Sommario: 1. Il casus decisus; 2. Dell’art. 590 c.c. in generale; 3. Art. 590 c.c. e disposizioni lesive della legittima; 4. Della rinuncia tacita all’azione di riduzione: brevi note.
1. Il casus decisus
Nel 2006 si apriva la successione di Tizio, coniugato con Tizia e padre di Prima, Seconda e Terzo, regolata con testamento olografo del 2004, che veniva impugnato da parte della figlia Prima, la quale assumeva ch’esso fosse invalido o che comunque contenesse disposizioni lesive della sua quota di legittima.
Nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Milano si costituiva anche Tizia, sostenendo che le disposizioni testamentarie del de cuius prevedevano una sostituzione fedecommissaria nella quale ella era sostituita e la figlia Seconda istituita e chiedendo al giudice, per il caso in cui fosse il testamento fosse stato ritenuto invalido, di quantificare la quota che le spettava per legge, disponendone l’assegnazione in suo favore.
Con sentenza del 2011, il giudice di prime cure statuiva la validità del testamento, riconosceva la qualità di erede in capo a Seconda e procedeva a determinare la quota di legittima spettante a Prima.
Nelle more decedeva Tizia, al che Prima, quale sua erede, conveniva in giudizio Seconda, chiedendo che fosse accertata la quota di legittima spettante a detta de cuius sulla successione di Tizio.
A quel punto, con sentenza del 2018, il tribunale meneghino rigettava la domanda di Prima, ritenendo che Tizia, con le richieste precedentemente avanzate, avesse di fatto rinunciato a far valere i propri diritti di legittimaria rispetto alla successione del coniuge.
Nello specifico, atteso che nel precedente giudizio Tizia si era limitata a richiedere il riconoscimento dell’efficacia della sostituzione fedecommissaria che, a suo avviso, era contenuta nel testamento del defunto coniuge e, in subordine, in caso di invalidità della scheda testamentaria, la quantificazione della quota lei spettante ex lege e la conseguente attribuzione in suo favore senz’anche esercitare l’azione di riduzione, ad avviso del tribunale la stessa aveva di fatto rinunziato all’azione di riduzione.
Contro quest’ultima sentenza proponeva appello Prima, cui resisteva Seconda. La Corte di Appello di Milano, in riforma della decisione impugnata, accoglieva la domanda di riduzione. Ad avviso del giudice del gravame, di fatti, le domande proposte da Tizia nel primo giudizio di primo grado non potevano essere considerate quali tacite rinunce all’azione di riduzione, specie considerato il comportamento extragiudiziale di Tizia (la quale, nello specifico, per il tramite del proprio avvocato, aveva tra l’altro provveduto a richiedere a Prima il pagamento di una somma di denaro per la soddisfazione della propria legittima).
Contro la sentenza di secondo grado ricorreva per cassazione Seconda, sulla base di tre motivi.
Nonostante la ricorrente non lamentasse violazione dell’art. 590 c.c., la Corte ha comunque colto l’occasione per ribadire quale sia l’ambito applicativo della disposizione da ultimo citata.
2. Dell’art. 590 c.c. in generale
Il legislatore del 1942 ha dimostrato di non vedere “di buon occhio” il negozio inter vivos che, per la gravità del vizio che lo affligge, sia da considerarsi nullo, tanto che. l’art. 1423 c.c. dispone che il negozio nullo non possa essere convalidato, salvo che la legge preveda diversamente. La ratio di tale disposizione risiede molto probabilmente nella circostanza per cui, potendo le parti del negozio nullo procedere alla sua rinnovazione, non ha di regola particolarmente senso permetterne la convalida[1].
Diverso, e a ben vedere diametralmente opposto, è invece l’approccio che il conditor legis ha adottato relativamente al negozio testamentario: l’art. 590 c.c. [2], infatti, ammette coloro che vi hanno interesse[3] a procedere alla conferma delle disposizioni testamentarie nulla – nonché, ad avviso della tesi maggioritaria, alla convalida di quelle annullabili[4] –. L’istituto in parola, dunque, è certamente espressione del principio del favor testamenti[5].
3. Art. 590 c.c. e disposizioni lesive della legittima
Una questione sollevata da una parte, a dire il vero anche molto autorevole, della dottrina italiana[6] è quella della presunta estensibilità del rimedio di cui all’art. 590 c.c. anche alle disposizioni lesive della legittima: la conferma espressa o l’eventuale esecuzione spontanea delle stesse ad opera di chi sia a ciò legittimato impedirebbe quindi di metterle in discussione attraverso l’azione di riduzione.
Questa posizione, tuttavia, non è stata accolta dalla giurisprudenza di legittimità[7], la quale, come dimostra da ultimo la sentenza in commento, è invece di opinione completamente opposta. Secondo il giudice nomofilattico, infatti, l’art. 590 c.c. disciplina un rimedio che non è utilizzabile nel caso delle disposizioni lesive della quota di legittima per il semplice motivo che mentre l’articolo de quo fa espresso riferimento alle disposizioni testamentarie nulle (alle quali la dottrina prevalente ha accorpato anche quelle annullabili) quelle che ledono i diritti di riserva che la legge attribuisce ai legittimari non sono nulle né annullabili ma solo riducibili.
L’azione di riduzione, infatti, come dopotutto insegnano la migliore dottrina[8] e la giurisprudenza[9], non è un’azione di nullità, neppure relativa. Le disposizioni testamentarie e gli atti di liberalità lesivi della legittima posti in essere dal de cuius, come precisato già supra, non sono invalidi, ma solo riducibili, ragione per la quale essi non possono essere fatti oggetto di conferma (o convalida) ai sensi dell’art. 590 c.c., ma soltanto di un’azione, quella di riduzione, volta non a determinarne la totale inefficacia erga omnes ma solo l’inefficacia relativa nei confronti del legittimario che abbia agito vittoriosamente in riduzione, il quale, per reintegrare la propria quota di legittima, potrà attingere ai beni oggetto delle disposizioni impugnate fino a concorrenza dei propri diritti.
4. Della rinuncia tacita all’azione di riduzione: brevi note
Nonostante il più importante principio di diritto rinvenibile nella sentenza in commento sia quello riguardante l’istituto di cui all’art. 590 c.c., nel caso sottoposto all’attenzione degli ermellini si discuteva non tanto della confermabilità di disposizioni lesive di legittima quanto della rinuncia all’azione di riduzione e in particolare del se nell’aver incardinato un giudizio senza richiedere la riduzione delle disposizioni lesive della legittima, ma solo il riconoscimento dell’efficacia della sostituzione fedecommissaria asseritamente contenuta nella scheda testamentaria e, in subordine, in caso di invalidità del testamento stesso, l’attribuzione della propria quota legittima, procedendo poi all’esercizio dell’azione predetta soltanto in un successivo e separato giudizio, fosse insita un’implicita rinunzia all’azione di riduzione.
Sia quindi concesso spendere in merito qualche parola.
Ad esito dei giudizi di primo e secondo grado la Cassazione, investita della questione, ha ritenuto – a mio avviso in maniera condivisibile – che il non aver sin da subito esperito azione di riduzione non potesse essere interpretato quale implicita rinuncia alla stessa, ma fosse da leggere come una semplice scelta processuale.
La decisione è dotata di intrinseca coerenza logica: l’attribuzione di una quota di d’eredità inferiore alla legittima (al lordo dell’imputazione ex se) è presupposto indispensabile per l’esperimento di un’azione di riduzione, per cui la richiesta dell’attrice in primo grado di attribuzione della quota legale, per poi procedere alla sua esatta quantificazione e alla valutazione circa l’eventuale lesione dei suoi diritti di riserva e quindi all’esperimento, in separata sede, dell’azione di riduzione, lungi dal poter valere come rinuncia all’azione di riduzione, dimostra anzi una certa padronanza della materia successoria ed è dotata di coerenza giuridica e processuale.
Corretta è dunque, a parere di chi scrive, la decisione della Suprema Corte nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento processuale di Tizia non integrasse una rinuncia all’azione di riduzione, ma solo una scelta di tipo processuale, con la conseguenza che Seconda, quale sua erede, fosse legittimata a reclamarne in giudizio la quota che la legge le riservava.
