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Pubbl. Lun, 7 Set 2015

L´uso personale della droga al confine tra illecito penale ed illecito amministrativo

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Emmanuel Luciano


L’odierno articolo ha ad oggetto un tema molto discusso e, purtroppo, attualissimo: tramite l’analisi di una recentissima sentenza del GIP di Macerata e della normativa in materia, proviamo a capire la differenza tra droga ad uso esclusivamente personale e detenzione della droga per uso diverso da quello personale, condotta che configura reato.


Come sarà noto ai miei 25 lettori, piace partire dalla massima, che così statuisce: "Ai fini della prova circa la destinazione non esclusiva della sostanza stupefacente all´uso personale va negato qualsiasi limite quantitativo rigido nella distinzione tra l´ambito penale e quello amministrativo. Ne consegue che, anche nel caso in cui il quantitativo di stupefacente detenuto dall´imputato superi notevolmente il suo fabbisogno immediato, non può essere affermata per ciò solo la sua responsabilità di natura penale, salvo che sussistano complessivamente elementi indiziari (compreso il dato quantitativo stesso) tali da fornire la certezza della destinazione a terzi dello stupefacente stesso". Questo è quanto disposto dal GIP di Macerata in una recentissima sentenza del 03/06/2015, che ha fornito un´interpretazione chiara della normativa in materia, la quale era stata oggetto di diversi interventi del legislatore e di numerosi dibattiti in dottrina. Al di là della soluzione della fattispecie concreta, il principio di diritto deducibile dalla sentenza di merito è assolutamente condivisibile, laddove evidenzia, in sostanza, che il dato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta non è sempre e comunque dimostrativo della destinazione illecita, tale da consentire di contestare il reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

A sconvolgere tutto è stata la nota sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, ed i conseguenti aggiustamenti normativi, da ultimo introdotti con il decreto legge n. 36 del 2014, convertito dalla legge n. 79 del 2014.

Come già pacificamente sostenuto sotto la vigenza della legge Fini-Giovanardi (cfr. tra le tante, Sezione IV, 26 giugno 2013, Lorenzetti), ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, non è la difesa a dover dimostrare l’uso esclusivamente personale della droga detenuta, ma è invece l’accusa, secondo i principi generali, a dover provare la detenzione della droga per uso diverso da quello esclusivamente personale. Infatti, la destinazione “illecita” della sostanza e, quindi, l´ uso non esclusivamente personale della stessa, è elemento costitutivo del reato di illecita detenzione di stupefacenti e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non spettando all’imputato dimostrare la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso.

Un supporto concreto, ai fini della positiva dimostrazione della destinazione illecita della sostanza stupefacente detenuta, è oggi rinvenibile nel nuovo comma 1 bis dell’articolo 75 del d.P.R. n. 309 del 1990, il quale richiama quasi integralmente il previgente articolo 73, comma 1 bis , lettera a)¸dello stesso d. P.R. n. 309, “caducato” ad opera della Corte Costituzionale. Tuttavia, i criteri di valutazione reintrodotti vengono espressamente valorizzati al fine della dimostrazione della sussistenza dell’illecito amministrativo previsto dallo stesso articolo 75, ossia “ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa”.

Occorre, in ogni caso, effettuare una distinzione tra illecito penale ed illecito amministrativo, costruito alternativamente al primo, il quale è volto a punire, oltre alle condotte che si rivelano dirette alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente (vendita, offerta, cessione, ecc.), anche quelle prive di tale caratteristica, allorquando non risultino qualificate dalla finalità dell’ ”uso personale”: ad esempio se siano state importate, esportate, acquistate o se siano state oggetto di ricezione e/o detenzione.

I parametri probatori, rinvenibili nel nuovo articolo 75, comma 1 bis, sono pressappoco gli stessi già previsti del previgente articolo 73, comma 1 bis, cosicchè assumono rilievo ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa , ma anche, e per converso, per supportare la prova della destinazione penalmente illecita: la quantità della sostanza stupefacente, inferiore o superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga; nonché le modalità di presentazione della sostanza stupefacente, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell’azione.

Sulla scorta di tali elementi sarà dunque onere del Giudice valutare se la sostanza sia destinata ad un uso esclusivamente personale, con conseguente applicazione delle sole sanzioni amministrative di cui all’articolo 75 del dpr n. 309 del 1990. Per converso, è sempre da tali elementi che può trarsi la dimostrazione della destinazione illecita, ad un uso non esclusivamente personale, con conseguente applicazione dell’illecito di cui all’articolo 73 dello stesso d.P.R.

Occorre considerare i criteri probatori indicati dall’articolo 75, comma 1 bis, quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all’uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti: “quantità”, “modalità di presentazione” e “altre circostanze dell’azione”. Tuttavia, questi non vanno valutati isolatamente, ma unitamente e, soprattuto, alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, imponendosi un apprezzamento complessivo, il cui esito potrà portare motivatamente a valorizzare la rilevanza dimostrativa dell’uno o dell’altro criterio: ad esempio, in presenza di quantitativi esorbitanti di droga ovvero di circostanze dell’azione conducenti inequivocamente a dimostrare l’intenzione del soggetto, si potrà presumere che gli stupefacenti non siano destinati ad uso esclusivamente personale.

Ne deriva quindi, va ribadito, la necessità di un apprezzamento congiunto dei parametri, con la possibilità di valorizzare anche l’uno o l’altro quando presenti una valenza dimostrativa significativa: ciò significa, per esempio, che il mero superamento della soglia, specie se modesto, non accredita da solo, sempre e comunque, la rilevanza penale del fatto, occorrendo una disamina complessiva della vicenda, che deve consentire di ravvisare l’illecito amministrativo quando il dato della quantità non sia accompagnato da altre circostanze indicative di una destinazione a terzi.

Resta da aggiungere, laddove ve ne fosse bisogno, che il criterio della quantità va commisurato, in tutta evidenza, al principio attivo rinvenuto nella sostanza, giacchè il rilievo del peso lordo della sostanza è comunque valutato come diverso elemento di valutazione nell’ambito dell’apprezzamento delle modalità di presentazione delle sostanze.

In definitiva, dalla sentenza deriva un convincente richiamo per il giudice (e non solo, perchè la norma è diretta anche al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria) ad apprezzare la vicenda nel suo complesso, senza limitare al mero parametro della quantità della droga la disamina necessaria per ritenere contestabile il reato di cui all’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del  1990.

Partendo dalla massima si arriva ad un´importante conclusione: la destinazione “illecita” della sostanza va dimostrata con rigore ed attenzione, non essendo la quantità sempre elemento sufficiente, quando non sia di per sé esorbitante e/o comunque quando non risulti accompagnata da altri elementi circostanziali, concretamente dimostrativi delle intenzioni del detentore di destinare la droga anche solo parzialmente al mercato.