Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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Sostenere le start-up: gli incubatori certificati

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 88
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Abstract

Con la legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (di conversione del Decreto Legge Crescita 2.0) è stato sviluppato il quadro normativo organico delle start-up ed è stata introdotta un´ulteriore figura imprenditoriale, il c.d. "incubatore di start-up certificato".

Parole chiave sostenere · start-up · incubatori · certificati

Gli incubatori di start-up innovative certificati, detti anche semplicemente incubatori certificati, sono società che mettono a disposizione degli imprenditori luoghi di lavoro e strumenti idonei, nonché la loro esperienza e preparazione professionale, al fine di  favorire il rapido sviluppo di idee ad alto potenziale economico. Il compito di tali imprese è quello di sostenere e accompagnare lo sviluppo delle start-up dal concepimento dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione di una società e offrendo loro sostegno operativo e manageriale.

Dall'emanazione del decreto, tale figura imprenditoriale è cresciuta sensibilmente e con essa sono aumentate anche le disposizioni che la riguardano. Ad oggi, oltre che all'art. 25 della suddetta legge, bisogna far riferimento anche al c.d. "Decreto Incubatori" (decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 febbraio 2013, recante “Requisiti incubatori di start-up innovative") ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E dell'11 giugno 2014 riguardante le "Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati".

La definizione di tale figura imprenditoriale si rinviene al quinto comma dell'art. 25 del decreto, secondo cui "l'incubatore certificato è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative".

La qualificazione di "incubatore certificato" si acquisisce mediante l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. Tale qualifica comporta l'applicazione di una disciplina speciale e di numerose agevolazioni, sostanzialmente corrispondenti a quelle previste per le "start-up innovative", con l'unica importante differenza che tali agevolazioni, nel caso di incubatore certificato non hanno durata limitata nel tempo, come invece avviene per le start-up innovative, ma sono applicabili fin quando l'incubatore sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

I requisiti richiesti, che devono essere autocertificati mediante dichiarazione sottoscritta  dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese sulla base di alcuni indicatori e valori minimi individuati dal Decreto Incubatori, sono tassativamente elencati dall’articolo 25, e precisamente, secondo il comma 5, gli incubatori devono:

a) disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;

c) essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) avere adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Al fine di mantenere l'iscrizione nell'apposita sezione speciale e, dunque, lo status di "incubatore certificato", cosi come per le start-up, anche l'impresa incubatrice deve, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, attestare con una dichiarazione depositata presso il registro delle imprese del rappresentante, il mantenimento del possesso dei requisiti sopracitati. L'obbligo sussiste anche nel caso in cui non vi siano aggiornamenti da segnalare (in tal caso sarà sufficiente confermare che le informazioni depositate sono aggiornate). In caso di perdita dei requisiti oppure in caso di mancata dichiarazione del possesso dei requisiti, l'incubatore certificato sarà cancellato entro sessanta giorni dalla sezione speciale del registro delle imprese, permanendo comunque l'iscrizione nella sezione ordinaria.

E' necessario precisare tuttavia che lo svolgimento, anche in modo professionale e sistematico, dell'attività di incubazione di start-up non costituisce un'attività riservata unicamente agli "incubatori certificati", potendo essere esercitata da qualsiasi soggetto. Il riconoscimento di incubatore certificato infatti, costituisce esclusivamente condizione per l'iscrizione nella relativa sezione del Registro delle Imprese e per accedere alle agevolazione societarie e fiscali.

(Alessia Gargione)

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ALESSIA GARGIONE, "Sostenere le start-up: gli incubatori certificati" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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