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Pubbl. Lun, 5 Set 2022
Sottoposto a PEER REVIEW

La qualificazione precontrattuale dei Non Disclosure Agreement: ragionevolezza dell´autonomia negoziale nella lex mercatoria

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Fabio Carchidi



Mediante disquisizioni relative al formante dottrinale e giurisprudenziale, il presente lavoro si propone di dimostrare quanto la qualificazione ambivalente e spesso ambigua dei c.c.dd. Non Disclosure Agreement sia in realtà risolvibile tramite l’ausilio di un criterio ordinatore quale logos della scienza giuridica: la «ragionevolezza», che non è mera ermeneutica bensì applicazione del fulcro sistematico e assiologico dell’ordinamento giuridico a prescindere dalla condivisione del modus cogitandi poiché la scienza dispiega la sua efficacia tramite la ricerca di una sintesi tra tesi e antitesi.


ENG

The pre-contractual qualification of NDA: reasonableness of contractual autonomy in the lex mercatoria

Through disquisitions relating to the doctrinal and jurisprudential formant, it is proposed to demonstrate how the ambivalent and often ambiguous qualification of the so-called Non-Disclosure Agreements can be resolved through the aid of an ordering criterion as the logos of legal science: the ”reasonableness”, which is not mere hermeneutics but the application of the systematic and axiological fulcrum of the legal system regardless of the sharing of modus cogitandi because science deploys its effectiveness through the search for a synthesis between thesis and antithesis.

Sommario: 1. Il perfettibile diritto dei cives nella funzione di medium tra interessi giuridici non sovrapponibili; 1.1. L’oggetto della disquisizione: gli accordi di riservatezza; 1.2. Necessità di un pluralismo metodologico alla luce delle normative nazionali e sovranazionali; 1.3. Qualificazione giuridica del fatto in luogo dell’ellitticità tra property rights e right to access; 2. Al di là della due diligence: i Non Disclosure Agreement, una prassi trascurata, ma valevole nella fenomenologia applicativa della lettera di intenti; 2.1. (segue) prosecuzione della qualificazione: analisi delle proposizioni prescrittive in materia di autonomia negoziale dal punto di vista sanzionatorio. Rilievo dell’inadempimento e profili risarcitori; 3. Ricostruzione di una precipua responsabilità precontrattuale dei Non Disclosure Agreement; 3.1 (segue) Condotta esimente enucleata dal formante giurisprudenziale: il reverse engineering. Misure di tutela; 4. Un prologo «ragionevole».

1. Il perfettibile diritto dei cives nella funzione di medium tra interessi giuridici non sovrapponibili

L’influenza del progresso tecnologico, ormai esponenziale, consente la comprensione di una sofisticazione sempre più rapida e trasmissiva di dati in svariate direzioni tanto che l’applicazione della logica matematica - posta a fondamento dell’elaborazione informatica – appartiene ai dati legislativi, giurisprudenziali, dottrinali nonché alla prassi extragiudiziaria.          

Un background - tra teoria e prassi hegeliane [1]– è valutato in maniera preponderante a partire dalla conoscenza storica, ivi comprese l’accezione quantitativa dei fenomeni con riferimento alla famiglia, all’impresa, alla cultura nonché alle correnti di pensiero per ciò che assurge l’ermeneutica e l’argomentazione.

L’espressione più chiara di quanto detto è enucleata nella definizione di autonomia contrattuale che nei suoi itinerari recenti ha permesso ulteriori modi di realizzare interessi correlati a esigenze del tessuto economico e sociale, dall’autonomia contrattuale dell’emergenza  all’autonomia contrattuale assistita ove l’attribuzione in surplus estrinseca la duplice ratio che aspira a conseguire: soddisfare le esigenze della lex mercatoria, ma tutelare il centro degli interessi giuridici posto a fondamento dello stesso rectius la persona e le sue informazioni.[2]           

Il presente lavoro, dunque, si prefigge l’obiettivo di chiarire, nei limiti delle diverse ideologie applicative sul tema, la posizione precontrattuale dei cc.dd. Non-disclosure agreement o NDA, pertanto le proposizioni prescrittive assumono l’importante funzione di medium tra persona e centrali produttive di capitale intellettuale ergo regolamentano anche la loro unione ordinamentale, o meglio, sé stesse; tale regolazione giuridica delle architetture comunicative è, quindi, autoproduzione del diritto.       

1.1 L’oggetto della disquisizione: gli accordi di riservatezza

La mediazione si serve di informazioni, di dati, costruisce la memoria che è conservazione dei cc.dd. personal data. Gli archivi e le conseguenti sofisticazioni dal sistema analogico a quello digitale rendono – nei limiti - indispensabile tale raccolta.[3]       

Esistono, nondimeno, dei limiti all’orizzonte potenzialmente ideale della trasmissione dei saperi, questi rientrano nei sistemi di protezione giuridica; assumono un rilievo eminente i vincoli contrattuali nei confronti delle persone che accedono ai dati riservati e.g. sotto forma di obblighi di riservatezza; nella prassi, questi ultimi, trovano una specifica nomenclatura ovverosia i Non-disclosure agreement o NDA, degli strumenti giuridici aventi la finalità di mantenere lo status di segretezza in ogni situazione nella quale sia necessario condividere informazioni riservate con soggetti esterni, le situazioni-tipo ipotizzate sono due, la prima è quella prodromica, qualora si tratti di visitatori di un’azienda ovvero durante l’avvio di trattative e l’impulso di operazioni di due diligence, la seconda è quella di esecuzione del servizio[4].

Si tratta, in ogni caso, di contratti atipici tramite i quali una parte si obbliga a mantenere riservate le informazioni ricevute dall’altra, utilizzandole esclusivamente per lo scopo convenuto; in siffatto contesto la figura del diritto civile è sotto l’Egida di particolari forme di autoregolamentazione enucleate, sic et simpliciter, nell’ambito dell’autonomia negoziale che, prima facie non fissava termini legali e tassativi per la protezione delle informazioni  non divulgabili della compagine[5].       

1.2 Necessità di un pluralismo metodologico alla luce delle normative nazionali e sovranazionali

Il riordino e la rilettura cosciente di norme concernenti le più diverse materie di interesse civilistico portano, parallelamente – a livello europeo e internazionale – una valenza valoriale crescente di disposizioni riconosciute e riproposte nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella giurisprudenza della Corte di giustizia e in quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, vicine all’assiologia degli ordinamenti di molti Paesi membri, per l’appunto, dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa[6].    

I segreti commerciali nel modus cogitandi espresso, rientrano, con le dovute accortezze normative da affrontare nel prosieguo, nell’emisfero dei diritti di proprietà industriale contemplati negli artt. 98 e 99 del c.p.i[7]. relativamente alla disciplina sulla proprietà industriale introdotta nel 2005; in un’era ancora precedente, la stella polare per tutelare situazioni di riservatezza era riconducibile all’articolo 2598, n. 3, del codice civile che considera, de facto, un atto di concorrenza la condotta di chi «si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda».       

La tutela multiforme in ambito internazionale non arresta la sua evoluzione, tanto che, la recente Direttiva Trade Secrets (EU/2016/943), attuata in Italia dal D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63[8] porta innovazioni in surplus aventi la ratio di armonizzare il quadro giuridico europeo, rafforzando la tutela del segreto con previsioni inserite nel succitato articolo 99 c.p.i. quali l’eventualità che l’informazione segreta ottenuta da un terzo lecitamente sia stata a sua volta ottenuta in modo illecito (comma 1 bis) [9].         

Delineata, all’alba di un riequilibrio costante, la complessità delle normative in materia nelle istituzioni sovranazionali, urge una linea guida metodologica relativa alla ricerca del rapporto tra normativa codicistica e di settore; ebbene la collocazione topografica che sia su codici, leggi speciali, normativa secondaria dell’Unione europea, va estesa all’intero sistema di fonti formali e sostanziali esulando da pregiudizi su residualità del codice o disattenzioni verso leggi sempre più copiose. 

In altre parole l’ordinamento giuridico è, ictu oculi, ciò che concorre a ordinare, a regolamentare, ed è per tale ragione che non si esaurisce nella complessità della sua genesi legislativa nazionale; comprende invece, gli impatti sovranazionali, globali sia dalla prospettiva socio-culturale di appartenenza che di destinazione.[10]     

1.3 Qualificazione giuridica del fatto in luogo dell’ellitticità tra property rights e right to access

Attraverso la sintesi dei suoi effetti essenziali, l’accordo di non divulgazione, trova la sua qualificazione in virtù della riconduzione alla funzione concreta che riveste; tale procedimento individua gli effetti caratterizzanti, quelli che, nella loro sintesi, qualificano la fattispecie concreta; in tal caso si parla dell’intensità di protezione dei dati personali ovvero sensibili rectius particolari ex art. 9 REG (UE) 2016/679[11] pertanto lo schema che legittima l’attribuzione di significato all’azione umana o fatto giuridico rilevante – e.g. la tutela dell’informazione oggetto di riserbo - è l’interesse, risultato dell’interpretazione congiunta di norme e fatto, senza il quale non sarebbe auspicabile la situazione giuridica soggettiva[12].   

La cornice nella quale circolano le garanzie di riservatezza è quello della metamorfosi, in senso sociale, di categorie ovvero figure di stampo patrimoniale, basti pensare alla proprietà, all’autonomia negoziale e all’impresa, elementi cardine della rivalutazione del profilo oggettivo e, come sopraesposto, funzionale, rispetto a quello formale, recuperando la giuridicità del fatto in quella importante operazione di qualificazione normativa.[13]   

A far data dalla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale e della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche sino ad arrivare ai moderni TRIPs, ed esplicitamente dall’introduzione dell’articolo 99 del c.p.i. è possibile da parte del detentore dei segreti commerciali, vietare l’acquisizione, la rivelazione o l’utilizzazione di tali segreti a meno che non vi sia il requisito di una pratica leale, ovverosia l’unico limite alla tutela poiché non può estendersi agli atti di utilizzazione legittima ovvero al conseguimento indipendente dei segreti da parte di terzi, cosicché non è configurabile una privativa in senso proprio.[14]    

Si tratta - con il leitmotiv di una riconsiderazione delle tradizionali tecniche di connessione di fatti alle discipline con la diffusione di interessi intangibili e immateriali per compiere atti di vita quotidiana - di situazioni aventi come riferimento le res; non rileva che queste ultime abbiano un riferimento oggettivo; basti citare l’articolo 810 c.c. che definisce «beni» le cose che possono formare oggetto di diritti - siano questi reali ovvero di credito[15]

Il diritto di proprietà intellettuale nonché industriale, al pari di quello civile, si è sempre retto su criteri di territorialità; ordunque nell’analisi di un’assenza di confini statuali è, in concreto, impraticabile una regolamentazione che esuli dalla necessaria globalità di regolamentazone e sanzione, tuttavia - a differenza del limite precedente - il diritto internazionale privato, de jure condendo, può fare la differenza. 
Il rischio che dai property rights al right to access aumentino le indebite divulgazioni – al di là degli NDA -  è alto dal momento che la titolarità organica di queste ultime è connotata da una rilevanza commerciale in aumento tanto da rendere le informazioni «tradable commodity».

Parte della dottrina sostiene che allo stato dell’ordinamento italo-europeo i principi generali devono essere costruiti dal giurista utilizzando i nessi logici di una costituzione materiale europea, c’è poi chi vede necessaria una consistente interpretazione sistematica anche nei trattamenti di informazioni transfrontalieri in virtù di un ormai onnipresente principio del contesto esterno; è così che il principio generale di sicurezza può cooperare al fine di generare un clima di fiducia nel mercato che è strumento di realizzazione degli interessi economici, ma anche esistenziali della persona.[16]

2. Al di là della due diligence: i Non Disclosure Agreement, una prassi trascurata, ma valevole nella fenomenologia applicativa della lettera di intenti

L’accordo di riservatezza (confidentiality agreement o Non-Disclosure Agreement) può costituire un documento a sé stante o una clausola specifica, essere collocato nell’ambito di altre strutture contrattuali che sia trasferimento di know-how, licenza per l’utilizzo di marchi ovvero appalto di beni e servizi.

Tale trattazione analizza la figura prodromica alla produzione di efficacia del negozio ergo sarebbe idoneo enunciare i lineamenti essenziali di tale istituto nella lettera di intenti (Letter of intent o Memorandum of understanding o Statement of principles o Head of agreement); quest’ultima avvia un periodo di conoscenza tra le parti, o meglio, di studio sinallagmatico, stabilendo i modi, i termini e la durata dello svolgimento, nonché l’oggetto e lo scopo prevedendo anche la clausola di riservatezza riferendosi alle informazioni nei documenti scambiati sia tramite supporto cartaceo che digitale.

Il nucleo conoscitivo di ciò che la clausola estrinsecherà nel contratto futuro è l’oggetto, poiché una eventuale indeterminatezza produrrebbe una logica inefficacia; in sostanza è necessario stabilire la tipologia di file trasmessi e relative caratteristiche, ivi compresi gli strumenti volti ad accertare la paternità dell’opera anch’essa intesa come diritto della personalità, la crittografia dei file per assicurare la c.d. triade CIA che nella cybersecurity, oggi, è una conditio sine qua non per aderire alle normative ISO[17]; le modalità di consegna e trasmissione dei file specificando i sistemi e soprattutto i protocolli di sicurezza poiché nel caso di un sistema cloud le modalità di accesso e disponibilità potrebbero inficiare qualsivoglia disposizione inter partes; l’identificazione dei file, riferendosi a specifiche comunicazioni via Posta Elettronica Certificata, per rendere la vidimazione della lettera di intenti cronologicamente stabile con avvenuta consegna e autorizzazione; il bene riprodotto nel file che è strettamente connesso all’oggetto della collaborazione insita nella lettera di intenti[18]; le misure di sicurezza e di controllo adottate dal ricevente, o che intende implementare entro il termine preventivamente concordato al fine di proteggere files e circoscrivendo i destinatari in condivisione, eminente visione del legislatore europeo che, dal 2016, con il RGPD, cristallizza l’obbligo per i data controller di prevedere misure di sicurezza tecniche e organizzative - in tal senso è questa la fase nella quale viene costituito l’embrione dell’aspettativa di diritto civilmente intesa[19]; il tempo di conservazione dei file elaborando una consequenziale regolamentazione relativa alla cancellazione dei files, la conservazione, solo eventuale, dovrebbe essere effettuabile esclusivamente con gli autorizzati.[20]; le operazioni funzionali allo scopo della lettera di intenti tramite le quali ogni parte può confrontarsi sulla specificazione di determinati standards; gli obblighi di informazione in capo al ricevente nel momento in cui si rendano evidenti minacce e violazioni all’infrastruttura IT, indipendentemente dalla provenienza di queste.[21]

2.1 (segue) prosecuzione della qualificazione: analisi delle proposizioni prescrittive in materia di autonomia negoziale dal punto di vista sanzionatorio. Profili risarcitori       

In via preliminare è bene analizzare il nesso logico- giuridico tra la disciplina dei diritti della personalità e quella avente ad oggetto la tutela della riservatezza che, come già affrontato, è complesso: l’articolo 2 comma I del Codice della Privacy elenca all’interno delle finalità la necessità di garanzia di un trattamento dei dati rispettoso «dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».

Per poter ipotizzare una situazione risarcitoria, dunque, si rileva la possibilità di una lesione dei diritti della personalità anche senza il trattamento dei dati personali, al di là del perfezionarsi del vincolo contrattuale, ed è questo assunto il concetto cardine del presente lavoro, il non-disclosure agreement ha rilevanza –come culpa in contrahendo e non ambiguamente tra le varie forme di responsabilità - sin dalla fase precontrattuale[22].  

Posto l’inadempimento dell’accordo e la lesione dell’interesse meritevole di tutela, rectius la riservatezza, al centro dell’istituto della responsabilità, la bipartizione tra danno non patrimoniale e patrimoniale svanirebbe poiché il danno essendo risarcibile mediante monetizzazione, risulterebbe sempre patrimoniale, ergo la fenomenologia concreta dell’istituto la si analizza anche dalla struttura della proposizione prescrittiva, non già il comando, bensì la sanzione, purché permanga da parte del giudice, nella comminazione di quest’ultima, il principio secondo il quale esiste conformità rispetto alla valutazione normativa della proporzione tra violazione dell’interesse ed entità del risarcimento alla luce della fattispecie concreta.

Il principio della responsabilità civile, dunque, in subiecta materia è pacifico, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12906/2020 statuisce che è applicabile il principio della preponderanza dell’evidenza che consente al giudice civile di ritenere un evento causato da un dato comportamento, quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non. [23]

Ai sensi di un’interpretazione sistematica - in costante connessione tra norme del sistema- dell’articolo 1226 c.c., per confermare ciò detto e non rendere però arbitrario il procedimento, il concetto di aequitas nella liquidazione del danno, non è censurabile da un grado all’altro, neppure in Cassazione, purché i criteri siano esplicati nella motivazione e non siano incongrui in modo manifesto o radicalmente contraddittori, evitando un mero richiamo ai criteri equitativi dando una parvenza di motivazione apparente[24].

Cionondimeno avviene nella dimensione della Pubblica Amministrazione - in virtù di un’interdisciplinarietà del diritto che, solo topograficamente è enucleato in categorie[25]- ai sensi del capo V della L. 241/1990, un bilanciamento tra interessi confliggenti - la trasparenza di un soggetto interessato a conoscere documenti contenenti informazioni riservate e il diritto alla riservatezza i cui dati potrebbero essere contenuti nel documento oggetto di richiesta di accesso[26] – è una prassi consolidata.

3. Ricostruzione di una precipua responsabilità precontrattuale dei Non Disclosure Agreement

Scomponendo la prestazione, così come a-tipicamente dedotta nella tipologia di accordi de qua, è riscontrabile una endiadi di obblighi di non facere: quello di non utilizzare le informazioni ricevute per scopi che esulano dalle informazioni ricevute e l’obbligo di non divulgarle a terzi[27].

Preliminarmente, è noto che il dovere di comportarsi secondo buona fede – discendente dall’endiadi sovraesposta - riguardi tutta la vicenda negoziale, senza settorializzazioni temporali, quindi si confà alla fase precontrattuale ex art. 1337 c.c. e non esclude quella esecutiva ex art. 1375 c.c. contestualizzando il comportamento anteriore, contestuale e successivo alla conclusione del negozio ex art. 1362 c.c.; in siffatto contesto di protezione dei segreti aziendali, il fatto costitutivo, dal quale derivano i doveri precontrattuali, va ricercato non esclusivamente nel rapporto instauratosi tra le parti, bensì, nel momento in cui matura un affidamento obiettivo circa la serietà dell’invito ovvero della proposta dell’altra.[28]      

Nei rapporti di lavoro, nei contratti tra le imprese, infatti, vige anche – e soprattutto - durante le trattative, il divieto di rivelare ai terzi informazioni aziendali segrete delle quali il contraente risulti a conoscenza[29] poiché la rilevanza dell’affidamento, in qualità di elemento essenziale della fattispecie ex art. 1337 c.c. lascia presumere lo stesso concetto di buona fede oggettiva come norma sussidiaria del contatto sociale tra un soggetto privato - nella lealtà, probità, e correttezza - e un altro con cui è entrato in relazioni di affari.[30] 

Posto tale assunto, la durata dell’accordo di non divulgazione imprime alla ricerca un fondo di chiarezza nella qualificazione della precipua accezione precontrattuale, tant’è che secondo una parte della dottrina, la protezione riservata sarebbe prevista senza una limitazione temporale cosicché le informazioni riservate e commerciali, a differenza di brevetti ovvero altre privative con durata predeterminata, sarebbero diritti potenzialmente perpetui sul presupposto che il segreto venga mantenuto pro futuro.    

Altra dottrina, invece, dichiara l’impossibilità di pattuizione in perpetuum poiché l’obbligo di distruzione o restituzione servirebbe a eludere l’esigenza di oblio che l’obbligazione negativa limitata nel tempo non proteggerà - addirittura legittimando il contrario.[31] 
La giurisprudenza sull’articolo 1337 c.c. connesso agli obblighi scaturenti dagli accordi di non divulgazione ha superato la canonica ipotesi del recesso ingiustificato delle trattative riconducendo alla culpa in contrahendo l’assunzione dei doveri e la colposa induzione in errore[32] e per quanto sia complesso dare una definizione non convenzionale di giustizia contrattuale, può essere opportuno decrittare la metrica dell’odierno decidere sulla base della «nuova  concettualizzazione» processuale del contratto.        

3.1 (segue) La condotta – talvolta - esimente enucleata dal formante giurisprudenziale: il reverse engineering. Misure di tutela   
Meritevole di disquisizione nell’ipotesi di trasgressione dell’accordo de quo è il reverse engineering o ingegneria inversa, la possibilità invertita di apprendere le informazioni segrete o il know-how incorporato in un prodotto tramite la sua analisi, il suo esame approfondito, a prescindere dalla fase contrattuale nella quale si perfeziona il sinallagma.

La normativa italiana, nella relazione illustrativa del D.lgs. di recepimento della Direttiva Trade Secrets specifica che il formante giurisprudenziale ha già elaborato tale condotta esimente tanto da non giustificare la necessità di introdurre nuove disposizioni legislative; de facto la condotta del terzo diventa lecita esclusivamente nel caso in cui la tecnica ingegneristica sia fonte effettiva della conoscenza del segreto, senza che quindi ci sia astratta possibilità di risalire a esso mediante altre tecniche truffaldine.[33]

Viene da sé che la prevenzione ovvero la riparazione dell’eventuale danno sia uno dei postulati della questione; sul piano preventivo, l’ordinamento italiano è poco efficace poiché si affida unicamente alle capacità deterrenti delle proprie disposizioni amministrative ovvero penali; ragionevole sarebbe, però, inibire l’uso delle informazioni utilizzate per il tempo necessario a effettuare operazioni di reverse engineering in conseguenza dell’immissione del prodotto in commercio; l’attività giurisdizionale, in tal senso, non fissa termini di durata dell’inibitoria legittimando, in sostanza, protezione del segreto fino a quando perdura: si profila dunque il bilanciamento tra gli interessi confliggenti. [34]       

4. Un prologo «ragionevole»

La contemporanea dinamica dei rapporti commerciali, con esponenziali e vertiginose evoluzioni per l’ampliamento planetario del mercato economico, impone una rinnovata riflessione sull’ermeneutica contrattuale che vede nell’autonomia negoziale una costante ricerca di logos al fine di comprendere quanto il progresso – e non il regresso - sia qualificabile come tale.

Tale ordine non può non essere il pubblico poiché svolge la funzione di criterio valutativo della meritevolezza dell’agire negoziale, immediata manifestazione ex artt. 1343 e 1418 c.c. essendo parametrato sulla base della liceità della causa contrattuale e quindi sull’unica formula possibile per delineare un nuovo ordine giuridico, egualmente, di mercato.[35]

Il prologo più coerente sarebbe, dunque, quello di rivisitare tout court - non sotto forma di mero nominalismo, come direbbe Guglielmo di Occam [36]– la qualificazione ambigua degli accordi di non divulgazione tramite l’applicazione del criterio di ragionevolezza che esula dall’arbitrio disfunzionale dei giudici; in tal modo l’esegesi della norma, ad opera di qualsivoglia soggetto (autentico, dottrinale, giudiziario) potrà avere un senso pragmatico e fondato su rigore e coerenza della scienza giuridica.


Note e riferimenti bibliografici

[1] Per ulteriori informazioni in merito ai concetti di teoria e prassi insiti nel contesto giuridico che, nella filosofia del diritto privato occidentale sono i principi ordinatori della sintesi degli effetti essenziali del fatto giuridico v. Teoria e prassi, atti del VI Congresso internazionale, Genova-Barcellona, 8-15 settembre 1976, pp. 230 ss.

[2] P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2021, ISBN: 9788849544930, pp. 462- 463; nella parte in cui l’autore definisce l’essenziale finalità pubblicistica del diritto civile – non semplicemente privato e contrapposto al pubblico - relativa alla tutela del ceto vulnerabile, ma allo stesso tempo l’incentivo ai privati per far sì che la produzione possa rendere efficace, in via fenomenologica, il contesto economico.

[3] Al fine di rendere vivo il formante legislativo con quello giurisprudenziale - poiché sostanziale e processuale sono legati da un’interpretazione sistematica volta a legare le norme così come queste sono legate ai fatti si v. Cass. Civile, Sez. I, n. 982 in De Jure, nella quale la Suprema Corte sancisce, anche a discapito di altre situazioni giuridiche soggettive, tutela verso la trasmissione delle informazioni poiché caposaldo del sapere universale; cfr. F. Carchidi, Persona e commercio di dati particolari nell’ottica dei flows of personal data, in Diritto, Economia e Tecnologie della privacy n. 3/2020, Roma; ISSN: 22397671; pp. 3-4.

[4] Per ulteriori informazioni concernenti la disciplina prettamente industriale del fenomeno si consiglia la lettura di R. Perotti, Proprietà industriale e intellettuale, Pisa, 2021, ISBN: 9788833792835, pp. 222 – 223, in specifico nella parte in cui enuncia un dualismo intrinseco tra NDA e Trade Secrets Audit poiché, sicché siano differenti le forme, tutelano l’eguale situazione giuridica soggettiva per giustiziabilità. In subiecta materia si consiglia la lettura della giurisprudenza: Tribunale di Bologna, Sez. III, 12/12/2012 P.I. c. Dueci Promotion S.r.l., in De Jure, nella quale si evince che il «solo fatto di rivestire, oltre alla posizione di socio, anche quella di concorrente, non è sufficiente a far presumere l’abusività della richiesta di riservatezza» ergo tra la fase prodromica e la fase del prologo è comunque presumibile che non sia abusiva la richiesta di riservatezza; Consiglio di Stato, Sentenza n. 3108/2008 in De Jure, in tema di r.t.i. costituende e dimostrazione anomala della capacità finanziaria, da ciò si apprende che le sanzioni in termini di giusta «deduzione di illegittimità della verifica dell’offerta anomala della controinteressata».

[5] U. Draetta, Documenti precontrattuali nei negozi relativi a mergers e acquisitions. Rassegna della prassi internazionale in Compravendite internazionali di partecipazioni sociali, Milano, 1990, code:  00176502, pp. 120 ss.

[6] Sul punto v. P. Perlingieri, Diritto comunitario e legalità costituzionale, per un sistema italo-comunitario delle fonti, Salerno, 1992, ISBN: 8871046544; pp. 103 ss. nel quale si ipotizza un sistema italo-comunitario al fine di sublimare le differenze normative dei Paesi in virtù di un’assiologia superiore; cfr. G. Chiappetta, L’incidenza della dottrina sulla giurisprudenza delle Alte Corti nel diritto di famiglia e dei minori, Rende-Napoli, 2014, EAN: 9788889464304, pp. 25 ss. con il quale l’autrice intende sottolineare l’esigenza di una compenetrazione tra il diritto nazionale e quello sovranazionale poiché, de facto, sarà la giurisprudenza evolutiva a creare il formante legale con il progresso attuale.

[7] Codice della proprietà industriale, art. 98: « 1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.» art. 99: « 1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. 1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1. 1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficiano in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente. 1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni»

[8] A tal proposito v. P. Auteri, G. floridia, V. mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada, Il diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2020, ISBN: 97888892133167; pp. 71 ss. «Le prime tre sezioni dedicate rispettivamente ai marchi, alle denominazioni d’origine e indicazioni geografiche nonché ai disegni e modelli disciplinano gli strumenti del marketing creativo, mentre le successiva sezioni dedicate alle invenzioni, ai modelli di utilità, alle topografie dei prodotti a semiconduttori, alle informazioni riservate e alle nuove varietà vegetali concernono le creazioni intellettuali a contenuto tecnologico»

[9] P. Auteri, G. floridia, V. mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada , ibidem; in tale contesto l’autore inserisce anche una ulteriore eventualità a tutela della produzione, offerta e commercializzazione di merci; cfr. R. Perotti, Proprietà industriale e intellettuale, Pisa, 2021, ISBN: 9788833792835, pp. 215 – 221; cfr. G. Chiappetta, Lezioni di diritto civile, Rende-Napoli, 2018, ISBN: 978-88-89464-35-9, pp. 8 ss. nel quale si discorre di una tutela armonizzata de minimis attraverso cui la persona troverebbe la realizzazione del sé; la Direttiva succitata impone al legislatore nazionale aspetti contrattuali ed extracontrattuali di tutela nei confronti delle informazioni riservate.

[10] P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Napoli, 2020, ISBN: 9788849543520, pp. 60 – 65, in particolare quando specifica, in virtù della manualistica per la quale la funzione delinea la forma, che il sistema socio-culturale è un aspetto strutturale conformativo e come tale non può che determinare il contenuto dello ius.

[11] REG (UE) 2016/679 art. 9: « Trattamento di categorie particolari di dati personali 1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso; d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato; e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato; f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali; g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. 3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. 4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.»

[12] P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2021, ISBN: 9788849544930, pp. 77 – 82.

[13] G. Perlingieri, G. Caparezza figlia, L’«interpretazione secondo Costituzione nella giurisprudenza» crestomazia di decisioni giuridiche, Napoli, 2021, ISBN: 9788849546217; IX-XIV «la trasfigurazione in senso sociale di categorie e figure di matrice patrimoniale […] l’attenzione verso il profilo dell’interesse negli istituti e nelle situazioni soggettive ha permesso una rivalutazione del profilo oggettivo e funzionale rispetto a quello formale e strutturale ed ha contribuito a una giurisprudenza valutativa la quale, nell’abbandonare il metodo meramente deduttivo della sussunzione sillogistica, recupera la giuridicità del fatto nell’operazione di qualificazione normativa e accoglie finalmente una concezione unitaria e sistematica dell’ordinamento giuridico»

[14] V. rizzo, E. Caterini, L. Di Nella, L. Mezzasoma, La tutela del consumatore nelle posizioni di debito e di credito, Napoli, 2010, ISBN: 9788849519365, pp. 147-162; cfr. R. Perotti, Proprietà industriale e intellettuale, Pisa, 2021, ISBN: 9788833792835, pp. 223-225.

[15] P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Napoli, 2020, ISBN: 9788849543520, pp. 197-199, l’autore specifica quanto sia ormai obsoleto considerare determinati concetti storici alla luce delle moderne concezioni dottrinali distintive del diritto vivente interpretato dai giuristi del ventunesimo secolo, a tal proposito si rende obbligatorio specificare le strette relazioni tra dogmatica e formalismo contenute dapprima in H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, a cura di M.G.LOSANO, Torino, 1990, p. 9 ss.

[16] A tal proposito si ritiene proporzionata la lettura C. Galli, Il diritto d’autore e la tutela della proprietà industriale sulla rete Internet in Internet e diritto civile, Napoli, 2015, ISBN: 9788849530148, pp. 159 ss. nel quale l’autore esplica la connessione tra i diritti di proprietà e i diritti di accesso che, in linea di principio, recano un necessario bilanciamento in calce; per ciò che concerne la visione transfrontaliera del trattamento dei dati v. F. Carchidi, Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, dal  dal d.l. 105/2019 ai D.P.C.M. n. 131/2020 e n. 81/2021 : la sublimazione delle cc.dd. information and communication technologies» in Rivista Ambiente Diritto, Inserita nell’area 12 delle Riviste Scientifiche Giuridiche di Classe A, ISSN : 1974-9562; pp. 300 ss.

[17] In tal senso si v. F. Carchidi, ibid., «i meccanismi di certificazione, marchi e sigilli presentano analisi interessanti; sono, infatti, forme di attestazione su base volontaria della compliance del trattamento dei dati effettuato dal titolare – o dai titolari solidalmente - del trattamento ovvero dal responsabile – ovvero dai sostituti del responsabile – nella disciplina europea, rilasciate con rinnovo triennale, su richiesta, non esclusivamente dalle autorità nazionali di vigilanza bensì da appositi organismi di certificazione privati accreditati in base al Regolamento CE n. 765/2008 (per l’Italia, Accredia) su parametri di indipendenza, competenza, efficace gestione delle funzioni e imparzialità.»

[18] C. Galli, A. Zama, Accordi di riservatezza e contrattualistica in Rivista delle imprese e dei mercati internazionali 1/2016, Riv. Depositata presso il Trib. di Bologna in data 08/04/2015. Autorizzazione n. 8380, pp. 116-120; per ciò che concerne il copyright come diritto della personalità v. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Napoli, 2020, ISBN: 9788849543520, pp.104 – 107: «Il diritto d’autore inteso non come potere di utilizzazione economica dell’opera, ma quale situazione personale tendente alla tutela della paternità e dell’integrità dell’opera […] al fondo vi è un’esigenza obiettiva di verità, sì che l’azione può essere fatta valere, senza limite di tempo […] il minore d’età, se dotato di consapevolezza e maturità sufficienti, potrà esercitarlo senza che il legale rappresentante lo possa impedire»; in particolare quando si parla di crittografia è consigliabile l’analisi di l. brotherson, a. berlin, la sicurezza dei dati e delle reti aziendali, tecniche e best practice per evitare intrusioni indesiderate, Londra, 2018, ISBN: 9788848136150; pp. 20 – 22 in particolare la triade CIA assolve la funzione di aumentare confidenzialità, integrità e disponibilità; si consiglia la lettura giurisprudenziale Suprema Corte di Cassazione, Sentenza 12 novembre 2021, n. 33809 leading case in materia di trattamento dei dati personali: prevede che i dati siano trattati esclusivamente per finalità predeterminate e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,

[19] Al fine di rendere la disquisizione più chiara si consiglia la lettura di C. Gallotti, Sicurezza delle informazioni - Edizione 2022: Gestione del rischio - I sistemi di gestione - La ISO/IEC 27001:2022 - I controlli della ISO/IEC 27002:2022, Roma, 2022, ISBN: 9791220888196, pp. 176 ss.; nella giurisprudenza recente del Consiglio di Stato si v. Cons. Stato Sez. III, 31/12/2020, n. 8543 AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco c. P.S.I. S.r.l. e altri nella quale si conferma l’inutilità della clausola qualora venga meno l’attualità dell’oggetto come specificato nella trattazione; cfr. REG (UE) 2016/679, art. 32: «Sicurezza del trattamento 1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso: a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.2. Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.3. L'adesione a un codice di condotta approvato di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.»

[20] Sul tema della cancellazione dei files v. v. AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI E CONSIGLIO D’EUROPA, C. GIAKOUMOPOULOS, G. BUTTARELLI, M. O’FLAHERTY, Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, Lussemburgo, 2018, ISBN: 978-92-871-9846-4, pp. 277 ss.; cfr. REG (UE) 2016/679, art. 17: « Diritto alla cancellazione «diritto all'oblio» 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.»

[21] Per ulteriori informazioni v. V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO, I dati personali nel diritto europeo, Milano, 2019, ISBN: 9788892112742, pp. 951 ss.; cfr. C. Galli, A. Zama, Accordi di riservatezza e contrattualistica in Rivista delle imprese e dei mercati internazionali 1/2016, Riv. Depositata presso il Trib. di Bologna in data 08/04/2015. Autorizzazione n. 8380, pp. 116-120; cfr. REG (UE) 2016/679, art. 15:« Diritto di accesso dell'interessato 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.»; al fine di immergere nel diritto vivente la trattazione v. accordo tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell’ambiente e della tutela della Repubblica italiana e il Ministero dell’economia, del commercio e dell’energia della Repubblica di Albania pubblicato nella G.U. il 1 agosto 2006, n. 177 nel quale le parti si obbligano, prima di stipulare qualsivoglia contrattazione, a rispettare l’obbligo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni di natura commerciale.

[22] S. Thobani, Il danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati personali in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, anno XXXII, Fasc. 2- 2017, ISSN: 2499-2437, pp. 432- 434; v. Corte d’App. Milano, 22 luglio 2015, III, 3312, in De Jure, La perimetrazione del danno risarcibile risulta ancora equidistante tra gli orientamenti della giurisprudenza anche se l’ammonimento alla necessaria esistenza del danno non può prescindere dall’individuazione dell’oggetto di quest’ultimo e quindi di una posizione lesa dell’interessato.

[23] Cassazione civile, n. 12906/2020; Cass. Civ. n. 5099/2020 cfr. Tribunale di Bologna, 25 agosto 2015 in De Jure

[24] In tal senso v. Tribunale di Roma, 21.03.2018, n. 6052, in Jusexplorer; Cass. Sez III, 25.05.2017 n. 13153 in Jusexplorer; cfr. Paolo Cendon, Responsabilità civile, Milano, 2020, ISBN: 9788859822332; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti, Napoli, 2020, ISBN: 9788849543520, pp. 323 – 326;

[25] P. Perlingieri, Ibid., pp. 120 ss. nel quale l’autore, nostalgico di un’analisi giuridica interdisciplinare, descrive l’utilità di un diritto senza visioni stagnanti e cristallizzate.

[26] Consiglio di Stato, parere n. 3686 del 2005.

[27] P. Zanoni, L. Casati, La durata dei patti di riservatezza: dal termine di un obbligo di non facere al termine del diritto d’uso del bene informazione, in Contratti, 2018, 5, 597 pp. 5 ss.

[28] In tal senso v. P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2021, ISBN: 9788849544930, pp. 530 – 531 per ciò che concerne la natura del rapporto precontrattuale, tuttavia si consiglia, in virtù della concezione fiduciaria di titolarità organica rectius intuitu perconae anche l’analisi del succitato manuale alle pp. 91 – 94 «Le situazioni legate organicamente al titolare hanno in questo legame la loro ragione d’essere, la loro funzione»

[29] Art. 2105 c.c. «Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio»

[30] A tal proposito è innegabile l’apporto esclusivo di F. Benatti, La responsabilità precontrattuale, Roma, 2012, ISBN: 9788849522884; pp. 20 ss.

[31] Tali concezioni distoniche tra loro sono consultabili in C. Galli, Potenziale perpetuità della tutela del know-how e contrattualizzazione degli impegni di riservatezza, in Diritto industriale, 2018, 2, 113 pp. 3 ss. cfr. P. Zanoni, L. Casati, op.cit., pp. 5 ss.

[32] Cassazione, 25 novembre 1994, n. 10014, in De Jure; Cassazione 11 ottobre 2002, n. 14479 in Giur. It.; Cassazione 30 maggio 2007, n. 12681, in De Jure; cfr. Cassazione, 20 gennaio 2014, n. 1100, in Giur. It.

[33] La finalità divulgativa impone la lettura di: Corte d'Appello Torino Sez. spec. in materia di imprese, 19/05/2017, La.Si. s.r.l. c. S.I.En. s.r.l. e altri in Quotidiano Giuridico, 2017, nella quale si desume che nell'ambito della disciplina dei segreti industriali il requisito della segretezza non è automaticamente ed inevitabilmente precluso dalla possibilità astratta di ottenere le informazioni riservate scomponendo il prodotto del concorrente, ma solo nel caso in cui il processo di reverse engineering sia relativamente semplice per un esperto e che rientrano nel novero delle misure di sicurezza ragionevolmente adeguate anche la scrittura complessa di un software a condizione che il formato, sebbene aperto e leggibile, sia di difficile interpretazione; Corte di cassazione, Sezione II penale, Sentenza 19 ottobre 2017, n. 11075, nel caso di specie il reverse engineering è valutato dall’autorità giudiziaria come lesivo del diritto d’autore 3§ «I diritti dell'utente e la c.d. decompilazione cioè il reverse engineering, contengono una serie di interessanti precisazioni utili anche nella valutazione del caso in esame. La prima disposizione, attraverso l'indicazione dei diritti riservati dimostra in particolare che i diritti riconosciuti al legittimo acquirente del programma sono correlati alla facoltà di uso dello stesso e, quindi, sono limitati ed escludono la parziale duplicazione del programma per differenti utilizzazioni»; o addirittura storicamente Pretura Modena, 15/06/1999, in Dir. Autore, 2000, 278; §4 «Ai fini dell'applicazione delle norme penali previste dalla l. n. 633 del 1941 a tutela del "software", la condotta rilevante è limitata alla duplicazione, vale a dire alla realizzazione di una copia identica (pur comprendendosi in tale identità anche eventuali variazioni introdotte al solo fine di nascondere il plagio); duplicare è infatti un termine più rigoroso che copiare o effettuare un "reverse engineering" fuori dai casi e dai modi consentiti. Così come congegnata, la norma dell'art. 171 bis della l. n. 633 del 1941, trattandosi di norma penale di stretta interpretazione, esclude quindi che la copia delle specifiche funzionali concretizzi la fattispecie astratta di reato quando il programmatore sviluppi in modo diverso ed autonomo dette specifiche funzionali creando un "software" diverso per codifica e concezione, ed un'estensione interpretativa che arrivasse a comprendere nella tutela penale anche la copia delle specifiche contrasterebbe, allo stato della legislazione, con il principio di legalità. Pertanto, anche la copia delle specifiche funzionali, e financo dell'osservazione, studio, analisi, prova di un programma da altri realizzati, costituisce un illecito di natura civilistica»; cfr. R. Perotti, Proprietà industriale e intellettuale, Pisa, 2021, ISBN: 9788833792835, pp. 227 – 229

[34] Sull’inefficacia delle prevenzione del danno v. P. Perlingieri, Manuale di diritto civile, Napoli, 2021, ISBN: 9788849544930, pp. 915 ss.; cfr. R. Perotti, op.cit., pp. 230-231; art. 124, co. 6-ter c.p.i.; art. 15 Direttiva Trade Secrets.

[35] v. M. Robles, Ordine pubblico «economico» ed ermeneutica contrattuale, in Scritti in onore di Vito Rizzo, Persona, mercato contratto e rapporti di consumo, Napoli, 2017, ISBN: 9788849533538, pp. 1931 – 1942.

[36] G. Cannella, Il nominalismo e Guglielmo di Occam, studio critico di storia della filosofia medievale, Harvard, 1907, pp. 5 ss.; sul profilo della «ragionevolezza» v. G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, ISBN: 9788849530735