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Pubbl. Ven, 17 Giu 2022

Per le Sezioni unite non è abnorme il provvedimento del GIP che non accoglie la richiesta di archiviazione e restituisce gli atti al PM per nuove indagini

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Azzurra Capitoni



Con la sentenza n. 10728 del 16/12/2021, depositata in data 24/03/2022, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si pronunciano in ordine al quesito se debba o meno ritenersi affetto da abnormità il provvedimento con cui il G.I.P., rigettando la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero all´esito delle indagini, disponga un ulteriore interrogatorio nei confronti degli indagati.


ENG The United Sections of Supreme Court of Cassation, with sentence number 10728 of 16/12/2021, filed on 24/03/2022, ruled on the question of whether or not it should be considered abnormal the measure by which the judge for preliminary investigations, after rejecting the request for dismissal, provides for a new interrogation of the suspect.

Sommario: 1. Premessa; 2. L'eccessivo ricorso al rimedio dell'abnormità; 3. Sulla natura dell'interrogatorio: la risposta delle S.U. al contrasto giurisprudenziale; 4. Critiche e considerazioni conclusive.

1. Premessa

La vicenda sorge in occasione del danneggiamento e depredazione di locali locati tra Società. Con riferimento alla posizione dei legali rappresentati della Società conduttrice, indagati per i reati di cui agli artt. 633 e 635 c.p., il pubblico ministero avanzava richiesta di archiviazione per infondatezza della notitia criminis, non ritenendo integrato l'elemento oggettivo proprio delle fattispecie delittuose sopraindicate. 1

Rigettando la richiesta di archiviazione, il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, disponeva con ordinanza il compimento di ulteriori atti di indagine nel termine di novanta giorni, precisando la necessità di verificare la sussistenza degli estremi della diversa fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p. (Appropriazione indebita), nonché dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede con riferimento al delitto di cui all'art. 635 c.p., ed ordinava quindi l'interrogatorio degli indagati.

Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato ritenendolo affetto da abnormità.

2. L'eccessivo ricorso al rimedio dell'abnormità

Di origine giurisprudenziale 2, il vizio dell'abnormità nasce con lo scopo di sopperire l'esistenza di quei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria del tutto estranei alla prassi processuale poiché caratterizzati da una certa peculiarità di contenuto – cd. abnormità strutturale -, ovvero seppur legittimi, destinati a finalità distorte rispetto quelle promosse dai modelli legali – cd. abnormità funzionale.3

La permanenza nell'ordinamento dei citati atti comportava un'irrimediabile paralisi del processo penale ovvero talvolta, si determinava una regressione ingiustificata a fasi del procedimento in realtà già superate, con la conseguenziale disattesa dei principi del giusto processo.

Avverso tali provvedimenti, la giurisprudenza nomofilattica aprì al rimedio del ricorso per Cassazione, giustificandolo con la previsione costituzionale di cui all'art. 111. In ogni modo, trattandosi di patologia atipica priva di riferimenti normativi, eccezionale e residua rispetto le invalidità individuate espressamente, il Giudice della Legge nel corso degli anni si è premurato di delineare e ridimensionarne i confini nozionistici, offrendo un valido arresto agli eccessivi ricorsi per abnormità.

La risoluzione ermeneutica cui propone la Suprema Corte con la pronuncia in esame, si presenta come ulteriore azione di contegno in risposta all'ennesimo tentativo di espansione della nozione di atto abnorme.

In particolare, si discute circa la legittimità della decisione del G.I.P. di ordinare al Pubblico Ministero un ulteriore interrogatorio nei confronti dei medesimi indagati (seppur parzialmente concernente un fatto di reato diverso), rilevata l'insussistenza di una base accusatoria in virtù della presentata – poi rigettata - richiesta di archiviazione.

Come sancito dalla disposizione di cui all'art. 409 c.p.p., all'esito della fase investigativa, il G.I.P. ha distinte facoltà; può accogliere la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura e pronunciare con decreto motivato l'archiviazione del procedimento o diversamente, qualora non condivida la tesi prospettata dall'accusa, ordinare l'imputazione coatta.

Considerata la posizione di soggetto terzo, autonomo ed indipendente rispetto ai singoli interessi perseguiti dalle parti processuali, tali attribuzioni presuppongono dal G.I.P. un'analisi ed una valutazione rivolta all'intera vicenda processuale, non potendo il Giudice delle Indagini limitare la disamina ai parziali risultati conseguiti dall'accusa, diversamente dovrà volgere lo sguardo all'attività complessivamente esercitata nel corso delle indagini. Si ricordi la funzione di garanzia circa l'osservanza dei diritti dei soggetti coinvolti nei procedimenti penali, nonché la supervisione sugli atti e sulle attività promosse dall'ufficio del procuratore che il Giudice delle Indagini è chiamato ad esercitare.

Tra le attribuzioni che il legislatore riserva al Giudice delle Indagini, sussiste altresì la possibilità di disporre ulteriori indagini, fissando di un termine per il compimento delle medesime, qualora il suddetto non sia in grado di decidere allo stato degli atti.

Si chiarisce fin d'ora che quest'ultima facoltà risulta essere in linea con i principi costituzionali, configurando come mero atto di impulso all'indagine e all'esercizio dell'azione penale, il cui esclusivo titolare rimane la Pubblica Accusa4.

3. Sulla natura dell'interrogatorio: la risposta delle S.U. al contrasto giurisprudenziale

Il perno su cui ruota il contrasto giurisprudenziale attiene alla natura-finalità che si vuole riconoscere all'atto dell'interrogatorio.

Entrando nel merito del contrasto, stando ad un primo orientamento più risalente nel tempo 5, l'atto con cui il Giudice delle Indagini, in rigetto della presentata richiesta di archiviazione, ordina al Pubblico Ministero il compimento di un nuovo interrogatorio nei confronti dell'indagato, deve ritenersi affetto dal vizio dell'abnormità.

Tale assunto evidenzia e si basa su una natura essenzialmente difensiva dell'interrogatorio, ponendo assoluta centralità al collegamento cronologico imputazione / accusa – interrogatorio.

Detto in altre parole, poiché l'indagato al momento dell'interrogatorio è chiamato a fornire agli inquirenti elementi e/o circostanze utili a confutare la tesi accusatoria (es. fornendo un alibi, promuovendo una causa giustificativa), ovvero a modificarne i contorni (es. escludendo aggravanti o, viceversa riconoscendo attenuanti), è necessaria la previa formulazione di un'incriminazione nei suoi riguardi. Conseguentemente, qualora il pubblico ministero abbia promosso l'archiviazione del procedimento (poichè ritenuta assente o insufficiente la base accusatoria necessaria per avanzare l'alternativa richiesta di rinvio a giudizio), ordinare ulteriori indagini consistenti nell'esclusivo interrogatorio dell'indagato comporterebbe indubbiamente un arresto procedimentale.

Tale tesi fa espresso rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 68 e 375, comma 3 c.p.p., secondo cui la persona invitata a rendere interrogatorio ha diritto all'enunciazione del fatto incriminato in modo chiaro e preciso, come risultante dalle indagini fino a quel momento compiute. Si rende essenziale pertanto la necessità che gli inquirenti prima di procedere con l'interrogatorio, avanzino nei confronti dell'indagato un'accusa, non avendo alcun senso richiedere all'interrogato di difendersi senza prima avergli contestato il fatto incriminato.

L'orientamento in esame considera inaccettabile una finalità esplorativa dell'istituto in esame. La Pubblica Accusa non può procedere prima con l'interrogatorio del soggetto e, successivamente analizzate le dichiarazioni rilasciate, valutare la sussistenza di un' imputazione.

Un più recente indirizzo giurisprudenziale, in opposizione al precedente6, riterrebbe assolutamente valido e privo del vizio di abnormità, il provvedimento con cui il G.i.p. dispone l'interrogatorio dell'indagato dopo aver rigettato la richiesta di archiviazione presentata dal Procuratore.

Siffatto indirizzo riconosce all'istituto dell'interrogatorio una polifunzionalità, ovvero uno strumento non soltanto utile per consentire all'indagato di esprimere la propria linea defensionale innanzi ad un fatto addebitatogli, ma al contempo un atto tipicamente investigativo, al contempo consentendo al Pubblico Ministero di ricostruire correttamente il fatto storico.

Con la sentenza n. 10728 del 16.12.2021, le S.U. della Corte di Cassazione aderiscono a questo secondo orientamento, muovendo la decisione da pregresse pronunce del Consesso costituzionale.7 In primis, il G.I.P. non risulta essere vincolato al thema decidendum proposto dalla pubblica accusa con la richiesta di archiviazione, ben potendo riscontrare anche una diversa qualificazione giuridica al fatto storico occorso. Secondariamente, come da prescrizione costituzionale, unico titolare dell'azione penale rimane il Pubblico Ministero, potendo il G.I.P. limitarsi ad offrire un mero impulso verso l'esercizio accusatorio.

Quanto alle motivazione espresse in merito, la Corte fa affidamento ad un confronto sistematico tra disposizioni ed istituti processuali. In particolare, pone l'attenzione sull'apparente divergenza tra interrogatorio predibattimentale ed esame dibattimentale; sebbene i due istituti siano sistematicamente collocati in parti del codice distinte – il primo tra le disposizioni concernenti l'imputato mentre il secondo tra le prove -, non deve affatto escludersi nel primo il rinvenimento di una finalità probatoria tipica del secondo. Infatti, durante l'interrogatorio predibattimentale, l'indagato/imputato ben potrà esporsi in senso collaborativo verso gli inquirenti o addirittura inoltrare una confessione.

Alla base di quanto esposto si rinvia alla disposizione di cui all'art. 64, comma 3 c.p.p., attinente alle regole dell'interrogatorio, la quale prescrive a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte, l'obbligo per gli inquirenti di fornire all'indagato il previo avvertimento che le dichiarazioni che vorrà rilasciare potranno essere utilizzate nei suoi confronti ovvero la facoltà per l'interrogato di esercitare il diritto al silenzio.

Condivisibile la natura polifunzionale dell'istituto dell'interrogatorio, strumento utile all'interrogato per esporre le proprie ragioni in occasione del fatto addebitatogli, ma al contempo mezzo con cui la Pubblica Accusa ha la possibilità di inquadrare giuridicamente in modo corretto l'accaduto. In ogni modo, è essenziale la sussistenza di una pregressa notizia di reato, non potendo la medesima sorgere in un secondo momento a seguito dell'interrogatorio.

4. Critiche e considerazioni conclusive

La scrivente intende esprimere una breve riflessione in ordine alla decisione presentata dalla Suprema Corte. In particolare, la Cassazione riconosce il comportamento-provvedimento del G.I.P. nel consueto esercizio dei poteri che l'ordinamento gli attribuisce. Come esposto in premessa, il nuovo interrogatorio concerne la diversa fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p. (appropriazione indebita in luogo dell'art. 633 c.p., invasione di terreni o edifici), ovvero l'esigenza di riconoscere l'aggravante per la - già considerata - fattispecie di cui all'art. 635 c.p.

Ora, mentre con riferimento alla nuova fattispecie non si muovono particolari opposizioni data la natura altresì investigativa dell'atto interrogativo, qualche dubbio in termini di abnormità invece potrebbe sopraggiungere in merito alla valutazione circa la sussistenza o meno dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede per il delitto di danneggiamento ex art. 635 c.p.

Il fatto che la Pubblica Accusa ritenga insussistenti gli estremi circa la configurabilità della fattispecie legale e, conseguentemente avanzi la richiesta di archiviazione, mal si concilia con l'ordine del G.I.P. di reiterare un interrogatorio al fine di vagliare l'esistenza dell'aggravante, posta la ritenuta infondatezza della notitia criminis di base. In altri termini, sarebbe opportuno domandarsi in che modo il P.M. potrebbe indagare sull'esistenza dell'aggravante se lo stesso non ritiene sussistente l'ipotesi illecita alla quale il precitato aggravamento di pena conseguirebbe.

Non lo si obbligherebbe forse a compiere un atto avente (con molta probabilità) il medesimo contenuto di quello in precedenza già compiuto? Sorge allora il dubbio sulla legittimità della scelta operata dal G.I.P. di disporre ulteriori indagini consistenti nell'interrogatorio degli indagati anziché, procedere con l'imputazione coatta, suggerendo la nuova fattispecie di reato di cui all'art. 646 c.p. ovvero l'aggravante per il delitto di cui all'art. 635 c.p.

In conclusione, la Suprema Corte di Cassazione, rigettando il presentato ricorso ha stabilito il principio di diritto secondo cui “il provvedimento con cui il G.I.P. non accolga la richiesta di archiviazione e restituisca gli atti al p.m., perchè effettui nuove indagini consistenti dell'interrogatorio dell'indagato. L'abnormità va esclusa anche nel caso in cui l'interrogatorio debba espletarsi con riguardo ad un reato diverso da quello per il quale è stata richiesta archiviazione, essendo dovuta, in tal caso, la previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.”


Note e riferimenti bibliografici

1Ai fini dell'integrabilità della fattispecie di cui all'art. 633 c.p. (Invasione di terreni o edifici) è necessario che il soggetto agente si introduca nei suddetti luoghi, senza il consenso dell'avente diritto o senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da un'autorizzazione dell'autorità. Così Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 8107 del 30/05/2000. Nel caso di specie, il p.m. ritiene implicito il consenso dell'avente diritto, stante l'esistenza tra la Società concedente e la Società affittuaria di un valido contratto locativo avente in oggetto i locali danneggiati e depredati. Quanto invece alla configurabilità del delitto di cui all'art. 635 c.p. (Danneggiamento), l'accusa sottolinea l'assenza di azioni violente e/o minacciose, le quale dovrebbero necessariamente coesistere al momento del danneggiamento. Vedi Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 16563 del 15/03/2016.

2Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza n. 11 del 9/07/1997; S.U., sentenza n. 4 del 31/01/2001; S.U., sentenza n. 5307 del 20/12/2007; S.U., sentenza n. 43984 del 22/03/2018.

3FIORELLI G., L'imputazione latente, 2017, Torino, p. 228; IZZO F., Compendio di diritto processuale penale, 2020, Napoli, p.122; SCALFATI A., Manuale di diritto processuale penale, 2017, Torino, p.750.

4STEFANI E., Codice dell'indagine difensiva penale: commentato ed annotato con la giurisprudenza e la deontologia, 2011, Milano, p. 406.

5Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 1783 del 19/12/2005; Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n 1052 del 14/11/2012; Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza n. 15299 del 21/12/2012.

6Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 48573 del 14/03/2019; Corte di Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 47351 del 06/12/2007; Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 47717 del 10/10/2003.

7Corte Costituzionale, sentenza n. 478 del 1993 e sentenza n. 88 del 1991.