Sommario: 1. Blockchain e smart contracts: premessa; 2. Profili giuridici dei Non fungible tokens; 3. Non fungible tokens, smart contracts e blockchain nel settore artistico: la crypto art; 4. Non fungible tokens, smart contracts e blockchain nel settore moda: digital fashion, privacy ed ecosostenibilità; 5. Osservazioni conclusive.
1. Blockchain e smart contracts: premessa
Non Fungible Tokens (NFTs), smart contracts e blockchain stanno destando di giorno in giorno un interesse crescente nel dibattito giuridico, soprattutto per il loro impiego nel settore artistico-creativo.
Gli NFTs hanno, infatti, nell’ultimo anno, rivoluzionato il mercato dell’arte, riscontrando un notevole successo non solo online, ma anche in case d’aste tradizionali. Ne è un esempio la vendita da Christie’s dell’opera di crypto art Everydays - The Last 5000 Days di Beeple.
Tali nuove tecnologie stanno avendo un crescente impatto anche nel settore della moda, sia in relazione alla vendita di NFTs da parte dei grandi marchi del fashion, sia riguardo all’applicazione delle blockchain e degli smart contract nella filiera produttiva, anche in ottica di eco-sostenibilità.
Prima di affrontare le specifiche applicazioni di NFTs, smart contracts e blockchain nei settori dell’arte e della moda, occorre far chiarezza su alcuni concetti fondamentali[1].
La blockchain è un tipo di registro distribuito (distributed ledger)[2], condiviso ed immutabile, che facilita il processo di registrazione e gestione delle transazioni e di tracciamento degli assets in una rete definita.
In altre parole, si tratta di una catena di blocchi informatici, concatenati l’uno all’altro in maniera immutabile, in grado di mantenere in modo affidabile un sistema di registri digitali distribuiti idonei a tenere traccia indelebile delle transazioni effettuate, che devono poi essere validate dalla rete stessa. La struttura della blockchain è decentralizzata, aperta e crittografata e, dunque, le transazioni avvengono senza alcun intermediario. Un'altra caratteristica fondamentale riguarda l'immodificabilità dei dati registrati sulla blockchain, in quanto, una volta registrata un’informazione su tale distributed ledger, questa non può essere modificata o manomessa.
Come visto, dunque, le peculiarità della blockchain sono la decentralizzazione, la verificabilità e l’immutabilità; caratteristiche che garantiscono l’autenticità, l’integrità e l’affidabilità dei dati[3].
Per rendere più celeri le transazioni, sulla blockchain viene memorizzato un set di regole che viene eseguito automaticamente: uno smart contract[4].
Uno smart contract è, più specificamente, un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto. Detto in altre parole, esso è un contratto programmato per eseguirsi automaticamente al realizzarsi di condizioni preimpostate[5]. Ed è proprio attraverso la blockchain che si garantisce l’immodificabilità e l’esecuzione automatica del codice informatico dello smart contract.
L’impulso che determina l’esecuzione dello smart contract può dipendere sia da elementi interni al codice o da elementi esterni, come ad esempio un tasso di interesse. In questo ultimo caso, sarà necessario l’intervento di un elemento esterno alla blockchain, il c.d. Oracolo, il quale invia informazioni alla catena di blocchi in relazione a circostanze dedotte nel codice dello smart contract e che ne costituiscono i presupposti di esecuzione.
Sulla riconducibilità dello smart contract alla concezione classica di contratto, si sono confrontate diverse tesi dottrinali. Secondo una ricostruzione va esclusa la natura negoziale degli smart contracts sulla base del fatto che essi rappresentino più canali di conclusione e gestione degli accordi che accordi in sé[6]. Si afferma, infatti, che uno smart contract non afferisce alla fase della formazione dell’accordo, bensì a quella dell’adempimento, con la conseguenza che esso non possa integrare una fattispecie di accordo atipico ex art. 1322 del Codice civile[7].
Una diversa impostazione riconosce, invece, natura negoziale agli smart contracts, con conseguente applicazione della disciplina generale del Codice civile in tema di contratto[8].
In tema, la normativa è piuttosto scarna, riscontrandosi, infatti, solo sparute disposizioni, piuttosto generiche, sia nell'ordinamento interno che a livello europeo.
Il legislatore italiano è intervenuto con la L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, che ha inserito l’art. 8 ter rubricato proprio Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract[9].
Alla luce del suddetto intervento, per tecnologie su registri distribuiti si intendono le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Tali tecnologie consentono la conclusione e l’esecuzione del contratto: la macchina legge il codice, valida, archivia su una pluralità di registri distribuiti ed esegue, secondo la logica del if this, then that.
La norma non parla, tuttavia, di blockchain, ma più in generale di registri distribuiti, sovrapponendo invero le due figure, che sono, come visto, in rapporto di genere a specie[10].
Lo smart contract viene, invece, definito dall’art. 8 ter L. 12/2019 come «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse»[11].
Anche in Francia, è stata emanata una normativa in tema di blockchain e crypto assets, la Loi 2019-486 del 22 maggio 2019 (nota come loi PACTE)[12], che fissa un quadro regolamentare per le Initial Coin Offering (ICO) e per l’attività dei provider di crypto-assets.
Anche a livello europeo, manca una disciplina normativa su blockchain e smart contract, pur a fronte di diverse iniziative come l’istituzione dell’EU Blockchain Observatory and Forum, dell’International Association for Trustes Blockchain Applications e l’Interoperable Standards for DLT and Blockchains.
Particolare rilievo rivestono la Risoluzione del Parlamento europeo del 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione[13], che analizza le implicazioni delle digital ledger technologies, e la proposta di Regolamento, elaborata dalla Commissione europea, sui mercati dei crypto assets (MiCAR)[14], alla quale ne è collegata un’altra relativa ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulle distributed ledger technologies (DLT)[15].
La proposta MiCAR qualifica i crypto assets come una delle principali applicazioni della distributed ledger technology e li definisce come «rappresentazioni digitali di valore o di diritti potenzialmente in grado di apportare vantaggi significativi sia ai partecipanti al mercato che ai consumatori».
Non è chiaro se, in tale ampia definizione, rientri la particolare figura dei non fungibile tokens. Secondo il Report n. 7/2021, in materia di NFTs, dell’osservatorio europeo sulla blockchain i non fungible token non rientrerebbero negli obiettivi della MiCAR, in quanto quest’ultima non sarebbe riferita a crypto asset infungibili.
2. Profili giuridici dei Non Fungible Tokens
Un token può essere definito come un asset digitale creato su una blockchain o su un altro registro distribuito e può essere fungibile, caratterizzato dunque dalla surrogabilità con cose della stessa quantità, specie e qualità (il tantundem), o non fungibile, e dunque un bene unico nel suo genere che non può essere sostituito con un altro.
Le criptovalute[16], come Ethreum o Bitcoin, primo esempio di applicazione della blockchain[17], rappresentano un token fungibile, che può essere scambiato con altro di uguale specie, qualità e quantità.
Un NFT è, invece, un token infungibile, unico ed irripetibile, un complesso di dati informatici che non può essere sostituito con un altro. La cosa interessante è che ogni tipo di digital asset può essere un NFT: un disegno, un video[18], della musica[19], una gif [20], un personaggio o una skin di un videogioco, un meme o addirittura un tweet[21].
Il token digitale si sostanzia, dunque, in una serie di dati informatici che vengono registrati su una blockchain, comprensivi del diritto di proprietà sul token stesso, il che rende possibile identificare precisamente chi sia il proprietario del bene digitale.
L’NFT su blockchain, una volta acquistato, può poi essere scambiato sul mercato, tendenzialmente attraverso l'utilizzo delle criptovalute. L'acquirente può essere sicuro che ogni trasferimento, proprio per le caratteristiche della blockchain esaminate in precedenza, avviene in maniera trasparente, in quanto resta traccia di ogni passaggio di proprietà.
Certo, il file che costituisce l'essenza del non fungible token (un'immagine, un video) è, per sua natura, riproducibile all'infinito e può essere, quindi, condiviso con una molteplicità di soggetti, ma solo il proprietario del token infungibile potrà vantare diritti sullo stesso e la garanzia di autenticità del file multimediale.
Possono esserci diversi tipi di NFTs, come ad esempio gli asset tokens, che conferiscono un diritto specifico su un bene materiale o immateriale, gli utility tokens, che garantiscono un diritto di accesso esclusivo a beni o servizi su una determinata piattaforma blockchain, o i security token[22], che rappresentano la proprietà di un complesso di assets e conferiscono ai titolari diritti equiparabili a quelli degli strumenti finanziari[23].
I Non fungible tokens possono essere scambiati in tutto il mondo ed è, quindi, necessario indagare le problematiche giuridiche ad essi connesse, come ad esempio la tutela della proprietà intellettuale e i profili di diritto contrattuale, attinenti alla circolazione dei beni, alla protezione del contraente debole e alla tutela della privacy[24].
Una riflessione va fatta, inoltre, proprio sulla natura giuridica di un NFT, chiedendosi se sia possibile far rientrare un Non fungible token nel concetto classico di bene ex art. 810 c.c. o se sia più opportuno qualificarlo come una fattispecie negoziale complessa rappresentativa di diritti di credito o reali, oppure come un titolo di credito, inteso come evoluzione in chiave tecnologica dei titoli rappresentativi di merci ex art. 1996 c.c., o come uno strumento finanziario[25]
3. Non fungible tokens, smart contracts e blockchain nel settore artistico: la crypto art
Nel settore artistico si sta imponendo sempre di più il nuovo fenomeno della crypto art, che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mercato dell’arte[26].
Per opere di crypto art si intendono quelle opere digitali tokenizzate su sistemi di blockchain che possono consistere anche in un file jpeg contenente un disegno digitale statico o dinamico.
In tale contesto, i non fungible tokens si sostanziano in un certificato elettronico con un codice criptato e firma dell’artista che attestano l’autenticità dell’opera.
L’opera di crypto art, proprio per le sue caratteristiche ontologiche, è riproducibile all’infinito e può continuare a circolare liberamente in rete ed essere condivisa con altri utenti, ma solo il titolare del non fungible token può vantare i diritti su di essa. Questi potrà poi rivendere l’opera (il non fungible token legato all’opera e non il copyright sulla stessa) e, ove previsto, l’autore riceve, per ogni nuova transazione, una percentuale sul prezzo di vendita.
In sostanza, una volta che il digital artwork, di fatto un file jpeg, viene creato e messo online, ogni utente può scaricarlo sul proprio computer, copiarlo, inviarlo, ma solo chi ha acquistato il token infungibile ne sarà proprietario e potrà validamente alienarlo a terzi.
Peraltro, è fuor di dubbio che la crypto art rientri a pieno titolo tra le opere tutelabili dalla legge sul diritto d’autore, la L. n. 22 aprile 1941, n. 633. L’art. 1, co. 1, della predetta legge prevede, infatti, che siano protette le opere dell’ingegno «di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione», specificando al n. 4 dell’art. 2 che sono comprese nella tutela «le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia».
Un’opera digitale crittografica rientra a pieno titolo tra le opere tutelabili ai sensi della citata legge sul diritto d’autore, in quanto opera senza dubbio creativa ed espressione di una «arte figurativa» o meglio «visiva»[27]. Spetteranno al crypto artist, dunque, come previsto dalle disposizioni della L. n. 633/1941, oltre al diritto morale dell’opera, i diritti di sfruttamento economico dell’opera stessa.
Uno dei vantaggi della crypto art riguarda il fatto che lo scambio delle opere digitali è, come esaminato nei paragrafi precedenti, decentralizzato e non necessita quindi di intermediari, essendo gestito attraverso smart contracts su blockchain, che sono immodificabili e trasparenti. Ciò supera non poche questioni legate al tradizionale mercato dell’arte, con particolare riguardo alle problematiche dell'intermediazione, permettendo tali nuove tecnologie la possibilità di accesso alle opere di un ampio bacino di utenti, dell'autenticità e della provenienza delle opere.
Gli NFTs non pongono, infatti, in linea teorica, problemi in relazione alla certificazione dell’autenticità e provenienza dell’opera[28], proprio in considerazione delle caratteristiche strutturali della blockchain sopra delineate.
Tale tecnologia garantisce, infatti, la trasparenza, la certezza delle transazioni e l'autenticità dell'opera, tema che solleva non poche problematiche giuridiche, anche in relazione alla possibilità o meno di accertamento giudiziale. La blockchain permette, inoltre, la partecipazione di qualsiasi soggetto, da ogni parte del mondo, ad un’asta online per l’acquisto di un’opera di arte crittografica.
Esattamente come l’arte non digitale, la crypto art viene, infatti, esposta in gallerie online con struttura peer-to-peer, come SuperRare, KnownOrigin e Async Art.
Proprio su quest’ultima piattaforma è stata venduta un’opera di crypto art per cento mila dollari: Right Place & Right Time di Matt Kane. Si tratta di un’opera d’arte digitale composta da 24 livelli sincronizzati con l’oscillare dei prezzi dei bitcoin nelle 24 ore precedenti. Un’opera d’arte che cambia, dunque, ogni giorno in base alla volatilità dei prezzi di Bitcoin.
Gli NFTs possono essere, tuttavia, venduti anche nel “mondo fisico”, come è accaduto di recente con la vendita in una casa d’aste tradizionale, Christie’s, dell’opera Everydays - The Last 5000 Days del crypto-artist Mike Winkelmann, meglio conosciuto come Beeple, già noto per la vendita del non fungible token raffigurante un Trump sconfitto alle elezioni per la cifra di 66 mila dollari – e successivamente rimesso sul mercato dall’acquirente per 666 mila dollari – qualche giorno prima che venisse comunicato il risultato delle elezioni per la Casa Bianca del 2020.
Ha destato scalpore anche il caso del Banksy bruciato: l’opera (il Morons – white) del noto street artist acquistata dalla società di blockchain Injective Protocol che l’ha convertita in NFT e ne ha distrutto la versione “fisica”. A seguito di tale operazione, il valore dell’opera è impennato, esattamente com’è accaduto dopo l’autodistruzione della Girl with baloon durante un’asta da Sotheby’s, quando l’opera, appena venduta per più di un milione, ha iniziato a scivolare attraverso una trita carta controllato a distanza. L’opera, ora denominata Love is in the Bin è diventata ancora più preziosa per l’eccentricità del gesto.
Se, però, l’autore dell’opera può senza dubbio distruggerla, non è detto che possa liberamente farlo l’acquirente della stessa, nel rispetto della legge sul diritto d'autore. A tal riguardo, l’art. 20 della legge n. 633/1941 riserva all’autore dell’opera, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, il diritto di «rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione».
La disposizione non parla, dunque, di distruzione dell’opera, come anche rilevato da una delle rare sentenze che si è occupata del tema[29], tuttavia, non si ritiene possibile escludere il diritto da parte dell’artista di opporsi alla distruzione dell’opera.
A tal riguardo, il caso del Banksy bruciato è particolare, perché in seguito alla sua distruzione ad opera della Injenctive Protocol, quel Morons-white non esiste più nel mondo fisico, ma solo in quello digitale.
E allora l’opera può davvero dirsi distrutta o deve ritenersi semplicemente trasformata? Ci si chiede, inoltre, cosa accadrebbe nel caso di distruzione definitiva di un’opera di crypto art, anche in considerazione della frustrazione del diritto alle royalties dell’autore.
Una diversa problematica riguarda la creazione dell’opera d’arte digitale da parte dell’Intelligenza Artificiale[30], che pone questioni di diverso tipo, a partire proprio dalla tutelabilità o meno delle opere create da un’intelligenza artificiale, che, com’è noto per poter essere tutelata ai sensi della normativa italiana ed europea necessita il requisito dell’originalità, fino ad arrivare all’individuazione del titolare del diritto d’autore sull’opera in questione[31].
A tal riguardo, secondo una tesi, il titolare dei diritti morali e patrimoniali dovrebbe essere il produttore dell’Intelligenza Artificiale[32], mentre un diverso orientamento individua nell’utilizzatore il titolare dell’opera, ossia il soggetto che concretamente premerà il comando necessario per raggiungere il risultato finale e che sarà anche il proprietario dell’AI[33]. Quest’ultima ricostruzione sembra la ricostruzione più convincente e quella che si ritiene potrebbe essere utilizzata in sede normativa.
Da ultimo, è stata prospettata la riconoscibilità del diritto d’autore direttamente all’intelligenza artificiale, attribuendole personalità giuridica[34], tesi che, tuttavia, non convince, non essendo ancora ad un livello tecnologico tale da ipotizzare la personalità giuridica di un AI.
4. Non fungible tokens, smart contracts e blockchain nel settore moda: digital fashion, privacy ed ecosostenibilità
L’industria del fashion si trova attualmente a dover fronteggiare due grandi problematiche: l’elevato impatto ambientale e sociale e la sempre più diffusa contraffazione dei prodotti.
Il settore moda è riconosciuto, infatti, come uno dei più inquinanti con criticità connesse al consumo di energia, acqua, impiego di risorse non rinnovabili, produzione di rifiuti tossici e immissione nell’ambiente di agenti inquinanti[35].
A ciò si aggiungono le problematiche legate al fast fashion, all’internazionalizzazione della supply chain e alla delocalizzazione in Paesi con manodopera a basso costo, il che comporta serie implicazioni da un punto di vista etico-sociale.
Il mercato della moda ha subìto, inoltre, un profondo mutamento con riguardo al moltiplicarsi delle piattaforme di e-commerce e all’avvento dei social media, che ricoprono attualmente un ruolo centrale nelle scelte di acquisto da parte dei consumatori.
Ciò fa sorgere una serie di problematiche relative alla tutela dei dati personali degli utenti, con riguardo, ad esempio, all’utilizzo della profilazione da parte delle imprese per orientare le scelte, suggerendo al consumatore l’acquisto di prodotti scelti per lui sulla base delle informazioni raccolte dalle piattaforme online visitate dallo stesso.
Con il mutare della coscienza sociale e l’accrescimento della sensibilità in relazione alla tutela dell’ambiente, si richiede con sempre maggiore pressione al settore moda la ricerca di prodotti e di processi più sostenibili da un punto di vista etico, con riguardo dunque al rispetto dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, ed ambientale, con riferimento all’utilizzo di materie prime naturali, riciclate, riduzione dei consumi ed emissioni (carbon footprint).
L’impiego delle tecnologie blockchain rappresenta attualmente uno snodo cruciale per la risoluzione delle varie problematiche legate al settore del fashion.
Innanzitutto, l’utilizzo dei Non Fungibile Token, oltre che favorevole occasione di mercato, può essere utile per la tracciabilità e la trasparenza di un prodotto, in modo che il consumatore possa essere adeguatamente informato non solo circa l’autenticità del capo di abbigliamento, ma anche su tutti i passaggi relativi alla produzione dello stesso.
La tematica è legata a quella dei marchi e certificazioni ambientali e di sostenibilità, che consentono alle imprese di dimostrare impatto ambientale e qualità dei prodotti, di cui è un esempio Ecolabel, marchio di qualità ecologica a livello europeo, disciplinato dal Regolamento CE n. 66/2010[36], che si sostanzia in un'etichetta volontaria basata su un sistema di criteri selettivi, su base scientifica, applicabile a prodotti e servizi a basso impatto ambientale lungo il loro intero ciclo di vita, sottoposto a certificazione da parte di un ente indipendente, volto ad indirizzare imprese e consumatori verso scelte sostenibili.
In tema, diverse problematiche discendono dall’assenza di un framework normativo di riferimento chiaro e comprensibile operatori del settore e consumatori, i quali dovrebbero essere posti in grado di distinguere la sostenibilità effettiva dalla pratica del greenwashing[37].
Si riscontra, infatti, ad oggi solo un dedalo di normative e autoregolamenti di settore, che non fanno altro che aumentare la confusione degli operatori e dei consumatori[38].
Un'adeguata trasparenza, sostenuta da un chiaro quadro normativo, riveste rilievo fondamentale per lo sviluppo di un mercato della moda sempre più sostenibile e a ciò può ben contribuire l’impiego dei sistemi di blockchain, grazie alle delineate caratteristiche di certezza, decentralizzazione, verificabilità ed immutabilità dei dati.
Si pensi, ad esempio, allo smart labeling, invero già utilizzato da alcune imprese, attraverso cui il consumatore, scansionando il qr code è reso edotto di tutto il processo produttivo che ha interessato il prodotto.
Tuttavia, queste tecnologie potrebbero compromettere la tutela della privacy dei soggetti, come nel caso degli smart clothes o delle wearable technologies, potendo essi dialogare con altri sistemi interconnessi[39].
Proprio in considerazione della struttura particolare della blockchain emergono criticità giuridiche in relazione al raccordo tra tale tecnologia e il Regolamento UE 2016/679 (GDPR)[40] e il d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018[41], con particolare riferimento all’individuazione del titolare del trattamento dei dati e al diritto all’oblio[42].
Al di là delle problematiche legate alla riservatezza, preme evidenziare che blockchain e smart contracts potrebbero tutelare i prodotti di fashion design in maniera più efficace, arginando con più facilità i problemi legati alla contraffazione dei prodotti dei brand del lusso[43].
Con riguardo alla tutela dei prodotti del settore moda, va, infatti, ricordato che spesso è stata posta in dubbio l’applicabilità della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), come è accaduto ad esempio nel caso di un tessuto con un disegno particolare creato da Jean Paul Gautier, cui è stata negata tutela a titolo di diritto d’autore per mancanza di valore artistico intrinseco[44].
L’adozione delle nuove tecnologie potrebbe garantire, inoltre, un’interazione più affidabile tra operatori nella filiera produttiva e un controllo della catena di distribuzione, assicurando passaggi chiari e trasparenti ed implementando anche la possibilità di scambio e dialogo.
La blockchain potrebbe risultare utile anche in termini di riduzione dei costi e degli sprechi, oltre che nelle indagini di mercato, in quanto un designer ben potrebbe mettere online un prodotto ed avviarne la produzione solo in un secondo momento, a seconda del gradimento riscontrato, ottenendo, da un lato, una sensibile riduzione dei costi e, dall'altro, la moltiplicazione delle possibilità di vendita.
Le grandi case di moda hanno già iniziato a vendere i propri prodotti in NFTs, creando prodotti di digital fashion anche per i videogiochi. Si è, infatti, instaurata una vera e propria collaborazione tra il settore del fashion e dell’online gaming; altro settore in continua espansione e capace di muovere cifre notevoli.
Ad esempio, Louis Vuitton ha collaborato con League of Legends e creato una linea di abbigliamento digitale per vestire i personaggi degli online game e successivamente, sulla stessa scia, anche Burberry ha collaborato con un videogame, creando un Nft che può essere commercializzato all’interno del gioco.
Gli acquirenti di tali asset digitali non comprano un indumento o un accessorio moda fisico, ma la possibilità di vestire i propri avatar digitali con abiti di lusso, non solo all’interno di video giochi (skin)[45], ma anche nel c.d. metaverso[46], nuova realtà in potenziale espansione con cui anche il giurista dovrà confrontarsi.
Anche le case di moda si sono, dunque, lanciate nel mercato dei Non fungible token, non solo con riferimento alla versione digitale dei beni di lusso, ma in relazione agli eventi gravitanti nell'orbita del settore moda, come le sfilate online, di cui è possibile acquistare dei frame o come la vendita, sempre da Christie’s, di un NFT che consiste in un born-digital looped video di 4 minuti ispirato al fashion film Gucci Aria.
5. Osservazioni conclusive
Alla luce delle considerazioni svolte, deve osservarsi come il fenomeno dei non fungible tokens, seppur additato da alcuni come evanescente bolla passeggera, rappresenti un vero e proprio punto di svolta sia nel mercato dell’arte, sia nel settore della moda.
La crypto art ha, infatti, dato nuova spinta propulsiva alla circolazione delle opere e alla commercializzazione di nuove forme artistiche, lasciando in secondo piano l'annoso dibattito su cosa sia o non sia da considerarsi arte, con il notevole vantaggio di garantire, grazie alla tecnologia blockchain, l'autenticità dell'opera, la sicurezza di passaggi chiari e lineari, infondendo fiducia agli acquirenti.
D'altra parte, con riguardo al settore della moda, l’impiego delle tecnologie di smart contracts e blockchain, seppur con tutte le problematiche giuridiche che, come visto, restano ancora scoperte, assume ruolo centrale nell’ottica di una transizione green, obiettivo di punta delle istituzioni dell’Unione Europea, e di un impiego delle risorse sempre più sostenibile da un punto di vista etico ed ambientale.
In entrambi i settori si è assistito, dunque, ad una sorta di rinascita digitale, avvenuta peraltro - e forse non è un caso - in un periodo come quello attuale, che ha portato pesanti conseguenze sulla vita di ognuno e sui mercati.
Va, infine, rilevato come i non fungible tokens possano trovare applicazione in una molteplicità di settori (musica, cinema), rappresentando uno strumento utilizzabile, ad esempio, per la valorizzazione dei beni culturali. Si potrebbe, infatti, ipotizzare la possibilità di tokenizzare alcuni beni culturali, anche al fine di reperire risorse per una più efficace conservazione degli stessi.
