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Pubbl. Lun, 28 Mar 2022

Circolazione stradale: illegittima la multa se lo scout speed non è presegnalato

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Mauro Leoni



L´obbligo di presegnalazione opera anche per i rilevatori di velocità montati su veicoli e capaci di rilevare la velocità del mezzo controllato in modalità dinamica (Ordinanza della Corte di cassazione del 22 ottobre 2021, n. 29595)


ENG The pre-signaling obligation also operates for speed detectors mounted on vehicles and capable of detecting the speed of the controlled vehicle in dynamic mode (Order of the Court of Cassation of 22 October 2021, n. 29595)

Sommario: 1. Introduzione; 2. La ratio dell’art. 142, comma 6 - bis, Codice della Strada; 3. La decisione della Corte; 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Il principio secondo il quale l´obbligo di presegnalazione opera anche per i rilevatori di velocità montati su veicoli, e capaci di rilevare la velocità del mezzo controllato in modalità dinamica, è stato affermato dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 22 ottobre 2021, n. 29595 con la quale è intervenuta sulla questione, al centro del dibattito giurisprudenziale, dell’obbligo di presegnalazione dei rilevatori di velocità in modalità dinamica (i cosiddetti Scout Speed).

In particolare secondo alcune interpretazioni, i rilevatori di velocità in modalità dinamica sarebbero sottratti da tale obbligo stando all'art. 3 del Decreto del Ministro dei Trasporti 15 agosto 2007(1), secondo il quale le disposizioni degli art. 1 e 2 del decreto non si applicano ai dispositivi rilevamento della velocità, installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, disposizione confermata dalla successiva previsione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 giugno 2017, n.282 (2).

2. La ratio dell’art. 142, comma 6 - bis, Codice della Strada

L'art. 142 C.d.S. stabilisce al comma 6-bis, che "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno"

Dal tenore del dato legislativo (in particolare l’uso del verbo “ricorrendo”, che pone l’impiego di “cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi” in posizione di strumentalità rispetto alla prescritta segnalazione delle postazioni di controllo) si ricava che la “segnalazione” e la “visibilità” devono caratterizzare, non tanto la postazione dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di “avvertimento” nei confronti degli automobilisti.

La finalità della norma è dunque quella di garantire che la presenza di un dispositivo di rilevazione della velocità sia preventivamente segnalata agli automobilisti, mediante l’uso di cartelli o dispositivi luminosi (e ben visibili) e come tali idonei ad orientare la condotta di guida degli utenti(3).

Tale lettura trova conferma nella disciplina contenuta nella Legge n. 168/2002 (di conversione del D.L. 121/2002) nella parte in cui dispone che gli organi di polizia “possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazione alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo”.

Ne consegue che ai fini della validità del verbale deve ritenersi necessaria la preventiva ed idonea segnalazione della postazione a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili.

La preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non può non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa, laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox "devono essere installati con adeguato anticipo (...)", senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalità alla pubblica amministrazione circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione(4).

3. La decisione della Corte

Tenuto conto del dato normativo, il requisito della preventiva segnalazione della postazione di controllo riguarda indistintamente sia le postazioni fisse che quelle mobili, non potendo quindi dedursi alcuna causa che possa giustificare l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione.

Pertanto, sulla base di quanto detto, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse, opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla richiamata disposizione del Codice della strada.

Inoltre quest’ultima in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore come quella emanata con il decreto ministeriale e pertanto qualora si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede e che deve essere disapplicato.

Ciò posto, secondo l’Ordinanza della Suprema Corte in commento, risulta decisiva la “considerazione che il disposto dell'art. 142, comma 6 bis C.d.S. rimette al decreto ministeriale la (mera) individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione nè da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso”(5) e pertanto in questa prospettiva che va apprezzato il tenore dell' art. 1(6) e dell'art. 2(7) del D.M. 15 agosto 2007, che distinguono le modalità di impiego e di segnalazione della strumentazione che costituisce la postazione di controllo (che possono consistere in segnali stradali di indicazione, segnali stradali luminosi a messaggio variabile e  dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli).

Secondo la Corte appare evidente che le molteplici possibilità di impiego e segnalazione  consentono di adattare le modalità di segnalazione anche ai controlli di velocità da veicoli in movimento, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare l'esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione.

La richiamata previsione dell'art. 1 del D.M. 15 agosto 2007 consente, infatti, di adattare le modalità di impiego e di segnalazione al tipo di postazione e dunque di installare sulle autovetture dotate di Scout Speed dispositivi di segnalazione luminosa visibili sia frontalmente che da tergo contenenti l'iscrizione "controllo velocità" o "rilevamento della velocità", assicurando in questo modo il rispetto delle previsioni di legge.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell'ordinanza in commento, appare destituita di ogni fondamento l’interpretazione secondo la quale i rilevatori di velocità in modalità dinamica (i cosiddetti Scout Speed) sarebbero sottratti dall’obbligo di preventiva segnalazione per effetto dell’'art. 3 del Decreto del Ministro dei Trasporti 15 agosto 2007 (ed ora dell’art. 7.3 dell’allegato 1 del D.M. 13.6.2017, n. 282 ) posto che tale esonero non trova alcuna ragionevole giustificazione normativa, traducendosi in un’inammissibile deroga ad un obbligo di carattere generale stabilito con disposizione normativa di rango primario (8).

Pertanto, ove tali dispositivi vengano utilizzati per controllare il rispetto dei limiti di velocità stradale, è necessario applicare le regole previste per tutti i rilevamenti eseguiti con dispositivi aventi quella medesima funzione (quali, ad esempio, gli autovelox e telelaser), rilevamenti che debbono essere preannunciati ai conducenti con sufficiente anticipo, mediante idonea segnalazione stradale (con cartelli permanenti, o anche soltanto temporanei, o eventualmente mediante display per messaggi luminosi con i quali è possibile informare che a bordo del veicolo è stato installato un dispositivo “Scout Speed”)(9).


Note e riferimenti bibliografici

(1)  Rubricato «Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione»

(2) All'art. 7.3 dell'allegato 1 dispone che "nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità anche ad inseguimento"

(3) Sul punto Cass., civ., sez. II, 14 marzo 2014, n. 5997 nella quale la Corte ha precisato che “la "ratio" della preventiva informazione in questione secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti Ministeri) è rinvenibile - come è stato sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità - nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico”.

(4) Sul punto Cass., civ., sez. II, 30 gennaio 2020, n. 2205

(5) In tal senso si segnalano alcune precedenti pronunce: GdP di Reggio Emilia, 22 marzo 2017, n. 286; Tribunale di Firenze, 4 giugno 2020, n. 1286 e Tribunale di Torino, 10 marzo 2021, n. 1231

(6)  Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità' sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. 2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. 3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. 4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità». 5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

(7)  I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. 2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di «fine».

(8) Sul punto Cfr. Giudice di Pace di Firenze, 8 marzo 2016, n. 654 e Giudice di Pace di Reggio Emilia, 1 marzo 2017, n. 286

(9)  Tribunale di Belluno, 12 ottobre 2017, n. 535