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Pubbl. Mer, 9 Set 2015

La riforma del matrimonio canonico di Papa Francesco.

Maria Pina Di Blasio


Con la riforma il Santo Padre ha reso più rapide e meno costose le procedure di scioglimento, attribuendo al vescovo diocesano la responsabilità di fare da giudice competente quando le ragioni della nullità sono evidenti o riguardano la mancanza di fede di uno o entrambi i coniugi. Basterà poi un solo grado di giudizio. Addirittura in caso di matrimonio non consumato, la dispensa può essere ottenuta senza processo.


Si tratta di una decisione storica che interviene ad emendare una formula processuale, quella canonica, ovvero il relativo processo per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale rimasto immutato per tre secoli, dai tempi della riforma di Benedetto XIV, Papa Lambertini.

Si tratta di una decisione storica che interviene ad emendare una formula processuale, quella canonica, ovvero il relativo processo per le cause di dichiarazione di nullità matrimoniale rimasto immutato per tre secoli, dai tempi della riforma di Benedetto XIV, Papa Lambertini.

La riforma è contenuta in due Motu Proprio; si tratta di quella particolare tipologia di atti che contengono decisioni che il Papa prende di sua iniziativa, senza suggerimenti della Curia. Il primo «Mitis Iudex Dominus Iesus» è rivolto alla Chiesa di rito latino, l’altro, «Mitis et misericors Iesus», alle Chiese di rito orientale.

Scrive il Pontefice: C'è nel mondo «un enorme numero di fedeli» che soffre per la fine del proprio matrimonio. Queste persone, che spesso stanno vivendo un nuovo rapporto sentimentale, interrogano dolorosamente la propria coscienza sull'opportunità di rivolgersi a un sacerdote per scoprire se il matrimonio fallito fosse più o meno valido. Se cioè già ci fosse qualcosa nel cuore o nei fatti ad ostacolare l'effetto benefico del sacramento ricevuto. E quindi ad appannare l''opera della grazia di Cristo. Ma questi fedeli «troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la Chiesa stessa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati». 

La presente riforma, peraltro,costituisce senza dubbio una implicita risposta alle attese dei divorziati risposati che chiedono di poter tornare a ricevere l’Eucaristia, molti dei quali si trovano proprio nelle condizioni elencate dal Papa nel suo motu proprio: la riforma tiene conto infatti anche del motivo principale per il quale è richiesta la nullità matrimoniale, cioè il desiderio di perfezionare una nuova unione stabile tornando a vivere i sacramenti.

Le linee della riforma, giova ricordarlo sono quelle indicate da Benedetto XVI, che già all’inizio del suo Pontificato, aveva avviato una riflessione sul tema all’interno della Chiesa, proprio per «lenire la sofferenza di queste persone».

Nelle intenzioni del Pontefice, dunque, non vi è alcun intento di introdurre nuove ipotesi di nullità dei matrimoni (ldel resto lo ha precisato il Papa stesso nella lettera apostolica), bensì favorire la celerità dei processi e la "giusta semplicità" degli stessi, affinché, «il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio». La preoccupazione maggiore del Sommo Pontefice, come emerge dal testo, è la «salvezza delle anime» e quindi, trattandosi spesso di separati in nuova unione, la reintegrazione di queste persone nella comunità ecclesiale. 

Da qui l'esigenza di abbreviare, semplificare, ma anche di investire i vescovi di nuove responsabilità, compresa quella - come avveniva nella Chiesa delle origini - di essere «giudice tra i fedeli a lui affidati». 

In sintesi le principali novità:

1) Fino ad oggi per ottenere una sentenza di nullità del vincolo matrimoniale occorreva esperiredue gradi di giudizio se vi era concordia, un primo grado e un appello. Se non c'è concordia, si ricorreva alla Rota Romana. Con la presente riforma, se il caso non presenta particolari difficoltà interpretative, sarà sufficiente la «certezza morale» raggiunta dal primo giudice. La costituzione del "giudice unico, comunque chierico", viene rimessa alla responsabilità del vescovo nell'esercizio pastorale della sua potestà giudiziale.

2) Il vescovo assumerà un ruolo centrale nel giudizio: «Si auspica che nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria" in materia matrimoniale». Ciò è molto più vero nel "processo più breve" che viene stabilito per risolvere i casi di nullità più evidente. 

3)  Questa tipologia di processo più breve - in aggiunta a quello documentale ancora vigente - si applica nei casi in cui "l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti". In questo processo la funzione giudicante è esercitata dallo stesso vescovo, proprio a garanzia dell'unità. «Non mi è tuttavia sfuggito - scrive il Papa - quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio». Da qui la necessità che sia il vescovo stesso sia "costituito giudice" in forza del suo essere garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina.

4) Fra le cause di invalidità vi rientrano anche la violenza e l’aborto. Equeste sono, come spiega il titolo V del Motu proprio, le circostanze citate dal documento, ovvero le cause che determinano la nullità dell’unione: «La mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo stesso delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione». Tra gli altri motivi si annovera anche «la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici

5) Per i casi particolarmente complessi e controversi è conservata la possibilità di rivolgersi in ultima istanza alla Rota romana 

6) Per le Chiese orientali sono previste norme particolari (la lettera Motu proprio è la "Mitis et misericors Iesus") in virtù del peculiare ordinamento ecclesiale e disciplinare. 

La riforma entrerà in vigore l'8 dicembre. Nella conferenza stampa è stata evidenziata la particolare scelta, da parte del Papa, di tre date 'mariane' per questo Motu Proprio: firmato il 15 agosto (festa dell'Assunta), presentato oggi (festa Natività di Maria), in vigore dall'8 dicembre (Immacolata Concezione).