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Pubbl. Ven, 17 Set 2021

Green pass: obbligo esteso a tutti i lavoratori anche al personale giudiziario

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Il Consiglio dei ministri ha approvato all´unanimità il decreto-legge che estende l´obbligo del green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 a tutti i lavoratori sia pubblici che privati anche ai magistrati, avvocati e procuratori dello Stato.


Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il decreto-legge che estende l’obbligo del green pass a tutti i lavoratori sia pubblici che privati.

Più precisamente, nella bozza del decreto-legge si legge che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, viene esteso l’obbligo del green pass a tutto il personale della Pubblica Amministrazione, il personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.

Inoltre, si estende l’obbligo del green pass anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie a cui sarà inibito l’accesso agli uffici giudiziari se sprovvisti della suddetta certificazione verde.

In più, viene esteso l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta.

Per i lavoratori pubblici qualora risultino privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per i lavoratori privati nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per il personale giudiziario, l’accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Le disposizioni citate si applicano anche alla magistratura onoraria.

Pertanto, si può dedurre che il lavoratore sia pubblico che privato viene solamente sospeso dalla prestazione lavorativa senza retribuzione, ma non può essere licenziato.

Per tutti i soggetti indicati in caso di violazione dell’obbligo di accesso alle strutture lavorative previo possesso ed esibizione del green pass, compresi gli uffici giudiziari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Infatti, nella bozza del decreto-legge si legge che si applicano le sanzioni previste all'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Per quanto riguarda la durata della certificazione verde, nella bozza del decreto-legge si legge che le parole “dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “dalla medesima somministrazione”. Pertanto, non si dovrà più attendere quindici giorni dalla somministrazione del vaccino per ricevere il green pass.


Note e riferimenti bibliografici