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Pubbl. Mar, 13 Ott 2015

Nuove regole sull’acquisto della cittadinanza: ius soli temperato e ius culturae

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Maria Pina Di Blasio


Lo ius soli temperato e lo ius culturae saranno le nuove modalità di acquisto della cittadinanza italiana da parte dei minori stranieri, introdotti dalla proposta di legge approvata oggi dalla Camera. Ora il provvedimento passa al Senato.


Con riferimento allo Ius soli temperato, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Per ottenere la cittadinanza occorre una dicharazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale resa innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età. In difetto, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
Quanto allo ius soli previsto dalle norme attuali, relative allo straniero nato e residente in Italia legalmente senza interruzioni fino a 18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età.

La nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita non sarà applicabile ai cittadini europei, in quanto possono essere titolari di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo solo i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Con la seconda modalità, lo Ius culturae, è consentito l’acquisto della cittadinanza al minore straniero, che sia nato in Italia o sia entrato nel nostro Paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva di tale corso. L’istanza  deve pervenire dal genitore, cui è richiesta la residenza legale, oppure dall'interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

In via transitoria le nuove norme si applicheranno anche agli stranieri in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato, al momento di approvazione della legge, il limite di età dei 20 anni per farne richiesta. Il ministero dell'Interno avrà sei mesi di tempo per rilasciare il nulla osta.