• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Lun, 21 Feb 2022

Imposta di bollo sulle fatture: l´Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta applicazione

Modifica pagina

Editoriale a cura di Fabrizio Gritta



Come noto, sulle fatture emesse recanti addebiti esclusi dall’applicazione dell’Iva di importi uguali o superiori ad euro 77,47, è previsto il pagamento dell’imposta di bollo. Con la risposta ad un interpello del 10 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta applicazione.


ENG As you know, on invoices issued with debits excluded from the application of VAT of amounts equal to or above eur 77,47, is the payment of stamp duty. With the reply to a question of 10 January 2022, the Agenzia delle Entrate clarifies the correct application.

Con una recente istanza di interpello sono stati sottoposti all’Agenzia delle Entrate due quesiti volti a conoscere la corretta interpretazione ed applicazione della normativa vigente in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica.

Nello specifico, si è chiesto di conoscere in quali casi vada applicata l’imposta dall'Amministrazione che effettua il pagamento e se l’avvocato, per i pagamenti in suo favore che assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre tenuto ad emettere fattura elettronica. 

L’Agenzia, con la risposta n. 7 del 10 gennaio 2022, fornisce i chiarimenti richiesti precisando che l’imposta è dovuta, nella misura di 2,00 euro nelle fatture emesse recanti addebitamenti o accreditamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un importo superiore ad euro 77,47. Inoltre, nel rispondere al quesito successivo, osserva che ogni volta che viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione la stessa deve avvenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.

In questo intervento cercheremo di ripercorrere la normativa che disciplina l'imposta di bollo su fatture e simili documenti, per poi commentare le risposte del 10 gennaio 2022 fornite dall’Agenzia delle Entrate al contribuente.

L'imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, in cui all'articolo 1 prevede che ne sono soggetti gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa. Lo stesso articolo, al comma 2, precisa che l’imposta in parola non si applica agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro consorzi.

Entrando nel dettaglio dei titoli, l'Allegato A, Tariffa, Parte I, al D.P.R. n. 642 del 1972 enuncia gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine, tra i quali troviamo le fatture emesse dagli imprenditori e lavoratori autonomi che includono determinati importi non soggetti ad Iva.

Per meglio focalizzare il presupposto dell’imposta nel caso di addebiti in fattura è bene analizzare l’art. 13 dell'Allegato A con l’art. 6 dell'Allegato B del citato Decreto.

In riferimento all'art. 13 dell'Allegato A, Tariffa, Parte I, al D.P.R. n. 642/1972 detta imposta si applica alle fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria. Sempre nello stesso articolo si precisa che l’imposta non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata. 

Trattando di bollo sulle fatture emesse da soggetti passivi Iva, è importante mettere in evidenza che, in termini generali, imposta sul valore aggiunto e imposta di bollo sono tributi tra loro alternativi e, in particolare, ai sensi dell’art. 6 dell'Allegato B, del citato D.P.R. n. 642, si precisa che sono esenti dall’imposta di bollo le fatture ed altri documenti tariffa riguardanti il pagamento di operazioni assoggettate ad Iva.

Per i suddetti documenti, sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto. Per tutto ciò, ad esempio, le somme anticipate in nome e per conto del cliente per le quali, molto spesso, professionisti del settore legale, quali notai e avvocati, fatturano ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72 saranno soggette a bollo.

Le spese che più di frequente figurano in questa categoria sono quelle sostenute per il pagamento del contributo unificato o dei diritti di copia.

Dal combinato disposto delle due norme appena esaminate, possiamo enunciare le operazioni tenute al pagamento dell’imposta di bollo afferenti a somme escluse dalla base imponibile dell’Iva:

  • operazioni fuori campo dell’applicazione dell’Iva, per mancanza del requisito oggettivo e soggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/72), ovvero territoriale (articoli da 7-bis a 7 septies, D.P.R. 633/72);
  • operazioni non imponibili e relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali, a servizi connessi agli scambi internazionali, a cessioni ad esportatori abituali;
  • operazioni esenti (art. 10, D.P.R. 633/72);
  • operazioni escluse (art. 15 D.P.R. 633/72);
  • operazioni poste in essere dai contribuenti appartenenti al regime forfettario.

Dopo tali premesse, presentiamo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 7 del 10 gennaio 2022.

Il primo dei due quesiti posti dal contribuente riguarda i casi in cui va applicata, dall'Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di euro 2,00 dall'importo totale da fatturare.

Relativamente al primo punto, L’Agenzia ritiene che le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva siano esenti dall’imposta di bollo ai sensi del richiamato art. 6, mentre sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.

Con il secondo quesito, l’istante chiede se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l'emissione di fattura elettronica intestata all’amministrazione che ha effettuato la liquidazione. A parere dell’Agenzia delle Entrate quando viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio.

Per completezza del ragionamento, vale la pena rammentare che, nel caso di fatture elettroniche, l’Agenzia mette a disposizione, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, un servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio, e che, il relativo pagamento, può essere effettuato con addebito diretto sul conto bancario o postale ovvero utilizzando il modello F24 alle scadenze stabilite con il D.M. del 4 dicembre 2020.


Note e riferimenti bibliografici