite il negozio de quo viene adempiuto. Da tale inquadramento consegue che componente essenziale di tale negozio è l’expressio[32] della causa esterna[33], la cui mancanza determinerebbe l’improduttività ab origine dell’effetto traslativo[34]. Nell’ipotesi invece di invalidità o risoluzione del rapporto che funge da causa esterna al negozio di adempimento traslativo le prestazioni di dare effettuate in esecuzione dell’obbligo di dare in precedenza assunto divengono indebite[35], con conseguente ripetibilità delle stesse[36].
