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Pubbl. Mar, 27 Gen 2015

I contro-limiti e l´identità costituzionale della Repubblica

Antonio Coppola


La dottrina dei contro-limiti ideata dalla Consulta è il frutto di ben precise esigenze: essa nasce nei rapporti inter-ordinamentali tra Corti Costituzionali e Corte di giustizia delle Comunità Europee1 e giunge ad una più compiuta maturazione nella prima metà degli anni Settanta.


Per citare autorevole dottrina, si può dire che: “La creazione di questa sorta di riserva di giurisdizione ha avuto sì come obiettivo quello di garantire l’inviolabilità da parte del diritto comunitario del cuore della Costituzione italiana […] ma anche, contestualmente, quello di esaltare il ruolo della Corte Costituzionale come soggetto legittimato a difendere ad oltranza la Costituzione e i diritti dei singoli, in quanto organo di chiusura del sistema”2

Per citare autorevole dottrina, si può dire che: “La creazione di questa sorta di riserva di giurisdizione ha avuto sì come obiettivo quello di garantire l’inviolabilità da parte del diritto comunitario del cuore della Costituzione italiana […] ma anche, contestualmente, quello di esaltare il ruolo della Corte Costituzionale come soggetto legittimato a difendere ad oltranza la Costituzione e i diritti dei singoli, in quanto organo di chiusura del sistema”2

Alla suddetta teoria, tuttavia, è possibile (e, probabilmente, doveroso) ricorrere ogniqualvolta vi sia un inconciliabile dualismo nelle decisioni di organi giurisdizionali che siano posti su diversi "livelli"3 Tale incompatibilità di vedute, ovviamente, deve concernere quelli che sono considerati valori fondamentali in almeno uno dei “sistemi” considerati. Ciò è avvenuto, ad esempio, a proposito di norme Concordatarie tra Stato italiano e Chiesa cattolica espunte dall’ordinamento costituzionale poiché contrastanti con i principi supremi di quest’ultimo4.

In altre parole, la Consulta si fa pienamente carico del compito di preservare l’identità costituzionale che caratterizza l’ordinamento nazionale, anche se l’elemento “spurio” dovesse provenire dall’ordinamento internazionale, o finanche se esso fosse introdotto dal Legislatore in sede di revisione costituzionale.

Sebbene l’attivazione dei contro-limiti costituzionali non sia esente da una sorta di “spirito creativo”, la Corte, purtuttavia, ha, sino a questo momento, fatto uso di una “creatività misurata”, nonostante le peculiarità di questo “giudizio nuovo” che essa attribuisce a se stessa in via esclusiva, “considerato il livello altissimo del conflitto normativo da dirimere”5 Per la Corte, l’attribuzione de qua è logica conseguenza del passaggio da una costituzione c.d. “flessibile” ad una connotata da “rigidità” – della quale uno degli elementi fondanti è proprio il sindacato giurisdizionale di costituzionalità. Nel nuovo assetto repubblicano, “fondato sulla tutela dei diritti e sulla connessa limitazione del potere ad essa funzionale”6 spetta innanzitutto alla Corte assicurare il rispetto dei dettami costituzionali. Alla “necessaria valutazione della compatibilità”, non può, dunque, sfuggire neppure, per esemplificare, la norma internazionale sull’immunità degli Stati così come ricostruita nell’ordinamento di riferimento.

Sulla scorta di queste considerazioni, si può affermare che ciascun sistemasebbene “integrato” con altri, conservi un nucleo valoriale intangibile ed immodificabile da parte di ordinamenti “esterni”.

(Antonio Coppola)

1 Della Corte Costituzionale italiana si ricordino le seguenti pronunce: sentenza n. 98 del 1965; sentenza n. 183 del 1973; sentenza n. 170 del 1984; sentenza n. 232 del 1989. Un’applicazione della teoria dei contro-limiti, relativamente ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, s’è avuta con la sentenza n. 4207 del 2005 del Consiglio di Stato (c.d. Federfarma).

Per dirla con le parole del Prof. Carabia, comunque, “come in una fuga a due voci”, vi sono anche rilevantissime pronunce sul punto del Bundesverfassungsgericht: ad esempio, la sentenza del 29 maggio 1974 (c.d. Solange); la sentenza del 22 ottobre 1986 (c.d. Solange II); la sentenza del 12 ottobre 1993 (c.d. "Maastricht"); l’ordinanza del 7 giugno 2000 (sulla c.d. "Guerra delle banane").

2 Così F. SALMONI, La Corte Costituzionale, la Corte di giustizia CE e la tutela dei diritti fondamentali, in La Corte Costituzionale e le Corti d’Europa, a cura di P. FALZEA, A. SPADARO, L. VENTURA, Torino, 2003, p. 306.

3 Cfr. E. MOTTESE, Tutela multilivello dei diritti fondamentali e teoria dei controlimiti. Il Sistema Europeo di protezione dei diritti umani nei rapporti tra Corte Costituzionale, Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo: una integrazione “limitata”, in http://www.lex.unict.it/crio/foglidilavoro/12010_contributi.pdf, 2010, p. 4.

4 Cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 18 del 1982, n. 30, n. 31, n. 32 del 1971. Le pronunce in oggetto sono bensì richiamate dalla sentenza 238/2014 (Considerato in diritto, paragrafo 3.2).

5 Cfr. L. GRADONI, Un giudizio mostruoso. Quarta istantanea della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale italiana, in http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1216.

6 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza 238/2014 (Considerato in diritto, paragrafo 3.4).