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Pubbl. Ven, 6 Mag 2022

I like di condivisione di post di discriminazione razziale possono integrare il delitto ex art. 604 bis c.p.

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Mattia Di Florio



Il contributo si sofferma sulla sentenza n. 4534/2022, con la quale la I Sezione penale della Suprema Corte ha affrontato un caso di propaganda di odio antiebraico di un utente di social network, valorizzando gli algoritmi di piattaforme social, in grado di classificare il rilievo dei post pubblicati in base alle condivisioni (like) espressi dagli utenti. I giudici di legittimità, nel respingere il ricorso dell’imputato ricorrente, ribadiscono la logicità del giudizio prognostico di pericolosità sociale del Giudice cautelare.


ENG This paper focuses on sentence no. 4534/2022, with which the Criminal Section of the Supreme Court dealt with a case of propaganda of anti-Jewish hatred of a social network user, enhancing the algorithms of social platforms, able to classify the importance of the posts published on the basis of shares (like) expressed by users. The judges of legitimacy, in rejecting the appeal of the appellant accused, reaffirm the logic of the prognostic judgment of social dangerousness of the precautionary judge.

Sommario: 1. Premessa; 2. Il caso; 3. Hate speech e piattaforme social; 4. Conclusioni

1. Premessa

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che la pericolosità sociale di un individuo in relazione al reato ex art. 604-bis c.p. può risultare non solo dai suoi contatti con gli esponenti di un’associazione neonazista, ma anche dalla valorizzazione dei social network utilizzati e dalle modalità di funzionamento di uno di questi, Facebook, incentrate su un algoritmo che attribuisce rilievo alle forme di gradimento, i like a post di odio antiebraico, espressi dal ricorrente.  Gli algoritmi sono procedimenti di calcolo descritti tramite programmi e che devono essere eseguiti da macchine per la soluzione di certe classi di problemi.

Sul piano etimologico, la parola algoritmo deriva dal nome di un matematico e sapiente arabo Al-Khwarizmi, vissuto nel IX secolo d.C., il quale contribuì significatamente allo sviluppo della teoria delle equazioni algebriche[1]. Nel 1936, il famoso matematico Alan Turing dimostrò che qualsisasi tipo di computazione algoritmica può essere in linea di principio eseguita da un sistema matematico che viene chiamato “macchina di Turing universale”[2].

2. Il caso

Il Tribunale di Roma, con ordinanza deliberata il 25 giugno 2021, confermato l'ordinanza con cui il GIP aveva applicato all’imputato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in ordine al reato di cui all'art. 604-bis c.p., comma 2, (capo 1) e di quello previsto dagli artt. 604-bis e 604-ter c.p. (capo 2), escludendo l'aggravante di cui all'art. 604-ter c.p..

Secondo il giudice capitolino le emergenze investigative costituiscono una piattaforma indiziaria sufficiente, per la sua gravità, per ritenere sussistenti entrambi i reati e di ascriverli all’imputato.

Dal monitoraggio delle piattaforme social dell’imputato emergeva non solo l’adesione ad un’associazione neonazista, ma anche la a commissione di plurimi delitti di propaganda di idee on line fondate sull'antisemitismo, il negazionismo, l'affermazione della superiorità della razza bianca nonchè incitamenti alla violenza per le medesime ragioni. Dalla medesima attività investigativa risultava che l’imputato, oltre ad incontrare di persona alcuni dei principali esponenti della predetta associazione neonazista, si era posto ripetutamente in contatto con le piattaforme social della comunità virtuale, attraverso l'uso di account a lui riconducibili, consentendo, con l'inserimento dei like, il rilancio di "post" e dei correlati commenti dal contenuto negazionista ed antisemita.

Avverso la citata ordinanza cautelare, l’imputato ricorreva per Cassazione, deducendo in particolare il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’art. 604-bis c.p., considerato che i like costituiscono, al più, un'espressione di gradimento e non sono affatto dimostrativi né dell'appartenenza al gruppo né della condivisione degli scopi illeciti.

La S.C. rigettava il ricorso, evidenziando che la diffusione dei messaggi inseriti nelle bacheche Facebook, già potenzialmente idonei a raggiungere un numero indeterminato di persone, dipende dalla maggiore interazione con le pagine interessate da parte degli utenti. La funzionalità newsfeed ossia il continuo aggiornamento delle notizie e delle attività sviluppate dai contatti di ogni singolo utente è, infatti, condizionata dal maggior numero di interazioni che riceve ogni singolo messaggio. Sono le interazioni che consentono la visibilità del messaggio ad un numero maggiore di utenti i quali, a loro volta, hanno la possibilità di rilanciarne il contenuto. L'algoritmo scelto dal social network per regolare tale sistema assegna, infatti, un valore maggiore ai post che ricevono più commenti o che sono contrassegnati dal "mi piace" o like.

3. Hate speech e piattaforme social

Le piattaforme social costituiscono oggi un luogo privilegiato di circolazione di messaggi d’odio di discriminazione etnico-razziale. L’hate speech, nella dottrina anglosassone, è una tipologia di crimine riconducibile nella più ampia categoria degli hate crimes[3] che sono quei crimini commessi nei confronti di determinati soggetti, a cagione della loro appartenenza ad un particolare gruppo sociale, identificato in base alla razza, all’etnia, alla religione, all’orientamento sessuale. La ratio dei due crimini è differente: mentre gli hate crimes tutelano le vittime da aggressioni, connotate da bias, all’integrità fisica o al patrimonio, il disvalore dell’hate speech riguarda, invece, le esternazioni che incitano all’odio tra classi di individui[4].

In tema di hate speech occorre richiamare una precedente decisione (n. 6963/2020) della Sezione I della Cassazione penale[5] sul ricorso proposto dalla parte civile contro la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva riformato la sentenza di condanna di primo grado dell’imputata per l’attività di propaganda fondata sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto a quelli meridionali, posta in essere attraverso il social network Facebook, sul quale l’imputata aveva commentato un’immagine satellitare dell'Italia priva delle regioni centro-meridionali, comprese il Lazio e l'Abruzzo, accompagnata dalla dicitura “il satellite vede bene, difendiamo i confini”, che commentava con l'inserimento della frase “forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili”.

Contrariamente alla sentenza di condanna di prime cure, la Corte di appello di Milano riteneva la condotta posta in essere dall'imputata sprovvista di quelle connotazioni discriminatorie e propagandistiche indispensabili alla configurazione della fattispecie contestata di propaganda per motivi di discriminazione razziale.

La S.C., nel rigettare il ricorso, osservava che il commento postato dall'imputata non poteva essere valutato per la sua astratta valenza discriminatoria, ma andava contestualizzato e inserito nel contesto comunicativo, palesemente paradossale, in cui erano state pronunciate le parole incriminate In questo contesto, la S.C. condivideva le conclusioni della Corte di appello di Milano che aveva correlato i contenuti del commento controverso alle modalità telematiche con cui veniva trasmessa la comunicazione, postata su Facebook senza connotazioni propagandistiche, correttamente escluse nella sentenza impugnata. Non rilevava, in senso sfavorevole all'imputata, la carica rappresentativa rivestita presso la Provincia di Monza e Brianza, atteso che il tono evidentemente paradossale, escludendo le connotazioni discriminatorie e propagandistiche del post, non consentiva di configurare l'ipotesi delittuosa contestata.

4. Conclusioni

Come è stato osservato sulla sentenza in commento, «il fatto che l’algoritmo di Facebook si “nutra” di like rappresenta un discrimine rilevante per valutare un comportamento. La diffusione di un post, infatti, è tanto più alta quanto maggiore è la portata di interazioni, commenti, condivisioni. Dunque, una persona che metta un like a un post si rende responsabile della possibilità che quel post o quel commento abbia una maggiore visibilità anche presso altri utenti. In virtù di questo fatto, dunque, anche la semplice interazione può essere annoverata tra gli indizi che concorrono alla costruzione dell’accusa per il reato di istigazione all’odio»[6].

Nei post che risultavano graditi all’utente e ai suoi profili, c’erano riferimenti all’identificazione della comunità ebraica come “vera nemica” e si puntava decisamente sul negazionismo della Shoah e dello sterminio degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Il fatto che l’utente avesse messo like, pur senza aver mai incontrato di persona l’autore di quei messaggi, ma avendolo soltanto “seguito” in una comunità virtuale che propagandava questo tipo di contenuti, è ritenuto un indizio per definire l’eventuale istigazione all’odio[7].

La Cassazione ha ritenuto rilevante e significativo il “mi piace” o like nell'ambito della valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in materia cautelare[8]. La S.C. ha basato la propria decisione, «non solo sul fatto che l'imputato avesse incontrato personalmente alcuni dei principali esponenti della comunità virtuale, ma anche sul fatto che, attraverso l'inserimento dei like a post pubblicati da altri, aveva espresso una opinione e aveva soprattutto consentito il rilancio e la diffusione di questi, in quanto l'algoritmo scelto da facebook per regolare tale sistema, assegna un valore maggiore ai post che sono contrassegnati da più “mi piace” o like»[9].

In senso critico, si è rilevato che «il mettere “mi piace” ad un post, sta sì ad indicare approvazione, ma è anche un'azione che spesso è posta in essere in modo automatico con una scelta non ragionata; tanto da non potersi affermare con certezza che il soggetto, con consapevolezza e intenzionalmente, permei di significato e importanza l'azione perpetrata sui social network, con lo scopo di esprimere il proprio gradimento e la propria condivisione di un comportamento illecito altrui, in tal modo contribuendo alla sua efficacia lesiva del bene penalmente tutelato. Potrebbe essere utile, a tal fine, verificare se la manifestazione del gradimento sia accompagnata da un commento adesivo che contribuisca alla potenzialità lesiva del post condiviso»[10].

Pertanto, si è ulteriormente precisato che, partendo dalla predetta decisione della S.C., «sarà necessario valutare, caso per caso, ogni singola situazione e gli elementi che la compongono così da poter giudicare se il gradimento espresso attraverso il “mi piace” o like possa essere considerato un grave indizio da solo utile ai fini dell'adozione di misure cautelari oppure debba essere necessariamente accompagnato da altri elementi indizianti della consapevole volontà del soggetto di porre in essere una azione contra legem»[11].

La citata sentenza della Cassazione attribuisce all’algoritmo newfeed della piattaforma social un importante rilievo nell’accertamento della pericolosità sociale, che costituisce un concetto che si differenzia dalla colpevolezza perché privilegia la personalità dell’autore (anche non imputabile o non punibile) e si riferisce, più che ad un fatto di reato già commesso, alla probabilità che l’autore continui a delinquere in futuro; da ciò discende, secondo la logica del “doppio binario” accolta dal codice Rocco, che mentre la colpevolezza giustifica l’applicazione della pena, la pericolosità, invece, l’applicazione di una misura di sicurezza[12]; inoltre, mentre il giudizio di colpevolezza è rivolto al passato, il giudizio prognostico di pericolosità al futuro[13], ossia alla probabilità di commissione di ulteriori reati, e quindi al rischio di recidiva. Il giudizio prognostico della pericolosità sociale può avvalersi, oggi, anche dell’impiego di algoritmi.


Note e riferimenti bibliografici

[1] TOFFALORI Algoritmi, Bologna, 2015, 18-19

[2]TURING, On computable numbers, with an application to the entscheindungsproblem, 1936

[3] GOISIS, Hate crimes: perché punire l’odio. Una prospettiva internazionale, comparatistica e politico-criminale, in Riv. it. dir. pen. proc., 4, 2018, 2010 ss.; v. più di recente, GALLUCCIO, Punire la parola pericolosa? Pubblica istigazione, discorso d’odio e libertà di espressione nell’era di internet, Milano, 2020.

[4] GOISIS, op. cit., cui si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti alla letteratura anglosassone.

[5] Cass. pen., Sez. I, 21 febbraio 2020, n. 6963, in Dejure.

[6] ALAGNA, I like possono costituire un grave indizio del reato di istigazione all’odio razziale, in  Quotid. giur., 18 febbraio 2022; FIANDANESE, Like sui social: incitamento all'odio raziale?, in Il Penalista, 7 aprile 2022.

[7] ALAGNA, I like possono costituire un grave indizio del reato, cit.

[8] FIANDANESE Like sui social, cit.

[9] FIANDANESE, Like sui social, cit.

[10] FIANDANESE, Like sui social, cit.

[11]FIANDANESE , Like sui social, cit.

[12] FIANDACA- MUSCO, Diritto penale, 8ª ed., PG, Bologna, 2019, 333.

[13] MANNA, Corso di diritto penale, PG, 4 ed., Milano, 2017, 691.