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Pubbl. Ven, 27 Ago 2021

Il Tar Lazio rigetta il ricorso contro l´obbligo del green pass per il personale scolastico e universitario

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Editoriale a cura di Ilaria Taccola



Il TAR Lazio sede Roma con il decreto n. 4453/2021 dichiara inammissibile l´istanza di sospensione cautelare monocratica dell´art. 1, comma 6, DL n. 111/2021 in merito all´obbligo del green pass per il personale scolastico.


Il Tar Lazio sede Roma con decreto n. 4453/2021 in sede monocratica, ha rigettato l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche in cui si chiedeva la sospensione dell'efficacia dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, ovvero sia la norma che impone l’obbligo a tutto il personale scolastico e universitario nonché agli studenti universitari di possedere ed esibire il cosiddetto green pass dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, al momento ultimo termine di cessazione dello stato di emergenza.

La norma prevede, altresì, come sanzione che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico e di quello universitario “è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Pertanto, decorso il quinto giorno di assenza a causa del mancato possesso della certificazione verde, il rapporto di lavoro viene sospeso e non viene erogata neanche la retribuzione.

Il Tar Lazio sede Roma in composizione monocratica ha rigettato il ricorso monocratico cautelare avverso l’obbligo del green pass nel settore scolastico e universitario, poiché i ricorrenti hanno impugnato direttamente il decreto-legge, fonte primaria, senza impugnare degli atti connessi di natura amministrativa. Pertanto, di conseguenza essendo il decreto-legge un atto legislativo ne è preclusa l’impugnazione in via diretta.

Più precisamente, si legge che “la natura dell’atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l’inammissibilità del ricorso, non consentendo l’ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri - l’impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario”.

Infatti, il Tar sostenendo la palese inammissibilità del ricorso ha ricordato che gli atti legislativi sono solamente soggetti al controllo di legittimità della Corte costituzionale e non possono, quindi, essere sindacati dal giudice amministrativo. Invero, si legge nel decreto monocratico che “considerato che la palese inammissibilità del ricorso determina l’assenza dei presupposti di procedibilità dell’istanza volta alla concessione di misure cautelari monocratiche, non essendo il giudice adito munito di alcun potere in relazione all’impugnato decreto legge, nei cui confronti non è ammessa la tutela giurisdizionale ma unicamente il sindacato di legittimità costituzionale da incidentalmente sollevarsi”.

In conclusione, al momento rimane efficace la norma che impone l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario.


Note e riferimenti bibliografici