• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Sab, 17 Ott 2015

La polizia giudiziaria: struttura ed organizzazione (parte I)

Modifica pagina

Matteo Consiglio


L´organizzazione della polizia giudiziaria ed il suo rapporto con l´autorità giudiziaria.


La Polizia Giudiziaria (da qui, P.G.) è uno dei soggetti del procedimento penale che ha funzione di indagine e repressiva, così come indicata dall’art. 55 c.p.p.

L’art. 55 c.p.p., espressamente, recita:

La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.”.

Come è facilmente desumibile dalla disposizione di cui sopra, l’attività della P.G., in particolare modo, si incentra nel momento dello svolgimento delle indagini, le quali, ex art. 326 c.p.p., proseguono nel rispetto del coordinamento con l’ufficio del pubblico ministero legittimato “nell’ambito delle rispettive attribuzioni”.

I compiti attribuiti alla P.G., sono, esercitati:

  • dagli ufficiali di P.G., tra i quali rientrano i gradi di ufficiale stabiliti dalla Polizia di Stato, ufficiali superiori ed inferiori e sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e di altri corpi ai quali la legge riconosce questa qualità;​
     
  • dagli agenti di P.G., tra i quali rientrano quelli dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, gli agenti di Polizia Penitenziaria, le guardie forestali.

Oltre che a questi soggetti, l’articolo 57 c.p.p., attribuisce la funzione di polizia giudiziaria anche al Sindaco del Comune ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato, un comando dell’Arma dei Carabinieri o della guardia di Finanza.

Altresì, la qualifica di ufficiale o agente di P.G., è riconosciuta, ex comma 3, “nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni", alle persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono funzioni analoghe a quelle previste dall'art. 55 c.p.p.

Le distinzioni che intercorrono tra ufficiali ed agenti sono di carattere selettivo, nel senso che ciò che è di attribuzione degli ufficiali, non potrà essere di attribuzione dell’agente salvo il caso in cui sia la stessa legge a disporre che l’atto di competenza dell’ufficiale di P.G. possa essere posto in essere anche dall’agente di P.G.

Di particolare rilievo è il rapporto che intercorre tra l’ufficio del pubblico ministero legittimato a svolgere le indagini e la polizia giudiziaria. La stessa Costituzione, ex art. 109, impone che “l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria”. 

Non pochi problemi, in dottrina, sono sorti sulla determinazione del rapporto intercorrente tra l’ufficio del pubblico ministero e la P.G., giacché il verbo “dispone” non sembra chiarire in via immediata quello che, in realtà, si profila come un rapporto di dipendenza funzionale in ragione della disciplina disposta dal codice di rito.

Il pericolo avrebbe potuto essere quello di creare un rapporto di dipendenza gerarchica, eventualmente giustificato dall’ampia formulazione della norma costituzionale, che avrebbe comportato un eccessivo potere in capo all’autorità giudiziaria.

L'art. 58 c.p.p. disciplina la disponibilità della P.G. imponendo che: "Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. Le attività di polizia giudiziaria del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria".

Il codice sembra distinguere tra una generale disponibilità della P.G. e una specifica disponibilità della P.G.:

  • la generale disponibilità della P.G. sorge in capo all'autorità giudiziaria in generale;
     
  • la specifica disponibilità della P.G. sorge in capo alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario ed alla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello.

Per quanto attiene alle responsabilità derivanti dall'attività della P.G. e dall'operato degli agenti e degli ufficiali vengono in ausilio: l'art. 59 c.p.p., rubricato "subordinazione della polizia giudiziaria" e l'art. 83 R.D. 12/1941, che dispongono quanto segue.

Ex art. 83 R.D. 12/1941, "Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente".

Ex art. 83 R.D. 30 gennaio 1941, n.12, così come modificato dall'art. 23 D.P.R. 449/1988, "Il procuratore generale presso la corte d’appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte della autorità giudiziaria".

Queste norme comportano due considerazioni:

  1. In virtù del disposto dell'art. 59 c.p.p. l'attività degli ufficiali ed agenti di P.G. viene svolta sotto la guida dei magistrati a capo degli uffici presso i quali le sezioni sono dislocate. Gli ufficiali saranno responsabili della propria attività e di quella degli agenti a loro sottordinati nei confronti del procuratore della Repubblica;
     
  2. il modificato art. 83 R.D. 12/1941, si riferisce, invece, ad un'attività del procuratore generale presso la corte d'appello che dovrà sorvegliare sulla corretta applicazione delle norme relative alla disponibilità della P.G. da parte dell'autorità giudiziaria.

La P.G., nello svolgimento della sua attività, collabora direttamente con l’autorità giudiziaria per la repressione dei reati e la ricerca delle fonti di prova esercitando compiti meramente esecutivi per l’attuazione dei provvedimenti del giudice e del magistrato del pubblico ministero. Tuttavia, anch’essa gode di una minima discrezionalità limitatamente alle direttive che emergono dalla programmazione della stessa autorità giudiziaria. 

L’articolo 56 c.p.p., nello specifico, indica che “le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria” sia dai servizi di polizia giudiziaria, sia dalle sezioni situate presso ogni procura della Repubblica, sia dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che hanno l’obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato.

I servizi sono gli uffici e le unità alle quali è affidato, dalle rispettive amministrazioni, il compito di svolgere, in via prioritaria e continuativa, le funzioni di P.G. Non sono dislocati presso gli uffici giudiziari in quanto possono essere utilizzati anche dalle amministrazione alle quali sono preposti. Si distinguono dai servizi i servizi centralizzati, i quali sono utilizzati per le indagini relative alla criminalità organizzata ed ai procedimenti di direzione antimafia.
Quando il procedimento è relativo a questi tipi di delitti, il magistrato del pubblico ministero può avvalersi, congiuntamente, dei servizi di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e, se necessario, della Guardia di Finanza. Questo coordinamento investigativo è attuato d’intesa con i procuratori distrettuali interessati, anche attraverso la direzione investigativa antimafia (DIA), che è un organismo interforze nel quale compaiono componenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Il ruolo svolto dalla DIA è quello di un’attività investigativa compiuta congiuntamente dai vari corpi di polizia giudiziaria, al fine di facilitare ed assicurare il corretto svolgimento delle indagini che si svolgono per i reati di criminalità organizzata e per i reati di associazione di stampo mafioso.

Le sezioni, infine, sono istituite presso la procura della Repubblica e sono presiedute dalle aliquote.

Le aliquote, a loro volta, sono ufficiali ed agenti di PG che sono dislocati presso la Procura della Repubblica del tribunale ordinario.