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Pubbl. Ven, 18 Giu 2021
Sottoposto a PEER REVIEW

La convergenza tra diritto internazionale dell´ambiente e dell´economia alla luce del principio di sviluppo sostenibile: le prospettive di implementazione

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Francesco Gaudiosi
Dottorando di ricercaUniversità degli Studi della Campania Luigi Vanvit



Il seguente lavoro intende analizzare il principio di sviluppo sostenibile quale strumento giuridico di particolare rilevanza per approfondire gli elementi di interconnessione tra il diritto internazionale dell’economia e il diritto internazionale dell’ambiente. Un modello produttivo compatibile con la tutela dell´ambiente presuppone non solo il ruolo degli Stati nell’andare a concludere nuovi accordi internazionali atti a limitare fenomeni di inquinamento ambientale, quanto piuttosto considerare il sempre più rilevante il ruolo delle imprese multinazionali come soggetti che risultino responsabili dell’atteggiamento di due diligence nella definizione delle proprie politiche economiche.


ENG The following work aims at analysing the principle of sustainable development as a relevant legal instrument to deepen the interconnection between international economic law and international environmental law. A production model able to deal with with the protection of the environment needs to take into account not only the role of States in concluding new international agreements aimed at limiting the phenomena of environmental pollution, but rather to consider the increasingly important role of multinational companies as subjects responsible for their due diligence in the definition of their economic policies.

Sommario: 1. Introduzione; 2. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale dell’economia; 3. Il diritto internazionale del commercio e la sua intersezione con il principio di sviluppo sostenibile; 4. Il settore privato nello sviluppo sostenibile: responsabilità sociale e ambientale d'impresa; 5. Conclusioni

1. Introduzione

Il ventiseiesimo Presidente degli Stati Uniti d’America Theodore Roosevelt diceva:

To waste, to destroy our natural resources, to skin and exhaust the land instead of using it so as to increase its usefulness, will result in undermining in the days of our children the very prosperity which we ought by right to hand down to them amplified and developed”[1].

Egli sottolineava, sin dai primi anni immediatamente successivi al termine del primo conflitto mondiale, la necessità di instaurare un ordine economico che, seppur in grado di permettere all’economia internazionale di garantire una ripresa economica collettiva e un benessere generalizzato per tutti gli individui su vasta scala, tenesse conto del preoccupante processo di crescita economica incurante dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e della sua incidenza inversamente proporzionale all’irreversibile danno ambientale che si andava generando. Il binomio tra economia ed ambiente, apparentemente inconciliabile proprio a causa delle divergenze negli obiettivi, nei mezzi e negli strumenti messi a disposizione per il raggiungimento del benessere economico piuttosto che della protezione dell’ambiente, sembra però trovare un elemento di coincidenza grazie allo sviluppo sostenibile, principio questo in divenire nell’ordinamento internazionale in grado di intersecare la necessità di sviluppo economico con la corretta coesistenza dell’essere umano nell’ambiente in cui egli vive. 

Tale convergenza non sempre ha trovato un felice riscontro nell’ambito delle relazioni economiche internazionali, queste ultime subordinate il più delle volte ad una logica di mercato che ha spesso anteposto il profitto degli Stati all’elaborazione di nuove norme internazionali a tutela dell’ambiente. Tuttavia, in specifiche circostanze, lo sviluppo sostenibile ha rappresentato un principio che, nella sua natura evolutiva[2] ha permesso un significativo bilanciamento tra le norme del diritto internazionale dell’economia e quelle del diritto internazionale dell’ambiente.

In modo particolare, tale convergenza è avvenuta con riguardo a due circostanze che meglio dimostrano non solo l’applicazione normativa dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale come interstitial norm[3] dell’ordinamento in questione, ma anche come principio in grado di suggerire agli Stati una possibile compatibilità tra le regole economiche e quelle ambientali a livello internazionale. Ciò è avvenuto con riguardo a due casi di studio oggetto di questo lavoro, vale a dire il diritto internazionale del commercio e la responsabilità sociale d’impresa per quanto concerne quegli enti dotati di personalità giuridica di diritto interno a carattere multinazionale. In questi frangenti dell’economia, lo sviluppo sostenibile ha avuto il pregio di erodere in maniera significativa il primato del profitto in virtù di un’attenta ponderazione dell’azione economica con la tutela dell’ambiente e la protezione degli individui.

Scopo del presente lavoro è considerare i punti di convergenza tra diritto internazionale dell’economia e diritto internazionale dell’ambiente alla luce del principio di sviluppo sostenibile. Successivamente, particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’Organizzazione mondiale del commercio e sulla sua compatibilità con lo sviluppo sostenibile in ragione del concetto di mutual supportiveness presente nelle sue fonti convenzionali. A seguire, si tenterà di analizzare in che modo il principio oggetto di studio vada ad incidere all’interno della responsabilità sociale all’interno delle imprese multinazionali e con quali strumenti internazionali l’attività privata sembra essere condizionata da regole di soft law che definiscono norme di condotta anche per soggetti che per lungo tempo hanno tentato di sottrarsi dalle maglie dell’ordinamento internazionale e che soltanto recentemente si sono viste attribuire nuovi obblighi di droit mou nel diritto internazionale.

2. Lo sviluppo sostenibile nel diritto internazionale dell’economia

Il diritto internazionale dell’economia è stato a lungo considerato un settore dell’ordinamento internazionale a sé stante, focalizzandosi prima facie nel considerare regole in capo agli Stati nell’ambito dei rapporti finanziari e commerciali nonché nella protezione degli investimenti internazionali. Tale materia è andata sviluppandosi prevalentemente mediante norme di carattere convenzionale che sono andate affermandosi nella Comunità internazionale a partire dagli Accordi di Bretton Woods del 1944[4]  divenendo poi una materia “comprendente tutti i soggetti giuridici che hanno una componente internazionale ed economica [trad.][5].

La principale agenda economica internazionale nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale prevedeva la promozione della libera circolazione di merci e capitali attraverso le frontiere e la possibilità per gli Stati di sfruttare al massimo le proprie risorse naturali al fine di promuovere la propria crescita economica. Tuttavia, il diritto internazionale dell’economia ha incluso nella sua materia di studio le inevitabili connessioni della questione della crescita economica con nuove aree di recente sedimentazione nell’ordinamento internazionale, vale a dire il diritto internazionale dell’ambiente e la tutela internazionale dei diritti umani.

È proprio la valorizzazione di questi due settori del diritto internazionale a partire dagli anni ’70 del ventesimo secolo che ha posto i giuristi di fronte al complicato ruolo di conciliare le intersezioni disciplinari della materia economica con la problematica della tutela dell’ambiente umano e quindi del benessere psicofisico dell’individuo nel territorio in questo vive. Lo sviluppo sostenibile richiede infatti l’integrazione della sostenibilità ambientale in politiche e programmi in modo da invertire la quantità delle perdite ambientali, ridurre il tasso di perdita di biodiversità e quindi migliorare l'aspettativa di vita di tutti gli individui.  Ciò ha determinato la tangibile evidenza, nell’ambito della Comunità internazionale, di descrivere una disciplina normativa che andrebbe a considerare l’ambiente e l’economia in una prospettiva olistica, meglio comprendendo l’integrazione tra due settori apparentemente distanti tra loro.

Questo è avvenuto anche a seguito del contributo di importanti economisti che hanno cominciato ad analizzare la prospettiva di benessere economico non più soltanto in termini di crescita misurabile sulla base del Prodotto interno lordo dei singoli Stati, bensì misurandolo sulla felicità dell’individuo, e quindi sulla valorizzazione sociale delle capabilities del singolo soggetto, intese queste ultime come quell’insieme di capacità ed abilità messe a disposizione di un contesto sociale e nell’ambito di una corretta coesistenza con l’ambiente circostante, sia umano che naturale[6]. Da qui il passaggio dall’esigenza di “crescita” economica ad un nuovo paradigma che facesse dello “sviluppo” economico il suo punto di forza, considerando con ciò quel processo di misurazione del benessere collettivo in termini economici atto a considerare le capabilities delle generazioni presenti senza compromettere quelle per le generazioni future[7]. Questa definizione chiarifica quanto considerato nell’ambito del principio di sviluppo sostenibile, di derivazione evidentemente economicistica[8] ma successivamente traslato come principio proprio dell’ordinamento internazionale, allorquando quest’ultimo fondava il principio di sviluppo sostenibile sul pilastro dell’equità intergenerazionale.

Con ciò si intendeva l’atteggiamento di due diligence della Comunità internazionale nel considerare un processo di sviluppo che tenesse conto dell’esauribilità delle risorse naturali a disposizione dell’umanità e quindi della responsabilità collettiva nel garantire che tale processo di benessere economico non inibisse le possibilità delle generazioni future di godere di un sistema di sviluppo sostenibile non meno favorevole[9].

La relazione del 1985 della Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo (WCED) - meglio nota come Commissione Brundtland - ha reso popolare l’espressione “sviluppo sostenibile”, considerando il diritto di tutti gli Stati allo sviluppo economico ed il loro obbligo di prestare particolare attenzione a qualsiasi degrado dell’ambiente risultante dalle attività di sviluppo. In altre parole, si trattava di una frase coniata per esprimere l'equilibrio che doveva essere raggiunto tra il diritto degli Stati di utilizzare o sfruttare le loro risorse naturali in conformità con le loro politiche di sviluppo e il dovere insito su di loro di preservare l'ambiente nello svolgimento di tali attività. Di conseguenza, si riteneva che la necessità di preservare e sfruttare razionalmente le risorse naturali di un paese nell'interesse dell'ambiente e delle generazioni future fosse insita nel concetto di sviluppo sostenibile.

Il principio di sviluppo sostenibile viene pertanto considerato dal punto di vista dottrinale quale un principio in divenire[10] del diritto internazionale dell’ambiente, considerato per la prima volta dalla Conferenza sull'ambiente umano convocata a Stoccolma dall’Assemblea generale dell'ONU nel giugno 1972 e poi rimarcato dalla conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992[11]. Questo principio riassume in sé non soltanto la necessità di tutela ambientale stricto sensu, ma può essere ritenuto come il primo principio di derivazione ambientale capace di considerare, nell’approccio olistico che lo configura, un corretto bilanciamento della sfera ambientale con l’esigenza di sviluppo economico e di tutela dei diritti umani[12].

Tuttavia, pare opportuno considerare che il principio di sviluppo sostenibile, nonostante i numerosi rimandi formali alla sua natura giuridicamente vincolante, difetta di necessari di meccanismi di enforcement[13] capaci di rilevare la portata erga omnes della regola in questione. Ciononostante, il paradigma della sostenibilità dello sviluppo è andato rafforzandosi mediante i Sustainable Development Goals (SDGs), contenuti nella Risoluzione 70/1 dell’Assemblea Generale dell’ONU del 25 settembre 2015 nell’ambito dell’Agenda 2030, documento programmatico che riassume in 17 goals ed in 169 targets le politiche di azione degli Stati membri dell’ONU alla luce del paradigma di sostenibilità in essa contenuto.

Con riguardo al profilo economico, risulta assai interessante considerare attraverso quali strumenti il Principio sin qui analizzato e gli Obiettivi di recente formazione incidano nell’ambito delle relazioni economiche internazionali e quindi nel diritto internazionale dell’economia. Se infatti lo sviluppo sostenibile poggia le sue basi sui tre pilastri fondamentali costituiti da ambiente, economia e società, è opportuno considerare che proprio le connessioni tra tutela ambientale e sviluppo economico risultano essere quelle più fragili, giacché l’azione economica, priva della sua logica di sostenibilità, risulterebbe  arrecare danni all’ambiente umano spesso irreversibili e di pregiudicare pertanto la sopravvivenza tanto dell’essere umano quanto della flora e della fauna ivi stanziati.

Questa visione è stata a lungo dimenticata per la volontà dei soggetti economici non solo di preferire gli interessi economici a quelli ambientali, ma anche a causa delle ripercussioni ambientali riguardanti la protezione degli habitat ambientali, l'esaurimento delle risorse naturali, la violazione dei diritti delle comunità indigene e gli effetti disastrosi sul cambiamento climatico, ritenuti questi tanto allarmanti quanto erroneamente collocati in una dimensione di lungo periodo e per tale ragione posposti rispetto al paradigma di crescita economica. Inoltre, bisogna considerare come, nell’ambito dell’economia internazionale, al ruolo primario affidato agli Stati, soggetti della Comunità internazionale, si affianca la partecipazione massiccia di soggetti economici privati che partecipano attivamente al progresso economico internazionale.

I Principi 11 e 12 della Dichiarazione di Rio del 1992 risultano essere l’elemento costitutivo che funge da collante tra il principio di sviluppo sostenibile con il diritto internazionale dell’economia. Il Principio 11 infatti esorta gli Stati a mettere in pratica una legislazione nazionale in materia ambientale efficace, considerando che

environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply[14].

Con riferimento agli standard ambientali, se ne considera che le norme di protezione ambientale sono correlate al contesto in cui sono applicate e differenziate in base ai relativi costi economici e sociali. La necessità di trovare un equilibrio tra queste due aree, potenzialmente contrastanti tra loro, ha scaturito un acceso dibattito sulla reale pretesa di sviluppo sostenibile nonché sulla sua concreta attuazione nell’ambito delle economie globali. Invero la centralità di logiche di profitto delle multinazionali spesso mina gli stessi pilastri su cui è possibile costruire un paradigma di sviluppo in grado di conciliare l’esigenza di profitto economico con quello della tutela ambientale, creando porosità sulla sostenibilità del sistema soprattutto con riguardo ai Paesi in via di sviluppo. Sono questi infatti quei soggetti che maggiormente invocano un’esigenza di benessere economico che non sia meno profittevole di quella già acquisita dalle economie dei paesi industrializzati, come dimostrato anche in sede di negoziati internazionali in cui questi rivendicano il proprio diritto allo sviluppo sulla base del principio di responsabilità comuni ma differenziate[15].

Pertanto, è pacifico assumere che, se da un lato il diritto internazionale dell’ambiente rappresenta un segmento ristretto di recente formazione nell’ambito del diritto internazionale, con il Principio di sviluppo sostenibile riconosciuto quale un principio in divenire capace di determinare obblighi erga omnes in capo agli Stati della Comunità internazionale, d’altro canto il processo di cristallizzazione della norma deve essere costantemente bilanciato con l’esigenza di sviluppo economico dei singoli Stati nonché nel definire nuove strategie di sviluppo sostenibile che, partendo dall’elaborazione di politiche economiche all’interno delle stesse organizzazioni internazionali operanti nel settore economico e dei rapporti bilaterali tra Stati, valorizzino quanto già esplicitato dal principio in questione e ne definiscano con chiarezza il suo scopo e la sua applicazione nel diritto internazionale.

3.  Il diritto internazionale del commercio e la sua intersezione con il principio di sviluppo sostenibile

Il diritto internazionale dell’economia, nella sua struttura tripartita per cui viene solitamente caratterizzata (commercio, finanza e investimenti) ha per molto tempo considerato la tutela delle relazioni economiche internazionali quale prerogativa inderogabile ed inalienabile per giustificare la centralità del benessere economico a livello globale.

È solo parallelamente al declino del sistema di Bretton Woods a partire dalla seconda metà degli anni ‘50[16] che iniziarono a manifestarsi le rivendicazioni dei Paesi in via di sviluppo per l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale (NOEI). Questo criticava l’uguaglianza solo all’apparenza formale tra Stati che mal celava una sostanziale disparità tra i medesimi, con i Paesi in via di sviluppo che proposero un nuovo sistema per superare tali equilibri mediante una programmazione internazionale dell'economia ispirata ad esigenze di cooperazione e solidarietà tra Stati[17].

Pertanto, l’incidenza dello stesso principio di sviluppo sostenibile all’interno del diritto internazionale dell’economia non può che risultare come materia di recente discussione all’interno delle stesse organizzazioni internazionali operanti nel settore economico nonché da parte della dottrina e della giurisprudenza internazionale che solo nelle ultime tre decadi hanno avuto modo di affrontare l’interconnessione tra un principio di derivazione evidentemente ambientalistico, vale a dire quello dello sviluppo sostenibile, con il diritto internazionale applicabile nel campo economico.

Con riguardo al diritto internazionale del commercio, questo si afferma nel 1947 attraverso il GATT (General Agreeement on Tariffs and Trade), poi tramutato in Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) dall’Accordo di Marrakesh del 1994. [18].In tale circostanza, la Commissione Preparatoria sembra aver quindi considerato di contrappore alla necessità di tutela del commercio internazionale mediante lo strumento del GATT la riserva che i dispositivi in essa contenuti non siano incompatibili con l’esigenza di protezione e tutela della salute umana e dell’ambiente naturale dei singoli Stati (lett. b dell’articolo). Inoltre, il regime di tutela sembra nondimeno contemplato anche nella lettera g del dispositivo considerando altresì l’adozione di eventuali strumenti convenzionali nel diritto internazionale e legislativi con riguardo agli ordinamenti interni in merito alla conservazione delle risorse naturali esauribili all’interno dei singoli Stati[19].

Quando nel 1995 l’OMC entrò ufficialmente in funzione attraverso l’Accordo di Marrakech, il GATT veniva annesso senza modifiche sostanziali come allegato. Inoltre, il primo paragrafo del preambolo dell'Accordo di Marrakech prevede che l’obiettivo dell'OMC sia quello di conciliare gli obiettivi commerciali e di sviluppo con le esigenze ambientali “in linea con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile [trad.][20]. Da questo deriva quindi l’interesse del GATT prima e dell’OMC poi nei confronti della tematica ambientale nonché nell’interesse di tutela citato expressis verbis con riferimento al Principio di sviluppo sostenibile.

Tale interesse è stato poi rimarcato dal Comitato dell’OMC per il commercio e l'ambiente che ha iniziato a portare avanti le sue attività “con l’obiettivo di rendere il commercio internazionale e le politiche ambientali reciprocamente solidali [trad.][21]” e nella sua relazione del 1996 alla Conferenza ministeriale di Singapore, il Comitato ha ribadito la sua posizione affermando che il sistema dell'OMC e la protezione dell'ambiente rappresentano “two areas of policy-making [that] are both important and should be mutually supportive in order to promote sustainable development[22], aggiungendo che entrambi sono

representative of efforts of the international community to pursue shared goals, and in the development of a mutually supportive relationship between them, due respect must be afforded to both[23].

Il Comitato va quindi a considerare il collegamento profondo che sussiste tra il sistema di regolazione degli scambi internazionali e la tutela ambientale, sotto la lente dello sviluppo sostenibile. Questo sembra quindi rappresentare il principio di raccordo tra il diritto internazionale commerciale e quello ambientale, valorizzando quella mutually supportive relationship che sussiste tra i due ambiti dell’ordinamento internazionale. Pertanto, il concetto di mutuo sostegno ha rappresentato gradualmente uno standard giuridico interno all’OMC mediante la dichiarazione ministeriale di Doha che esprime il convincimento degli Stati nel considerare lo sviluppo sostenibile quale elemento integrante delle relazioni commerciali internazionali.

L’utilizzo del mutuo sostegno tra Stati è risultato particolarmente utile anche negli accordi bilaterali di libero scambio tra Stati membri dell’Organizzazione. L’articolo 17.12 dell’accordo di libero scambio tra Repubblica Dominicana, America centrale e Stati Uniti stabilisce che

le Parti continuano a cercare mezzi per rafforzare il sostegno reciproco degli accordi ambientali multilaterali e degli accordi commerciali di cui sono tutte parti [trad.][24].

Dal punto di vista degli strumenti convenzionali bilaterali, è interessante considerare che diversi recenti accordi di libero scambio, come quello tra il Canada e l’Associazione europea di libero scambio, riconoscono

la necessità di politiche commerciali e ambientali reciprocamente favorevoli per raggiungere l'obiettivo dello sviluppo sostenibile [trad.][25].

Più recentemente, l’accordo economico e commerciale globale tra il Canada e l’Unione Europea e i suoi Stati membri (CETA), prevede nel capitolo 24 (Trade and Environment), l’articolo 24.4, paragrafo 1 nel quale viene riconosciuto come fondamento il valore della governance ambientale internazionale nonché la rilevanza degli accordi multilaterali in materia ambientale e la necessità di rafforzare “the mutual supportiveness between trade and environment policies, rules and measures[26]. L’istituto del mutuo sostegno rappresenta quindi l’elemento di compatibilità, sotteso al concetto di mutual supportiveness, tra gli Accordi multilaterali in materia ambientale (MEAs) con gli accordi commerciali multilaterali e bilaterali ratificati dagli Stati.

L’interpretazione dei trattati sulla base del principio di mutua assistenza valorizzerebbe gli sforzi della Comunità internazionale nei confronti di un commercio internazionale maggiormente sostenibile e capace di tutelare altresì gli interessi dei Paesi in via di sviluppo nel bilanciare correttamente l’economia e l’ambiente. Inoltre, l’applicazione di tale principio nell’ambito dell’interpretazione dei trattati internazionali in  materia commerciale, andrebbe ad incidere positivamente[27] anche sul principio di sviluppo sostenibile: la corretta applicazione di quest’ultimo, che fa leva sul concetto di equità intergenerazionale, troverebbe la sua corretta espressione giuridica proprio nell’equilibrio tra lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente a livello internazionale, nonché sulla valorizzazione di quello stesso pilastro sociale afferente al diritto allo sviluppo delle generazioni future che costituisce l’elemento fondante dello sviluppo sostenibile.

4. Il settore privato nello sviluppo sostenibile: responsabilità sociale e ambientale d'impresa

Al giorno d'oggi, con un’economia di mercato sempre più competitiva e globalizzata, che costringe l’azienda a cercare l’integrazione del successo economico con la coesione sociale e la protezione ambientale, la Corporate Social Responsibility (CSR) è diventata non solo una pratica generale, ma quasi una necessità per lo sviluppo dei soggetti con personalità giuridica di diritto interno operanti nel ramo delle relazioni economiche nazionali ed internazionali. L’impresa, intesa questa come quella attività “economica, cioè idonea a coprire i costi della produzione[28]” e facente capo ad un imprenditore che

esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi[29]”,

costituisce quindi un settore dell’economia nazionale in cui i soggetti privati conducono per conto proprio con un’attività produttiva[30]. L’azienda è al centro di una rete di relazioni con diversi interlocutori sociali che testimoniano l’incidenza sempre più evidente dei settori ambientali e sociali nell’ambito economico, non potendo quindi esimersi dall'operare attraverso una collaborazione sistematica con i singoli attori della scena globale, siano essi comunità economiche o paesi, istituzioni o organizzazioni produttive, società cooperative, amministrazioni pubbliche, fondazioni, associazioni, ONG, ecc. Questa collaborazione con le parti interessate dell'azienda è necessaria per gestire le questioni sociali e ambientali che influenzano la competitività e il ruolo dell’azienda nell'economia e nella società in cui questa opera.

La responsabilità sociale può quindi essere intesa come il tentativo del business di contribuire allo sviluppo economico e sostenibile, attraverso il coinvolgimento dei dipendenti, della comunità locale e della società nel suo senso più ampio. L'impegno assunto dalle aziende che decidono di seguire il modello di responsabilità sociale assume la forma di un comportamento ecologicamente ed eticamente corretto, in quanto investe anche nel capitale umano e ambientale [31].

Invero, è opportuno considerare che, se gli Stati restano i principali soggetti nel diritto internazionale a cui spetta recepire i trattati multilaterali in materia ambientale, la loro esecuzione nonché i meccanismi di applicazione sono rimessi all’azione del singolo soggetto statale nei confronti delle persone fisiche o giuridiche nella loro legislazione nazionale.  Da ciò deriva l’inesistenza di alcuno strumento internazionalmente vincolante per le società nazionali, se non la legislazione ambientale dello Stato in cui questa opera.

Sotto il profilo sostanziale è opportuno considerare il sempre più frequente ricorso delle imprese a progetti di investimento con esternalità ambientali nonché il rafforzamento di meccanismi di prestito o di assicurazione da parte di istituzioni intergovernative volte a incrementare il settore dell’economia c.d. green.

Ne è esempio la Banca mondiale con la sua attività di sostentamento dell’iniziativa privata in ambito economico mediante l’erogazione di Green Bond. Il Green Bond della Banca Mondiale raccoglie fondi da investitori al fine di sostenere i prestiti della Banca Mondiale per progetti che mirano a mitigare il cambiamento climatico o ad elaborare strategie di adattamento per le popolazioni colpite da disastri climatici. Il prodotto è stato progettato in collaborazione con Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) per rispondere alla domanda specifica degli investitori con rating tripla A che supporti progetti che affrontano la sfida climatica, e consta quindi nel rilascio di obbligazioni, garantite dalla Banca Mondiale e della SEB, in cui le imprese investono con la prospettiva di incoraggiare la spesa pubblica prevalentemente nelle economie dei paesi in via di sviluppo o colpiti da calamità naturali[32].

Con riguardo all’atteggiamento di diligenza e di posizione preventiva nei confronti di un potenziale danno ambientale è quindi possibile considerare la Responsabilità sociale di impresa come quell’atteggiamento in capo al soggetto economico privato atto a rispettare gli obblighi internazionali in materia ambientale e di trasporli efficacemente anche per le entità fisiche e giuridiche.

Pertanto, il diritto internazionale sembrerebbe erodere i profili di dominio riservato degli Stati e di determinare nuovi principi di condotta giuridicamente vincolanti anche per coloro che non sono soggetti della Comunità internazionale. Il processo di erosione sembrerebbe manifestarsi attraverso due circostanze particolari che confermano quanto visto finora.

In prima analisi, le imprese multinazionali, definite quali entità che sotto il profilo economico si presentano come un soggetto unitario mentre, sotto il profilo giuridico, si articolano in due o più società aventi diversa nazionalità e dotate di una propria personalità giuridica di diritto interno[33], vengono considerate in dottrina quali beneficiari di norme internazionali, intendendo con questo soggetti di diritto interno che, pur sottraendosi solo apparentemente alle disposizioni internazionalmente rilevanti, nell’odierna Comunità internazionale acquisiscono un ruolo sempre più preminente, venendo di conseguenza ritenuti quali beneficiari non solo di diritti, ma anche di obblighi indirettamente vincolanti[34]. Nell’ambito delle imprese multinazionali, il principale sforzo dell’ordinamento internazionale è caratterizzato nel monitorare le attività di queste ultime

"assicurando che il loro operato sia conforme alla normativa ed agli standard internazionali in tema, tra l’altro, di protezione dei diritti dei lavoratori, dei diritti umani in generale, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile[35]".

Tuttavia, bisogna constatare l’evidente mancanza di meccanismi di controllo o di monitoraggio particolarmente erosivi nei riguardi dell’attività di tali soggetti, rimanendo questi dotati di una personalità giuridica di diritto interno e riuscendo pertanto a sottrarsi con semplicità alle maglie delle organizzazioni internazionali o dei Programmi ambientali che hanno tentato di approfondire le strutture di controllo nei confronti delle imprese multinazionali[36]. Resta tuttavia lo sforzo collettivo degli Stati della Comunità internazionale nell’andare ad incrementare la normativa internazionale e a adattarla nell’ambito del diritto interno, al fine di produrre effetti giuridici vincolanti anche per questi soggetti, monitorando di conseguenza l’operato delle imprese multinazionali sulla base di un presupposto sussidiario che valorizza l’azione di implementazione nazionale della norma internazionale.

Il secondo elemento che sembrerebbe riconoscere l’atteggiamento di tutela della Comunità internazionale nei confronti dell’ambiente, soprattutto con rilievo al principio di sviluppo sostenibile analizzato in questo lavoro, è riconducibile al sempre più frequente ricorso ad accordi aventi ad oggetto il regime di responsabilità civile a causa di danni ambientali transfrontalieri. Questi coprono un’area relativamente modesta del diritto internazionale dell’ambiente, giacché i primi tentativi della comunità degli Stati a considerare i profili di responsabilità civile a livello internazionale riguardano esclusivamente il regime dell’inquinamento marino e quello legato alla responsabilità civile per danni derivanti da attività pericolose per l’ambiente.

Quanto al primo profilo, questo è disciplinato dalla Convenzione Internazionale di Londra sulla responsabilità civile per i danni causati dall’inquinamento da combustibile delle navi del 23 marzo 2001. Questa riguarda prevalentemente la responsabilità civile per danni causati dall’inquinamento provocabile dal combustibile delle navi, diversamente dalla Convenzione MARPOL 73/78, che a contrario disciplina unicamente gli ambiti di responsabilità internazionale.

Inoltre, mentre la Convenzione Internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti all’inquinamento da idrocarburi del 1992 e quella sull’istituzione di un Fondo Internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi dello stesso anno disciplinano il regime di responsabilità civile per i danni arrecati all’ambiente marino e costiero in caso di “sversamento” di idrocarburi intesi come carico trasportato; la Convenzione in esame - ratificata dall’Italia nel febbraio 2010- ha ad oggetto il regime di responsabilità civile per i danni causati da una potenziale perdita (vale a dire sversamento o fuoriuscita) di combustibile dalle navi. L’accordo colma quindi un vuoto giuridico relativamente ampio rimasto privo di considerazione ed attenzione da parte della comunità marittima mondiale che destava fisiologiche problematiche interpretative in sede di giudizio civile[37].

Quanto al secondo profilo, con riguardo alle attività potenzialmente dannose per l’ambiente, è opportuno considerale la Convenzione del 1996 sulla responsabilità e l’indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose ed alla Convenzione sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose per l’ambiente in seno al Consiglio d’Europa, non ancora entrata in vigore.

Caratteristica comune di entrambi i trattati è quella di circoscrivere significativamente i margini di responsabilità civile nonché nell’enumerare l’insieme di sostanze ed organismi potenzialmente dannosi connessi al danno ambientale. In sintesi, il tentativo di includere la responsabilità civile in misura sempre più rilevante all’interno di norme di diritto internazionale particolare deve considerarsi solo parzialmente riuscito, poiché, come visto, gli ambiti di applicazione delle norme internazionali risultano essere eccessivamente limitati nello scopo nonché nell’esecuzione di tali obblighi. Le imprese multinazionali sembrano quindi svincolarsi con facilità dalle maglie di un sistema giuridico internazionale che tuttora stenta a riconoscere a questi soggetti non soltanto nuovi diritti[38], ma anche nuovi obblighi connessi al principio di sviluppo sostenibile e quindi al corretto bilanciamento di tutte le attività economiche con l’ambiente e la società in cui queste vengono svolte.

Un interessante strumento di indirizzo delle attività delle imprese nazionali e multinazionali a tutela dell’individuo e dell’ambiente sono poi le Linee Guida dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Le Linee guida OCSE sono raccomandazioni dei governi alle imprese multinazionali che operano nei 46 paesi che vi hanno aderito, favorendo il ruolo di cooperazione tra l’azione economica delle multinazionali con le politiche dei paesi in cui operano e con le aspettative della società civile. La Global Reporting Initiative (GRI) offre inoltre linee guida per l’esecuzione di obiettivi di sostenibilità che mirano a fornire standard aziendali applicabili a livello globale per la rendicontazione delle prestazioni economiche, ambientali e sociali in conformità con i requisiti dell’OCSE. Queste ultime, infatti, pur stabilendo principi e standard non vincolanti che coprono un’ampia gamma di questioni di etica aziendale, hanno introdotto attraverso l’aggiornamento delle Linee Guida nel 2011 un nuovo approccio alla due diligence e alla gestione responsabile della supply chain delle imprese[39].

L’obiettivo finale delle Linee Guida è quello di creare una cooperazione più attenta alla sostenibilità ambientale e sociale in cooperazione con gli stakeholder locali, invitando le stesse imprese ad avviare strutture di governance e di gestione aziendale in cooptazione con la società civile ivi residente. Con riguardo alla dimensione sociale, si sottolinea che le imprese dovrebbero

evitare di causare o contribuire a impatti negativi sui diritti umani e affrontare tali impatti quando si verificano; cercare modi per prevenire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani che sono direttamente collegati alle loro operazioni commerciali […]; avere un impegno politico a rispettare i diritti umani; svolgere due diligence sui diritti umani in modo appropriato alle loro dimensioni, alla natura e al contesto delle operazioni e alla gravità dei rischi di impatti negativi sui diritti umani; fornire o cooperare attraverso processi legittimi al rimedio degli impatti negativi sui diritti umani quando identificano di aver causato o contribuito a tali impatti […][trad.][40].

Le Linee Guida fanno prefigurare pertanto un meccanismo di controllo in capo alle imprese che, seppur non direttamente firmatarie delle stesse, sono direttamente soggette alla legislazione nazionale delle parti contraenti che le hanno adottate. Pertanto, le Linee Guida dell’OCSE, pur collocandosi in una dimensione di soft-law[41], valorizzano l’azione statale nell’implementare quanto internazionalmente sottoscritto nonché nello sviluppare meccanismi di giurisdizione volti a controllare l’attività delle imprese multinazionali presenti nel proprio territorio.

5. Conclusioni

Le relazioni economiche internazionali costituiscono una materia di notevole complessità, necessitando da un lato di strumenti economici per comprendere le opportunità di profitto e le capacità di investimento internazionali, dall’altro di strumenti giuridici che regolino l’attività economica internazionale attraverso norme universalmente condivise.

Il tentativo di alcune organizzazioni internazionali operanti nel settore economico, come l’Organizzazione mondiale del commercio, palesano tuttavia l’effettiva tenuta della dimensione economica con quella giuridica, con alcune potenze economiche mondiali sempre più propense ad allontanarsi dagli accordi multilaterali in funzione di una dimensione più flessibile sotto il profilo delle norme applicabili solo apparente, ma che in realtà mina l’efficacia stessa del multilateralismo nel settore dell’economia internazionale. A ciò si aggiunge il complicato ruolo di tutela dell’ambiente, con il principio di sviluppo sostenibile che tenta di delimitare le relazioni economiche internazionali in un campo di azione più equo ed integrativo nei confronti dell’ecosistema naturale e degli individui.

Il complicato ruolo di bilanciamento sembra aver avuto un riscontro positivo soprattutto con riguardo al diritto internazionale del commercio e nella responsabilità sociale d’impresa: il primo prendendo in considerazione la proattività degli Stati nel tenere conto di quella mutual supportiveness che valorizza lo sviluppo sostenibile negli obblighi dell’OMC e suggerisce l’azione collettiva degli Stati membri verso attività commerciali internazionali eco-sostenibili e attente ai profili ambientali e sociali; la seconda intesa quale responsabilità delle imprese multinazionali nel considerare un approccio ambizioso delle attività private che agiscano in armonia con l’azione internazionale degli Stati nel perseguimento dello sviluppo sostenibile.

I casi di studio presentati in questo lavoro suggeriscono l’elaborazione di politiche di sviluppo ambiziose, minate tuttavia dalla stessa vaghezza attuativa del principio di sviluppo sostenibile. Questo riesce a configurarsi come principio vincolante dell’ordinamento internazionale, rimettendo la sua corretta applicazione al ruolo degli Stati nel campo delle proprie relazioni commerciali ovvero nella legislazione nazionale per incrementare la responsabilità sociale d’impresa.

Tuttavia, la stessa efficienza del sistema, avvalorata ad esempio dal coinvolgimento attivo delle imprese multinazionali nell’elaborazione di politiche di sviluppo, trova la propria legittimazione proprio sulla base di meccanismi di governance multilivello che considerano lo sviluppo sostenibile quale principio da adattare diversamente con riguardo agli Stati, alle imprese multinazionali ed agli individui. La partecipazione di soggetti propri dell’ordinamento interno nelle politiche di sviluppo - vale a dire la società e l’impresa privata - valorizza gli stessi elementi costitutivi dello sviluppo sostenibile, facendo leva al contempo sulla responsabilità intergenerazionale nonché sull’eguaglianza compensatrice che costituiscono le assi portanti del principio in questione.

In conclusione, è possibile sostenere che, in virtù del suo scopo applicativo ampio ed evolutivo, lo sviluppo sostenibile ha rappresentato un punto di convergenza significativo tra il diritto internazionale dell’economia ed il diritto internazionale dell’ambiente, suggendo sia strumenti interpretativi nell’OMC per rinforzare la tutela dell’ambiente nelle relazioni commerciali internazionali, sia norme di soft law che vanno gradualmente ad erodere quel profilo di dominio riservato degli Stati con riguardo alle attività delle imprese multinazionali, responsabilizzando queste ultime ad una logica aziendale che faccia del “profitto sostenibile” il proprio elemento di forza.


Note e riferimenti bibliografici

[1]Sprecare, distruggere le nostre risorse naturali, consumare ed esaurire la terra invece di usarla in modo da aumentarne l'utilità, avrà come risultato quello di minare nei giorni dei nostri figli la stessa prosperità che dovremmo per diritto tramandare loro amplificata e sviluppata [trad]”. 

[2] V. BARRAL, Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm, in The European Journal of International Law, 2012, Vol. 23 no. 2, 382-383

[3] Ibidem, 388

[4] La conferenza di Bretton Woods, tenutasi dal 1 al 22 luglio 1944, stabilì regole per le relazioni commerciali e finanziarie tra i principali paesi industrializzati del mondo. Gli accordi da essa derivanti furono il primo esempio nella storia delle relazioni internazionali della definizione di un ordine monetario totalmente concordato, pensato per governare i rapporti monetari fra Stati nazionali indipendenti. Gli accordi di Bretton Woods fissavano un sistema di regole e procedure per regolare la politica monetaria internazionale con due caratteristiche principali: l'obbligo per ogni paese di adottare una politica monetaria tesa a stabilizzare il tasso di cambio ad un valore fisso rispetto al dollaro, che veniva così eletto a valuta principale, consentendo solo delle lievi oscillazioni delle altre valute ed il compito di equilibrare gli squilibri causati dai pagamenti internazionali, assegnato al Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il piano istituì sia il FMI che la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Queste istituzioni sarebbero diventate operative solo quando un numero sufficiente di paesi avesse ratificato l'accordo, come avvenne nel 1946. Nel 1947 fu poi firmato il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio) che si affiancava al FMI e alla Banca mondiale con il compito di liberalizzare il commercio internazionale.

[5] G. LOIBL, International Economic Law, in M.D. EVANS (a cura di), International Law, Oxford, 2003, 689.

[6] Cfr. A. SEN, Sustainable Human Development: Concepts and Priorities, in UNDP Human Development Report Office 1994 Occasional Papers, Cambridge, 1994, 19-34.

[7] B. HOLLAND, Defining Environmentally Sustainable Human Development: Should we value ecosystem capacity or service, Draft paper prepared for presentation at the HDCA Annual Meeting 2010 in Amman, Jordan, 2010, 2-3.

[8] Ibidem, 15-16.

[9] A tal proposito, è opportuno considerare che, assieme al principio di equità, il principio di sviluppo sostenibile poggia le sue basi anche sul principio della disuguaglianza compensatrice: se infatti l’obiettivo è quello della crescita sostenibile, e se quindi tutti gli Stati devono concorrere al perseguimento di tale obiettivo, pare logico considerare che il concorso di ciascuno stato deve essere determinato in modo difforme virgola in base alla situazione in cui esso versi sotto il profilo sociale ed economico. Sul tema si rimanda a U. LEANZA, I. CARACCIOLO, Il diritto internazionale diritto per gli Stati e diritto per gli individui, Parti speciali, Torino, 2020, 407.

[10] Ibidem, p. 371.

[11] La dottrina considera il principio maggiormente caratterizzante il concetto di sviluppo sostenibile il Principio 4 della Dichiarazione di Rio in cui è stabilito che “al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo[trad.]”. Tale principio è quindi stato applicato dal Tribunale arbitrale nel 2005 che si è pronunciato nel caso Iron Rhine Railway nel dirimere una controversia tra Belgio e Olanda. Questo ha esplicitamente richiamato il Principio 4 affermando che il diritto ambientale ed il diritto allo sviluppo risultano essere concetti integrativi e da rafforzare in modo reciproco. Pertanto, nel ragionamento del Tribunale rileva che nel caso in cui lo sviluppo sia suscettibile di provocare un danno significativo all’ambiente, vi è l'obbligo di prevenire il danno in questione. Per il tribunale arbitrale quest’ultimo risultava da considerarsi quale un principio di diritto internazionale generale. Cfr. Award of the Arbitral Tribunal in the Arbitration regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway between the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, The Hague, 24 May 2005, (specie par. 58, 59 e 222, 223). A tal proposito sembra opportuno ricordare che alcuni anni prima la Corte Internazionale di Giustizia durante il caso Gabčíkovo-Nagymaros aveva già considerato che le attuali norme” in materia ambientale richiedono vigilanza e prevenzione - riferendosi appunto ad un consolidato obbligo di diritto consuetudinario ambientale - e citando, senza particolari specificazioni, “le nuove regole e prescrizioni [trad.]” con particolare attenzione al concetto di sviluppo sostenibile da applicare per conciliare lo sviluppo economico con quello della tutela ambientale. Cfr. Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), The Hague, 25 September 1997.

[12] Si pensi al ruolo della Corte europea dei diritti umani che ha ripetutamente riconosciuto che il deterioramento dell'ambiente può impedire all’individuo il godimento del proprio domicilio e ostacolare il diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU anche nel caso in cui la salute non sia posta seriamente in pericolo. Nella giurisprudenza della Corte, in relazione all'articolo 8, questa ha operato un bilanciamento tra interessi contrapposti meritevoli di tutela: da una parte l'interesse della collettività, spesso di tipo economico; dall'altro quello dei singoli a vivere in un ambiente sano. Sul tema, si veda: Lopez Ostra c. Spagna, n.14967/89, sentenza del 19 febbraio 1998; Giacomelli c. Italia, n.59909/00, sentenza del 2 novembre 2006; Hatton e altri c. Regno Unito, n.36022/97, sentenza del 8 luglio 2003; Oneryildiz c. Turchia, n.48939/99, sentenza del 30 novembre 2004.

[13] Cfr. S. MARCHSIO, Il diritto internazionale ambientale da Rio a Johannesburg, in Profili di diritto ambientale da Rio a Johannesburg, Eduardo Rozo Acuña (a cura di), Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Istituto di diritto pubblico, Giappichelli Editore, 2004, 21-37.

[14]Gli standard ambientali, gli obiettivi e le priorità di gestione dovrebbero riflettere il contesto ambientale e di sviluppo a cui si applicano [trad.]”, Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992.

[15] Il tema del diritto allo sviluppo per i PVS è stato particolarmente dibattuto, inter alia, durante la COP 3 che adottò il Protocollo di Kyoto adottato l’11 dicembre 1997 nella città giapponese. In tale contesto, il Protocollo andava ad adottare “principi di funzionamento” che stanno alla base del sistema quali: l’International Emissions Trading, nel quale si affermava che gli Stati che avessero aderito al Protocollo di Kyoto avrebbero accettato di rispettare obiettivi di limitazione/riduzione delle emissioni di gas serra. Questi obiettivi sono espressi come livelli di emissioni che sono consentite o "quantità assegnate" in un certo periodo di tempo. Le emissioni consentite per ciascuno Stato sono suddivise in "unità di quantità assegnate".

Lo scambio di emissioni, come stabilito nell'articolo 17 del Protocollo di Kyoto, consente ai paesi che dispongono di unità di emissione assegnate che sono state “risparmiate” (emissioni che sarebbero state consentite ma che non sono state utilizzate) di vendere queste quantità in eccesso ai paesi che superano i loro limiti. Poiché il biossido di carbonio è il principale gas serra, in questo caso si parla semplicemente di “commercio di carbonio”. Le emissioni di carbonio vengono quindi monitorate e scambiate come qualsiasi altro bene; questo meccanismo è noto come “mercato del carbonio” (Carbon market). L’art.12 del Protocollo prevede poi l’istituzione del Clean Development Mechanism (CDM), consentendo ad un Paese che si è impegnato a ridurre o limitare le emissioni in accordo a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, di poter attuare dei progetti di riduzione delle emissioni stesse nei Paesi in via di sviluppo. Tali progetti consentono di aver riconosciuti crediti di riduzione certificati delle emissioni (CER), ciascuno equivalente ad una tonnellata di CO2, che è possibile immettere sul mercato del “Carbon market” al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo stesso. Cfr. A. KURIYAMA, K. KOAKUTSU, Need for an Assessment of the Kyoto Mechanisms, in Institute for Global Environmental Strategies, 2014, 2-9; P.C. FERREIRA, Climate Finance Obligations: Continuities, in Climate Finance and Transparency in the Paris Agreement: Key Current and Emerging Legal Issues, Centre for International Governance Innovation, 2018, 4.

[16] Con il sistema di Bretton Woods, gli Stati Uniti a partire dagli anni ‘50 versarono nei flussi economici internazionali una quantità di dollari capace di ricostruire le economie dei Paesi europei e del Giappone a seguito del secondo conflitto mondiale. Tuttavia, a partire dalla seconda metà degli anni ‘50, l'economia americana precipitò nella recessione a seguito della guerra in Corea, determinando problemi di riconversione tra il dollaro e le valute degli altri Stati. Ciò determinò l'esigenza degli Stati Uniti di intraprendere politiche economiche espansive del tutto inconciliabili con la necessità dei Paesi occidentali di contenere la domanda causando una sterilizzazione del flusso di denaro proveniente dall’America e convertendo i dollari in oro; ciò ridusse progressivamente le riserve auree degli Stati Uniti e, sul profilo internazionale, minò la fiducia dell’economia mondiale nei confronti del dollaro.

[17] I pilastri di questo nuovo assetto consistono in una serie di principi che, essendo enunciati nella Risoluzione 1803 (XVIII) del 14 dicembre 1962 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rappresentano il consenso generalizzato di tutti gli Stati sull’instaurazione di un nuovo paradigma economico internazionale. I principi sanciti dal NOEI sono: sovranità permanente degli Stati sulle risorse naturali, protezione dell'ambiente ed autodeterminazione dei popoli.

[18]Fermo restando il requisito che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile tra paesi in cui prevalgono le stesse condizioni, o una restrizione dissimulata al commercio internazionale, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in modo da impedire l’adozione o l’applicazione da parte di una parte contraente di misure [... ](b) necessarie per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante; [...] (g) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili se tali misure sono rese efficaci congiuntamente a restrizioni alla produzione o al consumo interno. [trad.]” Cfr. A/CN.4/667, par. 17. Si veda anche S. MURASE, Perspectives from international economic law on transnational environmental issues, in Collected Courses of The Hague Academy of International Law, Vol. 253, Leiden, 1996, 283-431, reproduced in S. MURASE, International Law: An Integrative Perspective on Transboundary Issues, Sophia, 2011, 63-87 e S. MURASE, Conflict of international regimes: trade and the environment, ibid., 130-166.

[19] Text of article 20 and interpretative note ad article 20, Analytical index of the GATT, pp.562-567.

[20] Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, concluded at Marrakesh on 15 April 1994.

[21] Trade Negotiations Committee, decision of 14 April 1994, MTN.TNC/45(MIN), annex II, p. 17.

[22]Due aree di definizione delle politiche [che] sono entrambe importanti e dovrebbero sostenersi reciprocamente al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile [trad.]”, WTO, Committee on Trade and Environment, Report, 1996, WT/CTE/1 (12 November 1996), par. 167

[23]Rappresentativi degli sforzi della Comunità internazionale per perseguire obiettivi condivisi, e nello sviluppo di una relazione di sostegno reciproco tra di loro, il dovuto rispetto deve essere concesso a entrambi [trad.]”, Ibidem, par. 171.

[24]  Central America-Dominican Republic Free Trade Agreement (CAFTA-DR), Chapter seventeen, Environment, disponibile al sito: https://ustr.gov/sites/default/files/uploads/agreements/cafta/asset_upload_file9_3937.pdf.

[25] The Free Trade Agreement Between Canada and the States of the European Free Trade Association (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland), Davos, Switzerland, 26 January 2008.

[26]Il sostegno reciproco tra politiche, regole e misure commerciali e ambientali Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [trad.]”, L.11, 14 gennaio 2017, 23-1079.

[27] E. LYDGATE, Sustainable development in the WTO: From mutual supportiveness to balancing, in World Trade Review, 2012, Vol. 11, Issue 4, 621-639.

[28] P. PERLINGIERI, R. MONGILLO, Impresa, in Manuale di Diritto Civile, P. PERLINGIERI (a cura di), Nona ed., Napoli, 933.

[29] Ivi.

[30] Ivi. Cfr. C. Cassazione 1999/74, 16435/03. Nell’ambito del diritto civile italiano, parte della giurisprudenza, che insiste nell’affermare che lo scopo di lucro sia necessario, accoglie un concetto particolarmente vasto individuandolo in "qualsiasi utilità economica, consista questa in un risparmio di spesa o in un altro vantaggio patrimoniale", secondo la sent. della C. Cassazione 6395/81.

[31] Commissione delle Comunità europee, Libro verde: Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, Bruxelles, 18.7.2001 COM(2001) 366. Attenzione va prestata al punto 39, pp. 11, che afferma: “In generale, una riduzione del consumo di risorse o delle emissioni inquinanti e dei rifiuti può portare a una riduzione degli effetti sull'ambiente. Questa strategia può portare benefici all'azienda riducendo i suoi costi energetici e di smaltimento dei rifiuti e abbassando il costo delle materie prime e delle misure antinquinamento. Alcune aziende hanno osservato che il ridotto sfruttamento delle risorse può portare a un aumento della redditività e della competitività […][trad.]”.

[32] Si vedano le attività della Banca Mondiale al sito: https://www.worldbank.org/en/topic/climatefinance. Il processo per l’identificazione di progetti ammissibili al Green Bond costa di due fasi: nella prima fase, tutti i progetti sostenuti dalla Banca mondiale devono passare attraverso una rigorosa revisione e approvazione per garantire che soddisfino gli obiettivi prioritari di sviluppo dei Paesi considerati. Il processo include lo screening preventivo per identificare i potenziali impatti ambientali o sociali e progettazione di politiche e azioni concrete per mitigare tali impatti e l’approvazione da parte del Board of Executive Directors - un consiglio con 25 presidenti in rappresentanza di 189 paesi membri. Nella seconda fase, gli specialisti ambientali esaminano i progetti approvati dalla Banca Mondiale per identificare nuove convergenze con gli investimenti e le necessità individuate dai Green Bond della Banca Mondiale.

[33] Cfr. U. LEANZA, I. CARACCIOLO, Il Diritto Internazionale: Diritto per gli Stati e Diritto per gli Individui, Parte Generale, Torino, 2012, 132-136.

[34] Ibidem, p. 107

[35] Ibidem, p.134.

[36] In ambito ONU, nel 1999, nel Forum economico mondiale di Davos, il Segretario Generale propose alle imprese di concludere un Patto mondiale fondato su valori e principi comuni in grado di dare un volto umano al mercato mondiale. I principi inseriti nel patto costituiscono gli elementi di azione anche dell'Organizzazione mondiale del commercio e negli accordi che all'interno di questa organizzazione vengono negoziati, al fine di evitare che nella ricerca della massimizzazione del profitto si trascurino gli standard di tutela ambientali e sociali. In particolare, è opportuno considerare i principi 7-9 del Patto, nei quali si invitano le imprese ad intraprendere iniziative in favore di politiche ambientali maggiormente responsabili ed a sostenere la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente. Nel 2000, il Segretario Generale ha poi fatto pubblicare le Direttive relative alla cooperazione tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite le imprese che, sulla base dei nuovi principi del Patto mondiale, chiariscono le modalità di questa cooperazione.

[37] Questo trova la sua applicazione nei danni di inquinamento causati nel territorio di uno Stato contraente, incluso il suo mare territoriale (quindi sulla terraferma e sulle sue acque territoriali che estendono per 12 miglia marine) e nella Zona economica esclusiva di uno Stato contraente istituita ai sensi del diritto internazionale (art. 2 della Convenzione). Nell’art. 3 il testo della Convenzione si occupa della responsabilità dell’armatore, stabilendo che l’armatore è responsabile dei danni da inquinamento causati da qualsiasi combustibile presente a bordo o proveniente dalla nave, e, se un avvenimento consiste in una serie di eventi che hanno la stessa origine, la responsabilità ricade sull’armatore che era tale nel momento in cui si è verificato il primo degli eventi.  L’art. 4 definisce l’elemento distintivo tra l’applicazione dei diversi regimi di responsabilità oggi esistenti a livello internazionale: quello attinente ai prodotti petroliferi o idrocarburi trasportati e quello attinente al combustibile della nave. Infatti, la convenzione non trova applicazione ai danni da inquinamento contemplati dalla Convenzione sulla responsabilità civile con riferimento indiretto agli strumenti convenzionali del 1992, cui sopra abbiamo accennato.  

[38] Si pensi ai principi del diritto internazionale dell’economia riguardanti, inter alia, il principio di non discriminazione o la clausola della most favoured nation nelle relazioni economiche internazionali. Sul tema, si veda J. E. STIGLITZ, Multinational Corporations: Balancing Rights and Responsibilities, in American Society of International Law Proceedings, 2007, Vol. 101, 3-60; O. AMAO, Trade sanctions, human rights and multinational corporations: The eu-acp context, in Hastings International and Comparative Law Review, 2009, Vol. 32, Issue 2, 379-422.

[39] Le imprese sono infatti responsabili dell’esercizio della due diligence nel determinare se i partner commerciali, inclusi fornitori e subappaltatori, rispettano le Linee guida. La responsabilità di un’impresa per la conformità dei suoi partner commerciali alle Linee guida è generalmente subordinata alla sfera di influenza della stessa impresa multinazionale.

[40] OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Recommendations for Responsible Business Conduct in a Global Context, in OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011, Vol. 13, 31

[41] Cfr. A. L. SANTNER, Soft law mechanism for corporate responsibility: How the updated oecd guidelines for multinational enterprises promote business for the future, in George Washington International Law Review, 2011, Vol. 43, Issue 2, 386-387.