Sommario: 1. Il perfettibile diritto dei cives nella funzione di medium tra interessi giuridici non sovrapponibili; 1.1. L’oggetto della disquisizione: gli accordi di riservatezza; 1.2. Necessità di un pluralismo metodologico alla luce delle normative nazionali e sovranazionali; 1.3. Qualificazione giuridica del fatto in luogo dell’ellitticità tra property rights e right to access; 2. Al di là della due diligence: i Non Disclosure Agreement, una prassi trascurata, ma valevole nella fenomenologia applicativa della lettera di intenti; 2.1. (segue) prosecuzione della qualificazione: analisi delle proposizioni prescrittive in materia di autonomia negoziale dal punto di vista sanzionatorio. Rilievo dell’inadempimento e profili risarcitori; 3. Ricostruzione di una precipua responsabilità precontrattuale dei Non Disclosure Agreement; 3.1 (segue) Condotta esimente enucleata dal formante giurisprudenziale: il reverse engineering. Misure di tutela; 4. Un prologo «ragionevole».
1. Il perfettibile diritto dei cives nella funzione di medium tra interessi giuridici non sovrapponibili
L’influenza del progresso tecnologico, ormai esponenziale, consente la comprensione di una sofisticazione sempre più rapida e trasmissiva di dati in svariate direzioni tanto che l’applicazione della logica matematica - posta a fondamento dell’elaborazione informatica – appartiene ai dati legislativi, giurisprudenziali, dottrinali nonché alla prassi extragiudiziaria.
Un background - tra teoria e prassi hegeliane [1]– è valutato in maniera preponderante a partire dalla conoscenza storica, ivi comprese l’accezione quantitativa dei fenomeni con riferimento alla famiglia, all’impresa, alla cultura nonché alle correnti di pensiero per ciò che assurge l’ermeneutica e l’argomentazione.
L’espressione più chiara di quanto detto è enucleata nella definizione di autonomia contrattuale che nei suoi itinerari recenti ha permesso ulteriori modi di realizzare interessi correlati a esigenze del tessuto economico e sociale, dall’autonomia contrattuale dell’emergenza all’autonomia contrattuale assistita ove l’attribuzione in surplus estrinseca la duplice ratio che aspira a conseguire: soddisfare le esigenze della lex mercatoria, ma tutelare il centro degli interessi giuridici posto a fondamento dello stesso rectius la persona e le sue informazioni.[2]
Il presente lavoro, dunque, si prefigge l’obiettivo di chiarire, nei limiti delle diverse ideologie applicative sul tema, la posizione precontrattuale dei cc.dd. Non-disclosure agreement o NDA, pertanto le proposizioni prescrittive assumono l’importante funzione di medium tra persona e centrali produttive di capitale intellettuale ergo regolamentano anche la loro unione ordinamentale, o meglio, sé stesse; tale regolazione giuridica delle architetture comunicative è, quindi, autoproduzione del diritto.
1.1 L’oggetto della disquisizione: gli accordi di riservatezza
La mediazione si serve di informazioni, di dati, costruisce la memoria che è conservazione dei cc.dd. personal data. Gli archivi e le conseguenti sofisticazioni dal sistema analogico a quello digitale rendono – nei limiti - indispensabile tale raccolta.[3]
Esistono, nondimeno, dei limiti all’orizzonte potenzialmente ideale della trasmissione dei saperi, questi rientrano nei sistemi di protezione giuridica; assumono un rilievo eminente i vincoli contrattuali nei confronti delle persone che accedono ai dati riservati e.g. sotto forma di obblighi di riservatezza; nella prassi, questi ultimi, trovano una specifica nomenclatura ovverosia i Non-disclosure agreement o NDA, degli strumenti giuridici aventi la finalità di mantenere lo status di segretezza in ogni situazione nella quale sia necessario condividere informazioni riservate con soggetti esterni, le situazioni-tipo ipotizzate sono due, la prima è quella prodromica, qualora si tratti di visitatori di un’azienda ovvero durante l’avvio di trattative e l’impulso di operazioni di due diligence, la seconda è quella di esecuzione del servizio[4].
Si tratta, in ogni caso, di contratti atipici tramite i quali una parte si obbliga a mantenere riservate le informazioni ricevute dall’altra, utilizzandole esclusivamente per lo scopo convenuto; in siffatto contesto la figura del diritto civile è sotto l’Egida di particolari forme di autoregolamentazione enucleate, sic et simpliciter, nell’ambito dell’autonomia negoziale che, prima facie non fissava termini legali e tassativi per la protezione delle informazioni non divulgabili della compagine[5].
1.2 Necessità di un pluralismo metodologico alla luce delle normative nazionali e sovranazionali
Il riordino e la rilettura cosciente di norme concernenti le più diverse materie di interesse civilistico portano, parallelamente – a livello europeo e internazionale – una valenza valoriale crescente di disposizioni riconosciute e riproposte nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella giurisprudenza della Corte di giustizia e in quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, vicine all’assiologia degli ordinamenti di molti Paesi membri, per l’appunto, dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa[6].
I segreti commerciali nel modus cogitandi espresso, rientrano, con le dovute accortezze normative da affrontare nel prosieguo, nell’emisfero dei diritti di proprietà industriale contemplati negli artt. 98 e 99 del c.p.i[7]. relativamente alla disciplina sulla proprietà industriale introdotta nel 2005; in un’era ancora precedente, la stella polare per tutelare situazioni di riservatezza era riconducibile all’articolo 2598, n. 3, del codice civile che considera, de facto, un atto di concorrenza la condotta di chi «si avvale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda».
La tutela multiforme in ambito internazionale non arresta la sua evoluzione, tanto che, la recente Direttiva Trade Secrets (EU/2016/943), attuata in Italia dal D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63[8] porta innovazioni in surplus aventi la ratio di armonizzare il quadro giuridico europeo, rafforzando la tutela del segreto con previsioni inserite nel succitato articolo 99 c.p.i. quali l’eventualità che l’informazione segreta ottenuta da un terzo lecitamente sia stata a sua volta ottenuta in modo illecito (comma 1 bis) [9].
Delineata, all’alba di un riequilibrio costante, la complessità delle normative in materia nelle istituzioni sovranazionali, urge una linea guida metodologica relativa alla ricerca del rapporto tra normativa codicistica e di settore; ebbene la collocazione topografica che sia su codici, leggi speciali, normativa secondaria dell’Unione europea, va estesa all’intero sistema di fonti formali e sostanziali esulando da pregiudizi su residualità del codice o disattenzioni verso leggi sempre più copiose.
In altre parole l’ordinamento giuridico è, ictu oculi, ciò che concorre a ordinare, a regolamentare, ed è per tale ragione che non si esaurisce nella complessità della sua genesi legislativa nazionale; comprende invece, gli impatti sovranazionali, globali sia dalla prospettiva socio-culturale di appartenenza che di destinazione.[10]
1.3 Qualificazione giuridica del fatto in luogo dell’ellitticità tra property rights e right to access
Attraverso la sintesi dei suoi effetti essenziali, l’accordo di non divulgazione, trova la sua qualificazione in virtù della riconduzione alla funzione concreta che riveste; tale procedimento individua gli effetti caratterizzanti, quelli che, nella loro sintesi, qualificano la fattispecie concreta; in tal caso si parla dell’intensità di protezione dei dati personali ovvero sensibili rectius particolari ex art. 9 REG (UE) 2016/679[11] pertanto lo schema che legittima l’attribuzione di significato all’azione umana o fatto giuridico rilevante – e.g. la tutela dell’informazione oggetto di riserbo - è l’interesse, risultato dell’interpretazione congiunta di norme e fatto, senza il quale non sarebbe auspicabile la situazione giuridica soggettiva[12].
La cornice nella quale circolano le garanzie di riservatezza è quello della metamorfosi, in senso sociale, di categorie ovvero figure di stampo patrimoniale, basti pensare alla proprietà, all’autonomia negoziale e all’impresa, elementi cardine della rivalutazione del profilo oggettivo e, come sopraesposto, funzionale, rispetto a quello formale, recuperando la giuridicità del fatto in quella importante operazione di qualificazione normativa.[13]
A far data dalla Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà industriale e della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche sino ad arrivare ai moderni TRIPs, ed esplicitamente dall’introduzione dell’articolo 99 del c.p.i. è possibile da parte del detentore dei segreti commerciali, vietare l’acquisizione, la rivelazione o l’utilizzazione di tali segreti a meno che non vi sia il requisito di una pratica leale, ovverosia l’unico limite alla tutela poiché non può estendersi agli atti di utilizzazione legittima ovvero al conseguimento indipendente dei segreti da parte di terzi, cosicché non è configurabile una privativa in senso proprio.[14]
Si tratta - con il leitmotiv di una riconsiderazione delle tradizionali tecniche di connessione di fatti alle discipline con la diffusione di interessi intangibili e immateriali per compiere atti di vita quotidiana - di situazioni aventi come riferimento le res; non rileva che queste ultime abbiano un riferimento oggettivo; basti citare l’articolo 810 c.c. che definisce «beni» le cose che possono formare oggetto di diritti - siano questi reali ovvero di credito[15].
Il diritto di proprietà intellettuale nonché industriale, al pari di quello civile, si è sempre retto su criteri di territorialità; ordunque nell’analisi di un’assenza di confini statuali è, in concreto, impraticabile una regolamentazione che esuli dalla necessaria globalità di regolamentazone e sanzione, tuttavia - a differenza del limite precedente - il diritto internazionale privato, de jure condendo, può fare la differenza.
Il rischio che dai property rights al right to access aumentino le indebite divulgazioni – al di là degli NDA - è alto dal momento che la titolarità organica di queste ultime è connotata da una rilevanza commerciale in aumento tanto da rendere le informazioni «tradable commodity».
Parte della dottrina sostiene che allo stato dell’ordinamento italo-europeo i principi generali devono essere costruiti dal giurista utilizzando i nessi logici di una costituzione materiale europea, c’è poi chi vede necessaria una consistente interpretazione sistematica anche nei trattamenti di informazioni transfrontalieri in virtù di un ormai onnipresente principio del contesto esterno; è così che il principio generale di sicurezza può cooperare al fine di generare un clima di fiducia nel mercato che è strumento di realizzazione degli interessi economici, ma anche esistenziali della persona.[16]
2. Al di là della due diligence: i Non Disclosure Agreement, una prassi trascurata, ma valevole nella fenomenologia applicativa della lettera di intenti
L’accordo di riservatezza (confidentiality agreement o Non-Disclosure Agreement) può costituire un documento a sé stante o una clausola specifica, essere collocato nell’ambito di altre strutture contrattuali che sia trasferimento di know-how, licenza per l’utilizzo di marchi ovvero appalto di beni e servizi.
Tale trattazione analizza la figura prodromica alla produzione di efficacia del negozio ergo sarebbe idoneo enunciare i lineamenti essenziali di tale istituto nella lettera di intenti (Letter of intent o Memorandum of understanding o Statement of principles o Head of agreement); quest’ultima avvia un periodo di conoscenza tra le parti, o meglio, di studio sinallagmatico, stabilendo i modi, i termini e la durata dello svolgimento, nonché l’oggetto e lo scopo prevedendo anche la clausola di riservatezza riferendosi alle informazioni nei documenti scambiati sia tramite supporto cartaceo che digitale.
Il nucleo conoscitivo di ciò che la clausola estrinsecherà nel contratto futuro è l’oggetto, poiché una eventuale indeterminatezza produrrebbe una logica inefficacia; in sostanza è necessario stabilire la tipologia di file trasmessi e relative caratteristiche, ivi compresi gli strumenti volti ad accertare la paternità dell’opera anch’essa intesa come diritto della personalità, la crittografia dei file per assicurare la c.d. triade CIA che nella cybersecurity, oggi, è una conditio sine qua non per aderire alle normative ISO[17]; le modalità di consegna e trasmissione dei file specificando i sistemi e soprattutto i protocolli di sicurezza poiché nel caso di un sistema cloud le modalità di accesso e disponibilità potrebbero inficiare qualsivoglia disposizione inter partes; l’identificazione dei file, riferendosi a specifiche comunicazioni via Posta Elettronica Certificata, per rendere la vidimazione della lettera di intenti cronologicamente stabile con avvenuta consegna e autorizzazione; il bene riprodotto nel file che è strettamente connesso all’oggetto della collaborazione insita nella lettera di intenti[18]; le misure di sicurezza e di controllo adottate dal ricevente, o che intende implementare entro il termine preventivamente concordato al fine di proteggere files e circoscrivendo i destinatari in condivisione, eminente visione del legislatore europeo che, dal 2016, con il RGPD, cristallizza l’obbligo per i data controller di prevedere misure di sicurezza tecniche e organizzative - in tal senso è questa la fase nella quale viene costituito l’embrione dell’aspettativa di diritto civilmente intesa[19]; il tempo di conservazione dei file elaborando una consequenziale regolamentazione relativa alla cancellazione dei files, la conservazione, solo eventuale, dovrebbe essere effettuabile esclusivamente con gli autorizzati.[20]; le operazioni funzionali allo scopo della lettera di intenti tramite le quali ogni parte può confrontarsi sulla specificazione di determinati standards; gli obblighi di informazione in capo al ricevente nel momento in cui si rendano evidenti minacce e violazioni all’infrastruttura IT, indipendentemente dalla provenienza di queste.[21]
2.1 (segue) prosecuzione della qualificazione: analisi delle proposizioni prescrittive in materia di autonomia negoziale dal punto di vista sanzionatorio. Profili risarcitori
In via preliminare è bene analizzare il nesso logico- giuridico tra la disciplina dei diritti della personalità e quella avente ad oggetto la tutela della riservatezza che, come già affrontato, è complesso: l’articolo 2 comma I del Codice della Privacy elenca all’interno delle finalità la necessità di garanzia di un trattamento dei dati rispettoso «dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».
Per poter ipotizzare una situazione risarcitoria, dunque, si rileva la possibilità di una lesione dei diritti della personalità anche senza il trattamento dei dati personali, al di là del perfezionarsi del vincolo contrattuale, ed è questo assunto il concetto cardine del presente lavoro, il non-disclosure agreement ha rilevanza –come culpa in contrahendo e non ambiguamente tra le varie forme di responsabilità - sin dalla fase precontrattuale[22].
Posto l’inadempimento dell’accordo e la lesione dell’interesse meritevole di tutela, rectius la riservatezza, al centro dell’istituto della responsabilità, la bipartizione tra danno non patrimoniale e patrimoniale svanirebbe poiché il danno essendo risarcibile mediante monetizzazione, risulterebbe sempre patrimoniale, ergo la fenomenologia concreta dell’istituto la si analizza anche dalla struttura della proposizione prescrittiva, non già il comando, bensì la sanzione, purché permanga da parte del giudice, nella comminazione di quest’ultima, il principio secondo il quale esiste conformità rispetto alla valutazione normativa della proporzione tra violazione dell’interesse ed entità del risarcimento alla luce della fattispecie concreta.
Il principio della responsabilità civile, dunque, in subiecta materia è pacifico, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12906/2020 statuisce che è applicabile il principio della preponderanza dell’evidenza che consente al giudice civile di ritenere un evento causato da un dato comportamento, quando il suo verificarsi per effetto di quel comportamento sia più probabile che non. [23]
Ai sensi di un’interpretazione sistematica - in costante connessione tra norme del sistema- dell’articolo 1226 c.c., per confermare ciò detto e non rendere però arbitrario il procedimento, il concetto di aequitas nella liquidazione del danno, non è censurabile da un grado all’altro, neppure in Cassazione, purché i criteri siano esplicati nella motivazione e non siano incongrui in modo manifesto o radicalmente contraddittori, evitando un mero richiamo ai criteri equitativi dando una parvenza di motivazione apparente[24].
Cionondimeno avviene nella dimensione della Pubblica Amministrazione - in virtù di un’interdisciplinarietà del diritto che, solo topograficamente è enucleato in categorie[25]- ai sensi del capo V della L. 241/1990, un bilanciamento tra interessi confliggenti - la trasparenza di un soggetto interessato a conoscere documenti contenenti informazioni riservate e il diritto alla riservatezza i cui dati potrebbero essere contenuti nel documento oggetto di richiesta di accesso[26] – è una prassi consolidata.
3. Ricostruzione di una precipua responsabilità precontrattuale dei Non Disclosure Agreement
Scomponendo la prestazione, così come a-tipicamente dedotta nella tipologia di accordi de qua, è riscontrabile una endiadi di obblighi di non facere: quello di non utilizzare le informazioni ricevute per scopi che esulano dalle informazioni ricevute e l’obbligo di non divulgarle a terzi[27].
Preliminarmente, è noto che il dovere di comportarsi secondo buona fede – discendente dall’endiadi sovraesposta - riguardi tutta la vicenda negoziale, senza settorializzazioni temporali, quindi si confà alla fase precontrattuale ex art. 1337 c.c. e non esclude quella esecutiva ex art. 1375 c.c. contestualizzando il comportamento anteriore, contestuale e successivo alla conclusione del negozio ex art. 1362 c.c.; in siffatto contesto di protezione dei segreti aziendali, il fatto costitutivo, dal quale derivano i doveri precontrattuali, va ricercato non esclusivamente nel rapporto instauratosi tra le parti, bensì, nel momento in cui matura un affidamento obiettivo circa la serietà dell’invito ovvero della proposta dell’altra.[28]
Nei rapporti di lavoro, nei contratti tra le imprese, infatti, vige anche – e soprattutto - durante le trattative, il divieto di rivelare ai terzi informazioni aziendali segrete delle quali il contraente risulti a conoscenza[29] poiché la rilevanza dell’affidamento, in qualità di elemento essenziale della fattispecie ex art. 1337 c.c. lascia presumere lo stesso concetto di buona fede oggettiva come norma sussidiaria del contatto sociale tra un soggetto privato - nella lealtà, probità, e correttezza - e un altro con cui è entrato in relazioni di affari.[30]
Posto tale assunto, la durata dell’accordo di non divulgazione imprime alla ricerca un fondo di chiarezza nella qualificazione della precipua accezione precontrattuale, tant’è che secondo una parte della dottrina, la protezione riservata sarebbe prevista senza una limitazione temporale cosicché le informazioni riservate e commerciali, a differenza di brevetti ovvero altre privative con durata predeterminata, sarebbero diritti potenzialmente perpetui sul presupposto che il segreto venga mantenuto pro futuro.
Altra dottrina, invece, dichiara l’impossibilità di pattuizione in perpetuum poiché l’obbligo di distruzione o restituzione servirebbe a eludere l’esigenza di oblio che l’obbligazione negativa limitata nel tempo non proteggerà - addirittura legittimando il contrario.[31]
La giurisprudenza sull’articolo 1337 c.c. connesso agli obblighi scaturenti dagli accordi di non divulgazione ha superato la canonica ipotesi del recesso ingiustificato delle trattative riconducendo alla culpa in contrahendo l’assunzione dei doveri e la colposa induzione in errore[32] e per quanto sia complesso dare una definizione non convenzionale di giustizia contrattuale, può essere opportuno decrittare la metrica dell’odierno decidere sulla base della «nuova concettualizzazione» processuale del contratto.
3.1 (segue) La condotta – talvolta - esimente enucleata dal formante giurisprudenziale: il reverse engineering. Misure di tutela
Meritevole di disquisizione nell’ipotesi di trasgressione dell’accordo de quo è il reverse engineering o ingegneria inversa, la possibilità invertita di apprendere le informazioni segrete o il know-how incorporato in un prodotto tramite la sua analisi, il suo esame approfondito, a prescindere dalla fase contrattuale nella quale si perfeziona il sinallagma.
La normativa italiana, nella relazione illustrativa del D.lgs. di recepimento della Direttiva Trade Secrets specifica che il formante giurisprudenziale ha già elaborato tale condotta esimente tanto da non giustificare la necessità di introdurre nuove disposizioni legislative; de facto la condotta del terzo diventa lecita esclusivamente nel caso in cui la tecnica ingegneristica sia fonte effettiva della conoscenza del segreto, senza che quindi ci sia astratta possibilità di risalire a esso mediante altre tecniche truffaldine.[33]
Viene da sé che la prevenzione ovvero la riparazione dell’eventuale danno sia uno dei postulati della questione; sul piano preventivo, l’ordinamento italiano è poco efficace poiché si affida unicamente alle capacità deterrenti delle proprie disposizioni amministrative ovvero penali; ragionevole sarebbe, però, inibire l’uso delle informazioni utilizzate per il tempo necessario a effettuare operazioni di reverse engineering in conseguenza dell’immissione del prodotto in commercio; l’attività giurisdizionale, in tal senso, non fissa termini di durata dell’inibitoria legittimando, in sostanza, protezione del segreto fino a quando perdura: si profila dunque il bilanciamento tra gli interessi confliggenti. [34]
4. Un prologo «ragionevole»
La contemporanea dinamica dei rapporti commerciali, con esponenziali e vertiginose evoluzioni per l’ampliamento planetario del mercato economico, impone una rinnovata riflessione sull’ermeneutica contrattuale che vede nell’autonomia negoziale una costante ricerca di logos al fine di comprendere quanto il progresso – e non il regresso - sia qualificabile come tale.
Tale ordine non può non essere il pubblico poiché svolge la funzione di criterio valutativo della meritevolezza dell’agire negoziale, immediata manifestazione ex artt. 1343 e 1418 c.c. essendo parametrato sulla base della liceità della causa contrattuale e quindi sull’unica formula possibile per delineare un nuovo ordine giuridico, egualmente, di mercato.[35]
Il prologo più coerente sarebbe, dunque, quello di rivisitare tout court - non sotto forma di mero nominalismo, come direbbe Guglielmo di Occam [36]– la qualificazione ambigua degli accordi di non divulgazione tramite l’applicazione del criterio di ragionevolezza che esula dall’arbitrio disfunzionale dei giudici; in tal modo l’esegesi della norma, ad opera di qualsivoglia soggetto (autentico, dottrinale, giudiziario) potrà avere un senso pragmatico e fondato su rigore e coerenza della scienza giuridica.
