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Pubbl. Mer, 15 Giu 2022

I rischi ambientali nel Pillar I degli Accordi di Basilea

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Luca Lamanna



L´EBA indica che i rischi ambientali stanno modificando il quadro dei rischi per il settore finanziario e diventeranno ancora più importanti in futuro. Questo riguarda tutte le categorie di rischio tradizionali, come i rischi di credito, di mercato e operativi. Di qui la necessità di accertare se il quadro prudenziale attuale è conforme all’emersione di questi nuovi fattori di rischio. Il discussion paper offre un esame della misura dei rischi ambientali, i quali si riflettono già nelle prerogative dei fondi propri del pillar I attraverso rating interni ed esterni, valutazione di strumenti finanziari e garanzie o analisi di scenario .


ENG The EBA indicates that environmental risks ´are changing the risk framework for the financial sector and will become even more important in the future. This affects all traditional risk categories, such as credit, market and operational risks´. Hence the need to examine whether the current prudential framework is in line with the emergence of these new risk factors. The discussion paper provides an analysis of the extent to which environmental risks are already reflected in Pillar 1 capital requirements through internal and external ratings, valuation of financial instruments and guarantees, or scenario analyses.

L’European banking authority (EBA) il 2 maggio 2022 ha pubblicato un discussion paper (documento di discussione) sul ruolo dei rischi ambientali nel quadro prudenziale per gli enti creditizi e le imprese d’investimento, teso al possibile inserimento degli stessi nello schema prudenziale del I pilastro degli standard di Basilea III.

Gli accordi di Basilea I e II, siglati dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) e dal comitato di Basilea tra il 1988 ed il 2008, sono delle linee guida applicabili agli istituiti di credito aventi ad oggetto la stabilità monetaria e finanziaria.  A causa della grave crisi economico-finanziaria del 2008, nel 2010 si è resa ulteriormente necessaria l’emanazione di un terzo pacchetto di norme, più stringente rispetto a quelle contenute nei primi due, che ha preso corpo nell’accordo di Basilea III. L’obiettivo fondamentale è stato quello di incrementare l’indicatore del rapporto tra capitale e rischio ponderato portandolo al 4,5%, in luogo del 2%. In altri termini, si è cercato di aumentare ulteriormente il capitale che le banche e gli altri intermediari devono trattenere “per sicurezza”.                                           

Basilea III, si basa su tre pilastri fondamentali, il primo (requisito patrimoniale) è volto ad incrementare il patrimonio di vigilanza, cioè il volume di capitale che ogni istituto di credito deve possedere al fine di appagare i requisiti di vigilanza. Il secondo (controllo prudenziale) riguarda, invece, l’adeguatezza patrimoniale, ossia la rispondenza a quanto previsto da parte dell’autorità di vigilanza. Il terzo (disciplina del mercato) concerne la comunicazione dello stato finanziario della banca, con lo scopo di garantire un regolare apprezzamento del rischio ad opera del mercato e degli operatori.  In estrema sintesi l’accordo in questione riguarda, dunque, garanzie inerenti alla liquidità ed al capitale, la valutazione dei quali è stata nel tempo rafforzata col proposito di rendere il sistema bancario più stabile e resistente agli shock finanziari.

Il discussion paper dell’Autorità è diretto, allora, alla raccolta di “opinioni qualificate” da rendersi entro e non oltre il 2 agosto 2022, con lo scopo di conseguire un adeguato reticolo intorno al quale costruire un quadro normativo, tale da indirizzare il settore bancario e finanziario europeo verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più resiliente verso eventuali cambiamenti climatici e rispettosa dei criteri ESG.

La questione fondamentale riguarderebbe un apprezzamento sull’occorrenza e le condizioni attraverso cui introdurre i rischi ambientali nell’ambito del primo pilastro di Basilea III, afferente all’informativa che gli istituti di credito e le imprese d’investimento devono esplicare per concedere agli operatori del mercato di formulare le opportune valutazioni.

La consegna alla Commissione europea della relazione finale dell’European banking Authority relativa al trattamento prudenziale è attesa per il 2023, orizzonte temporale in cui la medesima dovrà decidere se legiferare o meno al riguardo.

Il paper, in ogni caso, mostra una fotografia della dimensione in cui i rischi climatico-ambientali sono già espressi nelle prerogative dei fondi propri del I pilastro mediante rating interni ed esterni, estimo degli strumenti finanziari, delle garanzie e analisi di scenario.

Dal lavoro si apprende un metodo basato sul rischio per garantire che il quadro prudenziale rispecchi i rischi sottostanti e supporti la resistenza delle istituzioni finanziarie. l’intenzione del quadro prudenziale non è quello di conquistare determinati propositi ambientali, quanto piuttosto quello di dar ossequio ad un approccio normativo unitario, che si inserisca in un quadro più complesso delineato dall’EBA nell’alveo dei rischi ESG, che si sofferma sulla transparency, sul risk managment, sulla supervisione del II pilastro e sulle riserve di capitale macroprudenziale.

Concludendo, per l’EBA è necessario assicurare che i requisiti prudenziali rispecchino i rischi sottostanti e sorreggano la resilienza delle istituzioni a questi pericoli.

Sotto il profilo del rischio climatico, questo dimostra che i requisiti prudenziali devono riprodurre i profili di rischio delle esposizioni per sorreggere l’affidabilità e la robustezza dei soggetti coinvolti, prescindendo dal fatto che le stesse siano sostenibili, od al contrario, dannose per l’ambiente.

L’EBA nel paper si sofferma sulle prerogative dei fondi propri del primo pilastro, sostenendo, comunque, che gli stessi non sono in grado di coprire tutti i rischi a cui si espongono le imprese di investimento. Invero, i requisiti del I pilastro sono completati da quelli suppletivi sui fondi propri del secondo pilastro, i quali tengono in considerazione i rischi specifici dell’istituto.

Nell’analisi dell’European banking authority si legge l’esigenza di dar luogo ad un quadro prudenziale olistico, che sfoci nel suggerimento di porre al centro il ruolo degli ESG nella gestione del rischio ad opera delle istituzioni e l’esercizio della vigilanza, come pure l’esecuzione di stress-test climatici.

A bene vedere, comunque, è già prevista una discreta attenzione dei regulators europei ai rischi ESG, questo è dimostrato, infatti, dalla presenza sia nell’orizzonte del primo, che del secondo pilastro di meccanismi che consentono esaminare nuove fattispecie di rischio.

Ciò nondimeno, l’auspicio dell’EBA è quello di inquadrare nel quadro prudenziale del I pilastro modifiche dei requisiti prudenziali già presenti per far fronte ai rischi climatici nel migliore dei modi. Per farlo sollecita tutte le parti coinvolte a considerare e immaginare delle modifiche che si adeguino al materiale esistente. 


Note e riferimenti bibliografici

Banche: EBA avvia consultazione su rischi ambientali e quadro prudenziale, il sole 24 ore Radiocor, 02 maggio 2022, in www.borsaitaliana.it.