Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)”, nella parte in cui, secondo l’interpretazione della Corte di cassazione assurta a “diritto vivente”, dispone l’ammissione automatica, a prescindere dai limiti di reddito di cui al precedente comma l, al patrocinio a spese dello Stato delle persone offese dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.
Infatti, si era prospettata la violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., dal momento che la norma in questione stabilisce un automatismo legislativo di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, al solo verificarsi del presupposto di assumere la veste di persona offesa di uno dei reati indicati dalla medesima norma, ossia i reati sessuali e i maltrattamenti in famiglia, escludendo quindi qualsiasi apprezzamento e discrezionalità valutativa da parte del giudice.
La Corte costituzionale con la sentenza 1/2021[1], depositata l’11 gennaio 2021, ha ritenuto infondate le censure di incostituzionalità, affermando che
“la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore”.
