Sommario: 1. La deroga ai principi di unità ed universalità della legge applicabile alle successioni transnazionali, la rinnovata posizione della Corte di legittimità; 2. La disciplina delle successioni per causa di morte secondo le disposizioni di diritto internazionale privato italiano; 3. L’impatto della scissione successoria sulla tutela dei legittimari nell’ordinamento italiano: il calcolo delle quote di riserva; 3.2 Segue: lesione dei legittimari, effetti dell’azione di riduzione e oggetto della collazione secondo la scissione successoria; 4. Conclusioni. Le incoerenze sistematiche della deroga all’unità della lex successionis: il ruolo dirimente dell’ordine pubblico (internazionale?).
1. La deroga ai principi di unità ed universalità della legge applicabile alle successioni transnazionali, la rinnovata posizione della Corte di legittimità
Con la sentenza n. 2867 del 5 febbraio 2021[1], la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata sui principi di unità e universalità della legge applicabile alle successioni transnazionali elaborando, in materia un rinnovato orientamento in base al quale il nostro ordinamento riconosce cittadinanza giuridica alla scissione dello statuto successorio. Secondo i giudici – chiamati a risolvere una controversia avente ad oggetto la devoluzione di un’eredità transfrontaliera, disciplinata ratione temporis dalla L. 218/1995 – per effetto del combinato disposto degli artt. 13 e 46 della medesima, qualora una successione presenti elementi di estraneità che la colleghino ad un ordinamento straniero, essa potrebbe essere disciplinata da legislazioni di diversi ordinamenti nazionali. Ammettendo in tal modo la deroga ai principi di unità e universalità della lex successionis[2], che caratterizzano l’ordinamento giuridico italiano e che paiono esser presenti anche nelle vigenti norme di conflitto[3].
Più nello specifico gli ermellini, all’esito di un excursus interpretativo che vede protagonista il meccanismo del rinvio, concludono che: «[…]Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari».
Secondo il dictum giudiziale quindi, l’operatività delle predette norme può comportare una vera e propria “frammentazione” del fenomeno successorio che determina non solo lo smembramento del patrimonio del de cuius in (due, o a seconda dei casi, più) masse patrimoniali distinte e sottoposte a regole sostanziali e processuali di due diversi ordinamenti nazionali, ma altresì la totale incomunicabilità delle due successioni così formate[4].
Così opinando le toghe oltre ad ammettere l’applicabilità di più leggi alla medesima successione, si spingono ad affermare che in alcune circostanze l’operatività delle disposizioni di diritto internazionale privato può originare per il medesimo de cuius due successioni indipendenti tra loro provocando la cosiddetta scissione dello statuto successorio[5].
Considerata la situazione di diritto delineata dall’intervento giurisprudenziale de quo, il presente contributo ha l’obiettivo di analizzare la concreta applicazione del principio fissato dalla sentenza interrogandosi sugli effetti sostanziali della scissione successoria sulle modalità di calcolo delle quote dei legittimari e sulla disciplina avente ad oggetto la loro tutela; problemi che, come si vedrà infra, possono ripresentarsi anche in successioni transfrontaliere regolate dalla normativa comunitaria.
Soffermandoci inoltre sulle conseguenze derivanti dell’esperimento dell’azione di riduzione rispetto agli atti di liberalità effettuati in vita dal de cuius, si avrà modo di mettere in evidenza l’irragionevolezza dei risultati ai quali può condurre l’applicazione pratica del principio di diritto fissato dalla Corte di legittimità.
2. La disciplina delle successioni per causa di morte secondo le disposizioni di diritto internazionale privato italiano
Ogni qual volta il giurista o l’operatore del diritto – come nel caso in esame – siano alle prese con una fattispecie che presenti elementi di estraneità, il primo nodo da sciogliere è quello relativo all’ l’individuazione del diritto ad essa applicabile.
Tale adempimento viene eseguito tenendo conto dei cd. criteri di collegamento[6] che, oltre ad essere un elemento essenziale della norma di conflitto, costituiscono il «mezzo tecnico»[7] attraverso il quale le disposizioni di diritto internazionale individuano il diritto applicabile al caso di specie, che può coincidere con la legge interna oppure con la legge di un altro ordinamento giuridico con cui la fattispecie risulti avere un legame più significativo.
Per ciò che concerne i fenomeni successori transfrontalieri, la vigente normativa di conflitto è rappresentata dal Reg. UE 4 luglio 2012, n. 650 che regola tutte le successioni mortis causa aperte sul territorio di uno degli Stati membri a decorrere dal 17 agosto 2015, anche in caso di de cuius extracomunitario.
La normativa europea ha determinato l’automatica disattivazione delle disposizioni di diritto internazionale privato dettate ex l. 31 maggio 1995, n. 218 in materia successoria[8].
Ciononostante il caso al vaglio della Corte, concernendo una successione apertasi anteriormente al suddetto termine risulta ratione temporis sottoposto al superato art. 46 ex l. 218/95 in base al quale i giudici hanno stabilito che il diritto applicabile alla fattispecie è quello vigente in Inghilterra, Stato del domicile del de cuius al momento del decesso.
È però doveroso precisare che l’applicabilità della vecchia disciplina non confina nel passato i problemi affrontati dai giudici; come sostenuto da autorevole dottrina[9] infatti le medesime questioni potrebbero ripresentarsi «mutatis mutandis» anche in fattispecie sottoposte alla disciplina comunitaria a seguito dell’operatività del rinvio disciplinato dall’art. 34 del Reg. UE 650/2012[10].
A seguito di tale operazione, le disposizioni di diritto internazionale privato non esauriscono la loro funzione, in quanto l’applicazione della legge[11] così individuata può a sua volta determinare un rinvio alle fonti normative di un altro Stato, che, a seconda dei casi, può essere lo Stato di partenza – in cui si è manifestata la fattispecie transfrontaliera – oppure un terzo Stato; ipotesi rispettivamente definite di “rinvio indietro” e “rinvio oltre” o “altrove”[12].
In dettaglio, al manifestarsi della prima ipotesi di rinvio l’operatività del meccanismo è ammessa in ogni caso in quanto favorisce l’applicazione della legge italiana; per effetto del rinvio oltre, invece, ai sensi dell’art. 13 delle norme di d.i.p., l’applicazione del diritto del terzo ordinamento giuridico richiamato è ammessa solo ove lo Stato di riferimento «accetti il rinvio», non richiamando a sua volta l’applicazione della legge di un altro paese. Il “rinvio altrove” è quindi ammesso nei limiti in cui determini la fissazione in modo definitivo della legge applicabile alla fattispecie.
Orbene, la successione transfrontaliera esaminata dalla Corte dà vita ad un’ipotesi di rinvio indietro “parziale”: per effetto della legge inglese infatti una sola parte del patrimonio (rectius: successione) del de cuius – rappresentata dall’insieme dei beni mobili – può essere sottoposta al diritto materiale anglosassone; la restante massa patrimoniale – composta dai beni immobili – va invece regolata secondo la lex rei sitae, richiamata con un rinvio indietro.
Inoltre secondo l’orientamento formulato dai giudici il rinvio (parziale) operante nella fattispecie non determina una semplice ipotesi di concorrenza di due diverse legislazioni sulla medesima successione; l’applicazione delle norme di conflitto ha invero un impatto molto più dirompente per la successione transfrontaliera che subisce una “scissione” giuridica e materiale ad esito della quale al medesimo de cuius sono riferibili due successioni distinte e separate, ognuna regolata da proprie regole formali, sostanziali e processuali, fenomeno che in verità sembra andare ben oltre un’ ordinaria forma di depéçage[13].
L’impostazione giurisprudenziale pur sembrando coerente con l’impianto e la ratio dell’ordinamento internazional-privatistico è tuttavia – secondo il pensiero di autorevole dottrina[14] – costruita sul travisamento dell’operatività dell’istituto del rinvio; ed è proprio tale “svista” a rappresentare l’origine di soluzioni applicative foriere di potenziali violazioni di alcuni principi generali dell’ordinamento positivo.
Si rammenta infatti che allorquando sia richiamata l’applicazione di una legge straniera, quest’ultima ricomprende le disposizioni di conflitto “autoctone”, pertanto, se sulla base delle medesime, l’ordinamento straniero richiamato sottopone la fattispecie al diritto dello stato di partenza non si verifica tecnicamente un doppio rinvio[15]. La fattispecie è in tale ipotesi regolata dalla sola legge oggetto di richiamo, quindi il ricorso al diritto italiano per la regolamentazione di taluni aspetti deve essere inteso come una naturale modalità operativa dell’unica legge applicabile alla successione.
Nel panorama delle vicende successorie transfrontaliere, altra questione di rilievo da affrontare è quella relativa alla tutela dei legittimari richiamata dalla clausola di cui all’ art. 46 co. 2, ex l. 218/1995.
Tale disposizione ha lo scopo di salvaguardare i diritti riservati ai legittimari del de cuius, cittadino italiano, che attraverso una professio iuris[16], ricorrendone i presupposti, decida di sottoporre la propria successione al diritto materiale di un ordinamento diverso da quello italiano. In effetti nonostante la facoltà di scelta riconosciuta al testatore sulla propria successione, il legislatore si è preoccupato di tutelare le prerogative dei cd. riservatari.
Sebbene la ratio antielusiva che sottende la disposizione sia chiara, non altrettanto limpida sembra esserne la natura giuridica ed il quantum della limitazione. Ci si è domandati infatti se – in presenza di diritti dei legittimari – la successione sia totalmente sottratta alla legge straniera scelta dal de cuius oppure quest’ultima sia applicabile nella misura in cui non vengano lese le disposizioni riguardanti la quota indisponibile.
A tal proposito vi è da segnalare che mentre la giurisprudenza[17] e una corrente di pensiero dottrinale[18] hanno a lungo considerato la tutela dei legittimari espressione dell’ordine pubblico, altra dottrina[19] ha invece qualificato tali disposizioni come norme di applicazione necessaria.
Le due qualificazioni, sussumibili rispettivamente sub artt. 16 e 17 ex l. 218/1995, nonostante la diversità giuridica, sortirebbero entrambe l’effetto di escludere l’applicazione della legge straniera all’intera successione[20].
Di diverso avviso è invece una dottrina[21] intermedia la quale, in aderenza alla giurisprudenza più recente e ormai maggioritaria, considera eccessivo l’inquadramento sopra proposto[22] e ritiene che le norme poste a tutela dei legittimari abbiano natura inderogabile solo sul piano interno. Esse pertanto pur essendo indisponibili alle parti non costituiscono un ostacolo alla totale operatività della legge straniera oggetto dell’optio legis.
In tal caso il giudice sarà chiamato al coordinamento della disciplina straniera applicabile alla successione per effetto della professio iuris, con la disciplina interna posta a tutela dei legittimari senza subordinare l’intera successione alla legge italiana.
Si verificherebbe così un’ipotesi di depéçage successorio e la concorrenza di due leggi regolatrici: quella straniera applicata in generale alla fattispecie per l’operare delle disposizioni di d.i.p., e la legge italiana, impiegata esclusivamente per tutelare la posizione degli eredi necessari, in deroga al principio di unità della legge applicabile alla successione.
Ebbene, considerando che la protezione dei legittimari assicurata dal diritto italiano non può pregiudicare l’applicazione della legge straniera, va ora analizzata la portata degli effetti applicativi della successione necessaria in relazione alle vicende che hanno interessato il patrimonio del de cuius prima della sua dipartita nella specifica ipotesi di “scissione” successoria delineata dalle Sezioni Unite, tenendo conto del fatto che, come detto, i fenomeni analizzati possono coinvolgere anche le successioni transfrontaliere sottoposte al Reg. UE 650/2012.
3. L’impatto della scissione successoria sulla tutela dei legittimari nell’ordinamento italiano: il calcolo delle quote di riserva
Come noto, l’ordinamento italiano appartiene a quella grande famiglia di sistemi giuridici[23] che, in materia successoria, riconosce al coniuge ed ai parenti più prossimi al de cuius altrimenti definiti “legittimari” un trattamento di favore, riservando loro una quota di eredità o altri diritti[24] relativi al patrimonio del defunto.
Quota di eredità[25] detta anche “indisponibile” proprio in ragione dell’impossibilità per il medesimo ereditando di disporre in favore di soggetti diversi dai legittimari di tale porzione del suo patrimonio[26].
Nella categoria dei legittimari rientrano ex art. 536 cod. civ., secondo ordini e regole diverse, il coniuge[27], i figli e gli ascendenti del defunto.
Sul piano quantitativo, l’ammontare della quota di riserva ad essi spettante è determinato in proporzione al patrimonio “riunito” del de cuius, calcolato secondo le regole dettate dall’art. 556 cod. civ. che dispone la cd. riunione fittizia delle sostanze patrimoniali del defunto.
Detta operazione va condotta – secondo la formula (relictum-debita)+donatum[28] – partendo in primo luogo dal computo del patrimonio lasciato dal de cuius all’apertura della successione al quale, dopo essere sottratto il valore dei debiti ereditari, si aggiunge il valore di tutte le liberalità (collazionabili ed imputabili)[29] effettuate in vita dal de cuius.
Così fissata la base di calcolo, su di essa vengono poi determinate le quote dei legittimari, che, nel loro complesso, non possono mai ammontare ad un valore superiore ai ¾ del patrimonio riunito; evincendosi da ciò che all’ereditando è sempre garantita la disponibilità di almeno ¼ di tutte le proprie sostanze[30].
Ebbene, considerata l’inderogabilità di tale modus procedendi, ci si chiede ora quali siano le conseguenze che la prassi si trova ad affrontare quando è chiamata all’applicazione della citata disciplina codicistica nel caso di una successione scissa secondo i parametri dettati dalle Sezioni Unite.
In concreto, seguendo il ragionamento caratterizzante l’iter motivazionale della pronuncia, l’operatore di diritto, accertatosi che una successione transnazionale, secondo le norme di conflitto, è disciplinata alla legislazione di due diversi ordinamenti la cui applicazione determina la frammentazione sostanziale e giuridica del patrimonio del de cuius in più masse patrimoniali oggetto di «distinte successioni», deve abbandonare il meccanismo del tradizionale depéçage in base al quale si verificherebbe un fenomeno di mera concorrenza di diverse leggi nazionali sulla medesima trasmissione mortis causa dell’unica massa patrimoniale del defunto.
Di fatto, corollario della scissione dello statuto successorio, come espressamente precisato dalla Corte, è l’autonomia della regolamentazione delle due successioni e la nascita di un “doppio binario” governato dal principio di incomunicabilità delle due masse patrimoniali.
Con riferimento quindi alle operazioni di calcolo supra richiamate, qualora di debba tener conto della prospettata indipendenza della successione italiana da quella straniera, si desume che nella determinazione della quota di eredità riservata ai legittimari saranno compresi i soli beni appartenenti alla massa successoria regolata dalla lex rei sitae, con esclusione di tutto ciò che è devoluto secondo la normativa straniera.
Alla fine di tale procedimento mentre il relictum risulterebbe costituito in via esclusiva dal compendio patrimoniale sito in Italia, nulla dovrebbe cambiare in riferimento al calcolo del cd. donatum che, avendo ad oggetto operazioni aventi titolo diverso dalla devoluzione mortis causa, non sembra essere interessato in alcun modo dalla scissione successoria[31].
Appare evidente come l’impostazione seguita dai giudici calata nella prassi operativa è foriera di conseguenze che – come si vedrà in appresso – danno il via ad un effetto domino il cui risultato finale è la potenziale violazione di principi generali dell’ordinamento gius-privatistico italiano.
3.2 Segue: lesione dei legittimari, effetti dell’azione di riduzione e oggetto della collazione secondo la scissione successoria
Per avere contezza dell’impatto della deroga ai principi di unicità e universalità della lex successionis sul sistema successorio e contrattualistico italiano, è doveroso partire da una sommaria disamina degli effetti reali caratteristici dei mezzi di tutela apprestati dall’ordinamento italiano ai legittimari lesi o pretermessi[32].
All’apertura della successione, una volta determinata la quota di riserva spettante ad ogni singolo legittimario, ci si preoccupa solitamente di verificare se e come il riservatario sia stato soddisfatto[33]; ai fini di tale accertamento per il riempimento della quota di legittima si tiene conto di quanto ricevuto dal legittimario mortis causa e delle liberalità inter vivos di cui è stato beneficiato dal de cuius; attribuzioni liberali che, eccetto i casi in cui vi sia stata dispensa, sono imputate alla quota di legittima secondo il loro valore (venale)[34] all’apertura della successione[35].
In tal modo il legislatore riconosce alle liberalità elargite dall’ereditando ai suoi legittimari una funzione anticipatoria[36] dell’attribuzione successoria ai medesimi spettante ex lege.
Ciò considerato, se all’esito di tale attività di imputazione il riservatario si ritrovi ad aver subìto una lesione quantitativa, è legittimato ad agire in giudizio al fine di reintegrare quanto ad egli spettante ex lege.
Come noto, il rimedio esperibile dal legittimario leso è l’esercizio dell’azione di riduzione[37], azione diretta a ridurre proporzionalmente ogni attribuzione fatta dal de cuius per spirito di liberalità, sia essa mortis causa o inter vivos.
Ebbene, volgendo l’attenzione al petitum ed agli effetti dell’azione in parola, va evidenziata la minuzia della disciplina in relazione alle modalità e all’ordine tassativo secondo cui vanno ridotte le disposizioni lesive della quota di riserva. La ratio di tale specificità sta nella volontà di preservare la stabilità degli atti di disposizione patrimoniale e di garantire l’irrevocabilità della volontà contrattuale.
Nel dettaglio con gli artt. 553 e ss. cod. civ. il legislatore ha fissato un ordine in base al quale le donazioni «non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento» e, qualora il de cuius abbia disposto del proprio patrimonio con più atti di donazione, esse «si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori». La tassatività normativa mira ad evitare che il testatore, a mezzo del negozio testamentario, eluda arbitrariamente il principio di irrevocabilità delle donazioni.
Riprendendo ora la fattispecie oggetto della pronuncia in commento, dal combinato disposto del principio di separazione delle successioni fissato dalla Corte con l’applicazione delle norme appena analizzate, prendono vita conseguenze operative ricche di contraddizioni sistematiche.
In primo luogo va segnalato il decremento effettivo della base di calcolo delle quote spettanti ai legittimari che vengono computate su un patrimonio diviso[38] piuttosto che riunito[39]. La seconda criticità consiste invece nella non improbabile ipotesi di una lesione “in astratto” della riserva di qualche legittimario, non corrispondente ad una diminuzione patrimoniale effettiva.[40]
In effetti il legittimario “leso” per la legge italiana potrebbe essere stato soddisfatto delle proprie ragioni con attribuzioni derivanti dalla successione straniera, attribuzioni che – secondo il citato principio di incomunicabilità – non possono essere prese in considerazione ai fini della devoluzione del patrimonio relitto secondo la lex rei sitae.
Ma v’è di più, in ossequio alla netta separazione delle successioni delineata dalle Sezioni Unite, il riservatario, leso solo secondo la legge interna, è legittimato ad agire in riduzione contro i beneficiari della massa “italiana”; egli pertanto oltre a poter rendere inefficaci le disposizioni testamentarie lesive della legittima, in ipotesi di incapienza, potrà aggredire le donazioni elargite in vita dal de cuius.
È possibile quindi riscontrare che le conseguenze applicative di una scissione dello statuto successorio che non sia aperta ad alcun tipo di comunicazione tra le due masse possono mettere a rischio la coerenza sistematica dell’assetto ordinamentale interno: di fatto l’esclusione dei beni facenti parte della successione straniera potrebbe determinare un’inammissibile compressione quantitativa della quota disponibile del de cuius, traducendosi de iure in una significativa violazione della libertà testamentaria; inoltre l’immediato effetto di tale compressione – come detto – sarebbe la riducibilità delle liberalità fatte dal de cuius.
Tale ultima conseguenza sembra essere quella che presenta il maggior vulnus giuridico; non va infatti trascurato che il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione costituisce la causa principale dell’instabilità degli acquisti aventi provenienza donativa. Pertanto con la scissione delle successioni si riconoscerebbe in capo al legittimario il diritto di ridurre (contr)atti di donazione ordinariamente non aggredibili.
Da ultimo va sottolineato che un ricalcolo della quota di legittima dettato dalla esclusione della massa di beni appartenente alla successione straniera potrebbe impingere il divieto di cui all’art. 549 cod. civ. anche in assenza di effettivi presupposti di fatto[41].
Ulteriore interrogativo sollevato dall’impostazione giudiziale concerne la determinazione dell’oggetto della collazione[42].
Vi è da chiedersi infatti se il notaio incaricato di procedere alla divisione della comunione ereditaria avente ad oggetto la massa di beni regolata dalla legge italiana, nell’attività di calcolo della massa comune debba considerare ai sensi degli artt. 737 e ss. cod. civ. oggetto di collazione anche i beni ricevuti dai condividenti per effetto della devoluzione della successione della massa regolata dalla legge straniera.
Sul punto l’art. 737 cod. civ., prevedendo che «i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati», sembra riferirsi espressamente alle liberalità inter vivos ricevute dai condividenti e non anche alle attribuzioni mortis causa.
Risulta evidente che tale disposizione sia stata redatta ritenendo “unico” il compendio ereditario da dividere, in ossequio al principio di unità della delazione e più in generale del fenomeno successorio, il legislatore non ha quindi prospettato l’ipotesi di un’eventuale scissione della successione, e della conseguente duplicità di masse da dividere o di delazioni.
Si aggiunga inoltre che la qualificazione dei beni ricevuti in forza della successione straniera come liberalità del defunto, sarebbe un’operazione ermeneutica priva di un valido fondamento giuridico il cui effetto risulterebbe in controtendenza con quanto stabilito dalle toghe: la cd. metaforica “finestra” da cui far rientrare ciò che la sentenza delle Sezioni Unite ha fatto uscire dalla “porta” della «scissione» successoria.
4. Conclusioni. Le incoerenze sistematiche della deroga all’unità della lex successionis: il ruolo dirimente dell’ordine pubblico (internazionale?)
Come visto fin’ ora la deroga ai principi di unità ed universalità della successione alle prese con la prassi operativa dà vita a fenomeni incongruenti con diversi principi ispiratori dell’ordinamento giuridico italiano, che fanno sorgere non pochi dubbi riguardo la sua piena applicabilità.
In particolare è la disciplina relativa alla tutela dei legittimari che, quando viene applicata alla successione italiana, genera un “effetto domino” che travolge non solo il patrimonio relitto, ma anche il donatum del de cuius e mette – di riflesso – in discussione interessi e diritti di soggetti estranei al fenomeno successorio, che in una situazione puramente interna sarebbero esposti a situazioni quanto meno prevedibili.
Di sicuro, l’effetto collaterale maggiormente preoccupante è rappresentato dalla violazione del principio di irrevocabilità della donazione e dall’ instabilità degli acquisti aventi ad oggetto beni immobili di provenienza donativa, che ne deriva.
Instabilità provocata dalla possibilità – per l’attore che ha esperito vittoriosamente l’azione di riduzione – di agire contro gli aventi causa dai donatari ridotti con un’azione recuperatoria ad effetti reali, retroattivi e purgativi, che consente al legittimario di ottenere la piena e libera proprietà dei beni immobili donati dal de cuius[43] ex art. 561 cod. civ. infatti «gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso di cui il donatario o il legatario può averli gravati[…]».
Per tale ordine di ragioni appare evidente l’utilità di un intervento ermeneutico che conferisca maggior coerenza all’impostazione giurisprudenziale e tenda al superamento delle problematiche evidenziate.
Per ciò che invece concerne il pericolo di compressione della quota disponibile, che costituisce il prius logico dei prospettati problemi applicativi, una soluzione utile a riequilibrare le posizioni lese dall’applicazione del principio di autonomia normativa delle successioni scisse potrebbe essere individuata proprio nella disciplina dell’azione di riduzione.
L’art. 564 cod. civ. infatti annovera tra le condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione, l’obbligo per il legittimario-attore di imputare alla sua porzione «i legati a lui fatti».
Orbene, un’interpretazione estensiva della disposizione che ritenga sussumibili nella fattispecie le attribuzioni mortis causa derivanti dalla successione “straniera”, permetterebbe l’adozione di una soluzione perequativa che in concreto obblighi il legittimario che agisce in riduzione a tener conto di quanto già ricevuto in occasione della successione scissa, regolata dalla legge straniera. Tale soluzione, seppur coerente con la ratio legis che anima la disposizione normativa è tuttavia esposta a censure di carattere qualificatorio, sembra infatti azzardato classificare in modo indiscriminato come legato o – più in generale – come attribuzione a titolo particolare, quanto pervenuto al successore dalla massa “straniera” anche a titolo di eredità, o secondo altre fonti attributive aventi causa nella lex successionis estera.
Dalle implicazioni emerse dall’analisi fin’ ora condotta sembra opportuno evidenziare la totale distonia della decisione della Corte con una serie di orientamenti, anche di carattere legislativo, che, nel corso degli ultimi decenni, hanno attraversato e continuano ad interessare il sistema successorio italiano e non solo[44].
Tali orientamenti seguono una direzione “antipodica” a quella percorsa dalla Corte con la sentenza de qua, in quanto inclini da un lato, a ridimensionare la tutela dei legittimari, e dall’altro a garantire la maggiore stabilità possibile dei trasferimenti immobiliari con provenienza donativa.
Tutto ciò ci porta a segnalare – in aderenza a quanto già asserito da altra dottrina[45] – la presenza di ulteriori criticità che interessano la selezione degli argomenti valutativi e l’applicazione delle disposizioni di diritto internazionale privato da parte dei giudici.
Considerando infatti l’effettiva e sproporzionata lesione che la frammentazione successoria può de relato arrecare a diritti quesiti in modo stabile da soggetti estranei alla successione, vi è da chiedersi se la loro tutela possa rappresentare in punto di diritto una violazione dell’ordine pubblico il cui operare possa impedire l’ingresso[46] nell’ordinamento italiano di una deroga così netta al principio di unicità della successione.
Sul tema è bene precisare che quando l’art. 16 della l. 218/1995 dispone il limite dell’ordine pubblico all’applicazione della legge straniera, si riferisce all’ordine pubblico internazionale che va distinto da quello interno[47]; nel nostro caso – va ribadito – che oggetto del vaglio di conformità all’ordine pubblico internazionale non è la tutela dei legittimari; il punto infatti è stato già analizzato e risolto in modo negativo dalla migliore dottrina[48] e dalla stessa giurisprudenza[49]; né il rispetto del principio di unità ed universalità della successione[50]; nel ragionamento proposto una violazione dell’ordine pubblico è, a parere di chi scrive, rappresentata dalla deroga all’irrevocabilità postuma (ed unilaterale) di una liberalità e dalla lesione dei diritti acquistati in buona fede dai successivi aventi causa dal donatario che ne consegue, pertanto va valutato se detto assioma giuridico oltre a rappresentare un cardine del diritto privato interno[51], sia altresì espressione di un principio inviolabile generalmente riconosciuto su scala internazionale.
Ebbene seguendo l’impostazione esposta in dottrina[52] la valutazione di cui si discorre va condotta non in astratto ma, secondo gli elementi rintracciabili in concreto, e solo a seguito di un’attività di bilanciamento degli interessi coinvolti[53], impostazione che appare ignorata dai giudici nel caso de quo, che invece emettono una decisione la cui rigidità mal si adatta alla duttilità ed alla relatività del concetto di ordine pubblico internazionale[54].
Tuttavia, nonostante l’accennata relatività[55], per l’interprete esiste un punto di partenza stabile nel processo di valutazione della sussumibilità di un principio nel concetto di ordine pubblico internazionale. Tale punto di partenza è rappresentato dalla distinzione intercorrente tra i principi “tecnici” e i principi “fondamentali” di un ordinamento[56] : mentre i primi non hanno una portata assoluta, corrispondendo a norme che sono espressione di politica legislativa, i secondi costituiscono invece valori identificativi ed irrinunciabili di un ordinamento. Da ciò consegue la rilevanza meramente interna dei primi, eventualmente sacrificabili al cospetto di una legge straniera richiamata dalle norme di conflitto, e l’inderogabilità dei secondi che entrano così a far parte – dandogli forma – del concetto di ordine pubblico internazionale.
Pertanto a parere di chi scrive sembra coerente evidenziare e sostenere che il predetto limite dell’ordine pubblico, nel caso di scissione dello statuto successorio, secondo i rigidi dettami della Corte, possa ritenersi violato ogni qual volta si concretizzino le ipotesi supra analizzate in ragione di un’incompatibilità dei suddetti effetti collaterali con il principio costituzionale di tutela della proprietà privata ex art. 42 Cost., sicuramente sussumibile tra i principi sopra classificati «fondamentali», anche alla luce della protezione assicuratagli con dall’art. 1, prot. 1 CEDU.
Ammettere senza riserve che per effetto di regole successorie straniere sia indirettamente possibile rimettere in discussione gli acquisti effettuati da soggetti estranei al fenomeno successorio, significherebbe conferire al sistema circolatorio della ricchezza un grado di insicurezza giuridica in netto contrasto con il principio di certezza, stabilità delle pattuizioni e tutela della buona fede, determinando un’ingiustificata “mortificazione” della libera esplicazione dell’autonomia privata[57], che assume particolare rilevanza quando ad essere messi in pericolo sono gli scopi sociali costituzionalmente garantiti dall’esercizio della proprietà privata: si pensi al caso statisticamente più probabile in cui un immobile sia destinato ad essere l’abitazione principale di una famiglia o la sede degli affari economici da cui dipende la vita di un’impresa ed il diritto al lavoro dei suoi collaboratori.

Sul punto cfr. F. Mosconi, C. Campiglio, Diritto internazionale privato e processuale, I, Parte generale e obbligazioni, Milano, 2020, pp. 147 e ss.; L. Fumagalli, in op. cit., in Riv. Intern. Priv. e Process. ,1997, pp. 835 e ss.; R. Clerici, Articolo 46 (Successioni per causa di morte), in Riv. Dir. Intern. Priv. e Process., 1997, pp. 1134 e ss.